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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3625 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Giusi Ianni Presidente rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3625 del Ruolo Generale Affari Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso proposto congiuntamente
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Taranto in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, viale della
Repubblica n. 13 e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo dall'avv.
AO RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Rende, via Crati n. 81
- RICORRENTI-
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nato da convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto. Il PM, ricevuti gli atti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta. 2
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso congiuntamente proposto da
[...]
e ai fini della regolamentazione dell'affido, del Pt_1 Parte_2 collocamento e del mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla Per_1 convivenza more uxorio tra le parti e riconosciuta da entrambi i genitori.
I ricorrenti, in particolare, hanno sottoposto al collegio le seguenti conclusioni:
a) Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre in
Bisignano alla c/da Vallerusso n. 13: per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Sarà Per_1 onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in forma separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) Regolamentazione nei seguenti termini del diritto di visita del padre: il sig.
, salvo diverso accordo con la sig.ra , avrà facoltà e diritto di tenere Pt_2 Pt_1 con sé la figlia almeno due volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00, in considerazione dei suoi orari lavorativi e degli impegni scolastici ed extra-scolastici di Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia alternativamente una settimana Per_1
l'intero sabato ed una settimana l'intera domenica dalle ore 16:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica. Ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto delle esigenze dei genitori e previo consenso della figlia;
c) Per quanto concerne le festività natalizie, i ricorrenti avranno facoltà di trascorrere con la figlia, alternativamente tra loro, il giorno di Natale (un anno) e il giorno di Capodanno (l'anno successivo) e così per gli anni a seguire. Lo stesso relativamente alle vacanze pasquali, i ricorrenti avranno facoltà di trascorrere con la figlia, alternativamente tra loro, un anno la Pasqua ed un anno la Pasquetta e così negli anni successivi. In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà facoltà di Pt_2 trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio, agosto e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato e concordato con la madre, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e le esigenze della figlia. I genitori dovranno fornire reciprocamente 3
l'indirizzo della località dove dimoreranno con la figlia durante le vacanze, nonché comunicare le date di partenza e di ritorno;
d) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento Pt_2 della figlia, la somma di euro 250,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il detto importo verrà corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico su codice IBAN [...] indicato dalla sig.ra su conto a lei intestato. Detta somma verrà versata Pt_1 mensilmente entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese. La sig.ra incasserà Pt_1 interamente l'assegno unico per la figlia. Il sig. e la sig.ra Pt_2 Pt_1 parteciperanno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia e, se la somma sarà anticipata dalla madre, la stessa sarà rimborsata nella misura del 50% dal padre, dietro presentazione di documento fiscale comprovante la spesa. Il ricorrente espressamente si rende disponibile a che la figlia Per_1 prosegua i suoi studi presso l'istituto di istruzione scelto. Non sarà necessaria alcuna concertazione per quanto riguarda le spese relative alla frequentazione scolastica per la tassa di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus e per le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. Preventivo accordo sarà necessario per il rimborso delle altre spese straordinarie di natura scolastica, sportiva, ludica e ricreativa. Per quanto riguarda la disciplina delle altre spese straordinarie oggetto di preventivo accordo o meno le parti si riportano alle regole generali di settore per come disciplinate dal CNF con le Linee Guida del 29/11/2017. Entrambi i ricorrenti vivranno nel reciproco rispetto.
Apparendo l'accordo tra i genitori, come appena compendiato, conforme all'interesse della minore (di cui è previsto l'affido condiviso - in conformità Per_1 al modello legale - e rispetto alla quale è regolato il diritto di visita del genitore non collocatario e l'obbligo di concorso al mantenimento di quest'ultimo), esso può essere recepito dal collegio. Il collegio prende, altresì, atto degli impegni reciprocamente assunti dalle parti nell'ambito del loro rapporto reciproco.
Nulla per le spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta da ricorso congiuntamente proposto da
[...]
e sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.51 cpc, Parte_2 Parte_1 così provvede: 4
1. omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'affido, il collocamento e il mantenimento della figlia minore (nata il [...]), oggetto del Per_1 ricorso introduttivo;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente est. dott.ssa Giusi Ianni