CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2024, n. 42587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42587 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TR AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 12/03/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS AG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento di confisca di prevenzione disposto nei confronti di TR AN (classe '79) ai sensi dell'art. 4, lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011, quale persona indiziata di appartenere a una associazione mafiosa, ed avente a oggetto un appartamento sito in Melito di Porto Salvo formalmente intestato a TE LE, moglie del proposto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42587 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/10/2024 Sin dal primo grado era stata rigettata, per difetto del requisito di attualità della pericolosità sociale, la concorrente richiesta di applicazione di una misura di prevenzione personale. 2. Avverso il provvedimento ricorre TR AN, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge sub specie di motivazione inesistente o apparente in punto di: individuazione del momento di insorgenza della pericolosità del proposto;
individuazione del requisito della sperequazione. Sotto il primo profilo il ricorrente deduce che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, sarebbe di decisiva importanza stabilire se l'affiliazione al clan mafioso risalga al 2005 ovvero al 2010, dato che nel secondo caso difetterebbe il requisito della "correlazione temporale" tra periodo di manifestazione della pericolosità sociale e acquisizione del cespite sottoposto a confisca avvenuto nel 2009. Sotto il secondo profilo sostiene di aver fornito ampia prova della disponibilità di entrate sufficienti a giustificare la proprietà del bene, acquistato mediante accensione di un mutuo a ratei decisamente sostenibili avuto riguardo ai redditi dichiarati, alle regalie di nozze, alle elargizioni di parenti, allo stipendio percepito "in nero" dalla TE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Circa la partecipazione del proposto al clan Iamonte di Melito di Porto Salvo ("società minore" della 'ndrangheta), l'integrazione tra il decreto di primo grado e quello di appello consente di chiarire che: l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con sentenza irrevocabile del gennaio 2017; l'ambito temporale di affiliazione oggetto di accertamento va dal 2005 (dies a quo indicato nella contestazione nella sentenza di condanna) sino al novembre 2013 data di sottoposizione di TR alla custodia cautelare in carcere. È agevole rilevare, infatti, che secondo quanto ritenuto dal giudice di merito della prevenzione, TR AN classe '79 è stato intraneo alla cosca almeno dal 2005, quando si trovava in "posizione gregaria" rispetto a TR AN classe '71 detto "il vecchio"; mentre l'anno 2010 viene in rilievo soltanto perché, a seguito dell'arresto di TR AN "il vecchio", il proposto ha assunto un 2 ruolo di primo piano nella gestione degli appalti edili "assumendo il controllo dell'intera costellazione imprenditoriale asservita agli Iamonte". Su tale presupposto si fonda il provvedimento di confisca: «l'acquisto [è] avvenuto nel 2009, ossia in pieno periodo di manifestazione della pericolosità sociale del TR» (pag. 4 decreto impugnato). Mentre lo spostamento in avanti ipotizzato dalla difesa viene esaminato dalla Corte di appello solo in via subordinata, senza che i rilievi al riguardo svolti intacchino il nucleo effettivo della decisione, con cui il ricorso evita di misurarsi. 3. Analoga genericità investe la doglianza sul secondo profilo. Il ricorso non coglie la ratio decidendi, rispetto alla quale il requisito della sproporzione è marginale. La confisca dell'immobile è stata disposta per la precipua ragione che si tratta di bene che costituisce reimpiego delle attività illecite dalla cosca Iamonte. Invero già il Tribunale aveva osservato che il bene era stato ceduto a LE TE (moglie del proposto) dalla FR.ve.sa . srl, società gestita dai cugini TR (per conto degli Iamonte), sottoposta a sequestro penale e colpita da interdittiva antimafia. Quindi quell'immobile, già ricompreso nel patrimonio della società mafiosa, costituiva reimpiego delle attività illecite della clan mafioso compiute mediante lo schermo della FR.ve.sa . srl (pag. 5). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2024
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS AG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento di confisca di prevenzione disposto nei confronti di TR AN (classe '79) ai sensi dell'art. 4, lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011, quale persona indiziata di appartenere a una associazione mafiosa, ed avente a oggetto un appartamento sito in Melito di Porto Salvo formalmente intestato a TE LE, moglie del proposto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42587 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/10/2024 Sin dal primo grado era stata rigettata, per difetto del requisito di attualità della pericolosità sociale, la concorrente richiesta di applicazione di una misura di prevenzione personale. 2. Avverso il provvedimento ricorre TR AN, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge sub specie di motivazione inesistente o apparente in punto di: individuazione del momento di insorgenza della pericolosità del proposto;
individuazione del requisito della sperequazione. Sotto il primo profilo il ricorrente deduce che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, sarebbe di decisiva importanza stabilire se l'affiliazione al clan mafioso risalga al 2005 ovvero al 2010, dato che nel secondo caso difetterebbe il requisito della "correlazione temporale" tra periodo di manifestazione della pericolosità sociale e acquisizione del cespite sottoposto a confisca avvenuto nel 2009. Sotto il secondo profilo sostiene di aver fornito ampia prova della disponibilità di entrate sufficienti a giustificare la proprietà del bene, acquistato mediante accensione di un mutuo a ratei decisamente sostenibili avuto riguardo ai redditi dichiarati, alle regalie di nozze, alle elargizioni di parenti, allo stipendio percepito "in nero" dalla TE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Circa la partecipazione del proposto al clan Iamonte di Melito di Porto Salvo ("società minore" della 'ndrangheta), l'integrazione tra il decreto di primo grado e quello di appello consente di chiarire che: l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con sentenza irrevocabile del gennaio 2017; l'ambito temporale di affiliazione oggetto di accertamento va dal 2005 (dies a quo indicato nella contestazione nella sentenza di condanna) sino al novembre 2013 data di sottoposizione di TR alla custodia cautelare in carcere. È agevole rilevare, infatti, che secondo quanto ritenuto dal giudice di merito della prevenzione, TR AN classe '79 è stato intraneo alla cosca almeno dal 2005, quando si trovava in "posizione gregaria" rispetto a TR AN classe '71 detto "il vecchio"; mentre l'anno 2010 viene in rilievo soltanto perché, a seguito dell'arresto di TR AN "il vecchio", il proposto ha assunto un 2 ruolo di primo piano nella gestione degli appalti edili "assumendo il controllo dell'intera costellazione imprenditoriale asservita agli Iamonte". Su tale presupposto si fonda il provvedimento di confisca: «l'acquisto [è] avvenuto nel 2009, ossia in pieno periodo di manifestazione della pericolosità sociale del TR» (pag. 4 decreto impugnato). Mentre lo spostamento in avanti ipotizzato dalla difesa viene esaminato dalla Corte di appello solo in via subordinata, senza che i rilievi al riguardo svolti intacchino il nucleo effettivo della decisione, con cui il ricorso evita di misurarsi. 3. Analoga genericità investe la doglianza sul secondo profilo. Il ricorso non coglie la ratio decidendi, rispetto alla quale il requisito della sproporzione è marginale. La confisca dell'immobile è stata disposta per la precipua ragione che si tratta di bene che costituisce reimpiego delle attività illecite dalla cosca Iamonte. Invero già il Tribunale aveva osservato che il bene era stato ceduto a LE TE (moglie del proposto) dalla FR.ve.sa . srl, società gestita dai cugini TR (per conto degli Iamonte), sottoposta a sequestro penale e colpita da interdittiva antimafia. Quindi quell'immobile, già ricompreso nel patrimonio della società mafiosa, costituiva reimpiego delle attività illecite della clan mafioso compiute mediante lo schermo della FR.ve.sa . srl (pag. 5). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2024