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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1815/2025
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato il [...] in Kwahu Tafo, in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Martino Benzoni del C.F._1
Foro di Udine
ricorrente contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del della Provincia di Udine pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025, ha Parte_1 impugnato il provvedimento della UTG Prefettura di Udine n. 2021/10025/Area III, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato al ricorrente ex art. 29 del D.Lgs. 286/198 n. P-LID/E/N/2021/100251, emanato il 5 novembre 2024.
Il ricorrente, nello specifico, ha allegato che:
- il 17 gennaio 2022 presentava istanza P LID/E/N/2021/100251 ex art. 29 Dlgs 286/1998 per il ricongiungimento del figlio minore , Persona_1 cittadino della Repubblica del Ghana nato il [...], all'epoca persona minorenne;
- la Prefettura di Udine – Ufficio Territoriale per il Governo di Udine provvedeva rilasciando il nulla osta nella sussistenza dei verificati requisiti di legge;
- ha ottenuto il visto d'ingresso per motivi familiari e ha Persona_1 fatto ingresso in Italia il 26 giugno 2024;
- il 28 agosto 2024 la Prefettura di Udine – Ufficio Territoriale per il
Governo di Udine comunicava l'avvio del procedimento volto alla revoca del nulla osta poiché nelle more del procedimento il ricorrente si era trasferito presso altro alloggio diverso da quello originariamente dichiarato, “della quale tuttavia non ha fornito l'idoneità alloggiativa, la dichiarazione sostitutiva di residenza. la Per_ Per_ dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia del , i moduli S2 firmati dal
e da eventuali altri soggetti terzi conviventi e relative copie dei documenti d'identità
e dichiarazioni dei redditi dell'ospitante”;
- il ricorrente forniva quindi le proprie osservazioni in merito facendo presente di essersi trovato nella situazione contingente della perdita dell'alloggio non per sua colpa e inviava alla PA richiedente tutta la documentazione il nuovo alloggio eccetto che la dichiarazione di idoneità alloggiativa che in quel momento non era in grado di fornire impegnandosi a farla avere appena disponibile;
infatti la dichiarazione di idoneità alloggiativa è stata rilasciata solo il 7 novembre 2024;
- nelle more, in data 5 novembre 2024, la UTG Prefettura di Udine decretava la revoca del visto ex art. 29 Dlgs 286/1998;
Pag. 2 di 9 - da ultimo il ricorrente ha trovato altra soluzione abitativa adeguata alle esigenze familiari, per il quale ha ottenuto la dichiarazione dell'idoneità alloggiativa.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: “dichiarare nullo, annullare, disapplicare il provvedimento della UTG Prefettura di Udine n. 2021/10025/Area III del 5 novembre
2024 che ha disposto la revoca del nulla osta ex art. 29 Dlgs 286/1998 n. P-
LID/E/N/2021/100251”.
A seguito della sospensione cautelare del provvedimento impugnato e dopo la rinnovazione delle notifiche alla parte resistente, con memoria del 16 settembre
2025 si è costituito il , il quale, ripercorso in fatto quanto già Controparte_1 esposto dalla parte ricorrente, deduceva:
- la correttezza dell'operato della Prefettura, essendo il requisito abitativo di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 venuto meno nel corso del procedimento amministrativo e lo Sportello Unico per l'Immigrazione è titolare del potere di revocare provvedimenti già adottati, in presenza di mutamento dei presupposti di fatto, i sensi dell'art. 21 quinques della L. 241/1990;
- l'istanza cautelare presentata è inammissibile, non essendo l'organo giurisdizionale dotato nei necessari poteri e non sono state dal ricorrente richiamate le corrette norme processuali di cui gli artt. 669 bis e 700 c.p.c.;
- in ogni caso, non sussiste alcun rischio espulsivo in capo al figlio, posto che il diritto al ricongiungimento familiare è ormai riconosciuto quale diritto fondamentale, ai sensi dell'art. 8 CEDU.
In conclusione, il ha chiesto che il Tribunale, “previo rigetto CP_1 dell'istanza cautelare in quanto inammissibile, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura”.
All'udienza del 19 novembre 2025, le parti si sono richiamate ai propri atti introduttivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Pag. 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è il diritto del ricorrente alla persistenza del visto del nulla osta di cui all'art. 29 del D.Lgs. 286/1998 al ricongiungimento familiare con il figlio, . Persona_1
Da ciò discende che non rilevano i vizi del procedimento amministrativo e del successivo provvedimento, dato che il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di tale diritto, seppur nei limiti della motivazione poste dall'Amministrazione alla base della revoca impugnata.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con principi applicabili anche nel caso di specie, considerando che trattasi sempre di materia volta ad assicurare il diritto dello straniero all'unità familiare, “Nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 286 del 1998, se è vero che l'Autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande e delle eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2539; nello stesso senso cfr. Cass., Sez. I, 20 aprile 2004, n. 7473).
Deve inoltre premettersi che i procedimenti di cui all'art. 30, comma 6, del
D. Lgs 286/1998 attengono alla impugnativa dei “provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione, e non presupposti, che possono sopravvenire anche in corso di causa” (sent. Cass. civ. sez. I n. 5380 del 11.03.2006,
Cass., 06/09/2016, n. 3821; Cass. 14 luglio 2016, n. 3141; Cass. 30 maggio 2016, n.
2266, par. 3.2.; Cass. 9 maggio 2016, n. 1856 e 1855).
Occorre dunque sottolineare che la Prefettura di Udine ha revocato il nulla osta già rilasciato in quanto:
Pag. 4 di 9 “ATTESO che nella fase di invio della domanda online il richiedente ha documentato la disponibilità di un alloggio in locazione sito a Udine, via Laipacco n.
11/11;
CONSIDERATO che con mail d.d. 16.08.2024 il sig. ha richiesto un Pt_2 appuntamento per espletare le formalità di ingresso del proprio figlio documentando di essersi trasferito in nuovo alloggio sito in Campoformido (UD) piazza IV Novembre
18 come ospite del sig. in quanto non più titolare di un regolare Persona_3 contratto di locazione;
ATTESO quindi che risulta mutato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 29
D.lgs. 286/1998 sulla base dei quali era stato rilasciato il nulla osta;
(…)
VALUTATO che le osservazioni giunte da parte del richiedente a partire dal
17.10.2024 non sono idonee a mutare il giudizio dell'amministrazione in quanto il Per_ sig. non ha fornito alcuna prova della piena disponibilità di un alloggio idoneo per sé e la propria famiglia poiché ha esibito solamente una comunicazione di ospitalità presso un connazionale in capo al quale rimane la piena e totale disponibilità dell'immobile”.
L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché la domanda dello straniero volta ad ottenere il ricongiungimento familiare possa essere accolta, tra cui la dimostrazione della disponibilità “a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del
Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”.
Tale formulazione è il risultato della modifica apportata dall'art. 1, comma
19, della Legge 94/2009, prima della quale l'art 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998,
Pag. 5 di 9 prevedeva che l'idoneità abitativa dovesse essere verificata in relazione ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Nella vigenza della precedente formulazione normativa, di prassi l'Amministrazione acquisiva il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal competente ufficio comunale o da parte della Asl. Oggi, però, l'art. 29 prevede invece che sia dimostrata la disponibilità di un alloggio “conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali” senza ulteriori precisazioni.
Sul punto, va evidenziata l'assoluta carenza di qualsiasi indicazione, di fonte primaria o secondaria, che definisca il concetto di 'idoneità abitativa' e neppure le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio del 1975 del Ministero della
Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti, paiono invero applicabili stabilendo parametri di idoneità alloggiativa per nuclei familiari, o anche per singole persone, residenti sul territorio la cui coesione od unità familiare appare garantita da altri parametri che non siano quelli delle dimensioni dell'immobile che andranno ad occupare.
Considerando la necessità di garantire l'unità o la coesione familiare, diritto a tutela rafforzata secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (Sent. Corte
Cost. 202/2013), nella valutazione del requisito, per gli stranieri che chiedono la tutela di tale diritto, di un idoneo alloggio, deve affermarsi che il mero computo metrico non possa essere l'unico parametro di riferimento.
Ciò si tradurrebbe in un ingiustificato sacrificio del primario diritto all'unità familiare, così come individuato dall'art. 8 CEDU, ripreso e garantito dalla direttiva
CE 2003/86, che ha indicato agli Stati della Comunità Europea la necessità di adottare un apparato normativo per disciplinare il ricongiungimento familiare inteso, da un lato, come misura di protezione e rispetto della famiglia già consacrati “in numerosi strumenti di diritto internazionale” e dall'altro quale strumento “necessario per permettere la vita familiare” che contribuisca a “…creare una stabilità socioculturale che faciliti l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli
Pag. 6 di 9 Stati membri...” così permettendo “…di promuovere la coesione economica e sociale obiettivo fondamentale della Comunità” enunciato nei trattati della sua fondazione ed organizzazione - cfr. Considerando 2 e 4 Direttiva CE 2003/86 - e presidiato dalla Giurisprudenza della Corte EDU, della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione (Sent. 15362/2015).
Di conseguenza un riferimento meramente geometrico (dimensione dell'immobile senza alcuna distinzione, per esempio, tra superficie lorda e superficie netta ovvero senza riferimento alle superfici esterne, o alle eventuali pertinenze o, come sottolineato dalla difesa, dall'età degli inquilini) non può consentire un giudizio di idoneità o non idoneità, dovendosi piuttosto richiedersi un accertamento, caso per caso, che dia contezza della effettiva struttura dell'immobile, al fine di consentire il giudizio sulla sua idoneità ad ospitare il nucleo familiare del richiedente, indicato al momento della richiesta.
Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente ha ben spiegato – e sul punto non è stato contestato dall'Amministrazione – che si è trovato a perdere la disponibilità dell'immobile per cui aveva stipulato un contratto un locazione, a causa dell'esercizio del legittimo diritto di recesso del proprietario e che, nel frattempo, aveva trovato ospitalità presso l'immobile di un conoscente, comprovata dalla documentazione inviata all'Amministrazione nel corso del procedimento amministrativo e in relazione al quale aveva richiesto – ottenendola due giorni dopo l'emanazione del provvedimento di revoca impugnato – il rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa.
Nonostante la parte ricorrente abbia incentrato su tale aspetto le proprie difese, a ben vedere l'Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che fosse venuta a mancare, a monte, la “disponibilità” di un immobile, così come richiesta dall'art. 29, non ritenendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di ospitalità rilasciata dal titolare del possesso dell'immobile stesso, già inviata all'Amministrazione (doc. 4 ric.).
Ebbene, a dire il vero la legge, nel fare riferimento ad una disponibilità, non richiede né la titolarità della proprietà, né del possesso, né della detenzione
Pag. 7 di 9 dell'immobile, ma semplicemente l'esistenza di una relazione con l'oggetto, che non comporta alcuna valenza di stabilità, considerando che la legge non qualifica la disponibilità in termini di tipologie contrattuali. In tal senso si è peraltro espressa, in passato, la giurisprudenza di legittimità, con principi che questo Giudice condivide, alla luce della lettera della legge: “La disponibilità dell'alloggio è infatti dal legislatore tradotta soltanto in termini di adeguatezza "spaziale" (e mancando, sintomaticamente, una previsione espressa di durata minima legale che pur sarebbe stato agevole inserire) così come la disponibilità del reddito è dal legislatore apprezzata (al di là della natura della fonte produttiva, della quale è ovviamente imposta solo la liceità) sol per il suo ammontare minimo e non certo per la sua proiezione nel futuro (non esigendosi ad esempio, come acutamente notato dalla
Corte di Firenze, un tipo contrattuale a tempo indeterminato). E tale stabilità relazionale relativa (di un alloggio e di un reddito) deve essere apprezzata al momento della presentazione della richiesta di cui all'art. 28 c. 1 T.U., restando impregiudicata la possibilità che, in prosieguo, essa venga a mancare per l'uno o per
l'altro dei requisiti (e ferma la facoltà dell'Amministrazione interessata di dedurre e provare l'esistenza di una fraus legis perpetrata dal richiedente con il concorso di terzi). Basti pensare al fatto che anche nella ipotesi in cui il richiedente documenti il godimento di un alloggio adeguato ma a titolo di comodato non potrà certo dubitarsi della esistenza della disponibilità del requisito in parola;
del pari la disponibilità sarebbe indiscutibile per l'alloggio goduto dal lavoratore domestico convivente al solo ricorrere del "consenso" del titolare all'immissione del familiare-minore” (Cass.,
Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2465).
Pertanto, il provvedimento di revoca del nulla osta deve ritenersi illegittimo e, peraltro, in ogni caso, superato dalle sopravvenute circostanze di fatto, ovvero la stipula del ricorrente di un contratto di locazione relativamente ad un altro immobile, munito di idoneità alloggiativa (cfr. docc. 7 e 8 ric.).
Può dunque certamente affermarsi la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al mantenimento al nulla osta per il ricongiungimento familiare con il figlio,
Clement Addo. Per_
Pag. 8 di 9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della sua bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di nato il 26 agosto Parte_1
1980 in Kwahu Tafo, in Ghana, C.F. al mantenimento C.F._1 del diritto al nulla osta per il ricongiungimento familiare con il figlio,
[...]
e conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Persona_1
Questore per il rilascio dello stesso;
2. condanna il alla rifusione delle spese legali in favore Controparte_1 di parte ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trieste, 1° dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1815/2025
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato il [...] in Kwahu Tafo, in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Martino Benzoni del C.F._1
Foro di Udine
ricorrente contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del della Provincia di Udine pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025, ha Parte_1 impugnato il provvedimento della UTG Prefettura di Udine n. 2021/10025/Area III, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato al ricorrente ex art. 29 del D.Lgs. 286/198 n. P-LID/E/N/2021/100251, emanato il 5 novembre 2024.
Il ricorrente, nello specifico, ha allegato che:
- il 17 gennaio 2022 presentava istanza P LID/E/N/2021/100251 ex art. 29 Dlgs 286/1998 per il ricongiungimento del figlio minore , Persona_1 cittadino della Repubblica del Ghana nato il [...], all'epoca persona minorenne;
- la Prefettura di Udine – Ufficio Territoriale per il Governo di Udine provvedeva rilasciando il nulla osta nella sussistenza dei verificati requisiti di legge;
- ha ottenuto il visto d'ingresso per motivi familiari e ha Persona_1 fatto ingresso in Italia il 26 giugno 2024;
- il 28 agosto 2024 la Prefettura di Udine – Ufficio Territoriale per il
Governo di Udine comunicava l'avvio del procedimento volto alla revoca del nulla osta poiché nelle more del procedimento il ricorrente si era trasferito presso altro alloggio diverso da quello originariamente dichiarato, “della quale tuttavia non ha fornito l'idoneità alloggiativa, la dichiarazione sostitutiva di residenza. la Per_ Per_ dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia del , i moduli S2 firmati dal
e da eventuali altri soggetti terzi conviventi e relative copie dei documenti d'identità
e dichiarazioni dei redditi dell'ospitante”;
- il ricorrente forniva quindi le proprie osservazioni in merito facendo presente di essersi trovato nella situazione contingente della perdita dell'alloggio non per sua colpa e inviava alla PA richiedente tutta la documentazione il nuovo alloggio eccetto che la dichiarazione di idoneità alloggiativa che in quel momento non era in grado di fornire impegnandosi a farla avere appena disponibile;
infatti la dichiarazione di idoneità alloggiativa è stata rilasciata solo il 7 novembre 2024;
- nelle more, in data 5 novembre 2024, la UTG Prefettura di Udine decretava la revoca del visto ex art. 29 Dlgs 286/1998;
Pag. 2 di 9 - da ultimo il ricorrente ha trovato altra soluzione abitativa adeguata alle esigenze familiari, per il quale ha ottenuto la dichiarazione dell'idoneità alloggiativa.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: “dichiarare nullo, annullare, disapplicare il provvedimento della UTG Prefettura di Udine n. 2021/10025/Area III del 5 novembre
2024 che ha disposto la revoca del nulla osta ex art. 29 Dlgs 286/1998 n. P-
LID/E/N/2021/100251”.
A seguito della sospensione cautelare del provvedimento impugnato e dopo la rinnovazione delle notifiche alla parte resistente, con memoria del 16 settembre
2025 si è costituito il , il quale, ripercorso in fatto quanto già Controparte_1 esposto dalla parte ricorrente, deduceva:
- la correttezza dell'operato della Prefettura, essendo il requisito abitativo di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 venuto meno nel corso del procedimento amministrativo e lo Sportello Unico per l'Immigrazione è titolare del potere di revocare provvedimenti già adottati, in presenza di mutamento dei presupposti di fatto, i sensi dell'art. 21 quinques della L. 241/1990;
- l'istanza cautelare presentata è inammissibile, non essendo l'organo giurisdizionale dotato nei necessari poteri e non sono state dal ricorrente richiamate le corrette norme processuali di cui gli artt. 669 bis e 700 c.p.c.;
- in ogni caso, non sussiste alcun rischio espulsivo in capo al figlio, posto che il diritto al ricongiungimento familiare è ormai riconosciuto quale diritto fondamentale, ai sensi dell'art. 8 CEDU.
In conclusione, il ha chiesto che il Tribunale, “previo rigetto CP_1 dell'istanza cautelare in quanto inammissibile, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura”.
All'udienza del 19 novembre 2025, le parti si sono richiamate ai propri atti introduttivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Pag. 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è il diritto del ricorrente alla persistenza del visto del nulla osta di cui all'art. 29 del D.Lgs. 286/1998 al ricongiungimento familiare con il figlio, . Persona_1
Da ciò discende che non rilevano i vizi del procedimento amministrativo e del successivo provvedimento, dato che il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di tale diritto, seppur nei limiti della motivazione poste dall'Amministrazione alla base della revoca impugnata.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con principi applicabili anche nel caso di specie, considerando che trattasi sempre di materia volta ad assicurare il diritto dello straniero all'unità familiare, “Nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 286 del 1998, se è vero che l'Autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande e delle eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2539; nello stesso senso cfr. Cass., Sez. I, 20 aprile 2004, n. 7473).
Deve inoltre premettersi che i procedimenti di cui all'art. 30, comma 6, del
D. Lgs 286/1998 attengono alla impugnativa dei “provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione, e non presupposti, che possono sopravvenire anche in corso di causa” (sent. Cass. civ. sez. I n. 5380 del 11.03.2006,
Cass., 06/09/2016, n. 3821; Cass. 14 luglio 2016, n. 3141; Cass. 30 maggio 2016, n.
2266, par. 3.2.; Cass. 9 maggio 2016, n. 1856 e 1855).
Occorre dunque sottolineare che la Prefettura di Udine ha revocato il nulla osta già rilasciato in quanto:
Pag. 4 di 9 “ATTESO che nella fase di invio della domanda online il richiedente ha documentato la disponibilità di un alloggio in locazione sito a Udine, via Laipacco n.
11/11;
CONSIDERATO che con mail d.d. 16.08.2024 il sig. ha richiesto un Pt_2 appuntamento per espletare le formalità di ingresso del proprio figlio documentando di essersi trasferito in nuovo alloggio sito in Campoformido (UD) piazza IV Novembre
18 come ospite del sig. in quanto non più titolare di un regolare Persona_3 contratto di locazione;
ATTESO quindi che risulta mutato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 29
D.lgs. 286/1998 sulla base dei quali era stato rilasciato il nulla osta;
(…)
VALUTATO che le osservazioni giunte da parte del richiedente a partire dal
17.10.2024 non sono idonee a mutare il giudizio dell'amministrazione in quanto il Per_ sig. non ha fornito alcuna prova della piena disponibilità di un alloggio idoneo per sé e la propria famiglia poiché ha esibito solamente una comunicazione di ospitalità presso un connazionale in capo al quale rimane la piena e totale disponibilità dell'immobile”.
L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché la domanda dello straniero volta ad ottenere il ricongiungimento familiare possa essere accolta, tra cui la dimostrazione della disponibilità “a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del
Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”.
Tale formulazione è il risultato della modifica apportata dall'art. 1, comma
19, della Legge 94/2009, prima della quale l'art 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998,
Pag. 5 di 9 prevedeva che l'idoneità abitativa dovesse essere verificata in relazione ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Nella vigenza della precedente formulazione normativa, di prassi l'Amministrazione acquisiva il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal competente ufficio comunale o da parte della Asl. Oggi, però, l'art. 29 prevede invece che sia dimostrata la disponibilità di un alloggio “conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali” senza ulteriori precisazioni.
Sul punto, va evidenziata l'assoluta carenza di qualsiasi indicazione, di fonte primaria o secondaria, che definisca il concetto di 'idoneità abitativa' e neppure le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio del 1975 del Ministero della
Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti, paiono invero applicabili stabilendo parametri di idoneità alloggiativa per nuclei familiari, o anche per singole persone, residenti sul territorio la cui coesione od unità familiare appare garantita da altri parametri che non siano quelli delle dimensioni dell'immobile che andranno ad occupare.
Considerando la necessità di garantire l'unità o la coesione familiare, diritto a tutela rafforzata secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (Sent. Corte
Cost. 202/2013), nella valutazione del requisito, per gli stranieri che chiedono la tutela di tale diritto, di un idoneo alloggio, deve affermarsi che il mero computo metrico non possa essere l'unico parametro di riferimento.
Ciò si tradurrebbe in un ingiustificato sacrificio del primario diritto all'unità familiare, così come individuato dall'art. 8 CEDU, ripreso e garantito dalla direttiva
CE 2003/86, che ha indicato agli Stati della Comunità Europea la necessità di adottare un apparato normativo per disciplinare il ricongiungimento familiare inteso, da un lato, come misura di protezione e rispetto della famiglia già consacrati “in numerosi strumenti di diritto internazionale” e dall'altro quale strumento “necessario per permettere la vita familiare” che contribuisca a “…creare una stabilità socioculturale che faciliti l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli
Pag. 6 di 9 Stati membri...” così permettendo “…di promuovere la coesione economica e sociale obiettivo fondamentale della Comunità” enunciato nei trattati della sua fondazione ed organizzazione - cfr. Considerando 2 e 4 Direttiva CE 2003/86 - e presidiato dalla Giurisprudenza della Corte EDU, della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione (Sent. 15362/2015).
Di conseguenza un riferimento meramente geometrico (dimensione dell'immobile senza alcuna distinzione, per esempio, tra superficie lorda e superficie netta ovvero senza riferimento alle superfici esterne, o alle eventuali pertinenze o, come sottolineato dalla difesa, dall'età degli inquilini) non può consentire un giudizio di idoneità o non idoneità, dovendosi piuttosto richiedersi un accertamento, caso per caso, che dia contezza della effettiva struttura dell'immobile, al fine di consentire il giudizio sulla sua idoneità ad ospitare il nucleo familiare del richiedente, indicato al momento della richiesta.
Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente ha ben spiegato – e sul punto non è stato contestato dall'Amministrazione – che si è trovato a perdere la disponibilità dell'immobile per cui aveva stipulato un contratto un locazione, a causa dell'esercizio del legittimo diritto di recesso del proprietario e che, nel frattempo, aveva trovato ospitalità presso l'immobile di un conoscente, comprovata dalla documentazione inviata all'Amministrazione nel corso del procedimento amministrativo e in relazione al quale aveva richiesto – ottenendola due giorni dopo l'emanazione del provvedimento di revoca impugnato – il rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa.
Nonostante la parte ricorrente abbia incentrato su tale aspetto le proprie difese, a ben vedere l'Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che fosse venuta a mancare, a monte, la “disponibilità” di un immobile, così come richiesta dall'art. 29, non ritenendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di ospitalità rilasciata dal titolare del possesso dell'immobile stesso, già inviata all'Amministrazione (doc. 4 ric.).
Ebbene, a dire il vero la legge, nel fare riferimento ad una disponibilità, non richiede né la titolarità della proprietà, né del possesso, né della detenzione
Pag. 7 di 9 dell'immobile, ma semplicemente l'esistenza di una relazione con l'oggetto, che non comporta alcuna valenza di stabilità, considerando che la legge non qualifica la disponibilità in termini di tipologie contrattuali. In tal senso si è peraltro espressa, in passato, la giurisprudenza di legittimità, con principi che questo Giudice condivide, alla luce della lettera della legge: “La disponibilità dell'alloggio è infatti dal legislatore tradotta soltanto in termini di adeguatezza "spaziale" (e mancando, sintomaticamente, una previsione espressa di durata minima legale che pur sarebbe stato agevole inserire) così come la disponibilità del reddito è dal legislatore apprezzata (al di là della natura della fonte produttiva, della quale è ovviamente imposta solo la liceità) sol per il suo ammontare minimo e non certo per la sua proiezione nel futuro (non esigendosi ad esempio, come acutamente notato dalla
Corte di Firenze, un tipo contrattuale a tempo indeterminato). E tale stabilità relazionale relativa (di un alloggio e di un reddito) deve essere apprezzata al momento della presentazione della richiesta di cui all'art. 28 c. 1 T.U., restando impregiudicata la possibilità che, in prosieguo, essa venga a mancare per l'uno o per
l'altro dei requisiti (e ferma la facoltà dell'Amministrazione interessata di dedurre e provare l'esistenza di una fraus legis perpetrata dal richiedente con il concorso di terzi). Basti pensare al fatto che anche nella ipotesi in cui il richiedente documenti il godimento di un alloggio adeguato ma a titolo di comodato non potrà certo dubitarsi della esistenza della disponibilità del requisito in parola;
del pari la disponibilità sarebbe indiscutibile per l'alloggio goduto dal lavoratore domestico convivente al solo ricorrere del "consenso" del titolare all'immissione del familiare-minore” (Cass.,
Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2465).
Pertanto, il provvedimento di revoca del nulla osta deve ritenersi illegittimo e, peraltro, in ogni caso, superato dalle sopravvenute circostanze di fatto, ovvero la stipula del ricorrente di un contratto di locazione relativamente ad un altro immobile, munito di idoneità alloggiativa (cfr. docc. 7 e 8 ric.).
Può dunque certamente affermarsi la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al mantenimento al nulla osta per il ricongiungimento familiare con il figlio,
Clement Addo. Per_
Pag. 8 di 9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della sua bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di nato il 26 agosto Parte_1
1980 in Kwahu Tafo, in Ghana, C.F. al mantenimento C.F._1 del diritto al nulla osta per il ricongiungimento familiare con il figlio,
[...]
e conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Persona_1
Questore per il rilascio dello stesso;
2. condanna il alla rifusione delle spese legali in favore Controparte_1 di parte ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trieste, 1° dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
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