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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO US Presidente
Dott.ssa EL IE Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 353/2025 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/06/1975 e residente a[...] entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso (TO) Via Siccardi n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Irma Violetta
Pagliero, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea- Conclusioni congiunte
“omologare la separazione alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto mantenendo la moglie la propria residenza anagrafica e quella dei figli nella casa coniugale sita in Brandizzo (TO), Via Della
Resistenza n. 22 che rimane assegnata alla moglie.
Il Sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale ed a trasferire la propria residenza Pt_2 Parte_2
entro il 31.3.2025.
2) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Brandizzo (TO), Via Della
Resistenza n. 22. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) Il padre può vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo tra i genitori, e tenuto conto delle esigenze collegate alla loro età nonché delle loro esigenze scolastiche e di relazione e, comunque,
secondo le seguenti modalità:
Durante la settimana:
Due pomeriggi alla settimana, di cui uno seguito da pernottamento, quando il padre svolge il secondo turno lavorativo ed un pomeriggio alla settimana quando il padre svolge il primo turno lavorativo o il turno lavorativo di notte.
Fine settimana:
A fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera alle 20,30 quando il padre svolge il primo turno lavorativo e dal sabato alle 11,30 alla domenica sera alle 20,30 quando il padre svolge il secondo turno lavorativo o il turno lavorativo di notte.
Festività natalizie:
Ciascun genitore inoltre terrà con sé i figli minori 7 giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Carnevale:
Si applicherà il regime ordinario.
Festività Pasquali:
Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé i figli minori ad anni alterni durante le festività Pasquali.
Vacanze estive:
Ciascun genitore terrà con sé i figli minori due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In tale periodo saranno sospese le visite di uno e dell'altro genitore. Ordinario tutto il restante periodo estivo.
Feste nazionali:
Ciascun genitore terrà con sé i figli minori ad anni alterni in occasione delle festività
infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti). Il 15 agosto potrà alternarsi solo se ricadente in settimana in cui i ragazzi non trascorreranno la settimana di vacanza con uno dei due genitori.
Compleanno dei minori:
Pranzo con l'uno e cena con l'altro, a seconda delle eventuali disponibilità lavorative e salvo accordo fra coniugi.
Compleanni dei genitori:
E' facoltà, a richiesta del genitore interessato, di trascorrerlo con i figli.
Quanto alle attività scolastica dei minori
Il minore continuerà a frequentare l'istituto professionale AL RA a Torino dove Per_1
risulta iscritto.
La minore continuerà a frequentare la scuola primaria DO AN a Brandizzo dove risulta Per_2
iscritta e da settembre frequenterà la scuola secondaria Martiri della Libertà a Brandizzo.
Nel momento in cui dovesse essere necessaria, per conclusione di un ciclo di studi o altra ragione,
una nuova scelta, i genitori dovranno compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo. I genitori chiederanno all'istituzione scolastica che le comunicazioni relative ai minori siano inviate ad entrambi e, salvo diversi accordi, entrambi parteciperanno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con i docenti;
Quanto alle attività extrascolastiche dei minori
Il minore frequenta kickboxing presso a Brandizzo e Per_1 Controparte_1 Parte_3
presso ASD Ballando Sul Mondo a Brandizzo, attività che continueranno a svolgere ed a cui, come sino ad ora, verranno accompagnati e prelevati o da un genitore o da entrambi, previo accordo tra gli stessi, ed in caso di disaccordo dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento;
Quanto alle salute dei minori
è seguito dal medico Dr. e è seguita dal pediatra Dr. . Per_1 Persona_3 Per_2 Persona_4
Le decisioni più importanti per la salute dei figli dovranno essere prese congiuntamente dai genitori.
Per l'ordinaria amministrazione ciascun genitore dovrà tempestivamente informare l'altro delle indisposizioni e problemi sanitari dei figli. Eventuali decisioni al riguardo verranno prese privilegiando i consigli del medico.
Il genitore con cui si troveranno i figli minori, in caso di indisposizione fisica e/o di malessere dei figli, si impegna a darne pronta comunicazione all'altro al fine di consentirgli la visita, previo accordo telefonico.
e verranno accompagnati dal medico o da un genitore o da entrambi, previo accordo Per_1 Per_2
tra gli stessi;
Quanto alle comunicazioni riguardanti i minori
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a: 1) darsi preventiva e compiuta informazione sulle attività che intraprenderanno con i figli che esulano dalla quotidianità, nonché sul luogo ove intenderanno portarli in caso di soggiorni e viaggi;
2) rendersi reciprocamente reperibili e rintracciabili;
3) comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali variazioni di residenza e/
domicilio. I genitori si obbligano a comunicare tra loro, e non per il tramite dei minori, per le scelte ed esigenze dei figli e cooperare nell'interesse dei minori, adottando un atteggiamento conciliativo ispirato a principi di correttezza e buona fede, con impegno a prendere le decisioni di maggior interesse che li riguardano rispettando le loro inclinazioni personali e premurandosi altresì che tali scelte siano compatibili con le necessità e gli impegni lavorativi dell'altro genitore. I genitori interpreteranno il presente accordo con la flessibilità necessaria a garantire il pacifico e sereno andamento familiare,
nonché una corretta continuità del rapporto genitoriale. A tal fine, i genitori si obbligano ad incentivare rapporti costanti, anche telefonici, con il genitore non presente.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli minori nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé. Il Sig. si impegna a contribuire, Parte_2
con decorrenza dal giorno in cui lo stesso si allontanerà definitivamente dall'abitazione familiare, al mantenimento dei figli minori e versando alla madre, Sig.ra entro Per_1 Per_2 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio); somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
5) I genitori si impegnano, inoltre, a provvedere, ciascuno nella misura del 50% al pagamento della mensa e delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, così come determinate, suddivise e disciplinate dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea,
che le parti dichiarano di conoscere e di accettare. I conteggi relativi alle spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile. Ogni genitore provvederà ad inviare, a mezzo e-mail o s.m.s. o
WhatsApp, il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta.
6) I ricorrenti concordano che l'assegno unico venga corrisposto ed attribuito a ciascun genitore in ragione del 50%.
7) La casa familiare sita in Brandizzo (TO), Via Della Resistenza n. 22, di proprietà dei coniugi,
rimane assegnata alla madre, che ivi abiterà con i figli con il mobilio ed il compendio d'arredamento ad eccezione dei beni di natura personale che il Sig. si riserva di asportare dall'abitazione Pt_2
al momento dell'allontanamento dalla stessa. Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 31.3.2025 ed a Parte_2
consegnare alla moglie le chiavi dell'immobile.
8) I coniugi dichiarano che, essendo entrambi percettori di reddito, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e di aver definito prima d'ora ogni altra questione patrimoniale fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) La Sig.ra si impegna ed obbliga, elemento funzionale ed indispensabile ai fini Parte_1
della risoluzione della crisi coniugale, a provvedere, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, al pagamento di tutte le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, sita in Brandizzo
(TO), Via Della Resistenza n. 22, mutuo ipotecario contratto dai coniugi in data 19/10/2017 con
IntesaSanpaolo PA, rogito Notaio rep. 163762/35701 (rate addebitate prima sul conto Per_5
corrente cointestato 00232/100/00071561 IntesaSanpaolo PA e attualmente sul c.c. intestato alla
Sig.ra 00232/1000/00071453 e pari, ad oggi, ad Euro 496,88 mensili), nonché delle rate del Pt_1
finanziamento per il pagamento polizza “proteggi mutuo” (rate addebitate prima sul conto corrente cointestato 00232/100/00071561 IntesaSanpaolo PA e attualmente sul c.c. intestato alla Sig.ra e pari, ad oggi, ad Euro 52,30 mensili) ed a tenere indenne e manlevare Pt_1 PartitaIVA_1
il Sig. in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli e da ogni Parte_2
debito ed obbligo nei confronti di IntesaSanpaolo PA.
10) La Sig.ra elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della Parte_1
crisi coniugale, rinuncia al rimborso e/o ripetizione e/o restituzione e/o indennizzo di quanto dovrà
versare per il pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e delle rate del finanziamento per il pagamento polizza “proteggi mutuo” dalla sottoscrizione del presente ricorso sino a quando i coniugi decideranno di porre in vendita l'immobile e di nulla avere più a pretendere dal Sig. a tali titoli. Parte_2
11) Il Sig. e la Sig.ra si impegnano ed obbligano, a far data Parte_2 Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle rate residue del finanziamento stipulato dalla moglie con Findomestic PA il 30.12.2023, fino all'estinzione del suddetto finanziamento. 12) Il Sig. si impegna ed obbliga a provvedere, nella misura del 100%, al Parte_2
pagamento delle rate residue del finanziamento stipulato dai coniugi con IntesaSanpaolo PA n.
58733999, fino all'estinzione del suddetto finanziamento ed a tenere indenne e manlevare la Sig.ra in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tale titolo e da ogni debito ed obbligo Parte_1
nei confronti di IntesaSanpaolo PA;
13) La Sig.ra dalla data di allontanamento del marito dall'abitazione coniugale Parte_1
provvederà al pagamento delle spese di acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono e internet relative all'alloggio sito in Brandizzo (TO), Via Della Resistenza n. 22, nonché delle spese condominiali per la sola gestione ordinaria, mentre le spese per la gestione straordinaria saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%.
La Sig.ra si impegna, nel termine di 5 giorni dalla data di allontanamento del marito Parte_1
dall'abitazione coniugale, a provvedere ad eseguire le necessarie volture per luce, telefono, rifiuti urbani.
13) La vettura AN LT targata DZ851WZ, formalmente intestata al PRA solo alla Sig.ra ma acquistata in costanza di matrimonio, è concordemente riconosciuta di esclusiva Parte_1
proprietà del Sig. e la Sig.ra si impegna sin d'ora a trasferirla Parte_2 Parte_1
al marito, senza corrispettivo alcuno e con spese e oneri a carico dei coniugi nella misura del 50%,
entro e non oltre il mese di settembre 2025 e, comunque, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale.
Il Sig. si impegna e obbliga a provvedere al pagamento dell'assicurazione, dei Parte_2
bolli e delle sanzioni amministrative maturande relative all'autovettura targata DZ851WZ ed a tenere indenne e manlevare la moglie in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli.
14) La vettura JEPP targata GK349WN, formalmente intestata al PRA solo alla Sig.ra
[...]
ma acquistata in costanza di matrimonio, è concordemente riconosciuta di esclusiva Pt_1
proprietà della Sig.ra che si impegna ed obbliga ad estinguere entro e non oltre il Parte_1
30.04.2025 il finanziamento dalla stessa contratto per l'acquisto della suddetta vettura targata
GK349WN CA Auto Bank s.p.a. n. 5000357027 e, comunque, a tenere indenne e manlevare il Sig.
in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tale titolo e da ogni debito ed Parte_2 obbligo nei confronti di Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale Controparte_2 Pt_2 Pt_1
compartecipazione nelle spese di estinzione del suddetto finanziamento, la sola somma di € 6.500,00
al momento dell'estinzione del finanziamento.
La Sig.ra si impegna e obbliga a provvedere al pagamento dell'assicurazione, dei Parte_1
bolli e delle sanzioni amministrative maturande relative all'autovettura targata GK349WN ed a tenere indenne e manlevare il marito in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli.
Il Sig. si impegna sin d'ora a trasferire la quota di sua proprietà della suddetta Parte_2
vettura targata GK349WN alla moglie e/o a terzi a semplice richiesta della moglie e senza corrispettivo alcuno.
15) L'autocarro targato TO22748P, formalmente intestata al PRA solo alla Sig.ra Parte_1
ma acquistato in costanza di matrimonio, è concordemente riconosciuto di esclusiva proprietà del
Sig. e la Sig.ra si impegna sin d'ora a trasferirla alla marito Parte_2 Parte_1
e/o a terzi senza corrispettivo alcuno e con spese e oneri a carico del marito nella misura del 100%
entro e non oltre il mese di settembre 2025 e, comunque, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale.
Il Sig. si impegna ed obbliga a provvedere al pagamento dell'assicurazione, dei Parte_2
bolli e delle sanzioni amministrative maturande relative all'autocarro targato TO22748P ed a tenere indenne e manlevare la moglie in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli.
16) I coniugi concordano che le spese relative al presente giudizio saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 14.2.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MO SE (TO) il 20.9.2008
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO SE, Parte II, Serie A,
N. 12, anno 2008) in regime patrimoniale di comunione dei beni.
- dall'unione dei coniugi sono nati a Chivasso: , il 4.3.2010 e il 10.2.2014; Per_1 Per_2
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la convivenza e determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
All'udienza dell'17.9.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MO SE (TO) il 20.9.2008 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO SE, Parte II, Serie A, N. 12, anno 2008).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario a MO SE (TO) il 20.9.2008 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO SE, Parte II, Serie A, N. 12, anno 2008)
– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 22 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
EL IE TO US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO US Presidente
Dott.ssa EL IE Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 353/2025 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/06/1975 e residente a[...] entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso (TO) Via Siccardi n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Irma Violetta
Pagliero, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea- Conclusioni congiunte
“omologare la separazione alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto mantenendo la moglie la propria residenza anagrafica e quella dei figli nella casa coniugale sita in Brandizzo (TO), Via Della
Resistenza n. 22 che rimane assegnata alla moglie.
Il Sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale ed a trasferire la propria residenza Pt_2 Parte_2
entro il 31.3.2025.
2) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Brandizzo (TO), Via Della
Resistenza n. 22. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) Il padre può vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo tra i genitori, e tenuto conto delle esigenze collegate alla loro età nonché delle loro esigenze scolastiche e di relazione e, comunque,
secondo le seguenti modalità:
Durante la settimana:
Due pomeriggi alla settimana, di cui uno seguito da pernottamento, quando il padre svolge il secondo turno lavorativo ed un pomeriggio alla settimana quando il padre svolge il primo turno lavorativo o il turno lavorativo di notte.
Fine settimana:
A fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera alle 20,30 quando il padre svolge il primo turno lavorativo e dal sabato alle 11,30 alla domenica sera alle 20,30 quando il padre svolge il secondo turno lavorativo o il turno lavorativo di notte.
Festività natalizie:
Ciascun genitore inoltre terrà con sé i figli minori 7 giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Carnevale:
Si applicherà il regime ordinario.
Festività Pasquali:
Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé i figli minori ad anni alterni durante le festività Pasquali.
Vacanze estive:
Ciascun genitore terrà con sé i figli minori due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In tale periodo saranno sospese le visite di uno e dell'altro genitore. Ordinario tutto il restante periodo estivo.
Feste nazionali:
Ciascun genitore terrà con sé i figli minori ad anni alterni in occasione delle festività
infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti). Il 15 agosto potrà alternarsi solo se ricadente in settimana in cui i ragazzi non trascorreranno la settimana di vacanza con uno dei due genitori.
Compleanno dei minori:
Pranzo con l'uno e cena con l'altro, a seconda delle eventuali disponibilità lavorative e salvo accordo fra coniugi.
Compleanni dei genitori:
E' facoltà, a richiesta del genitore interessato, di trascorrerlo con i figli.
Quanto alle attività scolastica dei minori
Il minore continuerà a frequentare l'istituto professionale AL RA a Torino dove Per_1
risulta iscritto.
La minore continuerà a frequentare la scuola primaria DO AN a Brandizzo dove risulta Per_2
iscritta e da settembre frequenterà la scuola secondaria Martiri della Libertà a Brandizzo.
Nel momento in cui dovesse essere necessaria, per conclusione di un ciclo di studi o altra ragione,
una nuova scelta, i genitori dovranno compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo. I genitori chiederanno all'istituzione scolastica che le comunicazioni relative ai minori siano inviate ad entrambi e, salvo diversi accordi, entrambi parteciperanno alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con i docenti;
Quanto alle attività extrascolastiche dei minori
Il minore frequenta kickboxing presso a Brandizzo e Per_1 Controparte_1 Parte_3
presso ASD Ballando Sul Mondo a Brandizzo, attività che continueranno a svolgere ed a cui, come sino ad ora, verranno accompagnati e prelevati o da un genitore o da entrambi, previo accordo tra gli stessi, ed in caso di disaccordo dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento;
Quanto alle salute dei minori
è seguito dal medico Dr. e è seguita dal pediatra Dr. . Per_1 Persona_3 Per_2 Persona_4
Le decisioni più importanti per la salute dei figli dovranno essere prese congiuntamente dai genitori.
Per l'ordinaria amministrazione ciascun genitore dovrà tempestivamente informare l'altro delle indisposizioni e problemi sanitari dei figli. Eventuali decisioni al riguardo verranno prese privilegiando i consigli del medico.
Il genitore con cui si troveranno i figli minori, in caso di indisposizione fisica e/o di malessere dei figli, si impegna a darne pronta comunicazione all'altro al fine di consentirgli la visita, previo accordo telefonico.
e verranno accompagnati dal medico o da un genitore o da entrambi, previo accordo Per_1 Per_2
tra gli stessi;
Quanto alle comunicazioni riguardanti i minori
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a: 1) darsi preventiva e compiuta informazione sulle attività che intraprenderanno con i figli che esulano dalla quotidianità, nonché sul luogo ove intenderanno portarli in caso di soggiorni e viaggi;
2) rendersi reciprocamente reperibili e rintracciabili;
3) comunicare tempestivamente all'altro genitore eventuali variazioni di residenza e/
domicilio. I genitori si obbligano a comunicare tra loro, e non per il tramite dei minori, per le scelte ed esigenze dei figli e cooperare nell'interesse dei minori, adottando un atteggiamento conciliativo ispirato a principi di correttezza e buona fede, con impegno a prendere le decisioni di maggior interesse che li riguardano rispettando le loro inclinazioni personali e premurandosi altresì che tali scelte siano compatibili con le necessità e gli impegni lavorativi dell'altro genitore. I genitori interpreteranno il presente accordo con la flessibilità necessaria a garantire il pacifico e sereno andamento familiare,
nonché una corretta continuità del rapporto genitoriale. A tal fine, i genitori si obbligano ad incentivare rapporti costanti, anche telefonici, con il genitore non presente.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli minori nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé. Il Sig. si impegna a contribuire, Parte_2
con decorrenza dal giorno in cui lo stesso si allontanerà definitivamente dall'abitazione familiare, al mantenimento dei figli minori e versando alla madre, Sig.ra entro Per_1 Per_2 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio); somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
5) I genitori si impegnano, inoltre, a provvedere, ciascuno nella misura del 50% al pagamento della mensa e delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, così come determinate, suddivise e disciplinate dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea,
che le parti dichiarano di conoscere e di accettare. I conteggi relativi alle spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile. Ogni genitore provvederà ad inviare, a mezzo e-mail o s.m.s. o
WhatsApp, il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta.
6) I ricorrenti concordano che l'assegno unico venga corrisposto ed attribuito a ciascun genitore in ragione del 50%.
7) La casa familiare sita in Brandizzo (TO), Via Della Resistenza n. 22, di proprietà dei coniugi,
rimane assegnata alla madre, che ivi abiterà con i figli con il mobilio ed il compendio d'arredamento ad eccezione dei beni di natura personale che il Sig. si riserva di asportare dall'abitazione Pt_2
al momento dell'allontanamento dalla stessa. Il Sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 31.3.2025 ed a Parte_2
consegnare alla moglie le chiavi dell'immobile.
8) I coniugi dichiarano che, essendo entrambi percettori di reddito, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e di aver definito prima d'ora ogni altra questione patrimoniale fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) La Sig.ra si impegna ed obbliga, elemento funzionale ed indispensabile ai fini Parte_1
della risoluzione della crisi coniugale, a provvedere, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, al pagamento di tutte le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, sita in Brandizzo
(TO), Via Della Resistenza n. 22, mutuo ipotecario contratto dai coniugi in data 19/10/2017 con
IntesaSanpaolo PA, rogito Notaio rep. 163762/35701 (rate addebitate prima sul conto Per_5
corrente cointestato 00232/100/00071561 IntesaSanpaolo PA e attualmente sul c.c. intestato alla
Sig.ra 00232/1000/00071453 e pari, ad oggi, ad Euro 496,88 mensili), nonché delle rate del Pt_1
finanziamento per il pagamento polizza “proteggi mutuo” (rate addebitate prima sul conto corrente cointestato 00232/100/00071561 IntesaSanpaolo PA e attualmente sul c.c. intestato alla Sig.ra e pari, ad oggi, ad Euro 52,30 mensili) ed a tenere indenne e manlevare Pt_1 PartitaIVA_1
il Sig. in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli e da ogni Parte_2
debito ed obbligo nei confronti di IntesaSanpaolo PA.
10) La Sig.ra elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della Parte_1
crisi coniugale, rinuncia al rimborso e/o ripetizione e/o restituzione e/o indennizzo di quanto dovrà
versare per il pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e delle rate del finanziamento per il pagamento polizza “proteggi mutuo” dalla sottoscrizione del presente ricorso sino a quando i coniugi decideranno di porre in vendita l'immobile e di nulla avere più a pretendere dal Sig. a tali titoli. Parte_2
11) Il Sig. e la Sig.ra si impegnano ed obbligano, a far data Parte_2 Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle rate residue del finanziamento stipulato dalla moglie con Findomestic PA il 30.12.2023, fino all'estinzione del suddetto finanziamento. 12) Il Sig. si impegna ed obbliga a provvedere, nella misura del 100%, al Parte_2
pagamento delle rate residue del finanziamento stipulato dai coniugi con IntesaSanpaolo PA n.
58733999, fino all'estinzione del suddetto finanziamento ed a tenere indenne e manlevare la Sig.ra in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tale titolo e da ogni debito ed obbligo Parte_1
nei confronti di IntesaSanpaolo PA;
13) La Sig.ra dalla data di allontanamento del marito dall'abitazione coniugale Parte_1
provvederà al pagamento delle spese di acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono e internet relative all'alloggio sito in Brandizzo (TO), Via Della Resistenza n. 22, nonché delle spese condominiali per la sola gestione ordinaria, mentre le spese per la gestione straordinaria saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%.
La Sig.ra si impegna, nel termine di 5 giorni dalla data di allontanamento del marito Parte_1
dall'abitazione coniugale, a provvedere ad eseguire le necessarie volture per luce, telefono, rifiuti urbani.
13) La vettura AN LT targata DZ851WZ, formalmente intestata al PRA solo alla Sig.ra ma acquistata in costanza di matrimonio, è concordemente riconosciuta di esclusiva Parte_1
proprietà del Sig. e la Sig.ra si impegna sin d'ora a trasferirla Parte_2 Parte_1
al marito, senza corrispettivo alcuno e con spese e oneri a carico dei coniugi nella misura del 50%,
entro e non oltre il mese di settembre 2025 e, comunque, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale.
Il Sig. si impegna e obbliga a provvedere al pagamento dell'assicurazione, dei Parte_2
bolli e delle sanzioni amministrative maturande relative all'autovettura targata DZ851WZ ed a tenere indenne e manlevare la moglie in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli.
14) La vettura JEPP targata GK349WN, formalmente intestata al PRA solo alla Sig.ra
[...]
ma acquistata in costanza di matrimonio, è concordemente riconosciuta di esclusiva Pt_1
proprietà della Sig.ra che si impegna ed obbliga ad estinguere entro e non oltre il Parte_1
30.04.2025 il finanziamento dalla stessa contratto per l'acquisto della suddetta vettura targata
GK349WN CA Auto Bank s.p.a. n. 5000357027 e, comunque, a tenere indenne e manlevare il Sig.
in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tale titolo e da ogni debito ed Parte_2 obbligo nei confronti di Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale Controparte_2 Pt_2 Pt_1
compartecipazione nelle spese di estinzione del suddetto finanziamento, la sola somma di € 6.500,00
al momento dell'estinzione del finanziamento.
La Sig.ra si impegna e obbliga a provvedere al pagamento dell'assicurazione, dei Parte_1
bolli e delle sanzioni amministrative maturande relative all'autovettura targata GK349WN ed a tenere indenne e manlevare il marito in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli.
Il Sig. si impegna sin d'ora a trasferire la quota di sua proprietà della suddetta Parte_2
vettura targata GK349WN alla moglie e/o a terzi a semplice richiesta della moglie e senza corrispettivo alcuno.
15) L'autocarro targato TO22748P, formalmente intestata al PRA solo alla Sig.ra Parte_1
ma acquistato in costanza di matrimonio, è concordemente riconosciuto di esclusiva proprietà del
Sig. e la Sig.ra si impegna sin d'ora a trasferirla alla marito Parte_2 Parte_1
e/o a terzi senza corrispettivo alcuno e con spese e oneri a carico del marito nella misura del 100%
entro e non oltre il mese di settembre 2025 e, comunque, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale.
Il Sig. si impegna ed obbliga a provvedere al pagamento dell'assicurazione, dei Parte_2
bolli e delle sanzioni amministrative maturande relative all'autocarro targato TO22748P ed a tenere indenne e manlevare la moglie in ordine a qualsivoglia richiesta dipendente da tali titoli.
16) I coniugi concordano che le spese relative al presente giudizio saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 14.2.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MO SE (TO) il 20.9.2008
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO SE, Parte II, Serie A,
N. 12, anno 2008) in regime patrimoniale di comunione dei beni.
- dall'unione dei coniugi sono nati a Chivasso: , il 4.3.2010 e il 10.2.2014; Per_1 Per_2
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la convivenza e determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
All'udienza dell'17.9.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MO SE (TO) il 20.9.2008 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO SE, Parte II, Serie A, N. 12, anno 2008).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario a MO SE (TO) il 20.9.2008 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO SE, Parte II, Serie A, N. 12, anno 2008)
– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 22 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
EL IE TO US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)