Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9101/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Domenico Tambasco, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Via Enrico Besana 5
RICORRENTE contro
) NT P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19/07/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 NT
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e la società di un rapporto di NT lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso dal 10.11.2021 al 14.11.2023, con articolazione oraria full-time, inquadrabile nel livello C2 del CCNL Metalmeccanici
Industria, o nel diverso livello di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost., 2103 e 2099
c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme maturate e dovute a titolo di spettanze e differenze retributive, indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per il periodo lavorativo
53.863,26, o della diversa somma di giustizia accertata, per i dedotti titoli, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente difensore il quale si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.
è, invece, rimasta contumace, NT
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale che il ricorrente veniva assunto da NT il 10 novembre 2021 in forza di un contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, quale installatore di impianti di isolamento termico con inquadramento al primo livello CCNL metalmeccanica industria.
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto che, per le mansioni disimpegnate, avrebbe avuto diritto all'inquadramento al superiore livello C2; osservava inoltre ore di lavoro straordinario non retribuite.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , muratore, indifferente;
Persona_1 interr ova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per la convenuta da aprile del 2021 al novembre 2022, mi occupavo di isolamento con lana di roccia o lana di vetro, ho lavorato in vari cantieri fuori Italia;
ho lavorato con il ricorrente, in Francia, a Chambery, Strasburgo, Lione, Parigi, Grenoble;
il ricorrente era operaio e autista, usava il suo furgone personale, anche lui si occupava di isolamento;
si iniziava a lavorare alle 7 dopo un'ora di strada per arrivare al cantiere fino alle 17.30 da lunedì a venerdì, il sabato si finiva alle 12, si lavorava tutti i sabati;
nella squadra eravamo in tutto 7 persone lavoravamo tutti anche il ricorrente su apparecchiature di refrigerazione quali caldaie, condutture d'acqua, serbatoi e tubature, anche il ricorrente come me si occupava di isolamento;
preciso che il capo ci pagava solo gli stipendi, nel mio caso in ritardo, e non pagava le trasferte, il Persona_2 mangiare e il TFR.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Tes_ Sono , operaio, indifferente Testimone_1 interr li va ammessi il teste così risponde: ho lavorato per dal 4/11/2021 all'8 marzo 2023, mi occupavo di isolamento tubi caldo freddo;
CP_1 ho lavorato per o in Francia, per es. Chambery, Tolosa, Lione, Montpellier, Lille, Parigi;
2 | 6 ho lavorato con il ricorrente, lui faceva le mie stesse mansioni e guidava anche il furgone, ci portava anche al cantiere;
iniziavamo alle 8 del mattino e finivamo alle 17 con un'ora di pausa, qualche volta si finiva alle 18; si lavorava anche al sabato, dalle 8 fino alle 12 ma alle volte anche alle 13 o 14; il capo della era , lui non ha mai pagato trasferte o il vitto, pagava gli stipendi ma sempre CP_1 Persona_2 in ritardo;
lavoravamo tutti anche il ricorrente per isolamento soffitto e cambiamento apparecchiature del caldo e ci occupavamo di rivestimento tubi, c'era anche amianto;
per arrivare al cantiere col furgone del ricorrente occorreva coprire distanze dai 10 – 15 chilometri fino a 100.
*** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, in diritto è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria (Cass., n. 26234 del 30/10/2008).
Ora, l'invocato livello C2 è previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria applicato al rapporto ai lavoratori che apportano, con nomale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di nomale utilizzo e di applicare nell'ambito di procedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità della corretta esecuzione. Nell'ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri lavoratori. In funzione dei contesti aziendali, contribuiscono all'adattamento, manutenzione e regolazione dei processi relativi al proprio gruppo di lavoro, comunicando gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate nelle modalità prescritte, anche utilizzando strumenti di comunicazione e semplice ricerca ed elaborazione digitale dei dati e delle informazioni, con utilizzo elementare di terminologia nella lingua straniera rilevante. Operano in un
3 | 6 ampio ambito operativo o funzionale e con consapevolezza interdisciplinare sono capaci di interagire con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori, anche esterni. I lavoratori partecipano attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento.
Appartengono invece al livello D1 formalmente riconosciuto i lavoratori che svolgono attività produttive, amministrative o di servizio elementari relative a un limitato numero di posizioni di lavoro di uno specifico ambito operativo/funzionale secondo istruzioni di lavoro definite. Per questo molo non sono richieste conoscenze e/o abilità professionali specifiche ma competenze digitali, aritmetiche e di comunicazione di base. In funzione dei contesti aziendali tali lavoratori sono coordinati nella partecipazione alle iniziative di miglioramento aziendale.
***
Ebbene, i due testi esaminati nel presente giudizio hanno reso dichiarazioni univoche e assolutamente concordanti circa le mansioni disimpegnate dal ricorrente, ovvero quelle di autista ed addetto all'applicazione di materiali isolanti sulle superfici esposte di apparecchiature di refrigerazione quali caldaie, condutture di acqua, serbatoi e tubature (così come puntualmente allegate in ricorso).
A tale già di per sé significativo quadro istruttorio deve, poi, aggiungersi la considerazione che nessuno si è presentato per conto della società all'udienza del 26 febbraio 2025 per rendere il disposto interrogatorio formale.
Ciò comporta che possono ritenersi per ammesse le circostanze di fatto allegate in ricorso
(come visto riscontrate in maniera significativa dall'istruttoria) in forza delle previsioni dell'articolo 232 cpc. come interpretato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui:
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex plurimis Cass., ordinanza n. n. 9436 del
18/04/2018).
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Ebbene, alla luce dell'istruttoria non è revocabile in dubbio che le mansioni svolte dal ricorrente siano incompatibili con il formale livello di inquadramento previsto, come visto, per mansioni elementari dovendosi, per contro, convenire con la parte della correttezza dell'inquadramento al superiore livello C2.
4 | 6 Ciò in quanto l'attività di isolamento disimpegnata comporta necessariamente lo svolgimento di attività complesse e di precisione, su apparecchiature particolari necessitanti conoscenze e abilità tecnologiche.
La domanda è, quindi, fondata.
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Prima di determinare le differenze retributive, occorre valutare anche la domanda relativa all'accertamento dell'orario di lavoro effettivamente osservato.
Sul tema è noto che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
Il ricorrente ha allegato di aver osservato il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nonché il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
Anche in tal caso, deve darsi atto dell'univoco esito dell'istruttoria che ha dato pieno riscontro di tale orario, in uno con le conseguenze connesse all'esito dell'interrogatorio formale per quanto già sopra visto.
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Per quanto detto il ricorrente ha maturato il diritto alle differenze retributive, tanto per il superiore livello di inquadramento che per l'orario straordinario effettivamente osservato.
va, quindi, condannata a corrispondergli la somma NT complessiva di euro 53.863,26 lordi, anche in relazione al mancato pagamento della retribuzione dal mese di marzo 2023, delle spettanze di fine rapporto e del TFR (che il lavoratore ha allegato di non aver percepito, senza che il datore di lavoro, nel rimanere contumace e per quanto onerato, abbia dato prova del proprio adempimento); tali importi andranno poi maggiorati di
5 | 6 interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo e sono stati calcolati secondo criteri logici ed obiettivi pienamente condivisi dal giudicante.
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Il ricorso è, quindi, meritevole di integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con NT
, all'inquadramento al livello C2 CCNL Metalmeccanici Industria;
[...] condanna a corrispondere al ricorrente, a titolo di NT differenze retributive maturate per tutti i titoli dedotti in ricorso, la somma complessiva di euro
53.863,26 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite NT che liquida in complessivi euro 6.699,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 27/03/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
6 | 6