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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6084/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord- Seconda Sezione Civile -in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 23.10.2025, all'esito della rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6084/2024, pendente
TRA
c.f. , nato ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato stabilito Rosa Bosco, c.f. CodiceFiscale_2
(Iscritta all'Illustre Collegio de Abogados de Madrid al numero 136.593 dal 16/03/22) che agisce di intesa con l'avv. Raffaella Moio del Foro di Napoli (giusta protocollo d'intesa allegata ) e con lei elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Aversa (CE) alla Via F. Saporito, n° 58 (81031) RICORRENTE CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pignetti (c.f.
e dall'Avv. Giuseppe Nerone, cod. fisc. C.F._3 giusta procura in calce all'atto di costituzione, tutti C.F._4 elettivamente domiciliati in Aversa alla Piazza Municipio RESISTENTE E quale concessionario della riscossione coattiva del Controparte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p. t. con sede in CP_1 Controparte_3
MO NE (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n. e Partita Iva P.IVA_2
n. , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Roberto P.IVA_3
Russo, del Foro di , (Cod. fis. IVA Parte_2 CodiceFiscale_5
) (giusta procura in calce l'atto di costituzione) presso il cui studio in P.IVA_4 via Gramsci n. 35, 80023 – Caivano (NA) elettivamente domicilia;
RESISTENTE
***
n. 6084/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1.Con ricorso in opposizione depositato in data 18.7.2024, il Parte_1 rappresentava: di essere assegnatario/conduttore avente diritto a seguito degli eventi sismici 1980 e 1984 dell'alloggio comunale avente caratteristiche di edilizia economica e popolare, ubicato in Aversa (CE) alla via San Lorenzo scala H - interno n° 8, in virtù di contratto stipulato con il Comune di Aversa in data 24/08/1989; che il contratto de quo, prevedeva che l'assegnatario versasse a titolo di canone di locazione annuo un importo pari a £ 2.054.256 diviso in 12 rate mensili di
£171.188, oltre £ 42.800 per fondo spese condominiali;
che nel corso degli anni il canone sarebbe stato suscettibile al solo adeguamento ISTAT;
che il contratto de quo prevedeva la durata di un anno a decorrenza dal 01/09/1989 con rinnovazione di anno in anno mediante il tacito consenso delle parti, salvo disdetta comunicata alla controparte a mezzo di a/r con almeno 4 (quattro) mesi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale;
che in data 13/11/2018, gli perveniva pro manibus diffida e messa in mora da parte dell' n° prot Controparte_4
4750/104- PM del 23/10/2018, con cui lo stesso veniva diffidato al pagamento della somma di € 15.560,16 “per l'occupazione dell'alloggio dal 01/01/2004 al 31/08/2018” (cfr. doc. in atti all.n.2); che alcuna raccomandata con richiesta di rilascio dell'immobile gli era pervenuta prima, a far data dal 1989 stante il regolare contratto di locazione. Eccepiva, inoltre, il ricorrente a fondamento dell'opposizione proposta, l'erronea sua identificazione come mero occupante, laddove era invece assegnatario/ locatore, giusto contratto in atti, e non occupante dell'immobile suddetto;
che in data 26/02/2019, il inviava nuova CP_1 richiesta di pagamento prot° 664/21-PM del 07/02/2019 che integrava e contraddiceva la precedente datata 23/10/2018, diffidandolo al pagamento dell'importo di €33.018,24, importo giustificato dal per un Controparte_1 presunto ricalcolo del canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare “OMI”, non previsto da contratto e mai comunicato alle parti, che avrebbe comportato una triplicazione del canone mensile, rispetto a quello previsto da contratto, per un importo pari ad € 269,88 (duecentosessantanove/88) e che, pertanto, veniva richiesta una integrazione rispetto ai €15.560,16 di ulteriori € 33.018,24 per i canoni dal 01/01/2004 al 31/12/2018 per un totale di € 48.578,40. Deduceva ancora il ricorrente che in data 05/12/2022 il convenuto con CP_1 una nuova diffida richiedeva una ennesima somma per il periodo 2018-2021 di
€8.765,41, in virtù della rivalutazione OMI di cui sopra. Deduceva il ricorrente che in data 24/03/2023, i conduttori degli alloggi popolari di “San Lorenzo”, si recavano presso l' del Comune di Aversa dove consegnavano, Controparte_4 pro manibus, l'ennesima contestazione per l'adeguamento dei canoni di locazione, in virtù della vetustà dello stato degli immobili, protocollata al n° 17780 del 2023, nella quale richiedevano l'intervento di un tecnico Comunale onde verificare il reale stato dei singoli immobili con conseguente richiesta di ri-quantificazione del nuovo canone di locazione che tenesse conto di tutte le problematiche in cui versavano gli alloggi, che tale richiesta era rimasta tuttavia inevasa;
che in data n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
05/06/23, vedeva notificarsi dalla n.q. di affidataria della riscossione Parte_3 coattiva del quale ente impositore, l'accertamento esecutivo per Controparte_1 le entrate patrimoniale n° 2023/100 del 29/05/23 Cod. Ident. 139, avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb. H- avv. prot. 4750/104 del 23/10/2018 e con prot. 664/21 del CP_5
07/02/2019, per la somma di € 48.578.40 oltre € 1.970,56 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 50.560,51 (cfr. prod. in atti all.6). Avverso tale accertamento effettuava ricorso in opposizione all'accertamento ricevuto, provvedendo ad iscrivere a ruolo il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale con numero di Ruolo Generale 6403/23. Precisava che nelle more della notificazione del ricorso in opposizione al summenzionato avviso di accertamento, il per il tramite del Dirigente al patrimonio p.t. effettuava in autotutela CP_1 uno sgravio parziale dell'avviso di accertamento notificato decurtando dalla somma richiesta, 10 (dieci) anni di canoni di locazione perché prescritti, e precisamente dal 2003 al 2013; che il procedimento si concludeva con la pubblicazione della sentenza n° 3195/2024, in virtù della quale il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, rilevando l'efficacia ancora in essere del contratto di locazione stipulato tra il sig. ed il Comune di Aversa, e soprattutto, disponendo che sui Pt_1 canoni di locazione versati dal conduttore non poteva essere applicata la rivalutazione “OMI” ma la rivalutazione ISTAT, così come disposta dal contratto di locazione. In altri termini, deduceva che la sentenza e lo sgravio disposto dal convenuto rendevano del tutto nullo l'avviso di accertamento e la CP_1 pedissequa somma così come richiesta. Pur tuttavia, nella specie eccepiva che, la ed il Comune convenuti, incuranti della sentenza emessa e dell'erronea Parte_3 rivalutazione del canone di locazione secondo i parametri OMI, in data 22/06/24 provvedevano a notificare al sig. un nuovo avviso di accertamento entrate Pt_1 patrimoniali n° 2024/70 Cod. Ident. 139 del 21/05/24, avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb.D Scala H- messa in mora n° 52868 del 20/10/22 notificato il 05/12/22, per la somma di € 9.260,26 comprensiva di interessi e spese di notifica. Tanto premesso, con la proposta opposizione chiedeva l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n° 2024/70 del 21/05/24 Cod. Ident.139, deducendo all'uopo i seguenti motivi: in primis che con l'accertamento entrate patrimoniali n° 70/2024, opposto, la n.q. di Parte_3 società affidataria della riscossione del richiedeva al sig. il Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 8.765,41, relativo alle annualità 2018/2021, già richiesto con l'avviso di accertamento entrate patrimoniali n° 2023/100, già opposto e deciso con la pubblicazione della sentenza n° 3195/2024 all'esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord- RG 6403/23.Pertanto eccepiva la palese duplicazione del credito, giacchè rilevava che con l'attuale notificazione del nuovo avviso di accertamento fossero state richieste al sig. solo due volte le Pt_1 stesse somme relative al periodo 2018-2021, la prima volta inglobandole all'interno n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
dell'assurda richiesta dei € 50.560,51 con l'avviso n°100/2023, e la seconda volta con l'avviso di accertamento n° 70/2024, non tenendo in alcuna considerazione la non applicabilità della rivalutazione OMI così come disposta dal giudicante con la sentenza n° 3195/24 all'esito del giudizio recante rg 6403/23. Dunque, richiedeva la sospensione immediata dell'avviso di accertamento n° 70/2024. In secondo luogo, eccepiva la nullità della somma ingiunta, giacché argomentava che l'avviso di accertamento n° 100/2023, e quindi la somma richiesta di
€50.560,51 comprendeva anche l'importo di € 8.765,41, richiesto con l'avviso n° 2024/70 opposto, da considerarsi nullo vista la sentenza n° 3195/24. Rilevava nella specie l'esistenza di gravi motivi onde chiedeva sospendere l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale in danno del ricorrente inaudita altera parte. Eccepiva inoltre la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore, l'abuso del diritto per aver frazionato il credito, in virtù di ciò, chiedeva la condanna del e della in solido ex art 96 cpc per lite Controparte_1 Parte_3 temeraria. Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale, si chiede l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/70 del 21/05/24 Cod. Ident. 139, inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva, con pedissequa condanna alle spese delle parti convenute in solido;
-In via preliminare, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/70 del 21/05/24 Cod. Ident. 139 così come notificato, poiché del tutto illegittimo, per i motivi spiegati nel presente giudizio. -Nel merito, si chiede di condannare le parti resistente per abuso del diritto e frazionamento del credito così come richiesto per i motivi spiegati nel presente giudizio… - Sempre nel merito si chiede la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc delle parti avversa per i motivi dedotti in narrativa. - In ogni caso, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva che le doglianze Controparte_1 contenute nell'atto introduttivo, avessero ad oggetto esclusivamente attività ed atti relativi alla riscossione del credito, in quanto tali rientranti, con i relativi oneri probatori, nell'esclusiva competenza dell'agente della riscossione e, dunque, la mancanza di qualsiasi responsabilità ad esso imputabile. L'ente comunale rivendicava quale ente impositore, di aver provveduto regolarmente alla notificazione delle messe in mora su cui basato l'accertamento esecutivo e che, di contro, che l'impugnato accertamento fosse un atto proprio del concessionario ed adottato discrezionalmente da questi nell'esplicazione delle sue funzioni. Pertanto, che la sua posizione, necessario litisconsorte, difettasse del presupposto (colpevole comportamento) indicato dalla Suprema Corte che all'uopo richiamava e che dovesse essere tenuto esente da qualsivoglia condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Concludeva chiedendo: -Rigettare la richiesta di sospensiva poiché infondata;
Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
Rigettare la domanda nei confronti del non sussistendo alcuna responsabilità in capo ad esso Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. CP_1
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Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza Parte_3 per valore dell'adito tribunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.p.c., all'uopo rilevava che essendo l'accertamento del valore di €. 9.260,26, fosse competente il Giudice di pace, in applicazione della richiamata norma codicistica. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività ai sensi dell'art. 1 comma 792 L.160/2019(legge di bilancio 2020), in quanto contestava nella specie decorso il termine di 60 giorni dall'avviso di accertamento esecutivo, notificato in data 22/6/2024, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 150/2011. Nel merito eccepiva l'inammissibilità della domanda sul merito della pretesa e l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'accertamento impugnato. All'uopo contestava la pretesa di cui all'accertamento era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente era stato notificato l'atto prodromico (messa in mora da parte dell'ente), per cui il credito divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede inammissibili le contestazioni sugli atti presupposti. Riguardo ai motivi di opposizione relativi al merito della pretesa creditoria eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in riferimento alle contestazioni di merito sulla esistenza e/o sulla quantificazione della pretesa creditoria, giacchè mero concessionario e dunque esecutore con l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito affidatogli con la consegna dei ruoli e/ liste di carico dall'ente creditore, senza potere di effettuare alcuna verifica sul merito del credito vantato dagli enti impositori, soli responsabili dei ruoli e/o liste iscritti e da essi formati. Quanto all'eccepita ex avverso duplicazione del credito, eccepiva la contestazione destituita di fondamento in quanto l'accertamento impugnato emesso per la riscossione delle annualità dal 2018 al 2021, mentre l'avviso di accertamento n. 100/2023 pur riportando l'indicazione delle annualità 2018- 2021, si riferiva agli importi di cui ai solleciti di messa in mora n. 4750/104 del 23/10/2018 e n. 664/21 del 7/2/2019, ovvero alle annualità antecedenti al 2018 così come è emerso nel corso del giudizio pendente al Tribunale ove da parte dell'ente era stato depositato anche lo sgravio parziale delle annualità sino al 2012. Pertanto, contestava che l'accertamento oggi impugnato non contenesse le annualità richieste con l'avviso di accertamento n. 100/2023 riferendosi pertanto a periodi di imposta differenti come reso evidente sia dallo sgravio prodotto dall'ente per altre annualità sia per il diverso atto presupposto n. 52868 del 20/12/2022. Resisteva da ultimo alla richiesta di condanna ex art 96 cpc ed eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'atto impugnato. Concludeva: -In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone i presupposti .Ancora in via preliminare - In accoglimento delle pregiudiziali eccezioni esposte dalla scrivente difesa, riconoscere e, per l'effetto, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore indicandosi sin d'ora quale Foro competente a conoscere la causa il Giudice di Pace territorialmente competente - Dichiarare l'opposizione inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti - Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art 617 cpc ovvero oltre i 20 gg. dalla notifica dell'atto oggi opposto. Nel
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merito -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
-rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata e non provata
.-In subordine, in caso di accoglimento della opposizione -compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore. Con ordinanza del 23.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento esecutivo impugnato e veniva disposto il mutamento del rito introdotto in ordinario di cognizione e fissata all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 12.5.2025. Alla data da ultimo indicata, veniva fissa l'udienza del 23.10.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2.In via pregiudiziale, va disattesa l'incompetenza per valore, sollevata dalla convenuta Fermo restando la competenza del Giudice ordinario in ipotesi Pt_3 di opposizione a un avviso di accertamento relativo ai canoni per l'occupazione di suolo pubblico, stante la natura di tali canoni considerata patrimoniale e non tributaria, il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il ricorrente o ha sede l'ente è competente per le controversie di valore fino a euro 5.000; nelle altre ipotesi, come quella che qui si discute, in virtù del valore dell'opposta pretesa, la competenza spetta al Tribunale Ordinario. Ed invero le modifiche apportate all'art. 7 c.p.c., richiamato dalla convenuta, entreranno in vigore fino al 31 ottobre 2026. Sul punto la Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 15639 del 4 giugno 2024 ha dichiarato: In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore). Di guisa che, ratione temporis ( ricorso depositato in data 18.7.24) questo Tribunale si dichiara competente a decidere l'opposizione de quo.
3. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla , in virtù della modifica apportata dal Controparte_6
d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione) non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione. 4. Sul merito. Giova sin da subito evidenziare che non si dubita della natura “extra-fiscale” e privatistica del credito ingiunto dall'ente locale attraverso l'intimazione di pagamento avversata. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11992/2009; conf. Cass. n. 7076/2016; Cass. n. 1226/2007, Cass. n. 2965/1981; Cass. n. 11368/2002; Cass. n. 16855/2004). Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte Controparte_1 negoziale (contratto di locazione stipulato tra ed il , Parte_1 Controparte_1 ma secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame in presenza di un valido ed efficace contratto. Invero, dall'esame del contratto di locazione allegato dalla parte ricorrente (cfr. contratto pdf produzione ricorrente depositata in data 18.7.24) si evince che il Comune di Aversa ha concesso in locazione a - l'alloggio sito in Aversa Parte_1 alla via San Lorenzo, contrassegnato con n.8 scala H, per la durata di un anno con decorrenza dall'1.9.1989, con rinnovazione di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata alla controparte con lettera raccomandata da inviare quattro mesi prima della scadenza (cfr. art. 1 del contratto di locazione- prod. ricorrente). Nel caso di specie, non risulta che il contratto in oggetto sia stato oggetto di alcuna disdetta e, pertanto, risulta ancora in vigore tra le parti. Pertanto, il avrebbe dovuto quantificare il credito in base a Controparte_1 quanto concordato nel contratto di locazione, ossia £ 171.188 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non in base ai parametri OMI. A fronte di tale decisivo rilievo, va parzialmente l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910. Secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisca la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez. Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n. 6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009). In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione” (conf. Cass. n. 2355/2019). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs. n. 150/2011) è tenuta n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. n. 9381/2021; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 23346/2022). Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale. Orbene, l'accertamento esecutivo opposto ha ad oggetto le somme dovute a titolo di canone dall' 01.09.2018 al 31.12.2021, come emerge dai solleciti di pagamento sottesi e richiamati nell'avviso di accertamento (nota prot. n° 52868 del 20/10/22 notificato il 05/12/22) e, trattandosi di un contratto di locazione, era obbligo del conduttore provvedere al pagamento del canone. In ordine al quantum, non può essere tuttavia condiviso l'importo richiesto dall'Ente e calcolato sulla scorta dei parametri “OMI”. Orbene, tenuto conto che il canone è stato pattuito in lire 171.888 (euro 88,41) e che era previsto l'adeguamento automatico dello stesso a partire dell'anno successivo, il canone mensile rivalutato, a partire dal mese di settembre di ogni anno (tenuto conto del termine iniziale), era pari ad € 168,66 per il 2018, € 166,99 per l'anno 2019, € 171,34 per l'anno 2020, € 172,37 per l'anno 2021. Per l'effetto, tenuto conto delle 40 mensilità (settembre 2018 -dicembre 2021) è tenuto al pagamento in favore del dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 6.753,04, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. Ed invero non può essere accolta l'eccepita duplicazione del credito, in quanto l'accertamento oggetto dell'impugnazione risolta con la menzionata sentenza n.3195/24, relativa all'impugnativa della riscossione n° 2023/100 del 29/05/23 Cod. Ident. 139 aveva ad oggetto importi di cui ai solleciti di messa in mora n. 4750/104 del 23/10/2018 e n. 664/21 del 7/2/2019, ovvero alle annualità antecedenti al 2018. Occorre in ogni caso rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, seppur nella diversa casistica del frazionamento dei crediti risarcitori aquiliani (ma con principio di diritto certamente applicabile anche in tema di frazionamento del credito scaturente da un titolo contrattuale), ha precisato che “La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di
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risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione.” (cfr. Cass. 22503/2016; Cass. 17019/2018). Ed invero, ciò che intende sanzionare tutta l'elaborazione giurisprudenziale in materia di abuso del processo è proprio la proliferazione inutile di giudizi per pretese creditorie che, invece, avrebbero potuto essere azionate tutte nell'ambito di uno stesso processo;
appare, pertanto, evidente che è sempre ammissibile la domanda proposta per prima (nell'ambito della quale la parte creditrice ben può modulare la propria pretesa creditoria secondo le proprie insindacabili scelte difensive), potendosi porre, di contro, un astratto problema di ammissibilità della sola domanda proposta per seconda (la quale, per non essere considerata espressione di un illegittimo abuso del processo, deve essere vagliata sotto il versante della sussistenza — o meno — in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata). Tuttavia, nella specie l'eccezione, per quanto innanzi precisato risulta infondata, di guisa che alla stessa conclusione di infondatezza può giungersi in riferimento alla richiesta condanna delle convenute ex art 96 cpc. 5. Va, infine, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore rispetto agli obblighi di manutenzione incombenti sul Controparte_1
Sul punto oltre ad essere rimasta del tutto generica ed indimostrata tale allegazione
– così da non rendere ipotizzabile un eventuale approfondimento a mezzo C.T.U., che avrebbe chiaramente assunto una valenza esplorativa - giova altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. (che il Tribunale condivide e fa proprio), in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie) pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006). 6. Infine, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore del della somma di euro € 6.753,04, oltre Controparte_1 interessi legali così come indicati in motivazione e sino al soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Aversa, 14/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord- Seconda Sezione Civile -in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 23.10.2025, all'esito della rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6084/2024, pendente
TRA
c.f. , nato ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato stabilito Rosa Bosco, c.f. CodiceFiscale_2
(Iscritta all'Illustre Collegio de Abogados de Madrid al numero 136.593 dal 16/03/22) che agisce di intesa con l'avv. Raffaella Moio del Foro di Napoli (giusta protocollo d'intesa allegata ) e con lei elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Aversa (CE) alla Via F. Saporito, n° 58 (81031) RICORRENTE CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pignetti (c.f.
e dall'Avv. Giuseppe Nerone, cod. fisc. C.F._3 giusta procura in calce all'atto di costituzione, tutti C.F._4 elettivamente domiciliati in Aversa alla Piazza Municipio RESISTENTE E quale concessionario della riscossione coattiva del Controparte_2 [...]
, in persona del legale rapp.te p. t. con sede in CP_1 Controparte_3
MO NE (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n. e Partita Iva P.IVA_2
n. , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Roberto P.IVA_3
Russo, del Foro di , (Cod. fis. IVA Parte_2 CodiceFiscale_5
) (giusta procura in calce l'atto di costituzione) presso il cui studio in P.IVA_4 via Gramsci n. 35, 80023 – Caivano (NA) elettivamente domicilia;
RESISTENTE
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1.Con ricorso in opposizione depositato in data 18.7.2024, il Parte_1 rappresentava: di essere assegnatario/conduttore avente diritto a seguito degli eventi sismici 1980 e 1984 dell'alloggio comunale avente caratteristiche di edilizia economica e popolare, ubicato in Aversa (CE) alla via San Lorenzo scala H - interno n° 8, in virtù di contratto stipulato con il Comune di Aversa in data 24/08/1989; che il contratto de quo, prevedeva che l'assegnatario versasse a titolo di canone di locazione annuo un importo pari a £ 2.054.256 diviso in 12 rate mensili di
£171.188, oltre £ 42.800 per fondo spese condominiali;
che nel corso degli anni il canone sarebbe stato suscettibile al solo adeguamento ISTAT;
che il contratto de quo prevedeva la durata di un anno a decorrenza dal 01/09/1989 con rinnovazione di anno in anno mediante il tacito consenso delle parti, salvo disdetta comunicata alla controparte a mezzo di a/r con almeno 4 (quattro) mesi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale;
che in data 13/11/2018, gli perveniva pro manibus diffida e messa in mora da parte dell' n° prot Controparte_4
4750/104- PM del 23/10/2018, con cui lo stesso veniva diffidato al pagamento della somma di € 15.560,16 “per l'occupazione dell'alloggio dal 01/01/2004 al 31/08/2018” (cfr. doc. in atti all.n.2); che alcuna raccomandata con richiesta di rilascio dell'immobile gli era pervenuta prima, a far data dal 1989 stante il regolare contratto di locazione. Eccepiva, inoltre, il ricorrente a fondamento dell'opposizione proposta, l'erronea sua identificazione come mero occupante, laddove era invece assegnatario/ locatore, giusto contratto in atti, e non occupante dell'immobile suddetto;
che in data 26/02/2019, il inviava nuova CP_1 richiesta di pagamento prot° 664/21-PM del 07/02/2019 che integrava e contraddiceva la precedente datata 23/10/2018, diffidandolo al pagamento dell'importo di €33.018,24, importo giustificato dal per un Controparte_1 presunto ricalcolo del canone di locazione secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare “OMI”, non previsto da contratto e mai comunicato alle parti, che avrebbe comportato una triplicazione del canone mensile, rispetto a quello previsto da contratto, per un importo pari ad € 269,88 (duecentosessantanove/88) e che, pertanto, veniva richiesta una integrazione rispetto ai €15.560,16 di ulteriori € 33.018,24 per i canoni dal 01/01/2004 al 31/12/2018 per un totale di € 48.578,40. Deduceva ancora il ricorrente che in data 05/12/2022 il convenuto con CP_1 una nuova diffida richiedeva una ennesima somma per il periodo 2018-2021 di
€8.765,41, in virtù della rivalutazione OMI di cui sopra. Deduceva il ricorrente che in data 24/03/2023, i conduttori degli alloggi popolari di “San Lorenzo”, si recavano presso l' del Comune di Aversa dove consegnavano, Controparte_4 pro manibus, l'ennesima contestazione per l'adeguamento dei canoni di locazione, in virtù della vetustà dello stato degli immobili, protocollata al n° 17780 del 2023, nella quale richiedevano l'intervento di un tecnico Comunale onde verificare il reale stato dei singoli immobili con conseguente richiesta di ri-quantificazione del nuovo canone di locazione che tenesse conto di tutte le problematiche in cui versavano gli alloggi, che tale richiesta era rimasta tuttavia inevasa;
che in data n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
05/06/23, vedeva notificarsi dalla n.q. di affidataria della riscossione Parte_3 coattiva del quale ente impositore, l'accertamento esecutivo per Controparte_1 le entrate patrimoniale n° 2023/100 del 29/05/23 Cod. Ident. 139, avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb. H- avv. prot. 4750/104 del 23/10/2018 e con prot. 664/21 del CP_5
07/02/2019, per la somma di € 48.578.40 oltre € 1.970,56 di interessi ed € 11,55 per le spese di notifica per un totale di € 50.560,51 (cfr. prod. in atti all.6). Avverso tale accertamento effettuava ricorso in opposizione all'accertamento ricevuto, provvedendo ad iscrivere a ruolo il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale con numero di Ruolo Generale 6403/23. Precisava che nelle more della notificazione del ricorso in opposizione al summenzionato avviso di accertamento, il per il tramite del Dirigente al patrimonio p.t. effettuava in autotutela CP_1 uno sgravio parziale dell'avviso di accertamento notificato decurtando dalla somma richiesta, 10 (dieci) anni di canoni di locazione perché prescritti, e precisamente dal 2003 al 2013; che il procedimento si concludeva con la pubblicazione della sentenza n° 3195/2024, in virtù della quale il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, rilevando l'efficacia ancora in essere del contratto di locazione stipulato tra il sig. ed il Comune di Aversa, e soprattutto, disponendo che sui Pt_1 canoni di locazione versati dal conduttore non poteva essere applicata la rivalutazione “OMI” ma la rivalutazione ISTAT, così come disposta dal contratto di locazione. In altri termini, deduceva che la sentenza e lo sgravio disposto dal convenuto rendevano del tutto nullo l'avviso di accertamento e la CP_1 pedissequa somma così come richiesta. Pur tuttavia, nella specie eccepiva che, la ed il Comune convenuti, incuranti della sentenza emessa e dell'erronea Parte_3 rivalutazione del canone di locazione secondo i parametri OMI, in data 22/06/24 provvedevano a notificare al sig. un nuovo avviso di accertamento entrate Pt_1 patrimoniali n° 2024/70 Cod. Ident. 139 del 21/05/24, avente ad oggetto la richiesta di riscossione delle Entrate Patrimoniali 2018 relative al Complesso Immobiliare sito in Via I San Lorenzo per il periodo 2018-2021- Fabb.D Scala H- messa in mora n° 52868 del 20/10/22 notificato il 05/12/22, per la somma di € 9.260,26 comprensiva di interessi e spese di notifica. Tanto premesso, con la proposta opposizione chiedeva l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali n° 2024/70 del 21/05/24 Cod. Ident.139, deducendo all'uopo i seguenti motivi: in primis che con l'accertamento entrate patrimoniali n° 70/2024, opposto, la n.q. di Parte_3 società affidataria della riscossione del richiedeva al sig. il Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 8.765,41, relativo alle annualità 2018/2021, già richiesto con l'avviso di accertamento entrate patrimoniali n° 2023/100, già opposto e deciso con la pubblicazione della sentenza n° 3195/2024 all'esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord- RG 6403/23.Pertanto eccepiva la palese duplicazione del credito, giacchè rilevava che con l'attuale notificazione del nuovo avviso di accertamento fossero state richieste al sig. solo due volte le Pt_1 stesse somme relative al periodo 2018-2021, la prima volta inglobandole all'interno n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
dell'assurda richiesta dei € 50.560,51 con l'avviso n°100/2023, e la seconda volta con l'avviso di accertamento n° 70/2024, non tenendo in alcuna considerazione la non applicabilità della rivalutazione OMI così come disposta dal giudicante con la sentenza n° 3195/24 all'esito del giudizio recante rg 6403/23. Dunque, richiedeva la sospensione immediata dell'avviso di accertamento n° 70/2024. In secondo luogo, eccepiva la nullità della somma ingiunta, giacché argomentava che l'avviso di accertamento n° 100/2023, e quindi la somma richiesta di
€50.560,51 comprendeva anche l'importo di € 8.765,41, richiesto con l'avviso n° 2024/70 opposto, da considerarsi nullo vista la sentenza n° 3195/24. Rilevava nella specie l'esistenza di gravi motivi onde chiedeva sospendere l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale in danno del ricorrente inaudita altera parte. Eccepiva inoltre la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore, l'abuso del diritto per aver frazionato il credito, in virtù di ciò, chiedeva la condanna del e della in solido ex art 96 cpc per lite Controparte_1 Parte_3 temeraria. Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale, si chiede l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/70 del 21/05/24 Cod. Ident. 139, inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva, con pedissequa condanna alle spese delle parti convenute in solido;
-In via preliminare, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/70 del 21/05/24 Cod. Ident. 139 così come notificato, poiché del tutto illegittimo, per i motivi spiegati nel presente giudizio. -Nel merito, si chiede di condannare le parti resistente per abuso del diritto e frazionamento del credito così come richiesto per i motivi spiegati nel presente giudizio… - Sempre nel merito si chiede la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc delle parti avversa per i motivi dedotti in narrativa. - In ogni caso, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva che le doglianze Controparte_1 contenute nell'atto introduttivo, avessero ad oggetto esclusivamente attività ed atti relativi alla riscossione del credito, in quanto tali rientranti, con i relativi oneri probatori, nell'esclusiva competenza dell'agente della riscossione e, dunque, la mancanza di qualsiasi responsabilità ad esso imputabile. L'ente comunale rivendicava quale ente impositore, di aver provveduto regolarmente alla notificazione delle messe in mora su cui basato l'accertamento esecutivo e che, di contro, che l'impugnato accertamento fosse un atto proprio del concessionario ed adottato discrezionalmente da questi nell'esplicazione delle sue funzioni. Pertanto, che la sua posizione, necessario litisconsorte, difettasse del presupposto (colpevole comportamento) indicato dalla Suprema Corte che all'uopo richiamava e che dovesse essere tenuto esente da qualsivoglia condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Concludeva chiedendo: -Rigettare la richiesta di sospensiva poiché infondata;
Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
Rigettare la domanda nei confronti del non sussistendo alcuna responsabilità in capo ad esso Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. CP_1
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Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza Parte_3 per valore dell'adito tribunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.p.c., all'uopo rilevava che essendo l'accertamento del valore di €. 9.260,26, fosse competente il Giudice di pace, in applicazione della richiamata norma codicistica. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività ai sensi dell'art. 1 comma 792 L.160/2019(legge di bilancio 2020), in quanto contestava nella specie decorso il termine di 60 giorni dall'avviso di accertamento esecutivo, notificato in data 22/6/2024, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 150/2011. Nel merito eccepiva l'inammissibilità della domanda sul merito della pretesa e l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'accertamento impugnato. All'uopo contestava la pretesa di cui all'accertamento era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente era stato notificato l'atto prodromico (messa in mora da parte dell'ente), per cui il credito divenuto certo, liquido ed esigibile e in questa sede inammissibili le contestazioni sugli atti presupposti. Riguardo ai motivi di opposizione relativi al merito della pretesa creditoria eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in riferimento alle contestazioni di merito sulla esistenza e/o sulla quantificazione della pretesa creditoria, giacchè mero concessionario e dunque esecutore con l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito affidatogli con la consegna dei ruoli e/ liste di carico dall'ente creditore, senza potere di effettuare alcuna verifica sul merito del credito vantato dagli enti impositori, soli responsabili dei ruoli e/o liste iscritti e da essi formati. Quanto all'eccepita ex avverso duplicazione del credito, eccepiva la contestazione destituita di fondamento in quanto l'accertamento impugnato emesso per la riscossione delle annualità dal 2018 al 2021, mentre l'avviso di accertamento n. 100/2023 pur riportando l'indicazione delle annualità 2018- 2021, si riferiva agli importi di cui ai solleciti di messa in mora n. 4750/104 del 23/10/2018 e n. 664/21 del 7/2/2019, ovvero alle annualità antecedenti al 2018 così come è emerso nel corso del giudizio pendente al Tribunale ove da parte dell'ente era stato depositato anche lo sgravio parziale delle annualità sino al 2012. Pertanto, contestava che l'accertamento oggi impugnato non contenesse le annualità richieste con l'avviso di accertamento n. 100/2023 riferendosi pertanto a periodi di imposta differenti come reso evidente sia dallo sgravio prodotto dall'ente per altre annualità sia per il diverso atto presupposto n. 52868 del 20/12/2022. Resisteva da ultimo alla richiesta di condanna ex art 96 cpc ed eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'atto impugnato. Concludeva: -In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto non ricorrendone i presupposti .Ancora in via preliminare - In accoglimento delle pregiudiziali eccezioni esposte dalla scrivente difesa, riconoscere e, per l'effetto, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore indicandosi sin d'ora quale Foro competente a conoscere la causa il Giudice di Pace territorialmente competente - Dichiarare l'opposizione inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti - Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art 617 cpc ovvero oltre i 20 gg. dalla notifica dell'atto oggi opposto. Nel
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merito -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento alle contestazioni di merito esposte dalle parti debitrici riferibili al solo Ente impositore;
-rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata e non provata
.-In subordine, in caso di accoglimento della opposizione -compensare le spese di lite della presente procedura nei confronti del concessionario della riscossione per palese carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione opponibili al solo ente impositore. Con ordinanza del 23.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento esecutivo impugnato e veniva disposto il mutamento del rito introdotto in ordinario di cognizione e fissata all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 12.5.2025. Alla data da ultimo indicata, veniva fissa l'udienza del 23.10.2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2.In via pregiudiziale, va disattesa l'incompetenza per valore, sollevata dalla convenuta Fermo restando la competenza del Giudice ordinario in ipotesi Pt_3 di opposizione a un avviso di accertamento relativo ai canoni per l'occupazione di suolo pubblico, stante la natura di tali canoni considerata patrimoniale e non tributaria, il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il ricorrente o ha sede l'ente è competente per le controversie di valore fino a euro 5.000; nelle altre ipotesi, come quella che qui si discute, in virtù del valore dell'opposta pretesa, la competenza spetta al Tribunale Ordinario. Ed invero le modifiche apportate all'art. 7 c.p.c., richiamato dalla convenuta, entreranno in vigore fino al 31 ottobre 2026. Sul punto la Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 15639 del 4 giugno 2024 ha dichiarato: In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore). Di guisa che, ratione temporis ( ricorso depositato in data 18.7.24) questo Tribunale si dichiara competente a decidere l'opposizione de quo.
3. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla , in virtù della modifica apportata dal Controparte_6
d.lgs. n. 150 del 2011 al disposto dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione) non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione. 4. Sul merito. Giova sin da subito evidenziare che non si dubita della natura “extra-fiscale” e privatistica del credito ingiunto dall'ente locale attraverso l'intimazione di pagamento avversata. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11992/2009; conf. Cass. n. 7076/2016; Cass. n. 1226/2007, Cass. n. 2965/1981; Cass. n. 11368/2002; Cass. n. 16855/2004). Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, atteso che l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte Controparte_1 negoziale (contratto di locazione stipulato tra ed il , Parte_1 Controparte_1 ma secondo i parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame in presenza di un valido ed efficace contratto. Invero, dall'esame del contratto di locazione allegato dalla parte ricorrente (cfr. contratto pdf produzione ricorrente depositata in data 18.7.24) si evince che il Comune di Aversa ha concesso in locazione a - l'alloggio sito in Aversa Parte_1 alla via San Lorenzo, contrassegnato con n.8 scala H, per la durata di un anno con decorrenza dall'1.9.1989, con rinnovazione di anno in anno in mancanza di disdetta comunicata alla controparte con lettera raccomandata da inviare quattro mesi prima della scadenza (cfr. art. 1 del contratto di locazione- prod. ricorrente). Nel caso di specie, non risulta che il contratto in oggetto sia stato oggetto di alcuna disdetta e, pertanto, risulta ancora in vigore tra le parti. Pertanto, il avrebbe dovuto quantificare il credito in base a Controparte_1 quanto concordato nel contratto di locazione, ossia £ 171.188 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non in base ai parametri OMI. A fronte di tale decisivo rilievo, va parzialmente l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910. Secondo l'orientamento assolutamente costante e consolidato della Corte di legittimità, nel procedimento monitorio apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (r.d. 14 aprile 1910 n. 639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisca la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (così sin da Cass., Sez. Un., n. 2339/1967; conf. tutte le successive, tra cui Cass. n. 9421/2003; Cass. n. 6487/2004; Cass. n. 14051/2006; Cass. n. 3341/2009). In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione” (conf. Cass. n. 2355/2019). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs. n. 150/2011) è tenuta n.6084/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 N. 6084/2024 R.G.A.C.
a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. n. 9381/2021; conf. Cass. n. 9989/2016; Cass. n. 23346/2022). Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale. Orbene, l'accertamento esecutivo opposto ha ad oggetto le somme dovute a titolo di canone dall' 01.09.2018 al 31.12.2021, come emerge dai solleciti di pagamento sottesi e richiamati nell'avviso di accertamento (nota prot. n° 52868 del 20/10/22 notificato il 05/12/22) e, trattandosi di un contratto di locazione, era obbligo del conduttore provvedere al pagamento del canone. In ordine al quantum, non può essere tuttavia condiviso l'importo richiesto dall'Ente e calcolato sulla scorta dei parametri “OMI”. Orbene, tenuto conto che il canone è stato pattuito in lire 171.888 (euro 88,41) e che era previsto l'adeguamento automatico dello stesso a partire dell'anno successivo, il canone mensile rivalutato, a partire dal mese di settembre di ogni anno (tenuto conto del termine iniziale), era pari ad € 168,66 per il 2018, € 166,99 per l'anno 2019, € 171,34 per l'anno 2020, € 172,37 per l'anno 2021. Per l'effetto, tenuto conto delle 40 mensilità (settembre 2018 -dicembre 2021) è tenuto al pagamento in favore del dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 6.753,04, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. Ed invero non può essere accolta l'eccepita duplicazione del credito, in quanto l'accertamento oggetto dell'impugnazione risolta con la menzionata sentenza n.3195/24, relativa all'impugnativa della riscossione n° 2023/100 del 29/05/23 Cod. Ident. 139 aveva ad oggetto importi di cui ai solleciti di messa in mora n. 4750/104 del 23/10/2018 e n. 664/21 del 7/2/2019, ovvero alle annualità antecedenti al 2018. Occorre in ogni caso rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, seppur nella diversa casistica del frazionamento dei crediti risarcitori aquiliani (ma con principio di diritto certamente applicabile anche in tema di frazionamento del credito scaturente da un titolo contrattuale), ha precisato che “La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di
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risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione.” (cfr. Cass. 22503/2016; Cass. 17019/2018). Ed invero, ciò che intende sanzionare tutta l'elaborazione giurisprudenziale in materia di abuso del processo è proprio la proliferazione inutile di giudizi per pretese creditorie che, invece, avrebbero potuto essere azionate tutte nell'ambito di uno stesso processo;
appare, pertanto, evidente che è sempre ammissibile la domanda proposta per prima (nell'ambito della quale la parte creditrice ben può modulare la propria pretesa creditoria secondo le proprie insindacabili scelte difensive), potendosi porre, di contro, un astratto problema di ammissibilità della sola domanda proposta per seconda (la quale, per non essere considerata espressione di un illegittimo abuso del processo, deve essere vagliata sotto il versante della sussistenza — o meno — in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata). Tuttavia, nella specie l'eccezione, per quanto innanzi precisato risulta infondata, di guisa che alla stessa conclusione di infondatezza può giungersi in riferimento alla richiesta condanna delle convenute ex art 96 cpc. 5. Va, infine, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore rispetto agli obblighi di manutenzione incombenti sul Controparte_1
Sul punto oltre ad essere rimasta del tutto generica ed indimostrata tale allegazione
– così da non rendere ipotizzabile un eventuale approfondimento a mezzo C.T.U., che avrebbe chiaramente assunto una valenza esplorativa - giova altresì ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. (che il Tribunale condivide e fa proprio), in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie) pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006). 6. Infine, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore del della somma di euro € 6.753,04, oltre Controparte_1 interessi legali così come indicati in motivazione e sino al soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Aversa, 14/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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