Articolo 16 della Legge 13 giugno 2025, n. 91
Articolo 15Articolo 17
Versione
10 luglio 2025
Art. 16.

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 , che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 , e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 , le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623 , nonche' delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorita' europee di vigilanza;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);
c) prevedere che:
1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneita' degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall' articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619 , disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneita' degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell' articolo 91 della direttiva 2013/36/UE , come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-bis della direttiva 2013/36/UE , come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619 ;
2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ;
d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorita' competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorita' designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ;
f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 , o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti;
g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65 , 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE , come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619 , nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti;
h) prevedere che le penalita' di mora disciplinate agli articoli 65 , 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE , come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619 , possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalita' di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:
1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;
2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero e' disponibile e determinabile ed e' superiore a euro 50.000;
i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalita' di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;
l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall' articolo 70 della direttiva 2013/36/UE , come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619 , disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalita' complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorita' competenti e autorita' giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;
m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalita' e delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 16:
- La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 , che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e' pubblicata nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, e' pubblicato nella GUUE 19 giugno 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si vedano le note all'articolo 6.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262 , recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE , e' pubblicata nella GUUE 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella GUUE 27 giugno 2013, n. L 176.
- Si riporta il Titolo VIII e il testo degli articoli 53, 53-ter, 106, 145 e il titolo del del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 :
«Titolo VIII - Sanzioni»
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3.
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall' articolo 2391, primo comma, del codice civile , si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.».
«Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute meno.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.
10.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 , 10 , 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
Entrata in vigore il 10 luglio 2025