Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9957/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso;
CONTRO
, (C.F.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zuccarello;
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo;
, CP_4 Parte_2
(C. F.: ), in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore della P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri. Parte_3
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra ha chiesto al Tribunale di condannare il a Parte_1 Controparte_1 corrisponderle una somma indicativamente pari ad euro 47.575,24, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno differenziale, patito in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
A tal fine l'attrice ha prospettato che: il giorno 19 settembre 2016, alle ore 07:40 circa, in località
, percorreva a piedi la Via San Paolo in direzione Ovest – Est al fine di recarsi Controparte_1 presso l'Istituto Scolastico Nosengo, ove svolge la professione di insegnante;
attraversando le strisce pedonali, ubicate sulla corsia Nord-Sud, prima dell'incrocio con Via Leopardi, inciampava a causa di un dislivello nell'asfalto formatosi in adiacenza al chiusino e cadeva rovinosamente al suolo sulle ginocchia;
presenti sul posto i Vigili Urbani del Comando di , gli stessi, vedendo Controparte_1
l'attrice a terra, allertavano immediatamente gli operatori del 118 e successivamente relazionavano in ordine alla dinamica del sinistro;
soccorsa, la SI.ra veniva condotta in autoambulanza Pt_1 presso il P.S. del Policlinico Cannizzaro di ove veniva sottoposta agli accertamenti e alle cure CP_1
in seguito al sinistro l'attrice riportava postumi invalidanti permanenti in virtù dei quali denunciava l'infortunio all'INAIL che, accertato e certificato l'infortunio in itinere e valutata la responsabilità di terzi nel determinismo dell'infortunio, “si surrogava nei diritti dell'attrice verso il responsabile e liquidava la somma di Euro 10.104,41”; la responsabilità del sinistro e delle conseguenze pregiudizievoli derivatene è da CP_ imputarsi in via esclusiva all' convenuto ai sensi dell'art. 2051 c. c., in quanto proprietario e custode della strada ove è avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art 2043 c. c., per aver negligentemente omesso la manutenzione della strada pubblica e, in tal modo, consentito la creazione di una classica ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”, vale a dire di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile da parte degli utenti della strada.
A sostegno della domanda risarcitoria la SI.ra ha prodotto una copiosa documentazione, Pt_1 comprensiva di certificazioni mediche, relazione redatta dagli agenti di Polizia Municipale presenti sul posto, relazione tecnica di parte e rappresentazioni fotografiche dei luoghi;
indi, ha chiesto l'ammissione della prova per testi e della c. t. u. medico – legale.
Si è costituito in giudizio il il quale ha, preliminarmente, chiesto di Controparte_1 chiamare in causa il proprio assicuratore (quale Compagnia incorporante la Controparte_6
, in virtù della polizza responsabilità civile stipulata, per essere dallo stesso Controparte_7 garantito, manlevato e tenuto indenne da ogni avversa richiesta nonché di integrare il contraddittorio nei confronti dell' al fine di avere contezza dell'esatta somma già liquidata all'attrice e CP_8 al fine di accertare eventuali risarcimenti progressivi in corso di erogazione. Nel merito, l'amministrazione comunale, nel contestare con fermezza la stessa verificazione e le modalità del sinistro in questione, ha respinto ogni addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c. c., sul presupposto che il presunto evento dannoso sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, il quale costituirebbe un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile e, dunque, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, integrando gli estremi del caso fortuito.
Sulla scorta delle riferite circostanze, l'ente convenuto ha concluso chiedendo, in via preliminare di autorizzare, a norma dell'art. 106 c. p. c., la chiamata in causa della società assicurativa;
nel merito, ha insistito per il rigetto della avversa domanda risarcitoria, a motivo della sua infondatezza, chiedendo, in subordine, di ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente e prevalente dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionando conseguentemente la domanda, siccome reputata eccessiva;
in caso di accoglimento, il convenuto ha chiesto di condannare la predetta società assicuratrice al pagamento di ogni somma in favore dell'attrice, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, comprese le spese di lite, se riconosciute, e, in ogni caso, al netto della somme già liquidate e/o liquidande in corso di causa a titolo risarcitorio dall'I. N. A. I. L.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_9 deducendo, in via preliminare, la violazione del patto di gestione delle liti da parte del
[...] proprio assicurato e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda azionata dalla trattandosi di caduta accidentale derivante dalla disattenzione e dalla negligenza dell'attrice, Pt_1 con esclusione, dunque, di ogni profilo di responsabilità in capo all'assicurato. Ciò posto, ha concluso affinché, in via preliminare, venga rigettata la domanda attorea con condanna alla refusione delle spese processuali;
in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, l'obbligo di manleva sia contenuto entro i limiti della polizza assicurativa. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi interrogatorio formale di parte attrice. CP_ Sì è altresì costituito in giudizio l'I. N. A. il quale, eccependo la propria carenza di legittimazione attiva stante il proprio difetto di titolarità del diritto di agire in rivalsa nei confronti dei convenuti, trattandosi di infortunio sul lavoro gestito per conto dello Stato, ha chiesto venga disposta la propria estromissione dal presente giudizio. Ha comunque dato atto, depositando idonea documentazione, di aver provveduto alla corresponsione, per conto dello Stato, alla SInora della somma di euro Pt_1
10.104,41 a titolo di indennizzo per il danno biologico riconosciuto nella misura del 12% di I. P.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum all'udienza del 13 ottobre 2020, l'attrice, con memorie ex art. 183 co. 6 nn. 1 e 2 c. p. c., ha insistito in domanda e nelle già avanzate richieste istruttorie. Il , con Controparte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c. p. c., ha anch'esso insistito in tutte le richieste ed eccezioni formulate, anche a fini istruttori, in comparsa di risposta.
All'udienza del 19 aprile 2022 si è proceduto all'interrogatorio formale della SI.ra la quale Pt_1 alla domanda “Vero è che, antecedentemente all'occorso, ero a conoscenza dello stato di dissesto della via San Paolo, civico 107 in poiché residente al civico 100 della suddetta Controparte_1 via?” ha così risposto: “Non è vero. Preciso che io abito in Via S. Paolo 100 che rispetto al 107 è distante più di 300 metri;
la scuola da casa mia non è neppure visibile;
si tratta di una strada che percorro raramente a piedi;
il fatto è accaduto in un periodo in cui era mio marito ad accompagnarmi in macchina presso la scuola per via del fatto che c'erano da portare ponderosi libri;
purtroppo quel giorno mio marito aveva degli impegni e ho deciso di andare a piedi.”.
All'esito dell'interrogatorio formale di parte attrice, il g. i. ha disposto il raccoglimento della prova per testi sì come articolata da parte attrice.
All'udienza del 30 settembre 2022 sono stati escussi la SI.ra e il SI. , Controparte_10 Parte_4
i quali hanno positivamente asseverato gli articoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c. p. c. di parte attrice.
In particolare, la SI.ra cui sono state mostrate le foto dei luoghi allegate al verbale di CP_10 intervento dei VV. UU. prodotto da parte attrice al momento della costituzione, ha confermato la dinamica del sinistro sì come descritta nel libello introduttivo: la caduta è stata cagionata da un dislivello presente sul manto stradale ( art.3: “Vero o no che vedeva la Prof.ssa inciampare a causa di un dislivello dell'asfalto formatosi in adiacenza al chiusino, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, ubicato sulla corsia Nord – Sud, prima dell'incrocio con Via Leopardi e cadere a terra sulle ginocchia?” a d. r. “E' vero, ho assistito al fatto con i miei occhi”,
“confermo che la SI.ra è caduta sul tombino che mi viene mostrato in foto;
quel tratto di Pt_1 strada è tutto pieno di buche;
lì in particolare c'era, ai bordi del tombino, un dislivello del cemento che avrebbe fatto cadere chiunque”. La SI.ra ha altresì positivamente asseverato gli articoli CP_10 di prova di cui alle lettere d – e – f – g contenuti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c. p. c. di parte attrice;
in particolare ha risposto affermativamente alla seguente domanda “Vero o no che l'eccessiva presenza di auto riduceva la visibilità del tratto di strada costituito dalle strisce pedonali?”
Il SI. agente di Polizia Municipale presente sui luoghi al momento del sinistro in quanto Pt_4 addetto al servizio di viabilità in prossimità degli Istituti scolastici Nosengo e Giovanni Paolo II, ha confermato il contenuta della relazione dallo stesso redatta a seguito del sinistro precisando di essersi avveduto della SI.ra quando la stessa era già a terra e che il tombino era a livello più basso Pt_1 dell'asfalto.
Indi, a seguito di deposito di preverbali ad opere delle parti rivolti ad insistere nelle precedenti domande e difese, è stata istituita c.t.u. medico-legale rivolta ad accertare, secondo i quesiti di cui all'ordinanza del 5 maggio 2023, l'entità e la natura delle lesioni patite dalla SI.ra e il nesso Pt_1 di causalità tra queste e l'evento lesivo prospettato in citazione.
All'udienza del 25 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una SInificativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente della pubblica via. Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c. c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c. c.. E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c. c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eSIibile l'intervento riparatore dell'ente custode.”( Cass. n. 16295/2019; Cass. n. 6703/2018, n. 7805/2017, n. 11802/2016). Né vale ad escludere la responsabilità custodiale la considerazione che l'estensione della rete viaria e l'uso generalizzato da parte della collettività non consenta alla P.A. l'esercizio di un continuo ed efficace controllo volto ad impedire l'insorgere, su detti beni demaniali di situazioni pericolose. L'esenzione da responsabilità, dunque, prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del vigente C.d.S. l'ente territoriale ha il compito istituzionale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi).
Passando al regime probatorio e seguendo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità, sì come avallate nel 2022 dalle SS. UU. della Corte di Cassazione (sent. del 30 giugno 2022, n. 20943), allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c. c., della quale è ormai assodato il carattere oggettivo, il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c. c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (Cass. n. 25243/2006). D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (Cass. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c. c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c. c.). Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c. c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( Cass. n. 3389/2015, Cass. n. 999/2014, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 11227/2008).
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Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda formulata da parte attrice va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Nel caso di specie, a fondamento della stessa, viene allegata, quale causa del sinistro, la presenza di un dislivello nell'asfalto formatosi in adiacenza di un chiusino, dislivello non visibile e non segnalato ed ubicato proprio sulle strisce pedonali attraversate dalla . Trattasi, come chiarito dalla Pt_1 giurisprudenza di legittimità su indicata, di una situazione relativa alla pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P. A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche (in specie la sua ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale CP_1 potere di fatto sulla cosa stessa.
Dalla sua qualità di custode della strada discende, quindi, per il il potere-dovere di CP_1 provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che l'ente locale non possa oggettivamente provvedervi.
Non colgono, dunque, nel segno le argomentazioni sviluppate dal nella Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta, tese a respingere ogni addebito di responsabilità ex art. 2051 c. c. a motivo dell'estensione della rete viaria e dell'impossibilità di esercitare su di essa un puntuale ed efficace controllo.
Tanto premesso, dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria e, in particolare, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite dall'attrice al bene demaniale in custodia, che presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente. Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da parte attrice nel libello introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata. In dettaglio, le modalità di svolgimento dell'accaduto narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice i quali hanno descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali è avvenuto l'infortunio riportato dalla SI.ra . In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, il teste da ritenersi Pt_1 CP_10 attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti e per assistito visivamente ai fatti di causa, ha confermato il verificarsi della caduta secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla parte attrice all'infortunio per come descritto nella domanda risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale nella quale si è accertato, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la dinamica lesiva descritta nel libello introduttivo risulta compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo.
Dunque, il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di affermare che le lesioni riportate dalla SI.ra siano causalmente riconducibili alla caduta Pt_1 determinata dalla sconnessione del manto stradale.
La parte attrice ha quindi assolto all'onere probatorio concernente l'evento dannoso (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (il dislivello del manto stradale presente in prossimità del chiusino) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente effettivamente occorso.
Ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, il non ha fornito alcun Controparte_1 elemento probatorio da cui potersi ricavare che la situazione di pericolo, rappresentata dal dislivello non visibile presente sul manto stradale, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Invero, il convenuto non ha allegato, né tanto meno CP_1 dimostrato, che l'alterazione della pavimentazione stradale fosse da ricondursi a cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, quali ad esempio lavori in corso sulla strada oggetto di causa.
In definitiva, quindi, può affermarsi che il convenuto sia responsabile, quale custode CP_1 dell'area in cui si è verificato il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla SI.ra Pt_1 per effetto dell'accadimento dannoso.
Nella fattispecie in esame, con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'utente danneggiato, alla luce del quadro probatorio, può ritenersi sussistente una condizione di obiettiva invisibilità e di concreta imprevedibilità dello stato di pericolo rappresentato dal dislivello sito sulle strisce pedonali a ridosso di un chiusino, causa dell'evento dannoso che ha coinvolto l'attrice.
È evidente che la sconnessione in esame, per come descritta dalle testimonianze ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dai testi, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Inoltre, nel corso del presente giudizio non è stata fornita dall'ente territoriale convenuto alcuna prova volta a dimostrare imprudenza nel comportamento della , considerando la natura Pt_1 imprevedibile del pericolo generato dal dislivello a ridosso del chiusino e la non visibilità della stessa causata dall'eccessiva presenza di auto proprio sul tratto viario teatro del sinistro.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227 c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
Indi, sulla base delle argomentazioni esposte, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica. Per la sua liquidazione vanno assunte a riferimento le più recenti tabelle del Tribunale di Milano (2024), donde i valori quivi indicati devono poi essere devalutati avuto riguardo al momento in cui si è verificato il danno. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dall'attrice deve essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di euro 15.251,00 pari all'importo previsto dalle dette tabelle per un'invalidità permanente del 9% in soggetto di 62 anni all'epoca del sinistro.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'I. N. A. I. L. ha erogato alla SI.ra la somma Pt_1 di euro 10.104,41 a titolo di indennizzo del danno biologico permanente. Tale somma, corrisponde, per natura e funzione, al danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente riconosciuto e liquidato in questa sede e pertanto deve essere oggetto di detrazione (criterio di computo per poste omogenee, Cass. n. 9112/2019). Di conseguenza, detraendo l'importo destinato a ristorare, in forza dell'art. 13 d. lgs. 38/2000, il danno biologico dall'importo del danno non patrimoniale complessivamente riconosciuto a parte attrice per la percentuale di invalidità permanente riportata in conseguenza del sinistro il danno differenziale risulta pari ad euro 5.146,59.
A tale importo vanno sommati gli importi dovuti per il danno biologico temporaneo, applicato l'importo base di cui alle tabelle di euro 115,00 si avrà: I. T. A. per 7 gg euro 805,00; ITP al 75% per 30 gg euro 2.587,50; ITP al 50% per 40 gg euro 2.300,00; e così per un totale di euro 10.839,09. Il C.T.U. ha riconosciuto congrua la somma di euro 2.583,50 per spese mediche documentate. Il totale spettante all'attrice ascende, così, ad euro 13.422,59.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno morale richiesto da parte attrice, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico, non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno conseguenza, essere provato dalla parte.
Vertendosi in ispecie in tema di debito di valore e non di valuta, le somme, come sopra devalutate, vanno rivalutate secondo gli indici Istat di riferimento, anno per anno, dal dì dell'evento lesivo fino a quello di pubblicazione della presente decisione.
In difetto di prospettazione, non va accolta la domanda di liquidazione di interessi compensativi:
“nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n. 635).
Secondo soccombenza, il va condannata a rifondere solidalmente parte Controparte_1 attrice delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 518,00 per spese vive e in Euro 5.077,00 per compensi al difensore (in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014, sì come aggiornati con D. M. 147/2022, per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit. In forza della polizza assicurativa di cui sopra, l'assicuratore va condannato a tenere indenne l'assicurato della superiore condanna, detratta la non contestata franchigia di euro 1.500,00, fatta eccezione per le spese di lite attesa la violazione da parte del del patto di gestione della lite CP_1 di cui all'art. 9 della medesima polizza. Tanto rilevato, l'ente convenuto è dunque tenuto altresì a rifondere la compagnia assicurativa delle spese di lite dalla stessa sostenute e liquidate sulla scorta degli stessi criteri di cui sopra.
Le spese di lite tra il e l'I. N. A. I. L. vanno compensate in difetto di Controparte_1 contenzioso tra loro.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9957/2019 r. g, condanna il
[...]
a corrispondere alla SI.ra la somma di euro 13.422,59 con Controparte_1 Parte_1 devalutazione e rivalutazione come da parte motiva;
rigetta la domanda di interessi compensativi. Condanna altresì il a rifondere delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in Euro 518,00 per spese vive e in Euro 5.077,00 per compensi al difensore oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.. Condanna la
[...]
a tenere indenne l'ente convenuto dalla superiore condanna, fatta Controparte_9 eccezione per le spese di lite. Condanna altresì il a rifondere la Controparte_1 [...]
a. r. l. delle spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00 per compensi Controparte_9 al difensore oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit. Compensa integralmente le spese di lite tra il e l'I. N. A. I. L. Controparte_1
Catania, 17 giugno 2025.
Il G. u.
Dott. Gaetano Cataldo