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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2024, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
5974/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 5974/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
XXV Aprile n. 6 (c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
Gabriele Foreste, presso il quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla piazza Dante n.4
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 34 (c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Emilia Pisani, C.F._2
presso la quale elettivamente domicilia in Marigliano (Na) al Corso Vittorio Emanuele III, 94
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2024, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e stante la mancanza di statuizioni accessorie da adottare hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M., in data 05.04.2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, e hanno esposto Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Poggiomarino in data 10.07.2003 (Atto n.40, p. II, s. A, Anno 2003), nel corso del quale è nata una figlia, in data 22.07.2005, maggiore nne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa del 15.11.2022 n. 6098/2022.
Ciò premesso, non essendosi più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, hanno proposto il presente procedimento al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza null'altro statuire essendo la figlia diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente. In proposito, infatti, hanno altresì allegato che la figlia Persona_1
ha ormai costituito un autonomo nucleo familiare ed è madre di una bambina, di nome na ta Per_2
in data 11.10.2023.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 19.03.2024,
a detta udienza le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare riportandosi al ricorso;
pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione conse nsuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 6098/2022 del 15.11.2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (20.10.2022), terminato con decreto di omologa del 15.11.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Alcuna ulteriore statuizione va adottata avendo le parti espressamente dedotto che la figlia, ormai maggiorenne, è altresì autosufficiente economicamente;
pertanto, nulla va disposto a titolo di mantenimento, così come in ordine all'affido e alla collocazione della stessa.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 18.12.2023, così provvede:
2 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Poggiomarino in data 10 luglio 2003 tra le parti in causa;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Poggiomarino per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 40, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 del Comune di Poggiomarino);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.04.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 5974/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
XXV Aprile n. 6 (c.f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
Gabriele Foreste, presso il quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla piazza Dante n.4
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 34 (c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Emilia Pisani, C.F._2
presso la quale elettivamente domicilia in Marigliano (Na) al Corso Vittorio Emanuele III, 94
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2024, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e stante la mancanza di statuizioni accessorie da adottare hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M., in data 05.04.2024, ha concluso esprimendo parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, e hanno esposto Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Poggiomarino in data 10.07.2003 (Atto n.40, p. II, s. A, Anno 2003), nel corso del quale è nata una figlia, in data 22.07.2005, maggiore nne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa del 15.11.2022 n. 6098/2022.
Ciò premesso, non essendosi più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, hanno proposto il presente procedimento al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza null'altro statuire essendo la figlia diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente. In proposito, infatti, hanno altresì allegato che la figlia Persona_1
ha ormai costituito un autonomo nucleo familiare ed è madre di una bambina, di nome na ta Per_2
in data 11.10.2023.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 19.03.2024,
a detta udienza le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare riportandosi al ricorso;
pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione conse nsuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 6098/2022 del 15.11.2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (20.10.2022), terminato con decreto di omologa del 15.11.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Alcuna ulteriore statuizione va adottata avendo le parti espressamente dedotto che la figlia, ormai maggiorenne, è altresì autosufficiente economicamente;
pertanto, nulla va disposto a titolo di mantenimento, così come in ordine all'affido e alla collocazione della stessa.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 18.12.2023, così provvede:
2 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Poggiomarino in data 10 luglio 2003 tra le parti in causa;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Poggiomarino per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 40, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 del Comune di Poggiomarino);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.04.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
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