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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/09/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 999/2023 R.G. proposta
DA
, già Parte_1 [...]
Parte_2
-
[...] [...]
, in persona del ministro Parte_3
p.t., patrocinato ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
), Controparte_1 C.F._1 [...]
), CP_2 C.F._2 CP_3
( , rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Ferraù C.F._3
Appellate
OGGETTO: appello - spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con sentenza n. 2428 pubblicata il 5 giugno 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui le odierne appellate, docenti in possesso di diploma magistrale conseguito anteriormente all'a.s. 2001/2002, avevano chiesto accertarsi l'illegittima esclusione (ovvero il tardivo inserimento) dalla graduatorie d'Istituto della provincia di , con Pt_2
condanna dell' in solido con Parte_4
l'amministrazione convenuta, al risarcimento del danno subìto e al riconoscimento di due anni di anzianità di servizio o, in subordine, al risarcimento del danno in via equitativa.
Il primo giudice, premesso che oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto delle ricorrenti a ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato inserimento nelle GAE per il periodo 2016/2018, osservava che la questione controversa era stata definitivamente risolta dalla Suprema Corte, che, con le sentenze del 15.02.2021, n. 3830 e del 10.05.2021, n. 12347, aveva affermato l'inutilità del solo diploma di maturità magistrale ai fini dell'inserimento nelle G.A.E. (art. 1, L. 296/2006, n. 605).
Conformemente alle suddette pronunce (successivamente, anche Cass. n.
7519/2023), escludeva, quindi, che le docenti avessero mai avuto titolo al bene della vita dedotto in ricorso, ossia il contratto di supplenza in relazione al quale avevano avanzato richiesta di risarcimento dei danni.
Rilevava il decidente che le stesse nulla avevano inoltre allegato circa la presentazione o meno di una loro domanda di inserimento nelle GAE anteriormente alla entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 (legge n.
296/2006), ovvero di aggiornamento della propria posizione nel triennio
2014/2017.
Rilevava, altresì, che il procedimento amministrativo di cui al n. 10562/2016 del registro ricorsi presso il Tar del Lazio - Sezione III bis, volto a ottenere
“l'annullamento del decreto n. 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale 3
abilitante conseguito entro l'a. s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento neanche con riserva e/o nella fascia aggiuntiva (IV fascia), nonché per il risarcimento dei danni” - posto dalle ricorrenti a sostegno delle proprie pretese -, previo provvedimento cautelare favorevole alle docenti, si era concluso, invece, con la successiva sentenza del 3.05.2018, n. 4971 di totale rigetto del precitato ricorso.
Disattendeva quindi tutte le domande formulate in ricorso, precisando che:
l'azione volta a tutelare l'aspettativa all'inserimento in graduatoria e, con essa,
l'aspettativa al contratto - ove la stessa fosse stata fondata sulla esecuzione di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo - sarebbe stata di competenza del TAR;
difettava il requisito dell'ingiustizia del danno che avrebbe potuto comportare una statuizione di condanna ex art. 2043 c.c.; il danno asseritamente sofferto dalle ricorrenti era, in ogni caso, del tutto sfornito di prova.
Indi compensava integralmente le spese di lite “tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia”.
Con appello dell'1.12.2023 l'amministrazione scolastica impugnava la sentenza limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio. Resistevano al gravame le appellate.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'amministrazione appellante censura la sentenza per aver compensato le spese di lite, in violazione delle previsioni di cui all'art. 92 c.p.c.
Deduce che, ai sensi della succitata disposizione, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese può essere disposta 4
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, nessuna oscillazione giurisprudenziale si era registrata nella materia del contendere, in quanto la Corte di cassazione aveva “definitivamente chiarito
l'assenza di utilità del diploma di maturità magistrale ai fini dell'inserimento nelle G.A.E. di cui all'art. 1 L. 296/2006, n. 605”, con le sentenze citate in sentenza, emesse ben prima che fosse celebrata la prima udienza della causa.
Assume che il Tribunale avrebbe pertanto dovuto porre a carico delle odierne appellate le spese di giudizio, tenuto conto altresì del fatto che il diritto delle stesse all'inserimento in GAE era stato escluso con sentenza del Tar Lazio del
3.05.2019, n. 4971, passata in giudicato, facente stato tra le parti.
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2.1 Come evidenziato nello storico di lite, il primo giudice, dopo aver richiamato gli arresti in materia della giurisprudenza di legittimità, dava atto in sentenza - tra l'altro - che le ricorrenti non avevano mai avuto “titolo al bene della vita dedotto in ricorso, ossia il contratto di supplenza in relazione al quale promuovono oggi richiesta di risarcimento danni economico - giuridici”; che, infatti, il ricorso proposto avanti al TAR Lazio, “volto ad ottenere
“l'annullamento del decreto n. 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a. s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento neanche con riserva e/o nella fascia aggiuntiva (IV fascia), nonché per il risarcimento dei danni””, successivamente al provvedimento cautelare favorevole alle docenti, si era invece concluso “con la sentenza del 5
3.05.2018, n. 4971, di totale rigetto”; che non era pertanto “mai sussistito il diritto delle stesse all'ottenimento di contratti di supplenza, aventi come presupposto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, a cascata,
l'inserimento nelle G.A.E. od in altra graduatoria utile al conseguimento di detto bene della vita”; che “l'aspettativa all'inserimento in graduatoria e, con essa, l'aspettativa al contratto” costituiva nella specie “una utilità non risarcibile, perché l'aspettativa deve, anch'essa, essere fondata su un diritto, mentre tale non era quella delle ricorrenti”; che, ove poi “l'aspettativa in questione fosse stata fondata sulla esecuzione di provvedimenti cautelari del
Giudice Amministrativo, l'azione sarebbe stata di competenza del TAR in sede di ottemperanza del titolo in questione e non del giudice ordinario. Azione di esecuzione che, sia detto per inciso, non risulta essere stata promossa e che, dunque, rende inammissibile la presente azione volta, sostanzialmente, all'ottenimento di un'utilità monetaria sostitutiva rispetto a quella che si sarebbe potuta ottenere altrove in sede di esecuzione del titolo giurisdizionale cautelare. Si tratterebbe, come detto, di un'aspettativa di mero fatto che a far data dal 3/05/2018 appare oggettivamente inesistente” (inoltre, secondo il primo giudice, il “danno reclamato dalla parte ricorrente - era anche - del tutto sfornito di prova rigorosa. E, invero, la parte ricorrente avrebbe dovuto provare e/o quantomeno allegare di avere patito una pretermissione nell'attribuzione degli incarichi … Nulla conduce … a ritenere provato che dall'inserimento nelle GAE delle ricorrenti sarebbe conseguito verosimilmente un contratto di supplenza e, con esso, il danno reclamato”).
2.2 Lo stesso Tribunale, invero, dava dunque atto che l'azione proposta era inammissibile in quanto avrebbe al più dovuto essere proposta avanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza del titolo giurisdizionale cautelare;
dava atto, altresì, che tale titolo era indi venuto definitivamente meno a seguito della sentenza di rigetto del 3 maggio 2018 n. 4971. 6
2.3 Non v'è dubbio che tale sentenza (di epoca antecedente alla proposizione del ricorso di primo grado) faccia stato tra le parti, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, e che, del pari correttamente, sia stata invero rilevata in sentenza - in motivazione - l'inammissibilità del ricorso.
Da tali premesse, tuttavia, il Tribunale non ha tratto le dovute conseguenze in tema di riparto delle spese di lite, che, atteso il giudicato, andavano certamente poste a carico delle ricorrenti, a prescindere dalle “oscillazioni giurisprudenziali” sull'utilità del solo diploma di maturità magistrale ai fini dell'inserimento nelle G.A.E.
3. In definitiva, l'appello dev'essere accolto e la sentenza di primo grado riformata in punto di spese, che, come detto, andavano invece poste a carico delle ricorrenti in solido e che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), del numero delle parti e dell'attività difensiva svolta.
Le spese processuali del presente grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del valore del devolutum in appello e sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna le odierne appellate in solido al pagamento in favore dell'amministrazione appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 4.266,08, oltre spese generali al 15%; condanna le appellate in solido al pagamento in favore di parte appellante delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.332,80, oltre spese generali al 15%. 7
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 999/2023 R.G. proposta
DA
, già Parte_1 [...]
Parte_2
-
[...] [...]
, in persona del ministro Parte_3
p.t., patrocinato ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
), Controparte_1 C.F._1 [...]
), CP_2 C.F._2 CP_3
( , rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Ferraù C.F._3
Appellate
OGGETTO: appello - spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con sentenza n. 2428 pubblicata il 5 giugno 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui le odierne appellate, docenti in possesso di diploma magistrale conseguito anteriormente all'a.s. 2001/2002, avevano chiesto accertarsi l'illegittima esclusione (ovvero il tardivo inserimento) dalla graduatorie d'Istituto della provincia di , con Pt_2
condanna dell' in solido con Parte_4
l'amministrazione convenuta, al risarcimento del danno subìto e al riconoscimento di due anni di anzianità di servizio o, in subordine, al risarcimento del danno in via equitativa.
Il primo giudice, premesso che oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto delle ricorrenti a ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato inserimento nelle GAE per il periodo 2016/2018, osservava che la questione controversa era stata definitivamente risolta dalla Suprema Corte, che, con le sentenze del 15.02.2021, n. 3830 e del 10.05.2021, n. 12347, aveva affermato l'inutilità del solo diploma di maturità magistrale ai fini dell'inserimento nelle G.A.E. (art. 1, L. 296/2006, n. 605).
Conformemente alle suddette pronunce (successivamente, anche Cass. n.
7519/2023), escludeva, quindi, che le docenti avessero mai avuto titolo al bene della vita dedotto in ricorso, ossia il contratto di supplenza in relazione al quale avevano avanzato richiesta di risarcimento dei danni.
Rilevava il decidente che le stesse nulla avevano inoltre allegato circa la presentazione o meno di una loro domanda di inserimento nelle GAE anteriormente alla entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 (legge n.
296/2006), ovvero di aggiornamento della propria posizione nel triennio
2014/2017.
Rilevava, altresì, che il procedimento amministrativo di cui al n. 10562/2016 del registro ricorsi presso il Tar del Lazio - Sezione III bis, volto a ottenere
“l'annullamento del decreto n. 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale 3
abilitante conseguito entro l'a. s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento neanche con riserva e/o nella fascia aggiuntiva (IV fascia), nonché per il risarcimento dei danni” - posto dalle ricorrenti a sostegno delle proprie pretese -, previo provvedimento cautelare favorevole alle docenti, si era concluso, invece, con la successiva sentenza del 3.05.2018, n. 4971 di totale rigetto del precitato ricorso.
Disattendeva quindi tutte le domande formulate in ricorso, precisando che:
l'azione volta a tutelare l'aspettativa all'inserimento in graduatoria e, con essa,
l'aspettativa al contratto - ove la stessa fosse stata fondata sulla esecuzione di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo - sarebbe stata di competenza del TAR;
difettava il requisito dell'ingiustizia del danno che avrebbe potuto comportare una statuizione di condanna ex art. 2043 c.c.; il danno asseritamente sofferto dalle ricorrenti era, in ogni caso, del tutto sfornito di prova.
Indi compensava integralmente le spese di lite “tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia”.
Con appello dell'1.12.2023 l'amministrazione scolastica impugnava la sentenza limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio. Resistevano al gravame le appellate.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'amministrazione appellante censura la sentenza per aver compensato le spese di lite, in violazione delle previsioni di cui all'art. 92 c.p.c.
Deduce che, ai sensi della succitata disposizione, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese può essere disposta 4
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, nessuna oscillazione giurisprudenziale si era registrata nella materia del contendere, in quanto la Corte di cassazione aveva “definitivamente chiarito
l'assenza di utilità del diploma di maturità magistrale ai fini dell'inserimento nelle G.A.E. di cui all'art. 1 L. 296/2006, n. 605”, con le sentenze citate in sentenza, emesse ben prima che fosse celebrata la prima udienza della causa.
Assume che il Tribunale avrebbe pertanto dovuto porre a carico delle odierne appellate le spese di giudizio, tenuto conto altresì del fatto che il diritto delle stesse all'inserimento in GAE era stato escluso con sentenza del Tar Lazio del
3.05.2019, n. 4971, passata in giudicato, facente stato tra le parti.
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2.1 Come evidenziato nello storico di lite, il primo giudice, dopo aver richiamato gli arresti in materia della giurisprudenza di legittimità, dava atto in sentenza - tra l'altro - che le ricorrenti non avevano mai avuto “titolo al bene della vita dedotto in ricorso, ossia il contratto di supplenza in relazione al quale promuovono oggi richiesta di risarcimento danni economico - giuridici”; che, infatti, il ricorso proposto avanti al TAR Lazio, “volto ad ottenere
“l'annullamento del decreto n. 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a. s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento neanche con riserva e/o nella fascia aggiuntiva (IV fascia), nonché per il risarcimento dei danni””, successivamente al provvedimento cautelare favorevole alle docenti, si era invece concluso “con la sentenza del 5
3.05.2018, n. 4971, di totale rigetto”; che non era pertanto “mai sussistito il diritto delle stesse all'ottenimento di contratti di supplenza, aventi come presupposto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, a cascata,
l'inserimento nelle G.A.E. od in altra graduatoria utile al conseguimento di detto bene della vita”; che “l'aspettativa all'inserimento in graduatoria e, con essa, l'aspettativa al contratto” costituiva nella specie “una utilità non risarcibile, perché l'aspettativa deve, anch'essa, essere fondata su un diritto, mentre tale non era quella delle ricorrenti”; che, ove poi “l'aspettativa in questione fosse stata fondata sulla esecuzione di provvedimenti cautelari del
Giudice Amministrativo, l'azione sarebbe stata di competenza del TAR in sede di ottemperanza del titolo in questione e non del giudice ordinario. Azione di esecuzione che, sia detto per inciso, non risulta essere stata promossa e che, dunque, rende inammissibile la presente azione volta, sostanzialmente, all'ottenimento di un'utilità monetaria sostitutiva rispetto a quella che si sarebbe potuta ottenere altrove in sede di esecuzione del titolo giurisdizionale cautelare. Si tratterebbe, come detto, di un'aspettativa di mero fatto che a far data dal 3/05/2018 appare oggettivamente inesistente” (inoltre, secondo il primo giudice, il “danno reclamato dalla parte ricorrente - era anche - del tutto sfornito di prova rigorosa. E, invero, la parte ricorrente avrebbe dovuto provare e/o quantomeno allegare di avere patito una pretermissione nell'attribuzione degli incarichi … Nulla conduce … a ritenere provato che dall'inserimento nelle GAE delle ricorrenti sarebbe conseguito verosimilmente un contratto di supplenza e, con esso, il danno reclamato”).
2.2 Lo stesso Tribunale, invero, dava dunque atto che l'azione proposta era inammissibile in quanto avrebbe al più dovuto essere proposta avanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza del titolo giurisdizionale cautelare;
dava atto, altresì, che tale titolo era indi venuto definitivamente meno a seguito della sentenza di rigetto del 3 maggio 2018 n. 4971. 6
2.3 Non v'è dubbio che tale sentenza (di epoca antecedente alla proposizione del ricorso di primo grado) faccia stato tra le parti, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, e che, del pari correttamente, sia stata invero rilevata in sentenza - in motivazione - l'inammissibilità del ricorso.
Da tali premesse, tuttavia, il Tribunale non ha tratto le dovute conseguenze in tema di riparto delle spese di lite, che, atteso il giudicato, andavano certamente poste a carico delle ricorrenti, a prescindere dalle “oscillazioni giurisprudenziali” sull'utilità del solo diploma di maturità magistrale ai fini dell'inserimento nelle G.A.E.
3. In definitiva, l'appello dev'essere accolto e la sentenza di primo grado riformata in punto di spese, che, come detto, andavano invece poste a carico delle ricorrenti in solido e che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa), del numero delle parti e dell'attività difensiva svolta.
Le spese processuali del presente grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del valore del devolutum in appello e sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna le odierne appellate in solido al pagamento in favore dell'amministrazione appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 4.266,08, oltre spese generali al 15%; condanna le appellate in solido al pagamento in favore di parte appellante delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.332,80, oltre spese generali al 15%. 7
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese