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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile
N. R.G. 893/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta depositate dall'Avv. Carlo Vermiglio per l'udienza del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nel procedimento promosso da:
(P. IVA n. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da Controparte_2
con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Vermiglio, giusta procura in atti.
RICORRENTE
nei riguardi
(cod. fisc. ), nata a [...] CP_3 CodiceFiscale_1
P.G. il 2.5.1975.
RESISTENTE CONTUMACE
(cod. fisc. ), nato a [...] CP_4 CodiceFiscale_2
P.G. il 22.10.1976.
RESISTENTE CONTUMACE La ricorrente meglio generalizzata in intestazione, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha trascinato in giudizio i sig.ri e CP_3 CP_4
evocandoli in qualità di chiamati all'eredità della propria madre,
nata a [...] il Persona_1
21.5.1951 e deceduta in Milazzo il 7.1.2006, al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda, in particolare, ha dedotto: a) la stipulazione in data 25.3.1999 di contratto di mutuo fondiario tra il
[...]
– fuso per incorporazione alla Controparte_5 [...]
e, di poi, alla AN IM S.p.A (atto dell'11.12.2000 in CP_6
Notar di Milano - rep 16185 racc. 4494) – da un lato e, dall'altro, Per_2
ed (parte mutuataria) con la CP_7 CP_3
partecipazione, quale terza datrice di ipoteca, di Persona_1
b) la cessione pro soluto del credito connesso al contratto di
[...]
mutuo fondiario tra l – risultante dalla fusione Controparte_8
avvenuta con AN IM S.p.A. (atto del 28.12.2006 in Notar di Per_3
Torino rep 109563, racc. 17118) – ed (contratto del Controparte_1
23.11.2021 – G.U. (Parte II) n. 145 del 7 dicembre 2021); c) la notifica nei confronti di e , n.q. di chiamati all'eredità della CP_3 CP_4
madre terza datrice di ipoteca, di alcuni atti esecutivi (atto di precetto e di pignoramento) aventi tutti ad oggetto il bene gravato da iscrizione ipotecaria presso l'Agenzia del Territorio di IN (iscrizione del
26.3.1999 - reg. gen. N. 8071 e reg. part. n. 911, rinnovata con annotazione del 27.2.2019 - reg. n. 5029/720); d) la sospensione del giudizio esecutivo immobiliare iscritto al n. 95/2022 R.G.Es. Imm., con ordinanza del pag. 2/8 21.6.2023, attesa “la carenza di titolarità dell'immobile in capo agli esecutati ed il mancato rispetto del principio della continuità delle trascrizioni”.
Il procedimento è stato trattato nella contumacia dei resistenti, non costituitisi nonostante la ritualità delle notifiche in atti (cfr. relate di notifica e avvisi di ricevimento prodotti in allegato alla nota di deposito telematico del 15.11.2023).
∞ ∞ ∞ ∞
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in ricorso – la ricorrente ha trascinato in giudizio CP_3
e evocandoli in qualità di chiamati all'eredità della
[...] CP_4
propria madre, al fine di ottenere Persona_1
l'accertamento dell'acquisto dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., con vittoria delle spese di giudizio.
Preliminarmente, secondo l'art. 476 c.c. “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui «l'indagine relativa alla esistenza o
meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione
tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal
pag. 3/8 giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di
ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui
quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti
di gestione)' (cfr. Cass. n. 12753/99), avuto riguardo alla
considerazione che 'l'accettazione tacita di eredità può desumersi
soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da
integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di
rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla
qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti
atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che
il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460
cod.civ.»(cfr. Cass. n. 12753/99).
Si osserva, inoltre, che l'art. 485 c.c. impone al chiamato all'eredità,
che sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, a pena di accettazione pura e
semplice dell'eredità ex lege.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato come «in tema di
successione mortis causa, la delazione ereditaria ed il possesso dei
beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai
fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne
costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone
di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia
pag. 4/8 circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione
dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale
accettazione ex lege, di cui sono elementi costitutivi, appunto,
l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei
beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario» (cfr.
Cass. n. 16507/06).
In particolare, con riferimento al possesso dei beni ereditari, ai fini dell'applicazione dell'art. 485 c.c., «è sufficiente l'instaurazione di una
relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche
circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di
concreti poteri su di essi, conseguendone, in difetto di omessa
redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della
successione, l'accettazione ex lege dell'eredità» (cfr. Cass. n.
11018/08).
Nel caso di specie, nessun inventario è stato predisposto da Pt_1
e , n.q. di chiamati all'eredità di
[...] CP_4 Persona_1
entro tre mesi dal decesso della propria madre,
[...]
nonostante dalla relazione di CTU a firma Ing. resa Persona_4
nel giudizio iscritto al n. 128/2012 R.G.E. nei confronti e Parte_1
, n.q. di eredi di si ricava che i CP_4 Persona_5
resistenti fossero nella disponibilità dell'immobile staggito sito in
Montalbano Elicona (ME) vicolo Mastropaolo, angolo via Federico e allibrato al fg. 31, part. 658, sub 2 Catasto fabbricati – avendo, in pag. 5/8 quella sede, il CTU incaricato dal G.E., accertato “in occasione del
sopralluogo il bene risultava nel possesso dei debitori esecutati, indiviso, libero e non occupato da terzi” - (cfr. pag. 9 doc. n. 10
fascicolo ricorrente).
A tale dato si giustappongono, peraltro, la stessa intimazione di pagamento di cui al precetto recante riferimento al mutuo concesso a e ad garantito da ipoteca volontaria concessa Parte_2 Parte_1
sul bene cauzionale di proprietà - rivolta ad Persona_5
e nella qualità di chiamati all'eredità della madre Parte_1 CP_4
– oltreché la individuazione, dei predetti, Persona_1
quali destinatari del successivo e correlato atto di pignoramento immobiliare – recante espressa menzione della qualità di eredi di
– atti notificati ad iniziativa di Persona_1
quale procuratore di il 3.5.- Parte_3 Controparte_8
18.6.2012 e il 25.7.-2.8.2012, nonché da da ultimo Controparte_1
il 22.-29.6.7.2022, il 22.6.2022/8.7.2022, anche a e Parte_2 Pt_1
rispettivamente n.q. di mutuatari e, quest'ultima, altresì, n.q. di
[...]
erede, assieme ad , di terza Persona_6 Persona_1
datrice di ipoteca (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
Trattasi di circostanza costituente – unitamente alla prova del vincolo di familiarità tra ed rispetto alla madre, Parte_1 Persona_6
(cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente) - e, Persona_1
ancor di più, insieme alla mancata contestazione, da parte degli pag. 6/8 esecutati, della qualità ivi dedotta, indice indiziario dell'acquisto dell'eredità ex art. 476 c.c., rilevante ex art. 2729 c.c.
A tale ultimo riguardo, ben può desumersi – come osservato dalla
Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 13384)
– dalla partecipazione dei chiamati – sia pure in contumacia – nel giudizio esecutivo immobiliare iscritto al n. 95/2022 R.G.Es. Imm.
innanzi a codesto Tribunale (cfr. ordinanza del 21.6.2023)
l'accettazione tacita ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c.
Ne segue, in definitiva, per il coacervo di argomentazioni stese,
l'accoglimento della domanda di Controparte_1
Il contegno processuale delle parti – sub specie di inosservanza, da parte di del principio di continuità delle Controparte_1
trascrizioni in vista del disposto dell'art. 567, co. II, c.p.c. e di non opposizione di e , n.q. di chiamati all'eredità di Parte_1 CP_4
(non costituitisi per contrastare gli assunti Persona_1
della ricorrente) – conduce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda avanzata da nei confronti Controparte_1
di e , n.q. di chiamati all'eredità di CP_3 CP_4 Persona_1
- nata a [...] il [...] e deceduta in Milazzo
[...]
il 07.01.2006 - e, per l'effetto, dichiara l'acquisto dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c.
SPESE compensate.
pag. 7/8 Si comunichi.
Barcellona P.G. 15.02.2025
pag. 8/8
La Giudice
Elisa Di Giovanni
N. R.G. 893/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta depositate dall'Avv. Carlo Vermiglio per l'udienza del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nel procedimento promosso da:
(P. IVA n. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da Controparte_2
con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Vermiglio, giusta procura in atti.
RICORRENTE
nei riguardi
(cod. fisc. ), nata a [...] CP_3 CodiceFiscale_1
P.G. il 2.5.1975.
RESISTENTE CONTUMACE
(cod. fisc. ), nato a [...] CP_4 CodiceFiscale_2
P.G. il 22.10.1976.
RESISTENTE CONTUMACE La ricorrente meglio generalizzata in intestazione, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha trascinato in giudizio i sig.ri e CP_3 CP_4
evocandoli in qualità di chiamati all'eredità della propria madre,
nata a [...] il Persona_1
21.5.1951 e deceduta in Milazzo il 7.1.2006, al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda, in particolare, ha dedotto: a) la stipulazione in data 25.3.1999 di contratto di mutuo fondiario tra il
[...]
– fuso per incorporazione alla Controparte_5 [...]
e, di poi, alla AN IM S.p.A (atto dell'11.12.2000 in CP_6
Notar di Milano - rep 16185 racc. 4494) – da un lato e, dall'altro, Per_2
ed (parte mutuataria) con la CP_7 CP_3
partecipazione, quale terza datrice di ipoteca, di Persona_1
b) la cessione pro soluto del credito connesso al contratto di
[...]
mutuo fondiario tra l – risultante dalla fusione Controparte_8
avvenuta con AN IM S.p.A. (atto del 28.12.2006 in Notar di Per_3
Torino rep 109563, racc. 17118) – ed (contratto del Controparte_1
23.11.2021 – G.U. (Parte II) n. 145 del 7 dicembre 2021); c) la notifica nei confronti di e , n.q. di chiamati all'eredità della CP_3 CP_4
madre terza datrice di ipoteca, di alcuni atti esecutivi (atto di precetto e di pignoramento) aventi tutti ad oggetto il bene gravato da iscrizione ipotecaria presso l'Agenzia del Territorio di IN (iscrizione del
26.3.1999 - reg. gen. N. 8071 e reg. part. n. 911, rinnovata con annotazione del 27.2.2019 - reg. n. 5029/720); d) la sospensione del giudizio esecutivo immobiliare iscritto al n. 95/2022 R.G.Es. Imm., con ordinanza del pag. 2/8 21.6.2023, attesa “la carenza di titolarità dell'immobile in capo agli esecutati ed il mancato rispetto del principio della continuità delle trascrizioni”.
Il procedimento è stato trattato nella contumacia dei resistenti, non costituitisi nonostante la ritualità delle notifiche in atti (cfr. relate di notifica e avvisi di ricevimento prodotti in allegato alla nota di deposito telematico del 15.11.2023).
∞ ∞ ∞ ∞
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in ricorso – la ricorrente ha trascinato in giudizio CP_3
e evocandoli in qualità di chiamati all'eredità della
[...] CP_4
propria madre, al fine di ottenere Persona_1
l'accertamento dell'acquisto dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., con vittoria delle spese di giudizio.
Preliminarmente, secondo l'art. 476 c.c. “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui «l'indagine relativa alla esistenza o
meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione
tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal
pag. 3/8 giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di
ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui
quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti
di gestione)' (cfr. Cass. n. 12753/99), avuto riguardo alla
considerazione che 'l'accettazione tacita di eredità può desumersi
soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da
integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di
rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla
qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti
atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che
il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460
cod.civ.»(cfr. Cass. n. 12753/99).
Si osserva, inoltre, che l'art. 485 c.c. impone al chiamato all'eredità,
che sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, a pena di accettazione pura e
semplice dell'eredità ex lege.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato come «in tema di
successione mortis causa, la delazione ereditaria ed il possesso dei
beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai
fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne
costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone
di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia
pag. 4/8 circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione
dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale
accettazione ex lege, di cui sono elementi costitutivi, appunto,
l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei
beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario» (cfr.
Cass. n. 16507/06).
In particolare, con riferimento al possesso dei beni ereditari, ai fini dell'applicazione dell'art. 485 c.c., «è sufficiente l'instaurazione di una
relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche
circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di
concreti poteri su di essi, conseguendone, in difetto di omessa
redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della
successione, l'accettazione ex lege dell'eredità» (cfr. Cass. n.
11018/08).
Nel caso di specie, nessun inventario è stato predisposto da Pt_1
e , n.q. di chiamati all'eredità di
[...] CP_4 Persona_1
entro tre mesi dal decesso della propria madre,
[...]
nonostante dalla relazione di CTU a firma Ing. resa Persona_4
nel giudizio iscritto al n. 128/2012 R.G.E. nei confronti e Parte_1
, n.q. di eredi di si ricava che i CP_4 Persona_5
resistenti fossero nella disponibilità dell'immobile staggito sito in
Montalbano Elicona (ME) vicolo Mastropaolo, angolo via Federico e allibrato al fg. 31, part. 658, sub 2 Catasto fabbricati – avendo, in pag. 5/8 quella sede, il CTU incaricato dal G.E., accertato “in occasione del
sopralluogo il bene risultava nel possesso dei debitori esecutati, indiviso, libero e non occupato da terzi” - (cfr. pag. 9 doc. n. 10
fascicolo ricorrente).
A tale dato si giustappongono, peraltro, la stessa intimazione di pagamento di cui al precetto recante riferimento al mutuo concesso a e ad garantito da ipoteca volontaria concessa Parte_2 Parte_1
sul bene cauzionale di proprietà - rivolta ad Persona_5
e nella qualità di chiamati all'eredità della madre Parte_1 CP_4
– oltreché la individuazione, dei predetti, Persona_1
quali destinatari del successivo e correlato atto di pignoramento immobiliare – recante espressa menzione della qualità di eredi di
– atti notificati ad iniziativa di Persona_1
quale procuratore di il 3.5.- Parte_3 Controparte_8
18.6.2012 e il 25.7.-2.8.2012, nonché da da ultimo Controparte_1
il 22.-29.6.7.2022, il 22.6.2022/8.7.2022, anche a e Parte_2 Pt_1
rispettivamente n.q. di mutuatari e, quest'ultima, altresì, n.q. di
[...]
erede, assieme ad , di terza Persona_6 Persona_1
datrice di ipoteca (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
Trattasi di circostanza costituente – unitamente alla prova del vincolo di familiarità tra ed rispetto alla madre, Parte_1 Persona_6
(cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente) - e, Persona_1
ancor di più, insieme alla mancata contestazione, da parte degli pag. 6/8 esecutati, della qualità ivi dedotta, indice indiziario dell'acquisto dell'eredità ex art. 476 c.c., rilevante ex art. 2729 c.c.
A tale ultimo riguardo, ben può desumersi – come osservato dalla
Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 13384)
– dalla partecipazione dei chiamati – sia pure in contumacia – nel giudizio esecutivo immobiliare iscritto al n. 95/2022 R.G.Es. Imm.
innanzi a codesto Tribunale (cfr. ordinanza del 21.6.2023)
l'accettazione tacita ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c.
Ne segue, in definitiva, per il coacervo di argomentazioni stese,
l'accoglimento della domanda di Controparte_1
Il contegno processuale delle parti – sub specie di inosservanza, da parte di del principio di continuità delle Controparte_1
trascrizioni in vista del disposto dell'art. 567, co. II, c.p.c. e di non opposizione di e , n.q. di chiamati all'eredità di Parte_1 CP_4
(non costituitisi per contrastare gli assunti Persona_1
della ricorrente) – conduce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda avanzata da nei confronti Controparte_1
di e , n.q. di chiamati all'eredità di CP_3 CP_4 Persona_1
- nata a [...] il [...] e deceduta in Milazzo
[...]
il 07.01.2006 - e, per l'effetto, dichiara l'acquisto dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c.
SPESE compensate.
pag. 7/8 Si comunichi.
Barcellona P.G. 15.02.2025
pag. 8/8
La Giudice
Elisa Di Giovanni