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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 24.3.2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7346/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Caronda, n. 172, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alessandro Corradi, che la rappresentata e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 24.7.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dagli artt. 12 e 13 l. n. 118/1971 e dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, negati dal
CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «per l'effetto, riconoscere e dichiarare la ricorrente soggetto invalido nella misura del 100%, o
1 comunque in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto a percepire, ricorrendone i presupposti, il connesso beneficio economico, dalla data della domanda di aggravamento (20.04.2023) sino all'effettivo soddisfo, oltre che soggetto portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, sempre dal dì della domanda di aggravamento (20.43.2023), senza termine per la notifica, secondo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c.;
- per l'effetto, riconoscere e dichiarare la ricorrente soggetto invalido nella misura del
100%, o comunque in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto a percepire, ricorrendone i presupposti, il connesso beneficio economico, dalla data della domanda di aggravamento (20.04.2023) sino all'effettivo soddisfo, oltre che soggetto portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, sempre dal dì della domanda di aggravamento (20.43.2023), senza necessità di revisione futura;
- omologare, in caso di esito positivo per il ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
- in caso di vittoria del giudizio, condannare l' al pagamento delle spese di lite, CP_1
provvedendo a distrarle in favore del sottoscritto Avvocato antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.3.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato da entrambe le parti, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice
2 prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della percentuale di invalidità da cui è affetta parte ricorrente, nonché l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari prescritti dagli artt. 12 e 13 l. n. 118/1971 e dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista in Persona_2
medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta da «artrite psoriasica in soggetto affetto da fibromialgia a significativa incidenza funzionale;
diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
glaucoma in OO compensato;
gammapatia monoclonale tipo MGUS 19A kappa senza necessità di alcun trattamento ematologico specifico».
Il CTU ha provveduto valutazione delle patologie riscontrate e, facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92), ha applicato il codice 9303 relativo all'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni, il codice 9309 relativo al diabete mellito tipo 1°
o 2° con complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di mediogrado (classe iii), il codice 5106 relativo al glaucoma acquisito, il codice 9312 relativo alla gammapatia monoclonale benigna.
Quindi il CTU ha assegnato il codice 7105 all'artrite psoriasica in soggetto affetto da fibromialgia a significativa incidenza funzionale nella misura del 50 %, il codice 9309 al diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali nella misura del 7 %, il codice
5106 al glaucoma in oo compensato nella misura del 15 %, il codice 9312 alla gammapatia monoclonale tipo mgus 19a kappa senza necessità di alcun trattamento ematologico specifico nella misura del 25 %.
L'ausiliare ha applicato il calcolo a scalare e ha quindi accertato che la parte ricorrente riporta la percentuale permanente di invalidità pari al 68 % e non si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
3 Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi possono essere compensate per metà in ragione della qualità delle parti. La restante metà, stante la mancanza in atti della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c, segue la soccombenza e deve essere posta a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, sì come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, come interpretati dalla Suprema Corte
(v. Cass.,3.12.2019 n. 31545 e Cass. 30.1.2019, n. 2731).
Le spese di CTU sono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione di metà delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nell'intero per compensi in complessivi € 1168,50 per il procedimento di ATPO e in complessivi € 2.695,50 per il presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 24 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli
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