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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/11/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calo' presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 195/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii da (cf: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 03/08/1948 e residente a [...]; letta la relazione particolareggiata del dott. , Persona_1 nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. er Pt_1 circa euro 113.000, aventi prevalentemente natura fiscale e previdenziale;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili;
che il patrimonio del sig. è costituito unicamente da Pt_1 un'autovettura Hyundai di modesto valore e dal saldo attivo del c/c n. 2089 presso AN PM (saldo attivo al 30/09/2025 pari ad euro
1 1.171,45); rilevato ancora che l'unico reddito percepito dal debitore è costituito dal trattamento pensionistico versato dall' (circa euro CP_1
1.604 mensili), attualmente pignorato nella misura di un quinto;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che il ricorrente vive solo in un appartamento condotto in locazione;
che il ricorrente ha indicato in euro 1.280 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che la pensione del ricorrente è come detto stata oggetto di pignoramento del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dall'istituto della liquidazione controllata, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma mensile di euro 300 (oltre la tredicesima mensilità); ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che il ricorrente ha chiesto che il saldo attivo del c/c n. 2089 sia escluso dalla liquidazione per l'importo di euro 471 (il piano prevede infatti di rimettere nella disponibilità della procedura la somma di euro 700), evidentemente per fare fronte alle immediate esigenze di vita;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli
2 indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo del conto corrente (nella misura richiesta) possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare necessità personali di mantenimento;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (che nella specie non sussistono);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. (cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
LG (RE) il 03/08/1948 e residente a [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore il dott. , già nominato Persona_1
Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo del c/c n. n. 2089, nei limiti dell'importo indicati in parte motiva (euro 470);
3 VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.280; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 26/11/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 195/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii da (cf: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 03/08/1948 e residente a [...]; letta la relazione particolareggiata del dott. , Persona_1 nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. er Pt_1 circa euro 113.000, aventi prevalentemente natura fiscale e previdenziale;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili;
che il patrimonio del sig. è costituito unicamente da Pt_1 un'autovettura Hyundai di modesto valore e dal saldo attivo del c/c n. 2089 presso AN PM (saldo attivo al 30/09/2025 pari ad euro
1 1.171,45); rilevato ancora che l'unico reddito percepito dal debitore è costituito dal trattamento pensionistico versato dall' (circa euro CP_1
1.604 mensili), attualmente pignorato nella misura di un quinto;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che il ricorrente vive solo in un appartamento condotto in locazione;
che il ricorrente ha indicato in euro 1.280 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che la pensione del ricorrente è come detto stata oggetto di pignoramento del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dall'istituto della liquidazione controllata, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma mensile di euro 300 (oltre la tredicesima mensilità); ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che il ricorrente ha chiesto che il saldo attivo del c/c n. 2089 sia escluso dalla liquidazione per l'importo di euro 471 (il piano prevede infatti di rimettere nella disponibilità della procedura la somma di euro 700), evidentemente per fare fronte alle immediate esigenze di vita;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli
2 indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo del conto corrente (nella misura richiesta) possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare necessità personali di mantenimento;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (che nella specie non sussistono);
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. (cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
LG (RE) il 03/08/1948 e residente a [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore il dott. , già nominato Persona_1
Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo del c/c n. n. 2089, nei limiti dell'importo indicati in parte motiva (euro 470);
3 VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene mobile registrato, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso il Pubblico Registro Automobilistico competente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.280; IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 26/11/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
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