CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI ANGELO ANTONIO, Presidente
CR SE, Relatore
VISCONTI SE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Sata Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T8X01372907376 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 680/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, rappresentata come in atti, impugnava l'avviso di liquidazione n. T8X/01372907376, con il quale l'Agenzia delle Entrate, contestava la tardiva presentazione della dichiarazione di successione ed il tardivo versamento delle imposte.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - nel costituirsi in giudizio, rilevava che il ricorso
è stato solo depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria e non anche preventivamente notificato all'Ufficio.
Con atto del 03.11.2025, parte ricorrente, dichiarava di rinunziare al ricorso, depositando relativa autorizzazione del Giudice delle Successioni.
All'udienza pubblica del 05.11.2025, in cui nessuno è comparso, su invito del Presidente, il Relatore evidenziava che parte ricorrente aveva depositato l'atto di rinuncia contenente anche la richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546 del 1992, “1. il processo si estingue per rinuncia al ricorso. ….
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo”.
La Corte rileva che nel caso de quo, parte ricorrente, ha depositato formale atto di rinuncia, nel quale, dopo aver evidenziato che nelle more del giudizio la figlia ed erede del sig. Ricorrente_1 ha accettato l'eredità e presentato la dichiarazione di successione, facendo venir meno la materia del contendere, ha depositato l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Firenze nel procedimento contraddistinto al n. R.G.V.G.: 7788/2021 nel quale si da atto che l'Agenzia delle Entrate non si oppone alla rinuncia e acconsente alla compensazione delle spese.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Collegio, pronuncia l'estinzione del giudizio e preso atto che le parti, hanno inoltre convenuto in ordine alle spese, richiamando l'art.44, c.2 D.lgs. n°546/1992, statuisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese tra le parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI ANGELO ANTONIO, Presidente
CR SE, Relatore
VISCONTI SE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1318/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Sata Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T8X01372907376 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 680/2025 depositato il
06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1, rappresentata come in atti, impugnava l'avviso di liquidazione n. T8X/01372907376, con il quale l'Agenzia delle Entrate, contestava la tardiva presentazione della dichiarazione di successione ed il tardivo versamento delle imposte.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - nel costituirsi in giudizio, rilevava che il ricorso
è stato solo depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria e non anche preventivamente notificato all'Ufficio.
Con atto del 03.11.2025, parte ricorrente, dichiarava di rinunziare al ricorso, depositando relativa autorizzazione del Giudice delle Successioni.
All'udienza pubblica del 05.11.2025, in cui nessuno è comparso, su invito del Presidente, il Relatore evidenziava che parte ricorrente aveva depositato l'atto di rinuncia contenente anche la richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546 del 1992, “1. il processo si estingue per rinuncia al ricorso. ….
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo”.
La Corte rileva che nel caso de quo, parte ricorrente, ha depositato formale atto di rinuncia, nel quale, dopo aver evidenziato che nelle more del giudizio la figlia ed erede del sig. Ricorrente_1 ha accettato l'eredità e presentato la dichiarazione di successione, facendo venir meno la materia del contendere, ha depositato l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Firenze nel procedimento contraddistinto al n. R.G.V.G.: 7788/2021 nel quale si da atto che l'Agenzia delle Entrate non si oppone alla rinuncia e acconsente alla compensazione delle spese.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Collegio, pronuncia l'estinzione del giudizio e preso atto che le parti, hanno inoltre convenuto in ordine alle spese, richiamando l'art.44, c.2 D.lgs. n°546/1992, statuisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese tra le parti.