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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
NI AL, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19279006159 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19279011951 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2025 depositato il 20/01/2025
Richieste delle parti: entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti dall'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento,
Il notaio Resistente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle entrate di Trento aventi per oggetto l'addebito, rispettivamente, di euro 378,00 e di euro 900,00 a titolo di imposta di registro applicata in relazione al trasferimento di pertinenze immobiliari con l'agevolazione prima casa.
Il ricorrente esponeva che in data 27 giugno 2019 e in data 5 luglio 2019 aveva rogitato gli atti traslativi dei beni principali costituiti da immobili abitativi, liquidando per essi e per le pertinenze l'imposta di registro con le agevolazioni prima casa. Peraltro, l'Ufficio aveva provveduto a determinare l'imposta dovuta escludendo l'applicabilità dei benefici fiscali per le pertinenze, classificate rispettivamente in categoria C/4 (quanto al primo atto traslativo) e F/1 (quanto al secondo).
Nel contestare la legittimità della pretesa fiscale, il ricorrente ricordava che ai sensi dell'art. 817 cod. civ. sono pertinenze i beni destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di altro bene e che l'art. 818 cod. civ. precisa ulteriormente che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.” In ambito fiscale analoghe disposizioni normative prevedono che le pertinenze seguano le sorti del bene principale.
Aggiungeva che il contrasto fra le parti si riferiva alla corretta interpretazione del comma 3 della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa - Parte Prima – allegata al T.U. in materia di registro, che recita: “[s]ono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.
Secondo il ricorrente, la norma andava interpretata nel senso che essa pone un limite quantitativo all'acquisto con agevolazione prima casa di una soltanto per categoria delle pertinenze classificate catastalmente C/2,
C/6 e C/7, ma non sarebbero escluse dall'agevolazione altre pertinenze, con differenti attribuzioni di categorie catastali, le quali possono anche essere più di una.
A diversa valutazione è pervenuta l'Agenzia delle entrate, la quale, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha richiamato le istruzioni impartite nella Circolare ministeriale n. 38 del 12 agosto 2005, volte a un'interpretazione limitativa dell'ammissibilità della pertinenze che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale. In questa prospettiva, soltanto gli immobili pertinenziali compresi nelle categorie elencate nella nota allegata al dPR n. 131 del 1986 potrebbero fruire dell'agevolazione, dovendosi ritenere che tali categorie indicate siano tassative e non abbiano un valore meramente esemplificativo.
Con sentenza n. 8/2023 del 6 marzo 2023, la Corte di giustizia di primo grado accoglieva i ricorsi, compensando le spese di lite.
L'Ufficio proponeva appello davanti a questa Corte, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Nel contraddittorio dell'appellato, che resisteva al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità
e deducendone nel merito l'infondatezza, questa Corte deliberava la presente decoisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 20 gennaio 2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il notaio Resistente_1 ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto notificato il 9 settembre 2024, dopo il decorso del cosiddetto termine lungo a impugnare, scaduto dopo sei mesi dal
6 marzo 2023, data del deposito della sentenza di primo grado. L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, «[p]er le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge [1° gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023»
La norma si applica anche alla presente controversia, che rientrava tra quelle suscettibili di definizione, ai sensi dei commi 186-203 dell'art. 1 della citata legge n. 197 del 2022, e per la quale il termine lungo a impugnare la sentenza di primo grado sarebbe scaduto il 9 ottobre 2023, tenuto conto della sospensione nel periodo feriale.
Per effetto della disposta sospensione di undici mesi, il termine per proporre appello scadeva dunque il 9 settembre 2024, giorno dell'avvenuta notifica a mezzo PEC del gravame, che deve pertanto ritenersi tempestivo.
Con l'unico motivo di appello, l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, Nota II- bis, Parte Prima, della Tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, in quanto il primo Giudice non avrebbe interpretato tale norma alla luce della ratio e dei limiti anche costituzionali del quadro normativo di riferimento in cui essa si colloca, che inducono a restringere ai fini fiscali il concetto di pertinenza civilistica, anche per evitare elusioni e in conformità alla scelta legislativa di non agevolare le abitazioni di lusso.
L'orientamento giurisprudenziale cui ha aderito la sentenza appellata non potrebbe far ritenere che tutto ciò che venga compravenduto insieme alla cosa principale debba necessariamente considerarsi pertinenza agevolabile.
Anche qualora si considerasse non tassativa l'elencazione delle categorie catastali contenute nella disposizione in esame, incomberebbe comunque sul contribuente, al fine di beneficiare dell'agevolazione,
l'onere di provare la natura pertinenziale del bene, onere nella specie non assolto, essendo insufficiente la semplice menzione della natura di pertinenza nell'atto di compravendita.
Il motivo è infondato.
Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale (cui ha aderito anche il primo Giudice) secondo il quale «[i]n tema di agevolazioni cd. prima casa, la nota II-bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 non contiene un'elencazione esclusiva delle pertinenze, atteso che il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro si fonda su un elemento oggettivo, costituito dalla destinazione effettiva e concreta della cosa destinata a "servizio" o "ornamento" di un'altra - senza che rilevi la qualificazione catastale del bene, avente valore meramente formale - e su un elemento soggettivo, costituito dalla volontà del proprietario di asservire un bene all'altro» (Cass. ord. 6316/2022 e giurisprudenza ivi richiamata). Il riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C/2, C/6 e C/7 ha pertanto una «mera valenza complementare rispetto alla citata nozione civilistica» (idem).
Nè può accogliersi la tesi (invero diversa da quella su cui si è fondata la pretesa impositiva, che negava l'agevolabilità delle pertinenze trasferite con gli atti rogati dal notaio Resistente_1 perché non classificate come C/2, C/6 e C/7) concernente l'asserito onere in capo al contribuente di provare la natura pertinenziale del bene non appartenente alle indicate categorie catastali, perché, come si osserva correttamente nella memoria dell'appellato, l'attività di controllo in questione deve compiersi, ex art.
3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, con esclusione quindi di elementi extratestuali, come invece pretenderebbe l'Ufficio in questa sede.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con compensazione anche delle spese di secondo grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
NI AL, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 94/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19279006159 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19279011951 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2025 depositato il 20/01/2025
Richieste delle parti: entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti dall'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento,
Il notaio Resistente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle entrate di Trento aventi per oggetto l'addebito, rispettivamente, di euro 378,00 e di euro 900,00 a titolo di imposta di registro applicata in relazione al trasferimento di pertinenze immobiliari con l'agevolazione prima casa.
Il ricorrente esponeva che in data 27 giugno 2019 e in data 5 luglio 2019 aveva rogitato gli atti traslativi dei beni principali costituiti da immobili abitativi, liquidando per essi e per le pertinenze l'imposta di registro con le agevolazioni prima casa. Peraltro, l'Ufficio aveva provveduto a determinare l'imposta dovuta escludendo l'applicabilità dei benefici fiscali per le pertinenze, classificate rispettivamente in categoria C/4 (quanto al primo atto traslativo) e F/1 (quanto al secondo).
Nel contestare la legittimità della pretesa fiscale, il ricorrente ricordava che ai sensi dell'art. 817 cod. civ. sono pertinenze i beni destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di altro bene e che l'art. 818 cod. civ. precisa ulteriormente che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.” In ambito fiscale analoghe disposizioni normative prevedono che le pertinenze seguano le sorti del bene principale.
Aggiungeva che il contrasto fra le parti si riferiva alla corretta interpretazione del comma 3 della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa - Parte Prima – allegata al T.U. in materia di registro, che recita: “[s]ono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.
Secondo il ricorrente, la norma andava interpretata nel senso che essa pone un limite quantitativo all'acquisto con agevolazione prima casa di una soltanto per categoria delle pertinenze classificate catastalmente C/2,
C/6 e C/7, ma non sarebbero escluse dall'agevolazione altre pertinenze, con differenti attribuzioni di categorie catastali, le quali possono anche essere più di una.
A diversa valutazione è pervenuta l'Agenzia delle entrate, la quale, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha richiamato le istruzioni impartite nella Circolare ministeriale n. 38 del 12 agosto 2005, volte a un'interpretazione limitativa dell'ammissibilità della pertinenze che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale. In questa prospettiva, soltanto gli immobili pertinenziali compresi nelle categorie elencate nella nota allegata al dPR n. 131 del 1986 potrebbero fruire dell'agevolazione, dovendosi ritenere che tali categorie indicate siano tassative e non abbiano un valore meramente esemplificativo.
Con sentenza n. 8/2023 del 6 marzo 2023, la Corte di giustizia di primo grado accoglieva i ricorsi, compensando le spese di lite.
L'Ufficio proponeva appello davanti a questa Corte, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Nel contraddittorio dell'appellato, che resisteva al gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità
e deducendone nel merito l'infondatezza, questa Corte deliberava la presente decoisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 20 gennaio 2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il notaio Resistente_1 ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto notificato il 9 settembre 2024, dopo il decorso del cosiddetto termine lungo a impugnare, scaduto dopo sei mesi dal
6 marzo 2023, data del deposito della sentenza di primo grado. L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, «[p]er le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge [1° gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023»
La norma si applica anche alla presente controversia, che rientrava tra quelle suscettibili di definizione, ai sensi dei commi 186-203 dell'art. 1 della citata legge n. 197 del 2022, e per la quale il termine lungo a impugnare la sentenza di primo grado sarebbe scaduto il 9 ottobre 2023, tenuto conto della sospensione nel periodo feriale.
Per effetto della disposta sospensione di undici mesi, il termine per proporre appello scadeva dunque il 9 settembre 2024, giorno dell'avvenuta notifica a mezzo PEC del gravame, che deve pertanto ritenersi tempestivo.
Con l'unico motivo di appello, l'Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, Nota II- bis, Parte Prima, della Tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, in quanto il primo Giudice non avrebbe interpretato tale norma alla luce della ratio e dei limiti anche costituzionali del quadro normativo di riferimento in cui essa si colloca, che inducono a restringere ai fini fiscali il concetto di pertinenza civilistica, anche per evitare elusioni e in conformità alla scelta legislativa di non agevolare le abitazioni di lusso.
L'orientamento giurisprudenziale cui ha aderito la sentenza appellata non potrebbe far ritenere che tutto ciò che venga compravenduto insieme alla cosa principale debba necessariamente considerarsi pertinenza agevolabile.
Anche qualora si considerasse non tassativa l'elencazione delle categorie catastali contenute nella disposizione in esame, incomberebbe comunque sul contribuente, al fine di beneficiare dell'agevolazione,
l'onere di provare la natura pertinenziale del bene, onere nella specie non assolto, essendo insufficiente la semplice menzione della natura di pertinenza nell'atto di compravendita.
Il motivo è infondato.
Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale (cui ha aderito anche il primo Giudice) secondo il quale «[i]n tema di agevolazioni cd. prima casa, la nota II-bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 non contiene un'elencazione esclusiva delle pertinenze, atteso che il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro si fonda su un elemento oggettivo, costituito dalla destinazione effettiva e concreta della cosa destinata a "servizio" o "ornamento" di un'altra - senza che rilevi la qualificazione catastale del bene, avente valore meramente formale - e su un elemento soggettivo, costituito dalla volontà del proprietario di asservire un bene all'altro» (Cass. ord. 6316/2022 e giurisprudenza ivi richiamata). Il riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C/2, C/6 e C/7 ha pertanto una «mera valenza complementare rispetto alla citata nozione civilistica» (idem).
Nè può accogliersi la tesi (invero diversa da quella su cui si è fondata la pretesa impositiva, che negava l'agevolabilità delle pertinenze trasferite con gli atti rogati dal notaio Resistente_1 perché non classificate come C/2, C/6 e C/7) concernente l'asserito onere in capo al contribuente di provare la natura pertinenziale del bene non appartenente alle indicate categorie catastali, perché, come si osserva correttamente nella memoria dell'appellato, l'attività di controllo in questione deve compiersi, ex art.
3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, con esclusione quindi di elementi extratestuali, come invece pretenderebbe l'Ufficio in questa sede.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con compensazione anche delle spese di secondo grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa tra le parti le spese del giudizio.