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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR NS, a seguito dell'udienza del 17.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 310/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Massimo Giuseppe Palmeri;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Schilirò;
-resistente-
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/01/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…1.
[...]
, di anni 56, allo stato risulta affetta da: Sindrome depressiva endoreattiva Parte_1 grave in trattamento farmacologico in soggetto affetto da obesità di II grado (BMI 37,55) con complicanze osteoarticolari (gonartrosi e lombalgia cronica), ipertensione arteriosa in buon compenso terapeutico ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale, lieve;
2. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente invalida nella misura del 67% (sessantasette per cento) e le infermità erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa di aggravamento”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione
1 della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla successiva data accertata a seguito di consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 17.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge
118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n. 5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971
e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale
(senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5 D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “1. , di anni 57, allo stato risulta affetta da: Parte_1
Obesità di II grado (BMI 37.92) con complicanze artrosiche in soggetto ipoacusico lieve con cardiopatia ipertensiva a frazione di eiezione preservata e grave sindrome depressiva
2 endoreattiva in trattamento farmacologico;
2. Tale complesso invalidante rende - in atto - la opponente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale 67%;
3. La decorrenza di tale stato invalidante va ricondotta all'epoca della domanda amministrativa.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U, peraltro perfettamente sovrapponibili a quelle redatte dal precedente perito nominato nel giudizio di ATP, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere e ciò anche all'esito dei chiarimenti dal consulente resi a seguito di richiamo (cfr. deposito del 4.11.2025).
In particolare, quanto alla valutazione della patologia cardiaca, il CTU ha precisato, con condivisibili motivazioni che “la NYHA può orientare la valutazione clinica, ma non soddisfa
i requisiti di oggettività e misurabilità richiesti ai fini medico-legali, nei quali la stima del deficit deve fondarsi su dati documentali e strumentali verificabili (FE, ecocardiogramma, test ergometrico, biomarkers, ecc.). Nel caso di specie, la documentazione sanitaria presenta un solo referto cardiologico con esame ecocardiografico datato aprile 2024. Tale referto riporta valori pressori ottimali (PA 120/80 mmHg in monoterapia antipertensiva), frequenza cardiaca
67 bpm, frazione di eiezione 50%, diametro telediastolico 53 mm e setto interventricolare 14 mm, con iniziale ipertrofia settale e lievi insufficienze valvolari aortica e mitralica. Il quadro complessivo è compatibile con cardiopatia ipertensiva in fase iniziale, con rimodellamento ventricolare modesto e buon compenso emodinamico, senza segni di scompenso o riduzione significativa della performance sistolica. Non risultano evidenze di interessamento coronarico:
[…] Pertanto non è applicabile il codice tabellare relativo alla coronaropatia (es. 6446, D.M.
5.2.1992), poiché mancano elementi clinici, anatomo-patologici o strumentali che indichino un interessamento dei rami coronarici e quindi un danno ischemico del miocardio. L'unico inquadramento congruo è quello di cardiopatia ipertensiva compensata, da riferirsi per analogia alla voce “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve” (cod.
6441, fascia 21-30%), collocandosi al di sotto del minimo del range in ragione dell'assenza di segni oggettivi di scompenso. […] La scelta di attribuire una percentuale di menomazione pari al 10%, pur in presenza di un range tabellare (cod. 6441) compreso tra il 21 e il 30%, trova giustificazione nella necessità di calibrare la valutazione medico-legale sulla reale entità del deficit funzionale documentato e non sul valore formale minimo della fascia. […] La parte
3 ricorrente ha chiesto di elevare la valutazione percentuale della sindrome depressiva endoreattiva al valore massimo del codice 2206 (D.M. 5.2.1992, fascia 35-45%), ritenendo la condizione “gravissima” in base ai punteggi elevati delle scale HAM-A e HAM-D.
Dall'esame dei referti del DSM ASP Catania (19.02.2024 e 28.01.2025) emerge una diagnosi di disturbo depressivo endoreattivo grave, in trattamento farmacologico stabile, con regolare controllo clinico.
Non si documentano ricoveri, TSO, episodi psicotici o compromissione cognitiva;
la paziente mantiene autonomia nella cura di sé, nelle attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali.
Il quadro clinico appare pertanto di depressione grave ma compensata, con tono dell'umore deflesso e ridotta motivazione, ma con preservata capacità di adattamento e funzionamento sociale.
Ciò posto, la quantificazione deve considerare non solo l'intensità sintomatologica, ma anche
l'impatto funzionale residuo. […] Pertanto, in coerenza con i criteri oggettivi e con la proporzionalità tra gravità clinica e deficit funzionale, la sindrome depressiva endoreattiva viene confermata nel grado “grave” ma non massimo, con valutazione all'interno del range
35-45% (cod. 2206 D.M. 5.2.1992)”.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. . Persona_1
4. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente CP_ non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
4 CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' CP_1
Catania, 17/11/2025
La giudice del lavoro
AR NS
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR NS, a seguito dell'udienza del 17.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 310/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Massimo Giuseppe Palmeri;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Schilirò;
-resistente-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/01/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…1.
[...]
, di anni 56, allo stato risulta affetta da: Sindrome depressiva endoreattiva Parte_1 grave in trattamento farmacologico in soggetto affetto da obesità di II grado (BMI 37,55) con complicanze osteoarticolari (gonartrosi e lombalgia cronica), ipertensione arteriosa in buon compenso terapeutico ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale, lieve;
2. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente invalida nella misura del 67% (sessantasette per cento) e le infermità erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa di aggravamento”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione
1 della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla successiva data accertata a seguito di consulenza tecnica d'ufficio.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 17.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge
118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n. 5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971
e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale
(senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5 D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “1. , di anni 57, allo stato risulta affetta da: Parte_1
Obesità di II grado (BMI 37.92) con complicanze artrosiche in soggetto ipoacusico lieve con cardiopatia ipertensiva a frazione di eiezione preservata e grave sindrome depressiva
2 endoreattiva in trattamento farmacologico;
2. Tale complesso invalidante rende - in atto - la opponente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale 67%;
3. La decorrenza di tale stato invalidante va ricondotta all'epoca della domanda amministrativa.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U, peraltro perfettamente sovrapponibili a quelle redatte dal precedente perito nominato nel giudizio di ATP, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere e ciò anche all'esito dei chiarimenti dal consulente resi a seguito di richiamo (cfr. deposito del 4.11.2025).
In particolare, quanto alla valutazione della patologia cardiaca, il CTU ha precisato, con condivisibili motivazioni che “la NYHA può orientare la valutazione clinica, ma non soddisfa
i requisiti di oggettività e misurabilità richiesti ai fini medico-legali, nei quali la stima del deficit deve fondarsi su dati documentali e strumentali verificabili (FE, ecocardiogramma, test ergometrico, biomarkers, ecc.). Nel caso di specie, la documentazione sanitaria presenta un solo referto cardiologico con esame ecocardiografico datato aprile 2024. Tale referto riporta valori pressori ottimali (PA 120/80 mmHg in monoterapia antipertensiva), frequenza cardiaca
67 bpm, frazione di eiezione 50%, diametro telediastolico 53 mm e setto interventricolare 14 mm, con iniziale ipertrofia settale e lievi insufficienze valvolari aortica e mitralica. Il quadro complessivo è compatibile con cardiopatia ipertensiva in fase iniziale, con rimodellamento ventricolare modesto e buon compenso emodinamico, senza segni di scompenso o riduzione significativa della performance sistolica. Non risultano evidenze di interessamento coronarico:
[…] Pertanto non è applicabile il codice tabellare relativo alla coronaropatia (es. 6446, D.M.
5.2.1992), poiché mancano elementi clinici, anatomo-patologici o strumentali che indichino un interessamento dei rami coronarici e quindi un danno ischemico del miocardio. L'unico inquadramento congruo è quello di cardiopatia ipertensiva compensata, da riferirsi per analogia alla voce “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve” (cod.
6441, fascia 21-30%), collocandosi al di sotto del minimo del range in ragione dell'assenza di segni oggettivi di scompenso. […] La scelta di attribuire una percentuale di menomazione pari al 10%, pur in presenza di un range tabellare (cod. 6441) compreso tra il 21 e il 30%, trova giustificazione nella necessità di calibrare la valutazione medico-legale sulla reale entità del deficit funzionale documentato e non sul valore formale minimo della fascia. […] La parte
3 ricorrente ha chiesto di elevare la valutazione percentuale della sindrome depressiva endoreattiva al valore massimo del codice 2206 (D.M. 5.2.1992, fascia 35-45%), ritenendo la condizione “gravissima” in base ai punteggi elevati delle scale HAM-A e HAM-D.
Dall'esame dei referti del DSM ASP Catania (19.02.2024 e 28.01.2025) emerge una diagnosi di disturbo depressivo endoreattivo grave, in trattamento farmacologico stabile, con regolare controllo clinico.
Non si documentano ricoveri, TSO, episodi psicotici o compromissione cognitiva;
la paziente mantiene autonomia nella cura di sé, nelle attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali.
Il quadro clinico appare pertanto di depressione grave ma compensata, con tono dell'umore deflesso e ridotta motivazione, ma con preservata capacità di adattamento e funzionamento sociale.
Ciò posto, la quantificazione deve considerare non solo l'intensità sintomatologica, ma anche
l'impatto funzionale residuo. […] Pertanto, in coerenza con i criteri oggettivi e con la proporzionalità tra gravità clinica e deficit funzionale, la sindrome depressiva endoreattiva viene confermata nel grado “grave” ma non massimo, con valutazione all'interno del range
35-45% (cod. 2206 D.M. 5.2.1992)”.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. . Persona_1
4. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente CP_ non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
4 CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' CP_1
Catania, 17/11/2025
La giudice del lavoro
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