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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19218/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRANCA RENATA MARIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IMERONE CHIARA e Controparte_1 dell'avv. COMMODO STEFANO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ORBASSANO il Parte_1 Controparte_1 20/07/2007.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26/10/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dell'ordinaria Per_1 amministrazione e con residenza presso la casa della madre.
ASSEGNA la casa coniugale con i relativi arredi sita in Corso Benedetto Croce nr 3 alla sig.ra Pt_1 presso cui la minore manterrà la residenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore prendendo direttamente accordi con la medesima e tenuto conto della età della stessa.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre alle spese extra mantenimento per la figlia minore da suddividere al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 2016.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra entro il 30 di ogni CP_1 Pt_1 mese la somma di € 230,00 quale 50% della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico sarà al 100% alla sig.ra . Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri documenti di identità e di quelli della figlia, anche validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19218/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRANCA RENATA MARIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IMERONE CHIARA e Controparte_1 dell'avv. COMMODO STEFANO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ORBASSANO il Parte_1 Controparte_1 20/07/2007.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26/10/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dell'ordinaria Per_1 amministrazione e con residenza presso la casa della madre.
ASSEGNA la casa coniugale con i relativi arredi sita in Corso Benedetto Croce nr 3 alla sig.ra Pt_1 presso cui la minore manterrà la residenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore prendendo direttamente accordi con la medesima e tenuto conto della età della stessa.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre alle spese extra mantenimento per la figlia minore da suddividere al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 2016.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra entro il 30 di ogni CP_1 Pt_1 mese la somma di € 230,00 quale 50% della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico sarà al 100% alla sig.ra . Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri documenti di identità e di quelli della figlia, anche validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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