Ordinanza cautelare 27 agosto 2014
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 27/08/2014, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05506/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2014, proposto da:
GI NS AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Santa Teresa, 23;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
CO ON;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 2348/2014, resa tra le parti e concernente: valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parte appellata;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Pietrosanti e l’avvocato dello Stato Pluchino;
Ritenuto che le esigenze cautelari dell’originario ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;
Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero: 5506/2014), nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare di primo grado ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. (ferma quindi, nelle more, l’esecutività degli atti impugnati in primo grado); dichiara le spese del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti; ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014, con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
GI De Felice, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2014
IL SEGRETARIO