TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 257
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di competenza dell'organo emanante

    Il Tribunale ha ritenuto che il Regolamento comunale attribuisca espressamente alla Giunta comunale il potere di revoca dell'autorizzazione NCC. La determinazione del Responsabile del SUAP è stata considerata affetta da difetto assoluto di attribuzione, non sanabile dalla successiva delibera di mera 'presa d'atto'.

  • Accolto
    Erronea interpretazione del vincolo di territorialità

    Il Tribunale ha chiarito che il vincolo di territorialità per l'NCC non limita lo svolgimento dell'attività nello spazio, ma impone un collegamento funzionale con il Comune che rilascia l'autorizzazione (rimessa, inizio/termine servizio, assenza di stazionamento per ricerca utenza). La mancata visibilità del servizio nel centro urbano non costituisce violazione, ma è effetto del corretto rispetto della disciplina.

  • Accolto
    Valutazione errata dell'idoneità della rimessa

    Il Tribunale ha ritenuto che la disponibilità giuridica della rimessa fosse pacifica e che l'Amministrazione non avesse accertato alcun mancato utilizzo. La contestata inidoneità o inaccessibilità della rimessa non integra una causa tipica di revoca, potendo al più comportare misure di adeguamento, e la disciplina NCC non richiede locali con particolari requisiti strutturali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 257
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 257
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo