Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 13954 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti – Presidente rel
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice – Dott. Gabriella Ferrara - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13954 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ascionepresso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SIPORSO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/03/2023 premesso che : Parte_1
- in data 23.01.2023, si è separata consensualmente dal marito , omettendo, per CP_1
evitare traumi al minore , di 4 anni, di riferire al Tribunale il comportamento Persona_1
violento ed offensivo del coniuge che la stessa denunciava in data 25.02.2023, 24.02.2023 e
04.03.2023,
- le riferiva improperi che sentiva dalla nonna;
Per_1
- Il resistente non avrebbe contribuito ad alcune spese straordinarie sanitarie e adotterebbe condotte imprudenti quando incontra il figlio (trasportandolo in moto);
1
cominciare a pernottare presso il padre, ma non è pronto per dormire senza la madre.
Ciò posto chiedeva la modifica delle condizioni di separazione prevedendo:
- L'affidamento esclusivo di alla madre inibendo gli incontri con i nonni paterni e Per_1 il pernottamento prima del compimento dell'ottavo anno;
- L'ingiunzione al di non assumere atteggiamenti e linguaggio offensivo nei CP_1
confronti della madre.
si costituiva evidenziando che : CP_1
- con l'aiuto dei propri genitori adottivi (medici pensionati) ha sempre corrisposto l'assegno concordato, nonostante sia stato allontanato “a causa della crisi familiare” dalla tabaccheria di proprietà dei familiari della , ove svolgeva funzioni di commesso, Pt_1
- la si è sempre rifiutata di “consegnare” il figlio al padre, nei giorni di sabato e Pt_1 domenica, consentendo solo la frequentazione paterna nei giorni infrasettimanali, nonostante i tentativi bonari di persuasione e di dialogo svolti personalmente nonchè a mezzo del proprio legale e nonostante la denuncia sporta.
- Alcuna aggressività e linguaggio offensivo possono essere addebitati al resistente.
Ciò posto evidenziava l'inammissibilità del ricorso:
- palesemente pretestuoso in quanto si spingeva finanche a richiedere limitazione delle frequentazioni dei nonni paterni con domanda che al più andava proposta al Pt_2
- espressione di un mero ripensamento rispetto a quanto concordato solo poco più di un mese prima dinanzi al Presidente senza alcun elemento di novità ed al solo scopo di limitare le frequentazioni dell'altro genitore,
- In violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c. (non contenendo la chiara esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali la domanda si fonda (lett. e) nè l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi (lett. f); né il piano genitoriale previsto all'ultimo comma dell'art. 473 bis. 12 c.p.c
- La ricorrente si limita a chiedere l'affido esclusivo e l'esclusione del pernottamento, ma non chiarisce, anzi neppure indica, come andrebbe disciplinato l'esercizio della responsabilità ed il regime di frequentazione del figlio con il padre.
Solo nel caso in cui il Tribunale ritenesse di essere competente ad accertare, valutare e decidere sui
Par fatti di causa, si invitava a l' a considerare che la sig.ra , a dispetto del provvedimento di Pt_1
separazione consensuale :
- si rifiuta di “consegnare” il figlio nei giorni del sabato, della domenica e durante la festività, pur “consegnandolo” senza riserva alcuna nei giorni infrasettimanali previsti,
2 - tende a svilire la figura dell'altro genitore, ciò posto chiedeva, solo ove ritenuto ammissibile il ricorso, in via subordinata e riconvenzionale, previa acquisizione di informazioni del SS:
- ammonire la sig.ra per i comportamenti tenuti che inducono seri dubbi in ordine Parte_1 alla idoneità all'affidamento e alla collocazione privilegiata del minore;
- individuare una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dovuta per ogni violazione verificatasi fino all'emissione del provvedimento o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso.
- Con vittoria di spese
All'esito della comparizione personale delle parti il Giudice relatore investito della domanda di modifica delle condizioni della separazione e della domanda riconvenzionale ex art 473 bis 39 cpc da parte del resistente – alla luce delle criticità nella relazione tra le parti esasperata dalla ingiustificata mancata attuazione di quanto concordato nel gennaio 2023 - con diffusa motivazione condivisa dal collegio adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis 22 co 2 cpc :
a) Conferma le condizioni della separazione ed ammonisce entrambe le parti al rispetto delle stesse ovvero la ricorrente a rispettare pedissequamente il calendario concordato e il resistente a mantenere sempre, nella relazione con la ricorrente, una relazione anche verbalmente, corretta e civile .
b) Rigetta l'istanza di prova orale della ricorrente;
c) Riserva al collegio con il provvedimento definitivo la motivazione in ordine all'eccepita inammissibilità del ricorso d) Invita il resistente a depositare provvedimento di archiviazione e la ricorrente a depositare piano genitoriale e) Dispone accertamenti del SS sulle condizioni di vita del minore , nato [...], Persona_1
f) Invita le parti a seguire separati percorsi di valutazione e potenziamento delle competenze genitoriali e si investono all'uopo i SS territorialmente competenti g) Si riserva all'esito al Collegio la decisione in ordine alla invocata modifica della forma di affidamento e del calendario e alla invocata adozione di provvedimenti ex art 614 cpc
Seguivano svariate udienze sempre in presenza nel corso delle quali si registrava un lento progressivo miglioramento nella relazione tra le parti e una più serena comunicazione tanto che si fissava l'udienza del 6/2/25 per la riserva in decisione concedendo i termini ex art 473 bis 28 cpc.
3 In quella sede le parti allegavano sentenza divorzile n° 899/25 pubblicata in data 28.1.25 nel giudizio
2278/24 che recepiva le seguenti condizioni concordate dalla e dal Pt_1 CP_1
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto dai i signori e (Atto n. 33, p. I, s., sez. F anno 2017) ordinando all'Ufficiale dello CP_1 Parte_1 stato civile competente di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
2. Confermare, le condizioni previste in sede di separazione consensuale e dunque disporre che: “Il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi Per_1 i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Il minore abiterà continuativamente con la madre presso la casa familiare che rimane assegnata alla sig.ra , che provvederà al pagamento del canone e degli Pt_1 oneri.
3. Il padre potrà visitare ed avere con sé il minore concordando le migliori modalità e tempi con la madre. In ogni caso avrà il figlio con sé il martedì e il giovedì dalle 16.00 dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00. Il padre avrà con sé il figliolo per due fine settimana alternati al mese dal sabato alle 10.00 alla domenica alle ore 20.00; durante il periodo relativo alle festività natalizie (24 dicembre – 6 gennaio) il minore resterà per 7 giornicontinuativi Per_1 alternativamente con un genitore dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina e con l'altro dal 31.12 al 6 gennaio;
invertendosi i periodi alternativamente di anno in anno. Il tutto salvo miglior accordo. Le altre festività (25 aprile;
1° maggio ...) saranno improntate al criterio della alternanza.
4. Le prossime festività pasquali il minore sarà con la mamma il giorno di Pasqua e con il padre il lunedì in Albis negli orari indicati per la visita settimanale. Le parti concordano altresì che per le vacanze estive sarà con il padre per dieci giorni;
ovviamente le parti comunicheranno entro Per_1 il 30 giugno precedente i giorni in cui avranno il minore e comunicheranno il luogo dove condurranno il minore stesso. Si precisa che durante i giorni di vacanza con il padre o con la madre l'altro genitore non potrà vedere il figlio, salvo diverso accordo.
5. Il sig. corrisponderà alla madre entro e non oltre il 5 di ogni mese, anticipatamente l'importo CP_1 mensile di euro 504,00 (cinquecentoquattro/00) quale contributo al mantenimento del figlio. Tale importo verrà annualmente aggiornato su base degli indici ISTAT con decorrenza 5 febbraio 2026. 6. Ad integrazione del già menzionato assegno i genitori contribuiranno al 50% alle spese accessorie come da Protocollo del Tribunale di Napoli tra il Presidente e il Consiglio dell'Ordine. I genitori concorderanno le spese straordinarie preventivamente”.
7. Le parti si impegnano altresì a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso su suggerimento del giudice delegato della procedura avente oggetto la modifica dei patti della separazione, indicata in ricorso, ancora da iniziare presso il Servizio Sociale competente.
8. Le spese del procedimento interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
9. Le parti sottoscritte dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per nessuna ragione o causa a tutt'oggi.”
Ciò posto, in ragione della definizione del giudizio divorzile con la sentenza che recepiva le condizioni concordate dalle parti, deve dichiararsi - non già la incompetenza sopravvenuta in ordine al petitum ovvero la continenza secondo il cd criterio dell'assorbimento - ma la cessazione della materia del contendere (con compensazione delle spese) che si caratterizza per il sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
4