Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11478/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27.06.2025, alle ore 11,10, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Vincenzo Scalzone, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
CP_1
- OPPOSTA
Sono presenti:
E' presente l'avv. Bruno Sellitti per la opponente, il quale si riporta a tutte le domande, eccezioni, richieste e conclusioni di cui ai precedenti scritti, nonché alle deduzioni di cui ai verbali di causa, aggiunge che la fondatezza della opposizione è stata confermata sia dalla mancata partecipazione della banca opposta alla mediazione disposta dall'esimia precedente G.I. sia dalla mancata costituzione nel presente giudizio. Invero, solo in zona
Cesarini si è costituita la , quale procuratrice della assu- CP_1 Controparte_2 mendo che tale ultima società si sarebbe resa cessionaria della;
e ben Controparte_3 oltre anche quella zona la stessa ha prodotto un coacervo di documenti, neppure analiti- camente indicati, di talchè, visto il ristrettissimo termine, essi si impugnano nella loro interezza (con espressa riserva di ulteriori rilievi). Orbene, a parte la tardività di tale co- stituzione e produzione – che, in ogni caso, comporterebbero una evidente violazione del diritto di difesa – ed a parte quanto si è detto in ordine alla (in)fondatezza della pre- tesa della originaria opposta, il dato assorbente è costituito dal fatto che la presunta le- gittimazione della è solo affermata, non certo documentata. Ed è Controparte_2 oramai principio pacifico che: “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58
t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,
1
(cfr. anche Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798, etc). Solo per scrupolo di- fensivo, pertanto, si reiterano le eccezioni sollevate con l'atto introduttivo, in ordine alla nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust, di estinzione della stessa ex art. 1956 c.c., di nullità per violazione dell'art. 50 dlgs 385/1993 e/o dell'art. 633 c.p.c., di illegittimità della misura e delle modalità di applicazione, degli interessi, della commissione di massimo scoperto, etc.
E sempre per scrupolo difensivo – e sempre ferme le preclusioni maturate - si reitera la richiesta di ingresso della CTU invocata. E' altresì presenti ai fini della pratica forense, il dott. . È presente per la parte opposta l' avv. Giordano per delega dei Persona_1 procuratori costituiti il quale si riporta a tutti gli scritti chiedendone l'integrale accogli- mento ed in particolare alle note del 28.04.2025 depositate, pertanto chiede che la causa si trattenuta in decisione.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Vincenzo Scalzone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11478/2021 r.g.a.c.
TRA
2
(cf. , elettivamente do- Parte_1 C.F._1 miciliata presso lo studio dell'Avv. Bruno Sellitti, in Napoli, Centro Direzionale Isola E/3,, che la rappresenta e difende giusta procura;
- OPPONENTE E con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, (C.F. e P.I. CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Alessandro Barbaro congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, giusta pro- cura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Via San Pietro, 5 - 82015 presso e nello studio dell'avv. Cecchetti Carmen Rosita.
- OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 27.06.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di opposizione proponeva opposizione avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 468/2021 emesso in data 22.01.2021, chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare denegare, laddove venisse richiesta, la provvisoria esecuzione al de- creto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare emettere i provvedenti necessari al fine di adempiere alla condizione di procedibilità prevista dal D. Lgs. 28/2010 e suc- cessive modifiche;
3. nel merito: a) dichiarare nulla la fideiussione per violazione della normativa antitrust;
b) in via gradata dichiarare estinta la fideiussione prestata ex art. 1956 c.c.; c) in subordine comunque dichiarare nullo e/o revocare e/o modificare il de- creto ingiuntivo impugnato previa rideterminazione dell'esatto saldo passivo a carico della dichiarare nullo e/o revocare e/o modificare il decreto ingiuntivo impugnato pre- via rideterminazione dell'esatto saldo passivo a del rapporto de quo alla luce di tutte le eccezioni formulate. In ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali nel- la misura di legge. Si costituiva tardivamente con comparsa di costituzione ex art. 111 la la qua- CP_1 le, in virtù della esclusiva titolarità del credito, chiede, che la Banca cedente venga estromessa dall'odierno procedimento, non risultando più in alcun modo parte interessa- ta. Salvo ogni altro diritto, azione o ragione. Fa, inoltre, proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente: “In via prelimina- re, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 468/21 del 22/01/2021 (iscritto al n. R.G. 27606/20), emesso dal Tribunale di Napoli, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, con- fermare il decreto ingiuntivo n. 468/21 opposto, oltre interessi come da domanda e spe- se della procedura monitoria. 3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di ac- coglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa. 4) di- sattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
5) Con vittoria di spese e compensi di causa”. Espletato il giudizio, la causa è stata riservata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3
Preliminarmente va rilevato che la domanda proposta è ammissibile e procedibile in quanto proposta nel rispetto dei termini di legge, nonché risulta espletato l'invito alla negoziazione assistita (verbale esito negativo mediazione del 16.11.2021). Va rilevato, inoltre, che la regolarmente citata è rimasta contumace, essendosi in suo CP_3 luogo costituita in giudizio, peraltro tardivamente in data 16.05.2023, la in CP_1 qualità cessionaria interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c. La proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sul- la legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il credi- tore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale po- sizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole ge- nerali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Va considerato che, la parte opposta non ha assolto il proprio onere probatorio in quanto non ha dato prova della cessione del credito. In termini ge- nerali, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario in virtù del quale: “La banca cessionaria dà notizia dell'av- venuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme inte- grative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri de- gli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, dunque, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un av- viso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costitui- to, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di ca- ratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati. Ciò in quanto “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso age- volare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblica- zione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'o- nere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ac-
4
quisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via gene- rale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnata- mente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 10200 del 16/04/2021). Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Su- prema Corte, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblica- zione in Gazzetta Ufficiale e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pub- blicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con in- dicazione del “Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessio- ne;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. Tuttavia, si ritiene di aderire a quell'orientamento della Corte di Cassazione (Cfr., Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024) che ritiene che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti (come accade nel caso di cui ci si occupa), ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notifi- cazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gaz- zetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle ri- sultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Invero, è necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB. Af- ferma la Corte che“ Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle ca- ratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla so- cietà cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali in- dicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con cer- tezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue ca- ratteristiche concrete (…).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto con- tratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di re- gola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubbli- cato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cassazione Civile, ord. 8 novembre 2024, n. 28790). Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di specie, ed alla lu- ce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa. Ed infatti, ha versato in atti solo l'estratto della GU Parte Seconda n.146 del 15-12-2020 ma non già il contratto di cessione crediti. Come detto, a fronte di una specifica contestazione del debitore che si
5
assume “ceduto”, occorre una prova certa documentale della legittimazione di chi si as- sume cessionario del credito e tale prova non può che consistere nella esibizione del contratto di cessione da cui poter ricavare in modo inequivocabile che il credito specifi- co per cui si agisce è stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione. Nè CP_1 avrebbe potuto supplire a tale carenza probatoria mediante il ricorso allo strumento di cui all'art. 210 c.p.c., trattandosi di documentazione di cui la parte, cessionaria del credi- to, avrebbe dovuto disporre (o, in ogni caso, essere nella possibilità di acquisire) ai sensi dell'art. 1262 c.c. Pertanto, non può considerarsi la documentazione integrativa deposi- tata in data 27.12.2024. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta rimangono assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dall'opponente. Siffatte complessive argomentazioni risultano quin- di esaustive nella decisione della causa secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richie- ste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimen- to risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificar- lo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento del- la sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando in ordine alla causa promossa da
, così provvede: Parte_1
-Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 468/21 del 22.01.2021.
-Condanna la in persona del suo legale rapp.te al pagamento delle spese di CP_1 lite, liquidate in € 6400,00, oltre Iva, Cpa e spese generali in favore dell'opponente, con attribuzione all'avv. B. Sellitti.
E' verbale, ore 17,30
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
6