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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6971 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR IO LU IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia nel cui studio in Roma, Via Panama, n. 86 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con l'Avvocatura Generale Controparte_2 P.IVA_3 dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 15 (C.F. ), con l'avvocato Eugenio Controparte_3 P.IVA_4 Tristano nel cui studio in Roma, Via Flaminia 357 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
CP_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13881 pubblicata il 9/10/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “a. Con atto di citazione notificato in data 11.12.2017, la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto : -) 'l'accertamento di nullità o illegittimità' del DM di revoca in oggetto e della cartella esattoriale in oggetto e degli atti presupposti e, per l'effetto, -) l'accertamento del diritto “ ..a trattenere l'importo di Euro 256.615,34 ( oltre interessi) relativo al contributo provvisorio erogato nell'anno 2005…” , la dichiarazione di “ …inesistenza dei presupposti e/o l'estinzione dell'azione di ripetizione in capo al ” , nonché del CP_1 proprio obbligo di restituzione al della somma di Euro CP_1 447.537,87 oltre interessi e rivalutazione, nonché -) la condanna del convenuto al pagamento del contributo residuo non pagato oltre CP_1 interessi e rivalutazione;
-) in via subordinata, l'accertamento dei presupposti per la revoca parziale del contributo in oggetto e comunque l'inesistenza dell'obbligo di pagamento degli interessi e rivalutazione in considerazione del comportamento inerte e contraddittorio dell'Amministrazione. A tal fine ha dedotto: -) l'inconfigurabilità della contestata distrazione del fabbricato realizzato con l'agevolazione concessa ed oggetto di locazione, -)l'inesistenza del presupposto della revoca totale del finanziamento per mancanza di sostanziali variazioni rispetto al programma finanziato e dunque di un vantaggio indebito per il privato, essendo stati raggiunti gli obiettivi perseguiti con il finanziamento pubblico;
-) il contrasto tra il provvedimento di revoca totale del contributo con la relazione istruttoria di che aveva invece proposto una Controparte_3 revoca parziale;
-) la prescrizione del diritto di ripetere il contributo provvisoriamente erogato per decorso del decennio decorrente dalla sua pag. 2 di 15 attribuzione, avvenuta nel 2003, ovvero dalla sua erogazione avvenuta nel 2005; -) l'illegittimità degli interessi applicati, in quanto esclusi dal DM n. 320/00 relativo al programma finanziato;
-) la prescrizione del diritto alla riscossione, essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo nel 2017,e cioè oltre il decennio decorrente dall'erogazione della somma da restituire. b. Tempestivamente costituitosi il convenuto ha chiesto il CP_1 rigetto delle domande attoree, deducendo -) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Perugia, avendo il decreto di revoca del contributo un'efficacia limitata nel territorio di Terni;
)l'inadempimento della società attrice all'obbligo fondamentale derivante dall'attribuzione del contributo pubblico, di esercizio diretto dell'attività d'impresa finanziata, palesata dall'oggettiva distrazione dell'investimento, realizzata tramite la cessione in locazione dell'opera agevolata;
-) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo quest'ultima solo dal decreto di revoca, nel caso di specie adottato nel 2016 ( cfr Cass.civ. sent. n. 100205/09); -) la legittimità della pretesa avente ad oggetto gli interessi, in quanto espressamente disciplinati, proprio per i finanziamenti in oggetto, dal DM n. 323/00 e dal d.lgs n. 123/98; il ha quindi chiesto in via riconvenzionale: -) CP_1 l'accertamento del diritto a quanto richiesto con il decreto di revoca e la condanna di parte attrice al pagamento della somma richiesta con la cartella esattoriale opposta. c. Tempestivamente costituitasi ha chiesto il rigetto Controparte_3 delle domande attoree, deducendo -) la gravità dell'inadempimento descritto nella propria relazione istruttoria, avendo riscontrato che l'unico macchinario agevolato era presente nell'area di pertinenza del conduttore in locazione dello stabilimento finanziato, d'estensione pari al 75% del totale, -)l'irrilevanza, al riguardo, delle ulteriori aree realizzate senza finanziamento pubblico, e comunque dopo il quinquennio d'obbligo; -) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo quest'ultima solo dal decreto di revoca ( cfr Cass.civ. sent. n. 100205/09).
2. Sviluppo processuale Dichiarata la contumacia dapprima dell'agente della riscossione e poi della , ed assegnati i CP_4 richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c , la causa è stata decisa sulle conclusioni indicate in epigrafe.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto le domande attoree;
ha condannato al pagamento in favore del Parte_1
dell'importo di euro 256.618,44 Controparte_1 indicato nel DM di revoca n. 755 del 10 02 2016, oltre interessi nella misura e con le decorrenze ivi indicate;
ha condannato al Parte_1 pagamento in favore, in solido, del e di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre CP_3
pag. 3 di 15 spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, dichiarandole irripetibili nei rapporti con le parti contumaci.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “3. Premesse in diritto Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ, SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent. n. 12002 del 8.05.2014), e rilevata, pregiudizialmente, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, avendo il giudizio ad oggetto anche l'accertamento negativo di un credito del convenuto da CP_1 pagare nel luogo in cui esso ha la sede, e, preliminarmente, delle eccezioni di prescrizione del diritto di ripetizione e di riscossione coattiva, decorrendo essa – ex art. 2935 c.c. – per il primo – ex art. 2933 c.c. - dal decreto di revoca del contributo da restituire, adottato il 10 02 2016, ed il secondo – ex art. 2946 c.c. - dall'iscrizione a ruolo del relativo credito restitutorio, avvenuta nel 2017, in diritto si osserva che: -) il d.lgs n. 123/1998, contenente “ Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all'art. 9 , nel testo vigente alla data – 10 02 2016 – del decreto di revoca del contributo pubblico di cui si tratta, rubricato “Revoca dei benefici e sanzioni “, prevede ai commi 3 e 4 che “3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.”, -) il D.M. n. 320/2000, contenente il Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali", all'art. 12, rubricato “Previsione di penali e revoca delle agevolazioni”, anch'esso considerato nel testo ratione temporis vigente, al comma 3, prevede che “3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del pag. 4 di 15 Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: ……… b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio”.
4. Rilievi in fatto -) Costituisce circostanza pacifica, non contestata da parte attrice e comunque documentata, in particolare dalla relazione istruttoria di del 26.10.2005, prot n. 10149 ( doc. 11 parte Controparte_3 attrice) che, in seguito all'avvio, in data 1 03 2002, della costruzione del capannone finanziato, ed in seguito all'avvio del programma di investimento agevolato, avvenuto in data 7 06 2002 mediante la locazione e vendita di tale capannone, da costruire per un'estensione di mq 4800,00, la società parte attrice, in mancanza di autorizzazione, ne ha concesso in locazione alla , con un primo contratto del 9 09 2002, Parte_2
“una porzione … in corso di ultimazione” della superficie di 1200,00 mq( cfr relazione doc. 11 cit.) e, dopo l'ultimazione del programma in data 2 2 2004, con ulteriori contratti, rispettivamente del 31.12.2004 e del 1.09.2006, due ulteriori porzioni, ciascuna di mq 1200,00, conservandone dunque la disponibilità solo relativamente alla residua porzione di 1200,00 mq;
-) la menzionata relazione istruttoria di ( doc. 11 parte CP_3 attrice cit) rappresenta, poi, che rispetto al costo dell'investimento immobiliare finanziato pari ad euro 1.136.205,17 , il costo del solo capannone per mq 4800,00 è stato di euro 810.837,33; precisa a pg 4 che
“ appare evidente che il programma di investimenti realizzato si discosta dalle previsioni inziali sia in termini di spesa… , sia in termini tecnici ..”; espone, infatti, che le spese per macchinari non sono state rendicontate nel sal finale e che l'unica spesa a tale titolo in astratto ammissibile , quella di euro 30.000,00 per un carro ponte, non è stata ritenuta tale nelle relazione finale perché tale macchinario è stato rinvenuto installato nella porzione di immobile locato;
in data 18 01 2005 la società attrice ha stipulato un ulteriore contratto di leasing per la costruzione, ma estranea al finanziamento pubblico, di un ulteriore capannone di complessivi 2400,00 mq di cui ha avuto la diretta disponibilità; la dismissione del 75% del pag. 5 di 15 capannone di mq 4800,00 realizzato con il finanziamento pubblico è stata accertata solo in occasione del sopralluogo di presso l'unità CP_3 produttiva;
-) i suddetti circostanziati rilievi fattuali non sono stati contestati dalla società attrice ,la quale ha solo dedotto la conclusione della relazione della banca nel senso di una possibile revoca solo parziale del finanziamento in ragione della sostanziale attuazione del programma agevolato.
5.Conclusioni Sulle base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto, si osserva che :
-) la riproduzione testuale della precisione contenuta a pg 4 della relazione istruttoria di del 26 10 2005 ( cfr doc 11 parte CP_3 attrice, cit) - “ appare evidente che il programma di investimenti realizzato si discosta dalle previsioni inziali sia in termini di spesa… , sia in termini tecnici ..” - dimostra l'infondatezza della deduzione attorea, comunque di per sé non decisiva, atteso il suo carattere non vincolante per le determinazioni ministeriali, circa una sua conclusione in favore della sola revoca parziale del finanziamento pubblico, contenendo essa, inoltre, solo la descrizione dei diversi presupposti delle due forme di revoca, quale previste dalla normativa applicabile;
-) l'ampiezza del riferimento testuale dell'art. 9 del d.lgs n. 123/98 alla ' cessione' e dell'art. 12 del DM n. 320/00, specificamente relativo ai contratti d'area, al fatto di ' distogliere dall'uso previsto' l'immobile finanziato, unitamente alla ratio di tali disposizioni normative, evidentemente diretta a promuovere gli investimenti produttivi e non le speculazioni finanziarie , concorrono – ex art. 12 preleggi- nel far ritenere quanto invero è pacifico per la stessa parte attrice, e cioè che la locazione dell'immobile realizzato con il finanziamento pubblico con finalità “ ..di sostegno pubblico alle imprese..” ( cfr rubrica del d.lgs n. 123/98 ) costituisce causa di revoca del finanziamento medesimo;
-) oggetto di controversia è dunque, invero, solo la legittimità della revoca totale in luogo di quella parziale, avendo parte attrice contestato che – ex art. 12 del DM n. 320/00 – la cessione in locazione di porzione dell'immobile finanziato abbia concretizzato, a tal fine, una “ variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa”;
-) ebbene, posto che i ben 3 contratti di locazione, certamente infraquinquennali rispetto alla costruzione del capannone e non autorizzati, si riferiscono proprio all'immobile oggetto del finanziamento di cui si tratta, come evidenziato sia dalla sovrapposizione ed avvicendamento cronologici di tali contratti di locazione rispetto all'emissione dell'unica fattura del 7 06 2002 emessa per la realizzazione del capannone da parte della società di leasing, sia dalla coincidenza catastale puntualmente pag. 6 di 15 riferita dalla relazione di ( doc. 11 parte attrice, cit), CP_3 risultano determinanti sul punto i seguenti rilievi: • il primo contratto di locazione, relativo alla prima porzione di 1200mq, è stato stipulato allorchè il capannone di mq 4800,00 non era stato ancora completato e, in data 9 09 2002, addirittura a distanza di soli tre mesi dall'emissione della fattura per la sua costruzione;
• i tre contratti di locazione sono stati stipulati in favore di unica società che nell'arco di soli 4 anni ha ottenuto la disponibilità del 75 % del capannone realizzato con il finanziamento pubblico, mentre la società parte attrice, ancorchè unica destinataria proprio del finanziamento erogato per costruirlo e che era cioè destinato in tale modo a favorirne la diretta attività produttiva , ne ha conservato la disponibilità del solo 25%; • l'unico bene mobile – il carro ponte da euro 30.000,00 – in astratto ammissibile a contributo, ne è stato escluso perché rinvenuto installato proprio presso la prevalente porzione di capannone nella disponibilità della locataria;
-) In definitiva, posta l'evidente irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della successiva acquisizione di disponibilità, da parte della società attrice, di un ulteriore capannone ma realizzato con fondi diversi da quelli oggetto del finanziamento di cui si tratta, tutti gli elementi appena descritti, concorrono, dal punto vista cronologico, quantitativo e qualitativo, nel palesare che a beneficiare del finanziamento pubblico di cui si tratta è stato un soggetto diverso dalla società attrice quale sua destinataria, di guisa che si è certamente realizzata quella “ variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata..” che ex art. 12 del DM n. 320/00 giustifica la disposta revoca totale del finanziamento in oggetto;
-) la testuale previsione dell'art. 9 co 4 del d.lgs n. 123/98, quale sopra riprodotta, evidenzia la legittimità dell' interesse ultralegale applicato, ferma la mancanza di precise contestazioni in ordine alla sua applicazione in concreto.
-)Le conclusioni sin qui raggiunte implicano l'infondatezza di tutte le domande attoree che devono essere per l'effetto respinte.
-) La domanda riconvenzionale di accertamento e condanna del può essere accolta nei limiti dell'importo indicato nel decreto di CP_1 revoca maggiorato degli interessi nella misura e con le decorrenze ivi indicate, comprendendo invece la cartella esattoriale l'aggio dell'agente della riscossione che è proprio di quest'ultimo.
6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ma, tenuto conto dell' oggettivo, amplissimo intervallo temporale intercorso tra l'erogazione del finanziamento e la sua revoca , le stesse sono liquidate in misura prossima al minimo, e dunque, a carico di società attrice ed in favore, in solido, delle convenute costituite, in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 1300,00 per fase studio, euro 800,00 per fase introduttiva, euro 1800,00 per fase di trattazione ed euro 2100,00 per fase decisionale, oltre pag. 7 di 15 spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, retando invece irripetibili nei rapporti con le parti contumaci”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Roma n. 13881/2020 depositata il 9 ottobre 2020 e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado come di seguito riportate: I) accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o illegittimità, con conseguente disapplicazione, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 755 del 10 febbraio 2016; nonché, per quanto possa occorrere: I.1) la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese Div. IX – Interventi per lo Sviluppo Locale prot. n. 0016425.23 del 23.2.2016; I.2) la nota del
[...]
Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese Div. Controparte_1 IX – Interventi per lo Sviluppo Locale prot. n. 0020191 del 4.3.2016; I.3) la relazione prot. n. 10149 del 26.10.2015; I.4) la nota CP_3 CP_4 prot. n. 62571 del 29.4.2011; I.5) le circolari ministeriali n.
[...] 1178517/2002, n. 1187946/2002, n. 1231355/2004, n. 8133/2004; I.6) l'art. 12 del d.m. n. 320/2000 e art. 8 del d.m. 527/95; I.7) il ruolo n. 2017/000224 emesso dal Controparte_5
in riferimento al decreto di revoca e restituzione n. 755/2016;
[...] I.8) la cartella di pagamento n. 10920170000226936 emessa da
[...]
II) accertare e dichiarare, per le causali Controparte_6 esposte in narrativa e previo accoglimento della domanda di cui al punto I, il diritto della società a trattenere l'importo di Euro Parte_1 256.615,34 (oltre gli interessi) relativo la contributo provvisorio erogato nel corso dell'anno 2005 concernente il progetto ammesso nel contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto Primo Protocollo Aggiuntivo del 30.01.2003 descritto in premessa;
III) accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, l'inesistenza dei presupposti e/o l'estinzione, dell'azione di ripetizione in capo al per il recupero Controparte_1 del contributo provvisoriamente erogato alla società attrice;
IV) dichiarare, per le causali esposte in narrativa, non dovuta la restituzione della somma di Euro 447.537,87, degli interessi e della rivalutazione sulla base ISTAT dichiarata nel decreto di revoca n. 755/2016 ed attivata in via esecutiva da con la cartella di pagamento n. 10920170000226936; V) CP_6 condannare il al pagamento del Controparte_1 contributo residuo ad oggi non pagato, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
VI) in via subordinata, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, i presupposti per applicare la solo revoca parziale del contributo coma da relazione di del 26.10.2005 (doc. 11) e, per l'effetto, annullare il decreto di CP_3 revoca n. 755/2016 e gli atti a questo conseguenti;
dichiarare, comunque,
pag. 8 di 15 non dovuti (per le ragione esposte in narrativa, interessi e rivalutazione in ragione del comportamento inerte, contraddittorio ed illogico, tenuto dall'Amministrazione); VII) condannare, in ragione delle singole posizioni, l'Amministrazione convenuta, la ed al CP_3 CP_4 CP_6 pagamento delle spese, diritti ed onorari. Con vittoria di spese nel presente grado di giudizio.”.
Ha resistito il e l' Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Si chiede il Controparte_2 rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata;
con il favore delle spese.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ecca.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_1 confermando integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 13881/20. Con vittoria di compensi e spese.”
Dichiarata la contumacia della la causa, pure di CP_4 risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 11/10/2025, indi, confermato il mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'odierna udienza era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene sette Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Error in iudicando e in procedendo. Violazione dell'art. 116 cpc. Errata ed omessa valutazione su fatti decisivi per la controversia”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato: che la non avesse contestato Parte_1 stragiudizialmente la relazione di del 26.10.2005; che la CP_3
avesse concesso alla una porzione di Parte_1 Parte_2
1.200 mq di capannone con contratto del 9.9.2002 e poi con due ulteriori contratti del 2004 e del 2006 ulteriori 1.200 mq. per ciascun contratto, residuando per essa la sola porzione di 1.200 mq.; che la relazione istruttoria di avesse evidenziato che il costo del solo capannone per mq CP_3 4800,00 fosse stato di euro 810.837,33 rispetto al costo dell'investimento immobiliare finanziato pari ad euro 1.136.205,17; e infine che ci fosse stata una dismissione del 75% del capannone di mq 4800,00 scoperta solo dopo il sopralluogo di CP_3
pag. 9 di 15 Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato: che la relazione istruttoria di non sarebbe del 2005, contestuale al CP_3 sopralluogo, ma del 2015; che la avrebbe potuto Parte_1 contestare tale relazione solo in giudizio proprio perché conosciuta soltanto dopo la revoca del finanziamento;
che il costo dell'investimento immobiliare non sarebbe stato di euro 810.837,33 ma di euro 2.028.813,32; che la dismissione del 75% del capannone di mq 4800,00 sarebbe stata smentita dalla disponibilità di 4.800 mq al completamento del primo stralcio del progetto, di 3.600 mq nel periodo di locazione alla Koenig Metall con decorrenza 1.11.2002, di 6.000 mq al completamento del secondo stralcio al 31.12.2004, conservando 4.800 mq nel periodo della locazione con decorrenza 1.1.2005, di 6.300 mq nell'agosto 2006 al completamento del programma aveva, e infine di 5.100 mq nel periodo della locazione con decorrenza dal 1.9.2006.
Il motivo è infondato.
La circostanza che il Tribunale abbia fatto riferimento al 26/10/2005 per datare la relazione sullo stato finale di equivocando con la CP_3 data del sopralluogo, è del tutto indifferente, nè indebolisce l'affermazione del Tribunale per cui non avrebbe ricevuto contestazione, restando irrilevante che essa non fosse stata conosciuta prima della revoca del finanziamento intervenuta poco prima dell'inizio del giudizio, dal momento che la ha riconosciuto l'inadempimento emergente Parte_1 dalla relazione, limitandosi ad eccepire che esso avrebbe giustificato una revoca parziale e non totale del contributo di € 289.091,91, provvisoriamente concesso per la realizzazione delle opere agevolate, ed in particolare del capannone di mq 4800,00 adibito a magazzini di stoccaggio, custodia e deposito, nonché condizionato al rispetto delle previsioni di legge tra cui il divieto di cessione dei beni oggetto delle agevolazioni prima dei cinque anni successivi alla concessione, previsto dall'art. 9, terzo comma, del d. lgs. n. 123/1998. Vero è che ha proceduto ad ampliamenti del Parte_1 progetto agevolato, senza che tali ulteriori opere fossero assistite dalle agevolazioni, sicchè è del tutto improprio ricomprendere tali opere nella valutazione complessiva dell'inadempimento rimproverato con stretto riguardo all'opera cofinanziata. Ecco, allora, che il costo dell'investimento immobiliare non è di euro 2.028.813,32, come sostiene l'appellante, bensì di euro 810.837,33, come ha accertato il Tribunale, con riguardo al solo capannone. Ecco, allora, che la disponibilità di 6.000 mq al completamento del secondo stralcio, o di 6.300 mq nell'agosto 2006 al completamento del programma, è riferita ad opere, pure complessivamente realizzate, che però non rientrano tra quelle oggetto del programma agevolato.
pag. 10 di 15 E' vero, invece, che, con specifico e stretto riferimento alle opere realizzate nell'ambito del programma agevolato, pure Parte_1 in mancanza di autorizzazione, ha concesso in locazione, e cioè ceduto agli effetti dall'art. 9, terzo comma, del d. lgs. n. 123/1998, alla Parte_2
con un primo contratto del 9/09/2002, “una porzione … in corso di
[...] ultimazione” della superficie di 1200,00 mq, e, dopo l'ultimazione del programma in data 2/2/2004, con ulteriori contratti, rispettivamente del 31.12.2004 e del 1.09.2006, due ulteriori porzioni, ciascuna di mq 1200,00, conservandone dunque la disponibilità solo relativamente alla residua porzione di 1200,00 mq. In altre parole, la prevalente porzione del capannone, corrispondente ai 2/3 delle opere cofinanziate, non era più nella disponibilità del soggetto ammesso provvisoriamente al contributo, ben prima della scadenza dei cinque anni successivi alla concessione, mentre l'unico bene mobile (il carro ponte), facente parte del programma agevolato fu rinvenuto installato nella porzione di capannone nella disponibilità della locataria. In tal modo, ha effettivamente distolto la Parte_1 prevalente parte delle immobilizzazioni dall'uso previsto, circoscrivendo alla residua parte, corrispondente ad 1/3, la propria attività sovvenzionata con contributo pubblico la quale avrebbe dovuto giovarsi di tutti i magazzini di stoccaggio, custodia e deposito. E' evidente che siffatta dismissione abbia compromesso l'organicità e funzionalità del programma ammesso a beneficio, rappresentando una variazione sostanziale, non autorizzata dal responsabile pubblico, del progetto agevolato, che ha ostacolato il pieno raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Errata ed omessa valutazione di un ulteriore elemento di fatto”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente recepito la tesi della dismissione, obliterando del tutto il ruolo della alla quale aveva trasmesso con nota del 13/2/2004 CP_4 comunicazione di variazione al programma di investimento individuando nel leasing le modalità di realizzazione. Benché essa fosse responsabile del contratto d'area e dovesse valutare il programma e i risultati conseguiti, non aveva potuto esprimere alcun parere, rendendo illegittima la revoca. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che le superfici interessate da dismissioni sarebbero state di difficile individuazione, avuto riguardo alle varianti del progetto edilizio originario dovute ad interventi di imperio del Comune di Terni.
Il motivo è infondato.
pag. 11 di 15 L'illegittimità del decreto del 26/2/2016 con cui il Mise revocava il contributo provvisorio non è censurabile per difetto di parere da parte della che non risulta essere titolare di potere consultivo, tanto CP_4 più che, quale responsabile del contratto d'area, la stessa aveva proposto al di revocare le agevolazioni, con nota del 29 aprile 2011. CP_1 Evidentemente il palese inadempimento, accertato dalla Banca convenzionata che aveva istruito il finanziamento, ha persuaso anche la che si è fatta promotrice della revoca proprio in quanto CP_4 responsabile del contratto d'area e preposta alla valutazione del programma e dei risultati conseguiti. Quanto alla incertezza sulla individuazione delle superfici interessate da dismissioni, deve rilevarsi che la concessione edilizia n. 38433/2001, che assentiva le opere, riporta le esatte particelle catastali sulle quali doveva darsi seguito all'intervento edilizio, né la stessa Parte_1 incontra difficoltà a calcolare con esattezza le superfici realizzate e quelle cedute in locazione, a riprova della chiarezza degli strumenti urbanistici e dei relativi accatastamenti, restando, in ogni caso, irrilevante la identificazione catastale rispetto all'accertamento delle dismissioni, in parte riconosciute dalla stessa appellante, le quali hanno dato causa alla revoca dell'agevolazione.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, convertito con L. n. 488/1992, in combinato disposto con l'art. 8 del D.M. 527/195 e art. 12 del DM 320/2000. Errores in iudicando e in procedendo. Violazione art. 113 cpc”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva invocato la ratio della normativa nella prevenzione delle speculazioni finanziarie, senza considerare che essa non avrebbe commesso alcuna speculazione, ma realizzato un investimento produttivo. In ogni caso, la revoca avrebbe potuto essere giustificata solo in caso le immobilizzazioni fossero state distolte dal programma di investimento, la dismissione avesse determinato una variazione sostanziale dal programma e gli obiettivi non fossero raggiunti, mentre il raggiungimento degli obiettivi in particolare non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte del primo giudice, che avrebbe, comunque, dovuto accedere alla revoca parziale, suggerita anche dalla Banca istruttrice.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha evocato la ratio della normativa volta a promuovere gli investimenti produttivi e non le speculazioni finanziarie, riferendosi alla circostanza che avesse costruito con il contributo Parte_1 pubblico un capannone da adibire alla propria attività commerciale di stoccaggio, custodia e deposito di merci, secondo la specifica pag. 12 di 15 programmazione di quell'investimento cofinanziato, per poi astenersi dalla prevalente attività commerciale che quell'investimento prometteva, lasciata gestire da altri soggetti, con riserva per sé di un reddito da affitto d'azienda. In tal senso, la condotta della non è meritevole Parte_1 dei benefici espressamente accordati dalla legge a chi si impegna personalmente per almeno cinque anni a svolgere l'esercizio diretto dell'attività produttiva, e cioè l'attività commerciale nello stabilimento oggetto dell'investimento cofinanziato, procedendo all'assunzione di dipendenti, e cioè facendosi imprenditore e non semplicemente mettendo a reddito il compendio. A nulla rileva, pertanto, che assunzioni ci sarebbero state con incremento dei livelli occupazionali dell'area, ovvero che gli obiettivi programmati sarebbero stati raggiunti, perché a raggiungerli non sarebbe stato il soggetto tributario del contributo. Vero è che, distogliendo la la prevalente parte Parte_1 delle immobilizzazioni dall'uso previsto, ha compromesso l'organicità e funzionalità del programma cui essa era stata ammessa, rendendosi responsabile di una variazione sostanziale e non autorizzata del programma, non suscettibile di apprezzamento parziale in termini di raggiungimento degli obiettivi, tanto da non giustificare una revoca solo parziale del finanziamento.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Errores in procedendo in relazione alla mancata ammissione delle prove. Violazione dell'art.115 cpc”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non l'ha ammessa allo sfogo testimoniale, che avrebbe consentito di escludere che il programma avesse subito variazioni sostanziali.
Il motivo è infondato.
In disparte della natura documentale delle circostanza sulle quali i testi proposti da avrebbero dovuto riferire, la Parte_1 variazione sostanziale dal programma sta nella oggettiva dismissione dei 2/3 del capannone cofinanziato che avrebbe dovuto fungere da magazzino di stoccaggio, custodia e deposito di merci, circostanza che di per sé compromette il raggiungimento degli obiettivi programmati, a nulla rilevando che essi sarebbero stati conseguito con il concorso di altri soggetti imprenditoriali, ovvero con l'utilizzazione di superfici diverse da quelle cofinanziate.
§ 4.5 – Il quinto motivo è intitolato: “Errores in iudicando in ordine agli interessi”.
pag. 13 di 15 Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l'obbligo di di corrispondere Parte_1 interessi, trascurando che il programma soggiacerebbe al contratto d'area Terni-Narni-Spoleto per il quale non sarebbe prevista la maggiorazione degli interessi, né sarebbe applicabile l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998 o il D.M. n. 320/2000.
Il motivo è infondato.
In realtà, il D.M. n. 320/2000 disciplina espressamente l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area. Inoltre, l'art. 12, comma 3, nel richiamare le ipotesi che determinano la revoca delle agevolazioni, rinvia espressamente a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che, a sua volta, al quarto comma prevede che nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca della concessione, anche per distrazione dei beni nei cinque anni successivi alla concessione, l'impresa lo restituisce con l'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.
§ 4.6 – Il sesto motivo è intitolato: “Prescrizione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione, fondata sulla circostanza che la concessione risalirebbe al 2003, l'erogazione al 2005, mentre la revoca al 2016, ben oltre dieci anni dopo. Il Tribunale avrebbe fatto erroneo riferimento all'art. 2935 c.c., trascurando che il diritto alla restituzione avrebbe potuto essere fatto valere dalla erogazione del contributo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha spiegato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione può decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, e il diritto alla ripetizione può essere fatto valere soltanto dal momento in cui l'Amministrazione revoca le agevolazioni concesse, perché prima di tale momento non può essere reclamata alcuna restituzione, sorgendo il diritto solo dalla revoca del beneficio. La erogazione provvisoria del contributo non segna il dies a quo per la decorrenza della prescrizione semplicemente perché non è invocabile alcuna restituzione fino al momento in cui non sopravvenga la sua revoca per effetto dell'accertato inadempimento.
§ 4.7 – Il settimo motivo è intitolato: “Illegittimità della cartella impugnata”.
pag. 14 di 15 Con tale motivo l'appellante auspica la caducazione della cartella esattoriale per effetto dell'accoglimento dell'appello.
Il motivo è assorbito dal rigetto dell'appello.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 ad
€ 520.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 e dell' nonchè di
[...] Controparte_2 nella contumacia della contro la Controparte_3 CP_4 sentenza n. 13881 pubblicata il 9/10/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore del e Controparte_1 dell' , nonchè di Controparte_2 CP_3
liquidate per ciascuna della parti costituite, in
[...] complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, €
2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
AR IO LU IR NT ZO
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR IO LU IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia nel cui studio in Roma, Via Panama, n. 86 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con l'Avvocatura Generale Controparte_2 P.IVA_3 dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 15 (C.F. ), con l'avvocato Eugenio Controparte_3 P.IVA_4 Tristano nel cui studio in Roma, Via Flaminia 357 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
CP_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13881 pubblicata il 9/10/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “a. Con atto di citazione notificato in data 11.12.2017, la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto : -) 'l'accertamento di nullità o illegittimità' del DM di revoca in oggetto e della cartella esattoriale in oggetto e degli atti presupposti e, per l'effetto, -) l'accertamento del diritto “ ..a trattenere l'importo di Euro 256.615,34 ( oltre interessi) relativo al contributo provvisorio erogato nell'anno 2005…” , la dichiarazione di “ …inesistenza dei presupposti e/o l'estinzione dell'azione di ripetizione in capo al ” , nonché del CP_1 proprio obbligo di restituzione al della somma di Euro CP_1 447.537,87 oltre interessi e rivalutazione, nonché -) la condanna del convenuto al pagamento del contributo residuo non pagato oltre CP_1 interessi e rivalutazione;
-) in via subordinata, l'accertamento dei presupposti per la revoca parziale del contributo in oggetto e comunque l'inesistenza dell'obbligo di pagamento degli interessi e rivalutazione in considerazione del comportamento inerte e contraddittorio dell'Amministrazione. A tal fine ha dedotto: -) l'inconfigurabilità della contestata distrazione del fabbricato realizzato con l'agevolazione concessa ed oggetto di locazione, -)l'inesistenza del presupposto della revoca totale del finanziamento per mancanza di sostanziali variazioni rispetto al programma finanziato e dunque di un vantaggio indebito per il privato, essendo stati raggiunti gli obiettivi perseguiti con il finanziamento pubblico;
-) il contrasto tra il provvedimento di revoca totale del contributo con la relazione istruttoria di che aveva invece proposto una Controparte_3 revoca parziale;
-) la prescrizione del diritto di ripetere il contributo provvisoriamente erogato per decorso del decennio decorrente dalla sua pag. 2 di 15 attribuzione, avvenuta nel 2003, ovvero dalla sua erogazione avvenuta nel 2005; -) l'illegittimità degli interessi applicati, in quanto esclusi dal DM n. 320/00 relativo al programma finanziato;
-) la prescrizione del diritto alla riscossione, essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo nel 2017,e cioè oltre il decennio decorrente dall'erogazione della somma da restituire. b. Tempestivamente costituitosi il convenuto ha chiesto il CP_1 rigetto delle domande attoree, deducendo -) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Perugia, avendo il decreto di revoca del contributo un'efficacia limitata nel territorio di Terni;
)l'inadempimento della società attrice all'obbligo fondamentale derivante dall'attribuzione del contributo pubblico, di esercizio diretto dell'attività d'impresa finanziata, palesata dall'oggettiva distrazione dell'investimento, realizzata tramite la cessione in locazione dell'opera agevolata;
-) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo quest'ultima solo dal decreto di revoca, nel caso di specie adottato nel 2016 ( cfr Cass.civ. sent. n. 100205/09); -) la legittimità della pretesa avente ad oggetto gli interessi, in quanto espressamente disciplinati, proprio per i finanziamenti in oggetto, dal DM n. 323/00 e dal d.lgs n. 123/98; il ha quindi chiesto in via riconvenzionale: -) CP_1 l'accertamento del diritto a quanto richiesto con il decreto di revoca e la condanna di parte attrice al pagamento della somma richiesta con la cartella esattoriale opposta. c. Tempestivamente costituitasi ha chiesto il rigetto Controparte_3 delle domande attoree, deducendo -) la gravità dell'inadempimento descritto nella propria relazione istruttoria, avendo riscontrato che l'unico macchinario agevolato era presente nell'area di pertinenza del conduttore in locazione dello stabilimento finanziato, d'estensione pari al 75% del totale, -)l'irrilevanza, al riguardo, delle ulteriori aree realizzate senza finanziamento pubblico, e comunque dopo il quinquennio d'obbligo; -) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo quest'ultima solo dal decreto di revoca ( cfr Cass.civ. sent. n. 100205/09).
2. Sviluppo processuale Dichiarata la contumacia dapprima dell'agente della riscossione e poi della , ed assegnati i CP_4 richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c , la causa è stata decisa sulle conclusioni indicate in epigrafe.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto le domande attoree;
ha condannato al pagamento in favore del Parte_1
dell'importo di euro 256.618,44 Controparte_1 indicato nel DM di revoca n. 755 del 10 02 2016, oltre interessi nella misura e con le decorrenze ivi indicate;
ha condannato al Parte_1 pagamento in favore, in solido, del e di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre CP_3
pag. 3 di 15 spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, dichiarandole irripetibili nei rapporti con le parti contumaci.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “3. Premesse in diritto Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ, SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent. n. 12002 del 8.05.2014), e rilevata, pregiudizialmente, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, avendo il giudizio ad oggetto anche l'accertamento negativo di un credito del convenuto da CP_1 pagare nel luogo in cui esso ha la sede, e, preliminarmente, delle eccezioni di prescrizione del diritto di ripetizione e di riscossione coattiva, decorrendo essa – ex art. 2935 c.c. – per il primo – ex art. 2933 c.c. - dal decreto di revoca del contributo da restituire, adottato il 10 02 2016, ed il secondo – ex art. 2946 c.c. - dall'iscrizione a ruolo del relativo credito restitutorio, avvenuta nel 2017, in diritto si osserva che: -) il d.lgs n. 123/1998, contenente “ Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all'art. 9 , nel testo vigente alla data – 10 02 2016 – del decreto di revoca del contributo pubblico di cui si tratta, rubricato “Revoca dei benefici e sanzioni “, prevede ai commi 3 e 4 che “3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.”, -) il D.M. n. 320/2000, contenente il Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali", all'art. 12, rubricato “Previsione di penali e revoca delle agevolazioni”, anch'esso considerato nel testo ratione temporis vigente, al comma 3, prevede che “3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del pag. 4 di 15 Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: ……… b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio”.
4. Rilievi in fatto -) Costituisce circostanza pacifica, non contestata da parte attrice e comunque documentata, in particolare dalla relazione istruttoria di del 26.10.2005, prot n. 10149 ( doc. 11 parte Controparte_3 attrice) che, in seguito all'avvio, in data 1 03 2002, della costruzione del capannone finanziato, ed in seguito all'avvio del programma di investimento agevolato, avvenuto in data 7 06 2002 mediante la locazione e vendita di tale capannone, da costruire per un'estensione di mq 4800,00, la società parte attrice, in mancanza di autorizzazione, ne ha concesso in locazione alla , con un primo contratto del 9 09 2002, Parte_2
“una porzione … in corso di ultimazione” della superficie di 1200,00 mq( cfr relazione doc. 11 cit.) e, dopo l'ultimazione del programma in data 2 2 2004, con ulteriori contratti, rispettivamente del 31.12.2004 e del 1.09.2006, due ulteriori porzioni, ciascuna di mq 1200,00, conservandone dunque la disponibilità solo relativamente alla residua porzione di 1200,00 mq;
-) la menzionata relazione istruttoria di ( doc. 11 parte CP_3 attrice cit) rappresenta, poi, che rispetto al costo dell'investimento immobiliare finanziato pari ad euro 1.136.205,17 , il costo del solo capannone per mq 4800,00 è stato di euro 810.837,33; precisa a pg 4 che
“ appare evidente che il programma di investimenti realizzato si discosta dalle previsioni inziali sia in termini di spesa… , sia in termini tecnici ..”; espone, infatti, che le spese per macchinari non sono state rendicontate nel sal finale e che l'unica spesa a tale titolo in astratto ammissibile , quella di euro 30.000,00 per un carro ponte, non è stata ritenuta tale nelle relazione finale perché tale macchinario è stato rinvenuto installato nella porzione di immobile locato;
in data 18 01 2005 la società attrice ha stipulato un ulteriore contratto di leasing per la costruzione, ma estranea al finanziamento pubblico, di un ulteriore capannone di complessivi 2400,00 mq di cui ha avuto la diretta disponibilità; la dismissione del 75% del pag. 5 di 15 capannone di mq 4800,00 realizzato con il finanziamento pubblico è stata accertata solo in occasione del sopralluogo di presso l'unità CP_3 produttiva;
-) i suddetti circostanziati rilievi fattuali non sono stati contestati dalla società attrice ,la quale ha solo dedotto la conclusione della relazione della banca nel senso di una possibile revoca solo parziale del finanziamento in ragione della sostanziale attuazione del programma agevolato.
5.Conclusioni Sulle base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto, si osserva che :
-) la riproduzione testuale della precisione contenuta a pg 4 della relazione istruttoria di del 26 10 2005 ( cfr doc 11 parte CP_3 attrice, cit) - “ appare evidente che il programma di investimenti realizzato si discosta dalle previsioni inziali sia in termini di spesa… , sia in termini tecnici ..” - dimostra l'infondatezza della deduzione attorea, comunque di per sé non decisiva, atteso il suo carattere non vincolante per le determinazioni ministeriali, circa una sua conclusione in favore della sola revoca parziale del finanziamento pubblico, contenendo essa, inoltre, solo la descrizione dei diversi presupposti delle due forme di revoca, quale previste dalla normativa applicabile;
-) l'ampiezza del riferimento testuale dell'art. 9 del d.lgs n. 123/98 alla ' cessione' e dell'art. 12 del DM n. 320/00, specificamente relativo ai contratti d'area, al fatto di ' distogliere dall'uso previsto' l'immobile finanziato, unitamente alla ratio di tali disposizioni normative, evidentemente diretta a promuovere gli investimenti produttivi e non le speculazioni finanziarie , concorrono – ex art. 12 preleggi- nel far ritenere quanto invero è pacifico per la stessa parte attrice, e cioè che la locazione dell'immobile realizzato con il finanziamento pubblico con finalità “ ..di sostegno pubblico alle imprese..” ( cfr rubrica del d.lgs n. 123/98 ) costituisce causa di revoca del finanziamento medesimo;
-) oggetto di controversia è dunque, invero, solo la legittimità della revoca totale in luogo di quella parziale, avendo parte attrice contestato che – ex art. 12 del DM n. 320/00 – la cessione in locazione di porzione dell'immobile finanziato abbia concretizzato, a tal fine, una “ variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa”;
-) ebbene, posto che i ben 3 contratti di locazione, certamente infraquinquennali rispetto alla costruzione del capannone e non autorizzati, si riferiscono proprio all'immobile oggetto del finanziamento di cui si tratta, come evidenziato sia dalla sovrapposizione ed avvicendamento cronologici di tali contratti di locazione rispetto all'emissione dell'unica fattura del 7 06 2002 emessa per la realizzazione del capannone da parte della società di leasing, sia dalla coincidenza catastale puntualmente pag. 6 di 15 riferita dalla relazione di ( doc. 11 parte attrice, cit), CP_3 risultano determinanti sul punto i seguenti rilievi: • il primo contratto di locazione, relativo alla prima porzione di 1200mq, è stato stipulato allorchè il capannone di mq 4800,00 non era stato ancora completato e, in data 9 09 2002, addirittura a distanza di soli tre mesi dall'emissione della fattura per la sua costruzione;
• i tre contratti di locazione sono stati stipulati in favore di unica società che nell'arco di soli 4 anni ha ottenuto la disponibilità del 75 % del capannone realizzato con il finanziamento pubblico, mentre la società parte attrice, ancorchè unica destinataria proprio del finanziamento erogato per costruirlo e che era cioè destinato in tale modo a favorirne la diretta attività produttiva , ne ha conservato la disponibilità del solo 25%; • l'unico bene mobile – il carro ponte da euro 30.000,00 – in astratto ammissibile a contributo, ne è stato escluso perché rinvenuto installato proprio presso la prevalente porzione di capannone nella disponibilità della locataria;
-) In definitiva, posta l'evidente irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della successiva acquisizione di disponibilità, da parte della società attrice, di un ulteriore capannone ma realizzato con fondi diversi da quelli oggetto del finanziamento di cui si tratta, tutti gli elementi appena descritti, concorrono, dal punto vista cronologico, quantitativo e qualitativo, nel palesare che a beneficiare del finanziamento pubblico di cui si tratta è stato un soggetto diverso dalla società attrice quale sua destinataria, di guisa che si è certamente realizzata quella “ variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata..” che ex art. 12 del DM n. 320/00 giustifica la disposta revoca totale del finanziamento in oggetto;
-) la testuale previsione dell'art. 9 co 4 del d.lgs n. 123/98, quale sopra riprodotta, evidenzia la legittimità dell' interesse ultralegale applicato, ferma la mancanza di precise contestazioni in ordine alla sua applicazione in concreto.
-)Le conclusioni sin qui raggiunte implicano l'infondatezza di tutte le domande attoree che devono essere per l'effetto respinte.
-) La domanda riconvenzionale di accertamento e condanna del può essere accolta nei limiti dell'importo indicato nel decreto di CP_1 revoca maggiorato degli interessi nella misura e con le decorrenze ivi indicate, comprendendo invece la cartella esattoriale l'aggio dell'agente della riscossione che è proprio di quest'ultimo.
6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ma, tenuto conto dell' oggettivo, amplissimo intervallo temporale intercorso tra l'erogazione del finanziamento e la sua revoca , le stesse sono liquidate in misura prossima al minimo, e dunque, a carico di società attrice ed in favore, in solido, delle convenute costituite, in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 1300,00 per fase studio, euro 800,00 per fase introduttiva, euro 1800,00 per fase di trattazione ed euro 2100,00 per fase decisionale, oltre pag. 7 di 15 spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, retando invece irripetibili nei rapporti con le parti contumaci”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Roma n. 13881/2020 depositata il 9 ottobre 2020 e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado come di seguito riportate: I) accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o illegittimità, con conseguente disapplicazione, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 755 del 10 febbraio 2016; nonché, per quanto possa occorrere: I.1) la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese Div. IX – Interventi per lo Sviluppo Locale prot. n. 0016425.23 del 23.2.2016; I.2) la nota del
[...]
Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese Div. Controparte_1 IX – Interventi per lo Sviluppo Locale prot. n. 0020191 del 4.3.2016; I.3) la relazione prot. n. 10149 del 26.10.2015; I.4) la nota CP_3 CP_4 prot. n. 62571 del 29.4.2011; I.5) le circolari ministeriali n.
[...] 1178517/2002, n. 1187946/2002, n. 1231355/2004, n. 8133/2004; I.6) l'art. 12 del d.m. n. 320/2000 e art. 8 del d.m. 527/95; I.7) il ruolo n. 2017/000224 emesso dal Controparte_5
in riferimento al decreto di revoca e restituzione n. 755/2016;
[...] I.8) la cartella di pagamento n. 10920170000226936 emessa da
[...]
II) accertare e dichiarare, per le causali Controparte_6 esposte in narrativa e previo accoglimento della domanda di cui al punto I, il diritto della società a trattenere l'importo di Euro Parte_1 256.615,34 (oltre gli interessi) relativo la contributo provvisorio erogato nel corso dell'anno 2005 concernente il progetto ammesso nel contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto Primo Protocollo Aggiuntivo del 30.01.2003 descritto in premessa;
III) accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, l'inesistenza dei presupposti e/o l'estinzione, dell'azione di ripetizione in capo al per il recupero Controparte_1 del contributo provvisoriamente erogato alla società attrice;
IV) dichiarare, per le causali esposte in narrativa, non dovuta la restituzione della somma di Euro 447.537,87, degli interessi e della rivalutazione sulla base ISTAT dichiarata nel decreto di revoca n. 755/2016 ed attivata in via esecutiva da con la cartella di pagamento n. 10920170000226936; V) CP_6 condannare il al pagamento del Controparte_1 contributo residuo ad oggi non pagato, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
VI) in via subordinata, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, i presupposti per applicare la solo revoca parziale del contributo coma da relazione di del 26.10.2005 (doc. 11) e, per l'effetto, annullare il decreto di CP_3 revoca n. 755/2016 e gli atti a questo conseguenti;
dichiarare, comunque,
pag. 8 di 15 non dovuti (per le ragione esposte in narrativa, interessi e rivalutazione in ragione del comportamento inerte, contraddittorio ed illogico, tenuto dall'Amministrazione); VII) condannare, in ragione delle singole posizioni, l'Amministrazione convenuta, la ed al CP_3 CP_4 CP_6 pagamento delle spese, diritti ed onorari. Con vittoria di spese nel presente grado di giudizio.”.
Ha resistito il e l' Controparte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Si chiede il Controparte_2 rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata;
con il favore delle spese.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ecca.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_1 confermando integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 13881/20. Con vittoria di compensi e spese.”
Dichiarata la contumacia della la causa, pure di CP_4 risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 11/10/2025, indi, confermato il mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'odierna udienza era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da contiene sette Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Error in iudicando e in procedendo. Violazione dell'art. 116 cpc. Errata ed omessa valutazione su fatti decisivi per la controversia”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato: che la non avesse contestato Parte_1 stragiudizialmente la relazione di del 26.10.2005; che la CP_3
avesse concesso alla una porzione di Parte_1 Parte_2
1.200 mq di capannone con contratto del 9.9.2002 e poi con due ulteriori contratti del 2004 e del 2006 ulteriori 1.200 mq. per ciascun contratto, residuando per essa la sola porzione di 1.200 mq.; che la relazione istruttoria di avesse evidenziato che il costo del solo capannone per mq CP_3 4800,00 fosse stato di euro 810.837,33 rispetto al costo dell'investimento immobiliare finanziato pari ad euro 1.136.205,17; e infine che ci fosse stata una dismissione del 75% del capannone di mq 4800,00 scoperta solo dopo il sopralluogo di CP_3
pag. 9 di 15 Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato: che la relazione istruttoria di non sarebbe del 2005, contestuale al CP_3 sopralluogo, ma del 2015; che la avrebbe potuto Parte_1 contestare tale relazione solo in giudizio proprio perché conosciuta soltanto dopo la revoca del finanziamento;
che il costo dell'investimento immobiliare non sarebbe stato di euro 810.837,33 ma di euro 2.028.813,32; che la dismissione del 75% del capannone di mq 4800,00 sarebbe stata smentita dalla disponibilità di 4.800 mq al completamento del primo stralcio del progetto, di 3.600 mq nel periodo di locazione alla Koenig Metall con decorrenza 1.11.2002, di 6.000 mq al completamento del secondo stralcio al 31.12.2004, conservando 4.800 mq nel periodo della locazione con decorrenza 1.1.2005, di 6.300 mq nell'agosto 2006 al completamento del programma aveva, e infine di 5.100 mq nel periodo della locazione con decorrenza dal 1.9.2006.
Il motivo è infondato.
La circostanza che il Tribunale abbia fatto riferimento al 26/10/2005 per datare la relazione sullo stato finale di equivocando con la CP_3 data del sopralluogo, è del tutto indifferente, nè indebolisce l'affermazione del Tribunale per cui non avrebbe ricevuto contestazione, restando irrilevante che essa non fosse stata conosciuta prima della revoca del finanziamento intervenuta poco prima dell'inizio del giudizio, dal momento che la ha riconosciuto l'inadempimento emergente Parte_1 dalla relazione, limitandosi ad eccepire che esso avrebbe giustificato una revoca parziale e non totale del contributo di € 289.091,91, provvisoriamente concesso per la realizzazione delle opere agevolate, ed in particolare del capannone di mq 4800,00 adibito a magazzini di stoccaggio, custodia e deposito, nonché condizionato al rispetto delle previsioni di legge tra cui il divieto di cessione dei beni oggetto delle agevolazioni prima dei cinque anni successivi alla concessione, previsto dall'art. 9, terzo comma, del d. lgs. n. 123/1998. Vero è che ha proceduto ad ampliamenti del Parte_1 progetto agevolato, senza che tali ulteriori opere fossero assistite dalle agevolazioni, sicchè è del tutto improprio ricomprendere tali opere nella valutazione complessiva dell'inadempimento rimproverato con stretto riguardo all'opera cofinanziata. Ecco, allora, che il costo dell'investimento immobiliare non è di euro 2.028.813,32, come sostiene l'appellante, bensì di euro 810.837,33, come ha accertato il Tribunale, con riguardo al solo capannone. Ecco, allora, che la disponibilità di 6.000 mq al completamento del secondo stralcio, o di 6.300 mq nell'agosto 2006 al completamento del programma, è riferita ad opere, pure complessivamente realizzate, che però non rientrano tra quelle oggetto del programma agevolato.
pag. 10 di 15 E' vero, invece, che, con specifico e stretto riferimento alle opere realizzate nell'ambito del programma agevolato, pure Parte_1 in mancanza di autorizzazione, ha concesso in locazione, e cioè ceduto agli effetti dall'art. 9, terzo comma, del d. lgs. n. 123/1998, alla Parte_2
con un primo contratto del 9/09/2002, “una porzione … in corso di
[...] ultimazione” della superficie di 1200,00 mq, e, dopo l'ultimazione del programma in data 2/2/2004, con ulteriori contratti, rispettivamente del 31.12.2004 e del 1.09.2006, due ulteriori porzioni, ciascuna di mq 1200,00, conservandone dunque la disponibilità solo relativamente alla residua porzione di 1200,00 mq. In altre parole, la prevalente porzione del capannone, corrispondente ai 2/3 delle opere cofinanziate, non era più nella disponibilità del soggetto ammesso provvisoriamente al contributo, ben prima della scadenza dei cinque anni successivi alla concessione, mentre l'unico bene mobile (il carro ponte), facente parte del programma agevolato fu rinvenuto installato nella porzione di capannone nella disponibilità della locataria. In tal modo, ha effettivamente distolto la Parte_1 prevalente parte delle immobilizzazioni dall'uso previsto, circoscrivendo alla residua parte, corrispondente ad 1/3, la propria attività sovvenzionata con contributo pubblico la quale avrebbe dovuto giovarsi di tutti i magazzini di stoccaggio, custodia e deposito. E' evidente che siffatta dismissione abbia compromesso l'organicità e funzionalità del programma ammesso a beneficio, rappresentando una variazione sostanziale, non autorizzata dal responsabile pubblico, del progetto agevolato, che ha ostacolato il pieno raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Errata ed omessa valutazione di un ulteriore elemento di fatto”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente recepito la tesi della dismissione, obliterando del tutto il ruolo della alla quale aveva trasmesso con nota del 13/2/2004 CP_4 comunicazione di variazione al programma di investimento individuando nel leasing le modalità di realizzazione. Benché essa fosse responsabile del contratto d'area e dovesse valutare il programma e i risultati conseguiti, non aveva potuto esprimere alcun parere, rendendo illegittima la revoca. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che le superfici interessate da dismissioni sarebbero state di difficile individuazione, avuto riguardo alle varianti del progetto edilizio originario dovute ad interventi di imperio del Comune di Terni.
Il motivo è infondato.
pag. 11 di 15 L'illegittimità del decreto del 26/2/2016 con cui il Mise revocava il contributo provvisorio non è censurabile per difetto di parere da parte della che non risulta essere titolare di potere consultivo, tanto CP_4 più che, quale responsabile del contratto d'area, la stessa aveva proposto al di revocare le agevolazioni, con nota del 29 aprile 2011. CP_1 Evidentemente il palese inadempimento, accertato dalla Banca convenzionata che aveva istruito il finanziamento, ha persuaso anche la che si è fatta promotrice della revoca proprio in quanto CP_4 responsabile del contratto d'area e preposta alla valutazione del programma e dei risultati conseguiti. Quanto alla incertezza sulla individuazione delle superfici interessate da dismissioni, deve rilevarsi che la concessione edilizia n. 38433/2001, che assentiva le opere, riporta le esatte particelle catastali sulle quali doveva darsi seguito all'intervento edilizio, né la stessa Parte_1 incontra difficoltà a calcolare con esattezza le superfici realizzate e quelle cedute in locazione, a riprova della chiarezza degli strumenti urbanistici e dei relativi accatastamenti, restando, in ogni caso, irrilevante la identificazione catastale rispetto all'accertamento delle dismissioni, in parte riconosciute dalla stessa appellante, le quali hanno dato causa alla revoca dell'agevolazione.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, convertito con L. n. 488/1992, in combinato disposto con l'art. 8 del D.M. 527/195 e art. 12 del DM 320/2000. Errores in iudicando e in procedendo. Violazione art. 113 cpc”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva invocato la ratio della normativa nella prevenzione delle speculazioni finanziarie, senza considerare che essa non avrebbe commesso alcuna speculazione, ma realizzato un investimento produttivo. In ogni caso, la revoca avrebbe potuto essere giustificata solo in caso le immobilizzazioni fossero state distolte dal programma di investimento, la dismissione avesse determinato una variazione sostanziale dal programma e gli obiettivi non fossero raggiunti, mentre il raggiungimento degli obiettivi in particolare non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte del primo giudice, che avrebbe, comunque, dovuto accedere alla revoca parziale, suggerita anche dalla Banca istruttrice.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha evocato la ratio della normativa volta a promuovere gli investimenti produttivi e non le speculazioni finanziarie, riferendosi alla circostanza che avesse costruito con il contributo Parte_1 pubblico un capannone da adibire alla propria attività commerciale di stoccaggio, custodia e deposito di merci, secondo la specifica pag. 12 di 15 programmazione di quell'investimento cofinanziato, per poi astenersi dalla prevalente attività commerciale che quell'investimento prometteva, lasciata gestire da altri soggetti, con riserva per sé di un reddito da affitto d'azienda. In tal senso, la condotta della non è meritevole Parte_1 dei benefici espressamente accordati dalla legge a chi si impegna personalmente per almeno cinque anni a svolgere l'esercizio diretto dell'attività produttiva, e cioè l'attività commerciale nello stabilimento oggetto dell'investimento cofinanziato, procedendo all'assunzione di dipendenti, e cioè facendosi imprenditore e non semplicemente mettendo a reddito il compendio. A nulla rileva, pertanto, che assunzioni ci sarebbero state con incremento dei livelli occupazionali dell'area, ovvero che gli obiettivi programmati sarebbero stati raggiunti, perché a raggiungerli non sarebbe stato il soggetto tributario del contributo. Vero è che, distogliendo la la prevalente parte Parte_1 delle immobilizzazioni dall'uso previsto, ha compromesso l'organicità e funzionalità del programma cui essa era stata ammessa, rendendosi responsabile di una variazione sostanziale e non autorizzata del programma, non suscettibile di apprezzamento parziale in termini di raggiungimento degli obiettivi, tanto da non giustificare una revoca solo parziale del finanziamento.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Errores in procedendo in relazione alla mancata ammissione delle prove. Violazione dell'art.115 cpc”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non l'ha ammessa allo sfogo testimoniale, che avrebbe consentito di escludere che il programma avesse subito variazioni sostanziali.
Il motivo è infondato.
In disparte della natura documentale delle circostanza sulle quali i testi proposti da avrebbero dovuto riferire, la Parte_1 variazione sostanziale dal programma sta nella oggettiva dismissione dei 2/3 del capannone cofinanziato che avrebbe dovuto fungere da magazzino di stoccaggio, custodia e deposito di merci, circostanza che di per sé compromette il raggiungimento degli obiettivi programmati, a nulla rilevando che essi sarebbero stati conseguito con il concorso di altri soggetti imprenditoriali, ovvero con l'utilizzazione di superfici diverse da quelle cofinanziate.
§ 4.5 – Il quinto motivo è intitolato: “Errores in iudicando in ordine agli interessi”.
pag. 13 di 15 Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l'obbligo di di corrispondere Parte_1 interessi, trascurando che il programma soggiacerebbe al contratto d'area Terni-Narni-Spoleto per il quale non sarebbe prevista la maggiorazione degli interessi, né sarebbe applicabile l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998 o il D.M. n. 320/2000.
Il motivo è infondato.
In realtà, il D.M. n. 320/2000 disciplina espressamente l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area. Inoltre, l'art. 12, comma 3, nel richiamare le ipotesi che determinano la revoca delle agevolazioni, rinvia espressamente a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che, a sua volta, al quarto comma prevede che nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca della concessione, anche per distrazione dei beni nei cinque anni successivi alla concessione, l'impresa lo restituisce con l'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.
§ 4.6 – Il sesto motivo è intitolato: “Prescrizione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione, fondata sulla circostanza che la concessione risalirebbe al 2003, l'erogazione al 2005, mentre la revoca al 2016, ben oltre dieci anni dopo. Il Tribunale avrebbe fatto erroneo riferimento all'art. 2935 c.c., trascurando che il diritto alla restituzione avrebbe potuto essere fatto valere dalla erogazione del contributo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha spiegato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione può decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, e il diritto alla ripetizione può essere fatto valere soltanto dal momento in cui l'Amministrazione revoca le agevolazioni concesse, perché prima di tale momento non può essere reclamata alcuna restituzione, sorgendo il diritto solo dalla revoca del beneficio. La erogazione provvisoria del contributo non segna il dies a quo per la decorrenza della prescrizione semplicemente perché non è invocabile alcuna restituzione fino al momento in cui non sopravvenga la sua revoca per effetto dell'accertato inadempimento.
§ 4.7 – Il settimo motivo è intitolato: “Illegittimità della cartella impugnata”.
pag. 14 di 15 Con tale motivo l'appellante auspica la caducazione della cartella esattoriale per effetto dell'accoglimento dell'appello.
Il motivo è assorbito dal rigetto dell'appello.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 ad
€ 520.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 e dell' nonchè di
[...] Controparte_2 nella contumacia della contro la Controparte_3 CP_4 sentenza n. 13881 pubblicata il 9/10/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore del e Controparte_1 dell' , nonchè di Controparte_2 CP_3
liquidate per ciascuna della parti costituite, in
[...] complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, €
2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
AR IO LU IR NT ZO
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