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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/10/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 892/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
NA IT contro e per essa con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
TO TI FA GR
OGGETTO: contratti bancari e controversie tra banche
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. 30 ottobre 2023,
[...]
conveniva in giudizio , in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante p.t., CF/PI: , con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio, n. 63, P.IVA_1
chiedendo:
IN VIA PRELIMINARE disporre ex art. 649 cpc, ricorrendo i gravi motivi di legge ravvisabili in quanto esposto in narrativa, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ex art. 650 cpc.
NEL MERITO In via principale: voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del motivo suesposto di opposizione, accertare e dichiarare l'abusività della clausola indicata in contratto e riportata nella narrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 33 comma II, lett. f), del Decreto
pagina 1 di 4 legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), per l'effetto revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e/o comunque determinare la somma eventualmente dovuta dall'opponente a . Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e contestuale intervento ex art. 111 cpc e per Controparte_4
essa così concludeva: Controparte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale: ● stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo - allo stato - Controparte_1 Controparte_4
e per essa 'unica titolare del credito per cui è causa;
[...] Controparte_2
In via preliminare: ● respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 23.896,64, oltre successivi interessi di mora da Controparte_4
calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine rimessa in decisione.
pagina 2 di 4 Dato atto che il presente procedimento non segue il nuovo rito introdotto dalla riforma c.d. “Cartabia”, veniva per mero errore materiale disposta la precisazione delle conclusioni, con provvedimento 23 10
24, secondo tale nuovo rito;
le parti hanno peraltro correttamente depositato le comparse conclusionali e le repliche secondo il rito precedente, onde può ritenersi sanato tale errore e la causa può essere decisa.
Ritiene, nel merito, il giudicante, di aderire a quella interpretazione giurisprudenziale a mente della quale, pur in presenza di una clausola di natura vessatoria o abusiva, nondimeno il contraente non può limitarsi ad una doglianza generica ed astratta, essendo suo onere dimostrare che tale clausola ha comportato un concreto danno ed un apprezzabile squilibrio nel sinallagma contrattuale, indicando segnatamente la somma che si ritiene indebitamente pretesa o conseguita in virtù di tale clausola.
In altri termini, la presenza di una clausola in tesi vessatoria non può di per sé sola portare all'annullamento di un negozio, ma ne deve esserne dimostrato il risvolto economico il quale -ed in che misura- avrebbe portato ad un peggioramento della posizione del contraente “più debole”.
In particolare, per quanto qui di interesse, si condivide quel principio enunciato dalla Suprema Corte e citato da parte convenuta, secondo cui la “clausola penale per l'anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento”.
Nel caso concreto, trattasi di clausola di addebito per i ritardi nei pagamenti, che concretano in effetti una circostanza eventuale e patologica del rapporto.
Parte opponente non ha né allegato né dimostrato che tale clausola sia stata applicata e, in caso affermativo, che abbia, ed in che misura, comportato un aggravio in termini economici.
L'opposizione viene pertanto respinta, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, posto che vi sono parziali contrasti giurisprudenziali evidenziati da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, compensa le spese.
Sondrio, 14 10 25
Il Giudice
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 892/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
NA IT contro e per essa con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
TO TI FA GR
OGGETTO: contratti bancari e controversie tra banche
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. 30 ottobre 2023,
[...]
conveniva in giudizio , in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante p.t., CF/PI: , con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio, n. 63, P.IVA_1
chiedendo:
IN VIA PRELIMINARE disporre ex art. 649 cpc, ricorrendo i gravi motivi di legge ravvisabili in quanto esposto in narrativa, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ex art. 650 cpc.
NEL MERITO In via principale: voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del motivo suesposto di opposizione, accertare e dichiarare l'abusività della clausola indicata in contratto e riportata nella narrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 33 comma II, lett. f), del Decreto
pagina 1 di 4 legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), per l'effetto revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e/o comunque determinare la somma eventualmente dovuta dall'opponente a . Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e contestuale intervento ex art. 111 cpc e per Controparte_4
essa così concludeva: Controparte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale: ● stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo - allo stato - Controparte_1 Controparte_4
e per essa 'unica titolare del credito per cui è causa;
[...] Controparte_2
In via preliminare: ● respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 23.896,64, oltre successivi interessi di mora da Controparte_4
calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine rimessa in decisione.
pagina 2 di 4 Dato atto che il presente procedimento non segue il nuovo rito introdotto dalla riforma c.d. “Cartabia”, veniva per mero errore materiale disposta la precisazione delle conclusioni, con provvedimento 23 10
24, secondo tale nuovo rito;
le parti hanno peraltro correttamente depositato le comparse conclusionali e le repliche secondo il rito precedente, onde può ritenersi sanato tale errore e la causa può essere decisa.
Ritiene, nel merito, il giudicante, di aderire a quella interpretazione giurisprudenziale a mente della quale, pur in presenza di una clausola di natura vessatoria o abusiva, nondimeno il contraente non può limitarsi ad una doglianza generica ed astratta, essendo suo onere dimostrare che tale clausola ha comportato un concreto danno ed un apprezzabile squilibrio nel sinallagma contrattuale, indicando segnatamente la somma che si ritiene indebitamente pretesa o conseguita in virtù di tale clausola.
In altri termini, la presenza di una clausola in tesi vessatoria non può di per sé sola portare all'annullamento di un negozio, ma ne deve esserne dimostrato il risvolto economico il quale -ed in che misura- avrebbe portato ad un peggioramento della posizione del contraente “più debole”.
In particolare, per quanto qui di interesse, si condivide quel principio enunciato dalla Suprema Corte e citato da parte convenuta, secondo cui la “clausola penale per l'anticipata estinzione non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento”.
Nel caso concreto, trattasi di clausola di addebito per i ritardi nei pagamenti, che concretano in effetti una circostanza eventuale e patologica del rapporto.
Parte opponente non ha né allegato né dimostrato che tale clausola sia stata applicata e, in caso affermativo, che abbia, ed in che misura, comportato un aggravio in termini economici.
L'opposizione viene pertanto respinta, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, posto che vi sono parziali contrasti giurisprudenziali evidenziati da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, compensa le spese.
Sondrio, 14 10 25
Il Giudice
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