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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 303/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 303/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto”, posta in decisione con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Lucia Brancato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lucia Brancato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.71/2024 emessa in data 13/6/2024 – e divenuta definitiva - questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 30/01/2024, con cui le parti hanno cumulativamente chiesto la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 04/08/2018.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
In seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori condizioni.
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia del divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Carlentini il 04/08/2018 (Anno 2018 – n. 14 – Parte II- Serie A).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
04/08/2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Carlentini dell'anno 2018 (Atto n. 14 - Parte II – Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
06/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 303/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto”, posta in decisione con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Lucia Brancato, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lucia Brancato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.71/2024 emessa in data 13/6/2024 – e divenuta definitiva - questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 30/01/2024, con cui le parti hanno cumulativamente chiesto la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 04/08/2018.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
In seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori condizioni.
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia del divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Carlentini il 04/08/2018 (Anno 2018 – n. 14 – Parte II- Serie A).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
04/08/2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Carlentini dell'anno 2018 (Atto n. 14 - Parte II – Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
06/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3