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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/11/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4531/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Raffaele Mantovani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirandola (MO), P.zza Mazzini 6
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: restituzione somme
Conclusioni delle parti: parte attrice all'udienza del 31.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
[...] intercorso tra le parti del presente procedimento per suo esclusivo fatto e colpa e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma percepita a titolo di anticipo per i lavori da eseguire e mai eseguiti presso la propria abitazione in Mirandola, via Romolo Gessi 6, pari ad
€ 12.200,00= e al risarcimento dei danni cagionati dalla convenuta stessa in ragione dell'inadempimento posto in essere, pari ad €
13.390,00=, per complessivi € 26.000,00=, o alla maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa.
Nessuno si costituiva per parte convenuta che rimaneva, così, contumace.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento nei limiti d cui appresso.
Non è contestato che a seguito della forte grandinata che colpì
Mirandola alla fine del luglio 2023, parte attrice contattava l'impresa edile al fine di procedere alla riparazione dei gravi danni subiti CP_1 dal tetto del loro immobile sito in Mirandola via Romolo Gessi 6.
E' documentale che la convenuta inviava il preventivo per le opere di ristrutturazione per un totale di € 21.700,00= oltre IVA e che parte attrice, accettato detto preventivo, procedeva al pagamento della fattura di anticipo, per un totale di € 10.000,00= oltre IVA, tramite due bonifici del 28.08.23 e del 01.09.23 per un totale di € 12.200,00= (docc. nn. 2 e 3 atto di citazione).
Parte convenuta, però, è incorsa in totale inadempimento, in quanto nonostante i ripetuti solleciti da parte attrice, la quale si rendeva disponibile ad anticipare le spese per l'acquisto dei materiali, e gli impegni della convenuta a dare inizio ai lavori, dapprima entro il 6 novembre e poi il 24 novembre (docc. nn. 4 e 5 atto di citazione), quest'ultima non provvedeva a svolgere alcuna lavorazione.
Emerge, pertanto, il totale inadempimento di parte convenuta che comporta la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e la restituzione, legittimamente richiesta, delle somme versate in anticipo da parte attrice.
Pag. 2 di 3 Non trova, invece, accoglimento la richiesta di risarcimento danni subiti da parte attrice, in mancanza di specifica e dettagliata descrizione degli stessi e delle parti colpite dalle asserite infiltrazioni, atteso che nella allegata perizia di parte (doc. n. 8 atto di citazione) si fa riferimento genericamente a danni interni ed esterni, senza, tra l'altro, allegare alcuna foto delle parti interessate.
Ne consegue che il contratto intercorso tra le parti va dichiarato risolto e parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la somma di €
12.200,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4531/2024 R.G.:
- dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 12.200,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
1.700,00=, oltre accessori;
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4531/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Raffaele Mantovani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirandola (MO), P.zza Mazzini 6
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: restituzione somme
Conclusioni delle parti: parte attrice all'udienza del 31.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
[...] intercorso tra le parti del presente procedimento per suo esclusivo fatto e colpa e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma percepita a titolo di anticipo per i lavori da eseguire e mai eseguiti presso la propria abitazione in Mirandola, via Romolo Gessi 6, pari ad
€ 12.200,00= e al risarcimento dei danni cagionati dalla convenuta stessa in ragione dell'inadempimento posto in essere, pari ad €
13.390,00=, per complessivi € 26.000,00=, o alla maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa.
Nessuno si costituiva per parte convenuta che rimaneva, così, contumace.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento nei limiti d cui appresso.
Non è contestato che a seguito della forte grandinata che colpì
Mirandola alla fine del luglio 2023, parte attrice contattava l'impresa edile al fine di procedere alla riparazione dei gravi danni subiti CP_1 dal tetto del loro immobile sito in Mirandola via Romolo Gessi 6.
E' documentale che la convenuta inviava il preventivo per le opere di ristrutturazione per un totale di € 21.700,00= oltre IVA e che parte attrice, accettato detto preventivo, procedeva al pagamento della fattura di anticipo, per un totale di € 10.000,00= oltre IVA, tramite due bonifici del 28.08.23 e del 01.09.23 per un totale di € 12.200,00= (docc. nn. 2 e 3 atto di citazione).
Parte convenuta, però, è incorsa in totale inadempimento, in quanto nonostante i ripetuti solleciti da parte attrice, la quale si rendeva disponibile ad anticipare le spese per l'acquisto dei materiali, e gli impegni della convenuta a dare inizio ai lavori, dapprima entro il 6 novembre e poi il 24 novembre (docc. nn. 4 e 5 atto di citazione), quest'ultima non provvedeva a svolgere alcuna lavorazione.
Emerge, pertanto, il totale inadempimento di parte convenuta che comporta la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e la restituzione, legittimamente richiesta, delle somme versate in anticipo da parte attrice.
Pag. 2 di 3 Non trova, invece, accoglimento la richiesta di risarcimento danni subiti da parte attrice, in mancanza di specifica e dettagliata descrizione degli stessi e delle parti colpite dalle asserite infiltrazioni, atteso che nella allegata perizia di parte (doc. n. 8 atto di citazione) si fa riferimento genericamente a danni interni ed esterni, senza, tra l'altro, allegare alcuna foto delle parti interessate.
Ne consegue che il contratto intercorso tra le parti va dichiarato risolto e parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la somma di €
12.200,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4531/2024 R.G.:
- dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 12.200,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
1.700,00=, oltre accessori;
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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