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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/11/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
582/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di CO -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 582/2025 R.G. promossa da ( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giovanna Giacomelli e Marco Favero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Barbara Gerardo ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi il 22.6.2013 a Megliadino San Fidenzio con ogni conseguente adempimento;
2. Il figlio continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, residente a [...], e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio, previo assenso di Per_1
e con preavviso alla madre del minore di almeno 48 ore, quando il sig. CP_1 farà rientro in Italia, il pomeriggio dal termine dell'orario scolastico alle ore 20, compatibilmente e tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi del minore;
3. La sig.ra ha facoltà di sottoscrivere in via autonoma ed Parte_1 esclusiva permessi, autorizzazioni e ogni documento necessario alla prosecuzione del percorso scolastico educativo e sportivo del figlio nonché alla tutela Per_1 urgente della salute del minore;
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro CP_1 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese e con decorrenza dal deposito della sentenza di divorzio, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di 325,00 euro Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport) e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
5. l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito per l'intero importo dalla sig.ra ; Parte_1
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 7.4.2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
a Megliadino San Fidenzio (PD) il 22.6.2013 (trascritto nei registri dello
[...] stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2013) ed esponeva che:
- dall'unione coniugale era nato il figlio l'1.4.2012; Per_1
- con decreto n. 7703/2021, depositato il 6.10.2021, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza presidenziale del 5.10.2021;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale non erano state rispettate dal poiché egli corrispondeva in maniera arbitraria l'assegno CP_1 di mantenimento per il figlio e faceva visita a solo saltuariamente;
Per_1 - il padre era noncurante nei confronti del figlio, dato che era solito portarlo con sé nei locali che frequentava fino a tarda notte e lo ospitava presso l'abitazione in cui viveva con i propri colleghi e con i quali il figlio doveva dormire, non essendogli riservata una camera;
- in occasione di una vacanza a Crotone, il convenuto aveva lasciato il figlio presso un parco acquatico con un amico, senza preoccuparsi di quanto accadeva in sua assenza;
- ella aveva percepito nell'anno d'imposta 2023 un reddito pari a 6.594,00 euro netti.
La ricorrente chiedeva pertanto l'affidamento in via esclusiva del figlio Per_1 nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno. Domandava altresì che fosse statuito l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e che le fosse attribuito l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' . CP_2
2. Con decreto depositato l'8.4.2025 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 15.7.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 12.6.2025 si costituiva in giudizio che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata Controparte_1 dalla ricorrente, contestava la ricostruzione fattuale esposta dalla ricorrente. Sosteneva anzitutto di aver sempre provveduto, al pari della Parte_1 all'adempimento dei propri doveri genitoriali, preoccupandosi sempre del benessere del figlio. Nello specifico, contestava quanto addebitatogli dalla ricorrente circa l'abuso di sostanze alcoliche anche in presenza di e negava Per_1 di aver costretto il figlio a dormire con i propri colleghi. Affermava di aver ospitato alcuni amici per un breve periodo, ma sosteneva che il figlio aveva sempre dormito con lui nella camera da letto paterna. In ordine alla propria condizione economica deduceva di aver lavorato come imbianchino sino al mese di luglio 2024 e di aver percepito nel medesimo periodo d'imposta una somma pari a 6.889,65 euro.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso del figlio con collocazione Per_1 prevalente presso al madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno e si dichiarava disposto a contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 25.11.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva dalle stesse accettata, sicché, avendo i difensori rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 25.11.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 7703/2021, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 5.10.2021 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'affidamento e al mantenimento di nonché alla regolamentazione del diritto di visita paterno Per_1 siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse morale e materiale del minore.
6. Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 582/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Megliadino San Fidenzio (PD) il 22.6.2013 Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2013);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
AO Di CO
nella causa n. 582/2025 R.G. promossa da ( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giovanna Giacomelli e Marco Favero ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Barbara Gerardo ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi il 22.6.2013 a Megliadino San Fidenzio con ogni conseguente adempimento;
2. Il figlio continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, residente a [...], e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio, previo assenso di Per_1
e con preavviso alla madre del minore di almeno 48 ore, quando il sig. CP_1 farà rientro in Italia, il pomeriggio dal termine dell'orario scolastico alle ore 20, compatibilmente e tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi del minore;
3. La sig.ra ha facoltà di sottoscrivere in via autonoma ed Parte_1 esclusiva permessi, autorizzazioni e ogni documento necessario alla prosecuzione del percorso scolastico educativo e sportivo del figlio nonché alla tutela Per_1 urgente della salute del minore;
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro CP_1 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese e con decorrenza dal deposito della sentenza di divorzio, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di 325,00 euro Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport) e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
5. l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito per l'intero importo dalla sig.ra ; Parte_1
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7. spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 7.4.2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
a Megliadino San Fidenzio (PD) il 22.6.2013 (trascritto nei registri dello
[...] stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2013) ed esponeva che:
- dall'unione coniugale era nato il figlio l'1.4.2012; Per_1
- con decreto n. 7703/2021, depositato il 6.10.2021, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza presidenziale del 5.10.2021;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale non erano state rispettate dal poiché egli corrispondeva in maniera arbitraria l'assegno CP_1 di mantenimento per il figlio e faceva visita a solo saltuariamente;
Per_1 - il padre era noncurante nei confronti del figlio, dato che era solito portarlo con sé nei locali che frequentava fino a tarda notte e lo ospitava presso l'abitazione in cui viveva con i propri colleghi e con i quali il figlio doveva dormire, non essendogli riservata una camera;
- in occasione di una vacanza a Crotone, il convenuto aveva lasciato il figlio presso un parco acquatico con un amico, senza preoccuparsi di quanto accadeva in sua assenza;
- ella aveva percepito nell'anno d'imposta 2023 un reddito pari a 6.594,00 euro netti.
La ricorrente chiedeva pertanto l'affidamento in via esclusiva del figlio Per_1 nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno. Domandava altresì che fosse statuito l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e che le fosse attribuito l'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall' . CP_2
2. Con decreto depositato l'8.4.2025 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 15.7.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 12.6.2025 si costituiva in giudizio che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata Controparte_1 dalla ricorrente, contestava la ricostruzione fattuale esposta dalla ricorrente. Sosteneva anzitutto di aver sempre provveduto, al pari della Parte_1 all'adempimento dei propri doveri genitoriali, preoccupandosi sempre del benessere del figlio. Nello specifico, contestava quanto addebitatogli dalla ricorrente circa l'abuso di sostanze alcoliche anche in presenza di e negava Per_1 di aver costretto il figlio a dormire con i propri colleghi. Affermava di aver ospitato alcuni amici per un breve periodo, ma sosteneva che il figlio aveva sempre dormito con lui nella camera da letto paterna. In ordine alla propria condizione economica deduceva di aver lavorato come imbianchino sino al mese di luglio 2024 e di aver percepito nel medesimo periodo d'imposta una somma pari a 6.889,65 euro.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso del figlio con collocazione Per_1 prevalente presso al madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno e si dichiarava disposto a contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 250,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 25.11.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva dalle stesse accettata, sicché, avendo i difensori rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 25.11.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 7703/2021, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 5.10.2021 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'affidamento e al mantenimento di nonché alla regolamentazione del diritto di visita paterno Per_1 siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse morale e materiale del minore.
6. Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 582/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Megliadino San Fidenzio (PD) il 22.6.2013 Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2013);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
AO Di CO