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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2024, n. 36088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36088 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36088 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 10/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di IU LL, volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo - inflittagli dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con sentenza del 23/09/2000, irr. il 26/07/2002 -, con quella di 30 anni di reclusione. Premetteva il G. E. che, nel corso del giudizio di appello, entrata in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che all'art. 30, comma 1 lett. b) prevedeva che in caso di condanna a seguito di celebrazione del processo con rito abbreviato la pena dell'ergastolo fosse sostituita con quella della reclusione di anni 30), LL, all'udienza in data 18/01/2000, avanzava richiesta di ammissione al predetto rito;
la richiesta veniva respinta poiché la nuova normativa non prevedeva la possibilità di richiedere la celebrazione del rito abbreviato in appello. Nelle more del giudizio entrava in vigore l'art. 4 ter dl. n. 82 del 2000, ed, alla prima udienza utile, il 12/06/2000,. LL reiterava la richiesta di ammissione al rito speciale;
la richiesta veniva respinta in quanto l'istruttoria dibattimentale, riaperta in appello, si era conclusa il 28/03/2000. Dopo avere sinteticamente riportato l'evoluzione giurisprudenziale in materia, il G.E. rigettava l'istanza formulata dal ricorrente sul presupposto che la conversione della pena dell'ergastolo in quella di trent'anni di reclusione fosse possibile solo qualora il rito abbreviato sia stato chiesto e ammesso nello spazio temporale compreso tra il 02/01/2000 e il 24/11/2000, nella vigenza all'art. 30, comma 1 lett. b) legge 16 dicembre 1999, n. 479, secondo cui, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituiva la pena di trent'anni di reclusione. Nel caso di specie, LL non era mai stato ammesso al rito abbreviato, e ciò sulla base di norme processuali all'epoca vigenti, mai dichiarate incostituzionali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LL, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giovanna Beatrice Araniti, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 442 comma 2 cod. proc. pen., 4- ter L. n. 144 del 2000, e all'art. 30 legge n. 87 del 1953, n. 7 e 14 CEDU, 3,111, 24, 27 e 25 Costituzione. La Difesa rileva come il nuovo filone giurisprudenziale sviluppato dopo la sentenza PP, e culminato nella sentenza della Consulta 147/2021, avrebbe dovuto indurre il G.E. a diversa conclusione, anche alla luce di un indirizzo giurisprudenziale di merito che si sta consolidando e che vede l'accoglimento di molte delle istanze avanzate da soggetti in posizione analoga o sovrapponibile a quella del LL. In particolare, sulla scorta delle pronunce delle sez. Unite AN e ON, e sulla base della Giurisprudenza della Corte Europea e della Consulta, alcuni Giudici di 2 ( merito (e da ultimo il G.E. di Parma che ha emesso l'ordinanza allegata al ricorso nei confronti di OM NT) hanno affermato il carattere recessivo del giudicato dinanzi all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi successivamente al giudicato convenzionalmente costituzionalmente illegittima, e ciò in ossequio all'art. 30 legge 87 del 1953 che prevede che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere applicazione dal giorno successivo alla decisione e se è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. In particolare, deve darsi attuazione al principio della lex mitior che assicura il trattamento penale più favorevole tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento della realizzazione del fatto e quello previsto dalle leggi successive purché precedenti la sentenza di condanna. L'ordinanza impugnata, che motivava il rigetto sulla base della natura processuale dell'art.
4- ter dl. n. 82 del 2000, con irretroattività della disposizione, è errata: la sentenza PP e la giurisprudenza successiva sulla natura sostanziale della normativa, che incide sostanzialmente sulla pena e la libertà dell'individuo, consentono di superare la preclusione del giudicato e di valutare in executívis la richiesta, dal momento che l'ordinanza, sia pure messa nel corso del giudizio di cognizione, motivava il rigetto sulla base di un'interpretazione della norma non più legittima. Osservava la Difesa come in un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame la Corte di assise di appello di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
4- ter d.l. n. 82 del 2000 nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nell'ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello, in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. La Corte costituzionale, nel ritenere inammissibile la questione, perché sollevata dal giudice dell'esecuzione, ha tuttavia precisato che la norma ha effetti di natura sostanziale;
e proprio sulla base delle precisazioni della Corte costituzionale, la Corte d'assise d'appello reggina, successivamente alla pronuncia e nell'ambito del medesimo procedimento, ha sostituito la pena dell'ergastolo con quella di anni 30 per il richiedente RO VO, avente posizione identica a quella dell'odierno ricorrente. Il ricorrente chiede, in subordine, di investire della questione le Sezioni Unite di questa Corte ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale 3. Il Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 4. La Difesa del ricorrente ha depositato telematicamente una memoria con la quale ulteriormente deduce ed insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il giudice dell'esecuzione correttamente ha applicato l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema degli effetti della sentenza PP, denegando la rideterminazione della pena dell'ergastolo inflitta al LL in quella di anni trenta di reclusione. L'art.
4-ter, comma 3, L. 5 giugno 2000 n. 144, dettato specificamente per i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen., limitava la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio. La lettera b) dell'art. 4- ter, comma 3, prevedeva l'ammissione della richiesta di accesso all'abbreviato nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e la richiesta fosse stata presentata prima della conclusione dell'istruzione stessa. Secondo giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611-01; Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787-01; Sez. 1, n. 15748 del 21/01/2014, Riina, Rv. 259417-01), la conversione della pena dell'ergastolo in quella degli anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU nel caso PP, è possibile solo quando il rito abbreviato sia stato, non solo, chiesto, ma, anche, ammesso nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), della legge 16 dicembre 1979, n. 479, secondo cui, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituiva la pena di anni trenta di reclusione. In proposito, è stato già chiarito (Sez. 1, n. 48757 del 04/12/2012, Aspa, Rv. 254524-01) che la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla Corte EDU nella sentenza PP, non implica l'omologa trasformazione di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito stesso;
aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza di matrice convenzionale. I principi in tema di retroattività in mitius, espressi dall'art. 7 CEDU, si applicano infatti soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano;
non si applicano alle 4 R)P norme processuali, la cui applicazione immediata, conformemente al principio tempus regit actum, è conforme alla loro natura (Corte di Strasburgo 27/04/2010, Morabito
contro
Italia). Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 (conforme, fra le molte, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212) ha inoltre chiarito che «a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso PP
contro
Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio». La norma dell'art. 4 ter D.L. n. 82 del 07/04/2000, infatti, riveste natura non sostanziale, ma processuale: essa non attiene all'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato, ma ai termini di proposizione della relativa richiesta, limitandosi in particolare a ribadire - nel quadro di una disciplina transitoria - l'impossibilità di introdurre il rito alternativo quando il processo si trova davanti al giudice di legittimità, che non è chiamato ad assumere prove. Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU nel caso PP c. Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, regolata dal principio tempus regit actum (Sez. 3, n. 39842 del 16/07/2015, Caia, n. m.; ; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543). 3. Nel caso che ci occupa, l'istanza di ammissione al rito alternativo presentata da Mania all'udienza 12/06/2000 è stata rigettata dalla Corte di assise di appello che, quindi, ha emesso la sentenza secondo il rito ordinario. Non sussistevano, pertanto, le condizioni alle quali la costante giurisprudenza di questa Corte subordina la conversione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, ossia l'avvenuta condanna alla pena dell'ergastolo per effetto di una modifica normativa in peius applicata in una vicenda procedimentale nella quale, per effetto della domanda e dell'ammissione al giudizio abbreviato, si era determinata l'aspettativa di una condanna più mite. Correttamente il G.E. ha osservato che il principio discendente dalla sentenza della Corte EDU PP è applicabile esclusivamente alle situazioni che siano sovrapponibili, nei loro elementi essenziali, a quella valutata dalla Corte sopra nazionale. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 235 del 2 luglio 2013 - con la quale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4 -ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con 5 modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ha ribadito che ai principi espressi nella sentenza 17/09/2009 della Corte EDU sul caso PP c. Italia si può fare riferimento soltanto nell'ipotesi relativa ad un caso che sia "identico a quello deciso" e "non richieda la riapertura del processo". La conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è, di conseguenza, possibile, in sede esecutiva, solo ove il rito abbreviato sia stato chiesto e sia stato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, e cioè nella vigenza della L. n. 479 del 1999, art. 30, comma 1, lett. b, (che prevedeva che, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione), mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del più severo trattamento sanzionatorio introdotto con l'art. 7 D.L. n. 341 del 2000 (norma che ripristinando l'ergastolo senza isolamento diurno è stata giudicata dalla Corte costituzionale, nella decisione n. 210 del 2013, non di "interpretazione autentica" dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., come esplicitamente enunciato dal legislatore, ma norma sostanzialmente innovativa, che andava a modificare in malam partem il contenuto sanzionatorio della disposizione suddetta e non poteva, perciò, avere efficacia retroattiva). Tutti i casi diversi da quello appena delineato, siccome strutturalmente non riconducibili a quello per cui è stato espresso il principio, non possono, dunque, trovare soluzione positiva (Sez. 1, n. 6004 del 10/1/2014, Papalia, Rv. 259026; Sez. 1, n. 4008 del 10/1/2014, Ganci, Rv. 258272; Sez. 1, n. 23931 del 17/5/2013, Lombardi, Rv. 256257) Come si evince dalle risultanze evidenziate nella esposizione in fatto, la situazione del LL, mai ammesso al rito abbreviato perché richiesto in assenza delle condizioni di cui all'art.
4-ter, comma 3, L. 5 giugno 2000 n. 144, non è sovrapponibile a quella dello PP, sicché del tutto correttamente il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la sua istanza. La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2021, evocata a sostegno della sua tesi dal ricorrente, in realtà, ribadisce che la disciplina transitoria in esame, ove già applicata dal giudice della cognizione, non può più essere sottoposta a sindacato di costituzionalità su iniziativa del giudice dell'esecuzione penale, anche in riferimento ai parametri convenzionali, in quanto la fattispecie specifica, come già precisato dalla sentenza n. 210 del 2013 «è estranea alla ratio della sentenza PP
contro
Italia, atteso che l'imputato non era stato ammesso al giudizio abbreviato in applicazione di una norma di natura processuale, attinente invero ai termini di proposizione della relativa istanza, e peraltro giustificata dalla funzione istituzionale del rito alternativo, che assicura all'imputato una riduzione di pena, nel caso di 6 >je condanna, quale "contropartita" per la sua rinuncia alla garanzia della formazione della prova in contraddittorio, in quanto idonea a determinare un significativo risparmio di energie processuali ». Da quanto esposto discende la piena correttezza del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata. È appena il caso di osservare come a diversa conclusione non possa giungersi sulla base di diverse interpretazioni cui sono giunti altri Giudici dell'esecuzione in relazione alla posizione di diversi soggetti. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/05/2024
lette le conclusioni del PG, RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36088 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 10/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di IU LL, volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo - inflittagli dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con sentenza del 23/09/2000, irr. il 26/07/2002 -, con quella di 30 anni di reclusione. Premetteva il G. E. che, nel corso del giudizio di appello, entrata in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che all'art. 30, comma 1 lett. b) prevedeva che in caso di condanna a seguito di celebrazione del processo con rito abbreviato la pena dell'ergastolo fosse sostituita con quella della reclusione di anni 30), LL, all'udienza in data 18/01/2000, avanzava richiesta di ammissione al predetto rito;
la richiesta veniva respinta poiché la nuova normativa non prevedeva la possibilità di richiedere la celebrazione del rito abbreviato in appello. Nelle more del giudizio entrava in vigore l'art. 4 ter dl. n. 82 del 2000, ed, alla prima udienza utile, il 12/06/2000,. LL reiterava la richiesta di ammissione al rito speciale;
la richiesta veniva respinta in quanto l'istruttoria dibattimentale, riaperta in appello, si era conclusa il 28/03/2000. Dopo avere sinteticamente riportato l'evoluzione giurisprudenziale in materia, il G.E. rigettava l'istanza formulata dal ricorrente sul presupposto che la conversione della pena dell'ergastolo in quella di trent'anni di reclusione fosse possibile solo qualora il rito abbreviato sia stato chiesto e ammesso nello spazio temporale compreso tra il 02/01/2000 e il 24/11/2000, nella vigenza all'art. 30, comma 1 lett. b) legge 16 dicembre 1999, n. 479, secondo cui, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituiva la pena di trent'anni di reclusione. Nel caso di specie, LL non era mai stato ammesso al rito abbreviato, e ciò sulla base di norme processuali all'epoca vigenti, mai dichiarate incostituzionali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LL, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giovanna Beatrice Araniti, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 442 comma 2 cod. proc. pen., 4- ter L. n. 144 del 2000, e all'art. 30 legge n. 87 del 1953, n. 7 e 14 CEDU, 3,111, 24, 27 e 25 Costituzione. La Difesa rileva come il nuovo filone giurisprudenziale sviluppato dopo la sentenza PP, e culminato nella sentenza della Consulta 147/2021, avrebbe dovuto indurre il G.E. a diversa conclusione, anche alla luce di un indirizzo giurisprudenziale di merito che si sta consolidando e che vede l'accoglimento di molte delle istanze avanzate da soggetti in posizione analoga o sovrapponibile a quella del LL. In particolare, sulla scorta delle pronunce delle sez. Unite AN e ON, e sulla base della Giurisprudenza della Corte Europea e della Consulta, alcuni Giudici di 2 ( merito (e da ultimo il G.E. di Parma che ha emesso l'ordinanza allegata al ricorso nei confronti di OM NT) hanno affermato il carattere recessivo del giudicato dinanzi all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi successivamente al giudicato convenzionalmente costituzionalmente illegittima, e ciò in ossequio all'art. 30 legge 87 del 1953 che prevede che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere applicazione dal giorno successivo alla decisione e se è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. In particolare, deve darsi attuazione al principio della lex mitior che assicura il trattamento penale più favorevole tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento della realizzazione del fatto e quello previsto dalle leggi successive purché precedenti la sentenza di condanna. L'ordinanza impugnata, che motivava il rigetto sulla base della natura processuale dell'art.
4- ter dl. n. 82 del 2000, con irretroattività della disposizione, è errata: la sentenza PP e la giurisprudenza successiva sulla natura sostanziale della normativa, che incide sostanzialmente sulla pena e la libertà dell'individuo, consentono di superare la preclusione del giudicato e di valutare in executívis la richiesta, dal momento che l'ordinanza, sia pure messa nel corso del giudizio di cognizione, motivava il rigetto sulla base di un'interpretazione della norma non più legittima. Osservava la Difesa come in un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame la Corte di assise di appello di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
4- ter d.l. n. 82 del 2000 nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nell'ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello, in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. La Corte costituzionale, nel ritenere inammissibile la questione, perché sollevata dal giudice dell'esecuzione, ha tuttavia precisato che la norma ha effetti di natura sostanziale;
e proprio sulla base delle precisazioni della Corte costituzionale, la Corte d'assise d'appello reggina, successivamente alla pronuncia e nell'ambito del medesimo procedimento, ha sostituito la pena dell'ergastolo con quella di anni 30 per il richiedente RO VO, avente posizione identica a quella dell'odierno ricorrente. Il ricorrente chiede, in subordine, di investire della questione le Sezioni Unite di questa Corte ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale 3. Il Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 4. La Difesa del ricorrente ha depositato telematicamente una memoria con la quale ulteriormente deduce ed insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il giudice dell'esecuzione correttamente ha applicato l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema degli effetti della sentenza PP, denegando la rideterminazione della pena dell'ergastolo inflitta al LL in quella di anni trenta di reclusione. L'art.
4-ter, comma 3, L. 5 giugno 2000 n. 144, dettato specificamente per i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen., limitava la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio. La lettera b) dell'art. 4- ter, comma 3, prevedeva l'ammissione della richiesta di accesso all'abbreviato nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e la richiesta fosse stata presentata prima della conclusione dell'istruzione stessa. Secondo giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611-01; Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787-01; Sez. 1, n. 15748 del 21/01/2014, Riina, Rv. 259417-01), la conversione della pena dell'ergastolo in quella degli anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU nel caso PP, è possibile solo quando il rito abbreviato sia stato, non solo, chiesto, ma, anche, ammesso nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), della legge 16 dicembre 1979, n. 479, secondo cui, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituiva la pena di anni trenta di reclusione. In proposito, è stato già chiarito (Sez. 1, n. 48757 del 04/12/2012, Aspa, Rv. 254524-01) che la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla Corte EDU nella sentenza PP, non implica l'omologa trasformazione di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito stesso;
aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza di matrice convenzionale. I principi in tema di retroattività in mitius, espressi dall'art. 7 CEDU, si applicano infatti soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano;
non si applicano alle 4 R)P norme processuali, la cui applicazione immediata, conformemente al principio tempus regit actum, è conforme alla loro natura (Corte di Strasburgo 27/04/2010, Morabito
contro
Italia). Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 (conforme, fra le molte, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212) ha inoltre chiarito che «a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso PP
contro
Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio». La norma dell'art. 4 ter D.L. n. 82 del 07/04/2000, infatti, riveste natura non sostanziale, ma processuale: essa non attiene all'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato, ma ai termini di proposizione della relativa richiesta, limitandosi in particolare a ribadire - nel quadro di una disciplina transitoria - l'impossibilità di introdurre il rito alternativo quando il processo si trova davanti al giudice di legittimità, che non è chiamato ad assumere prove. Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU nel caso PP c. Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, regolata dal principio tempus regit actum (Sez. 3, n. 39842 del 16/07/2015, Caia, n. m.; ; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543). 3. Nel caso che ci occupa, l'istanza di ammissione al rito alternativo presentata da Mania all'udienza 12/06/2000 è stata rigettata dalla Corte di assise di appello che, quindi, ha emesso la sentenza secondo il rito ordinario. Non sussistevano, pertanto, le condizioni alle quali la costante giurisprudenza di questa Corte subordina la conversione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, ossia l'avvenuta condanna alla pena dell'ergastolo per effetto di una modifica normativa in peius applicata in una vicenda procedimentale nella quale, per effetto della domanda e dell'ammissione al giudizio abbreviato, si era determinata l'aspettativa di una condanna più mite. Correttamente il G.E. ha osservato che il principio discendente dalla sentenza della Corte EDU PP è applicabile esclusivamente alle situazioni che siano sovrapponibili, nei loro elementi essenziali, a quella valutata dalla Corte sopra nazionale. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 235 del 2 luglio 2013 - con la quale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4 -ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con 5 modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ha ribadito che ai principi espressi nella sentenza 17/09/2009 della Corte EDU sul caso PP c. Italia si può fare riferimento soltanto nell'ipotesi relativa ad un caso che sia "identico a quello deciso" e "non richieda la riapertura del processo". La conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è, di conseguenza, possibile, in sede esecutiva, solo ove il rito abbreviato sia stato chiesto e sia stato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, e cioè nella vigenza della L. n. 479 del 1999, art. 30, comma 1, lett. b, (che prevedeva che, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione), mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del più severo trattamento sanzionatorio introdotto con l'art. 7 D.L. n. 341 del 2000 (norma che ripristinando l'ergastolo senza isolamento diurno è stata giudicata dalla Corte costituzionale, nella decisione n. 210 del 2013, non di "interpretazione autentica" dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., come esplicitamente enunciato dal legislatore, ma norma sostanzialmente innovativa, che andava a modificare in malam partem il contenuto sanzionatorio della disposizione suddetta e non poteva, perciò, avere efficacia retroattiva). Tutti i casi diversi da quello appena delineato, siccome strutturalmente non riconducibili a quello per cui è stato espresso il principio, non possono, dunque, trovare soluzione positiva (Sez. 1, n. 6004 del 10/1/2014, Papalia, Rv. 259026; Sez. 1, n. 4008 del 10/1/2014, Ganci, Rv. 258272; Sez. 1, n. 23931 del 17/5/2013, Lombardi, Rv. 256257) Come si evince dalle risultanze evidenziate nella esposizione in fatto, la situazione del LL, mai ammesso al rito abbreviato perché richiesto in assenza delle condizioni di cui all'art.
4-ter, comma 3, L. 5 giugno 2000 n. 144, non è sovrapponibile a quella dello PP, sicché del tutto correttamente il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la sua istanza. La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2021, evocata a sostegno della sua tesi dal ricorrente, in realtà, ribadisce che la disciplina transitoria in esame, ove già applicata dal giudice della cognizione, non può più essere sottoposta a sindacato di costituzionalità su iniziativa del giudice dell'esecuzione penale, anche in riferimento ai parametri convenzionali, in quanto la fattispecie specifica, come già precisato dalla sentenza n. 210 del 2013 «è estranea alla ratio della sentenza PP
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Italia, atteso che l'imputato non era stato ammesso al giudizio abbreviato in applicazione di una norma di natura processuale, attinente invero ai termini di proposizione della relativa istanza, e peraltro giustificata dalla funzione istituzionale del rito alternativo, che assicura all'imputato una riduzione di pena, nel caso di 6 >je condanna, quale "contropartita" per la sua rinuncia alla garanzia della formazione della prova in contraddittorio, in quanto idonea a determinare un significativo risparmio di energie processuali ». Da quanto esposto discende la piena correttezza del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata. È appena il caso di osservare come a diversa conclusione non possa giungersi sulla base di diverse interpretazioni cui sono giunti altri Giudici dell'esecuzione in relazione alla posizione di diversi soggetti. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/05/2024