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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 16074/2018
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti BONORA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, BONDIONI MASSIMO e LADOGANA MATTEO attrice contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti SINA Controparte_1 P.IVA_2
GIANPAOLO, VENTURI SILVANO e BERTUZZI FIORENZO convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 11/3/2024 e 18/3/2024, conclusioni da intendersi qui trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 08/11/2018 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) con
Convenzione stipulata in data 1/2/1977 e successiva appendice del 6/12/1984 (doc.
1), il ha affidato ad la gestione degli impianti di pubblica Controparte_1 Pt_1
illuminazione siti sul territorio comunale per la durata di un triennio prorogabile in automatico;
ii) a decorrere dall'1/1/1999 è subentrata nella proprietà e Parte_1 nella gestione dei suddetti impianti (doc. 2); iii) con delibera n. 12/2008 il Comune di ha esercitato la facoltà di riscatto ex artt.
8-9 DPR 902/1986 (doc. 3); iv) con CP_1
successiva e nota del 10/3/2009 è stata effettuata in contraddittorio la verifica circa la consistenza degli impianti (doc. 5); v) a seguito di ingiunzione, gli impianti sono stati riconsegnati in data 14/9/2010 con espressa riserva da parte d di conseguire Parte_1
l'indennità prevista dagli artt. 24 R.D. 2578/1925 e 13 DPR 902/1986 (doc. 13); vi) esperita la proceduta di istruzione preventiva n. 4719/2014 R.G., l'attrice si è trovata costretta a radicare la causa di merito al fine di ottenere il versamento dell'indennità stante la condotta oppositiva del Comune. In conclusione, parte attrice ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto al versamento dell'indennità determinata ai sensi degli artt. 24 R.D. 2578/1925 e 13 DPR 902/1986.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8/2/2019 si è costituito il convenuto contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) con
L.R. 17/2000 e successiva DGR n. VIII/4916, il Legislatore regionale ha imposto ai
Comuni l'adozione del piano di illuminazione pubblica con l'obiettivo di promuovere un adeguamento dell'infrastruttura; ii) esercitata la facoltà di riscatto prevista dall'art. 9 DPR 902/1986, con delibera n. 73/2009 l'Ente locale ha proceduto a determinare l'indennità di riscatto (doc. 6) incontrando tuttavia l'opposizione attorea (doc. 7); iii) all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo detta indennità è stata determinata in maniera incongrua dal CTU non avendo questi applicato i criteri legali ed essendo contestato lo stato di effettiva consistenza dell'impianto. In conclusione, il convenuto ha chiesto procedersi alla determinazione dei reciproci rapporti di CP_1
dare e avere con condanna dell'attrice al pagamento delle somme spettanti all'Ente.
Acquisito il fascicolo di A.T.P. e concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., con ordinanza del 29/3/2021 sono state respinte le richieste istruttorie delle parti e la causa è stata infine assunta in decisione con ordinanza del 30/9/2024 previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * pag. 2/6 La causa attiene alla determinazione dell'indennità di cui all'art. 24 R.D. 2578/1925 a fronte del riscatto esercitato dal Comune con deliberazione n. 12/2008. CP_1
Va premesso che, come statuito dalla giurisprudenza, l'indennità ex art. 24 R.D. cit. assolve “la finalità di assicurare al concessionario il ristoro delle spese sostenute nello svolgimento del servizio” (cfr. Cass. Civ. n. 11517/2020).
La norma parametra detta equa indennità a tre fattori da esaminare congiuntamente:
a) il valore industriale dell'impianto “tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio”; b) anticipi o sussidi dati dai Comuni “sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente”; c) eventuale mancato profitto in capo al concessionario da calcolarsi “al valore attuale […] quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione”.
In sede di A.T.P. il perito incaricato, IN. ha dato conto di un'incongruenza Per_1
tra i criteri sub a e b “in quanto per il primo è richiesta una valutazione al costo di ricostituzione degli impianti, e quindi in base a listini in vigore al momento del riscatto, mentre per il secondo non viene data alcuna indicazione né se e né come rivalutare le anticipazioni dei Comuni” (pagg. 4-5). Il risultato è che i due valori non sono tra loro confrontabili (e ciò in quanto il cosiddetto VRI è stato determinato in base al “listino del Genio Civile del 2010 redatto dalla DEI, scontato del 30%” – pag.
8 – mentre “la rivalutazione dei contributi monetari può essere fatta solo mediante coefficienti di attualizzazione ISTAT” – pag. 5 –).
Per questo motivo il CTU ha adottato due diverse metodologie di calcolo: la prima che prevede la quantificazione del contributo comunale “come percentuale del Valore
Residuo Industriale stesso […] ricavata dall'analisi delle delibere dal 1962 fino alla restituzione degli impianti”; la seconda procedendo a attualizzare sia i contributi sia il
VRI “secondo i coefficienti ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo (tabacchi esclusi)” così da ottenere due grandezze omogenee (pagg. 16-17).
Parte convenuta ha contestato tale metodologia di calcolo rilevando che, sulla base di un'interpretazione letterale del dato normativo, al valore della ricostruzione a nuovo determinato secondo il primo metodo di computo e detratto il coefficiente di degrado pag. 3/6 del 36,05% (così per un totale di € 225.770,36), andrebbero dedotti i sussidi erogati dal (così per complessivi € 258.490,44 – pag. 12), giungendo ad un credito CP_1
verso l'Amministrazione di € 32.720,08.
Tale argomentazione, per quanto suggestiva, non convince per due ordini di ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
In primo luogo, esclusa la correttezza del secondo metodo di computo che prevede di applicare la rivalutazione Istat al valore industriale residuo, si osserva che lo stato di consistenza va ritenuto pacifico essendo stato accettato dalle parti in contraddittorio
(doc. 5 e 13, nonché CTU pag. 7 verbale incontro 26/8/2018).
Quanto al coefficiente di degrado, stimato dal CTU in percentuale pari al 36,05%, si rinvia all'allegato n. 2 all'elaborato peritale e alle risposte alle osservazioni del CTP di parte convenuta sub 8-9, da ritenersi esaustive ed immuni da vizi logici (cfr. Cass.
Civ. n. 15218/2024 - § 3).
Oggetto di discussione rimane, quindi, solo la corretta determinazione dei contributi erogati dal che, secondo la prospettazione della parte convenuta, dovrebbero CP_1
essere decurtati al valore storico documentato pari ad € 258.490,44, anziché in misura percentuale al VRI.
Ebbene, al riguardo si osserva che seguendo il ragionamento del si finirebbe CP_1
effettivamente per confrontare due grandezze non omogenee in quanto, come detto, la determinazione del valore industriale avviene in base ai criteri individuati dall'art. 13
DPR 902/1986, mentre i contributi comunali (in conto capitale) vanno assoggettati al diverso parametro della rivalutazione monetaria.
Corretto appare, quindi, il metodo di computo utilizzato dal perito e ciò anche perché la percentuale è stata individuata attraverso “l'analisi delle delibere dal 1962 fino alla restituzione degli impianti. In questo modo si è assicurata la coerenza tra il metodo di attualizzazione degli impianti e quello dei contributi versati al CP_1
(pag. 16), come del resto imposto dalla stessa normativa (art. 24 R.D. 2578/1925) che alla lett. b) prescrive appunto di tenere conto “degli elementi indicati nella lettera precedente”. pag. 4/6 Questo stesso Tribunale ha, peraltro, già avuto modo di affermare in una fattispecie analoga che: “i contributi corrisposti dal sono serviti alla realizzazione degli CP_1
impianti di illuminazione pubblica, per cui non è errato applicare a questi lo stesso coefficiente di degrado degli impianti” (cfr. Trib, Brescia n. 1726/2024 in atti).
Da ultimo, non appare superfluo sottolineare come, ai fini della determinazione della equa indennità spettante ad lo stesso con nota n. Parte_1 Controparte_1
17023 del 19/11/2009 (cfr. doc. 7 attrice) aveva determinato in misura percentuale il contributo erogato dal (“In virtù di quanto sopra e dell'art. 24 del R.D. CP_1
15.10.1925, n. 2578 la presente valutazione parte dal dato oggettivo che il
[...]
ha già finanziato l'80% (ottanta per cento) degli impianti oggetto di CP_1
valutazione” – pag. 4), avallando così la metodologia utilizzata dal CTU.
In secondo luogo, la tesi propugnata dell'Ente convenuto appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte attrice, secondo cui la determinazione dell'indennità di cui all'art. 24, R.D. 2578/1925 può tuttalpiù esaurirsi nel mancato riconoscimento dell'indennizzo e giammai in un credito per l'Amministrazione posto che: “l'interpretazione letterale e sistematica della normativa preclude di poter attribuire in via riconvenzionale in favore del Comune riscattante un credito;
ed, infatti, i beni per cui si è proceduto al riscatto ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 902/1986 erano di proprietà di in forza del subentro nella posizione Parte_1
dell'originaria concessionaria Enel S.p.a., e dunque al più – in ragione dei criteri di calcolo indicati nell'art. 24 r.d. 2578/1925 – si potrà non riconoscere in favore di
l'equa indennità normativamente prevista” (cfr. Tribunale Bergamo Parte_1
n. 1447/2020).
In conclusione, la domanda attorea appare fondata, sicché il va condannato a CP_1
corrispondere ad a titolo di indennità ex art. art. 24 R.D. 2578/1925, la Parte_1
somma di € 46.057,15, così come determinata in sede di CTU (primo metodo – pag.
17), oltre interessi legali dalla data di restituzione dell'impianto (14/9/2010) alla domanda, e interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda al saldo effettivo. pag. 5/6 Le spese relative alla procedura di A.T.P. e al presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base dei parametri ex D.M. 55/2014 per una causa di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, oltre alle spese di
CTU liquidate come da decreto in data 2/12/2014 (doc. 21-25), al netto di Iva la quale
è detraibile per la parte attrice, così per € 8.087,46.
Quanto ai costi di CTP, si osserva che le fatture in atti (cfr. doc. 23-24), si riferiscono unitariamente a plurime posizioni con diversi Comuni, sicché non è possibile ricavare l'importo riconducibile alla controversia in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
condanna il (BS) a pagare, a titolo di indennità di riscatto ex Controparte_1
art. 24 R.D. 2578/1925 e art. 13 DPR 902/1986, la somma di € 46.057,15, oltre interessi legali dalla data di restituzione dell'impianto (14/9/2010) alla domanda, e interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
condanna il al rimborso delle spese processuali del presente Controparte_1
giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 4719/2014 R.G. in favore di liquidate in complessivi € 10.672,00 per onorari (di Parte_1
cui € 3.056,00 per la fase di A.T.P. ed € 7.616,00 per la fase di merito), oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti;
condanna il a rifondere le spese di CTU pari Controparte_1 Parte_1
ad € 8.087,46, come da decreto di liquidazione del 2/12/2014.
Si comunichi.
Brescia, lì 9/5/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 16074/2018
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti BONORA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, BONDIONI MASSIMO e LADOGANA MATTEO attrice contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti SINA Controparte_1 P.IVA_2
GIANPAOLO, VENTURI SILVANO e BERTUZZI FIORENZO convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 11/3/2024 e 18/3/2024, conclusioni da intendersi qui trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 08/11/2018 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) con
Convenzione stipulata in data 1/2/1977 e successiva appendice del 6/12/1984 (doc.
1), il ha affidato ad la gestione degli impianti di pubblica Controparte_1 Pt_1
illuminazione siti sul territorio comunale per la durata di un triennio prorogabile in automatico;
ii) a decorrere dall'1/1/1999 è subentrata nella proprietà e Parte_1 nella gestione dei suddetti impianti (doc. 2); iii) con delibera n. 12/2008 il Comune di ha esercitato la facoltà di riscatto ex artt.
8-9 DPR 902/1986 (doc. 3); iv) con CP_1
successiva e nota del 10/3/2009 è stata effettuata in contraddittorio la verifica circa la consistenza degli impianti (doc. 5); v) a seguito di ingiunzione, gli impianti sono stati riconsegnati in data 14/9/2010 con espressa riserva da parte d di conseguire Parte_1
l'indennità prevista dagli artt. 24 R.D. 2578/1925 e 13 DPR 902/1986 (doc. 13); vi) esperita la proceduta di istruzione preventiva n. 4719/2014 R.G., l'attrice si è trovata costretta a radicare la causa di merito al fine di ottenere il versamento dell'indennità stante la condotta oppositiva del Comune. In conclusione, parte attrice ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto al versamento dell'indennità determinata ai sensi degli artt. 24 R.D. 2578/1925 e 13 DPR 902/1986.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8/2/2019 si è costituito il convenuto contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) con
L.R. 17/2000 e successiva DGR n. VIII/4916, il Legislatore regionale ha imposto ai
Comuni l'adozione del piano di illuminazione pubblica con l'obiettivo di promuovere un adeguamento dell'infrastruttura; ii) esercitata la facoltà di riscatto prevista dall'art. 9 DPR 902/1986, con delibera n. 73/2009 l'Ente locale ha proceduto a determinare l'indennità di riscatto (doc. 6) incontrando tuttavia l'opposizione attorea (doc. 7); iii) all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo detta indennità è stata determinata in maniera incongrua dal CTU non avendo questi applicato i criteri legali ed essendo contestato lo stato di effettiva consistenza dell'impianto. In conclusione, il convenuto ha chiesto procedersi alla determinazione dei reciproci rapporti di CP_1
dare e avere con condanna dell'attrice al pagamento delle somme spettanti all'Ente.
Acquisito il fascicolo di A.T.P. e concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., con ordinanza del 29/3/2021 sono state respinte le richieste istruttorie delle parti e la causa è stata infine assunta in decisione con ordinanza del 30/9/2024 previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * pag. 2/6 La causa attiene alla determinazione dell'indennità di cui all'art. 24 R.D. 2578/1925 a fronte del riscatto esercitato dal Comune con deliberazione n. 12/2008. CP_1
Va premesso che, come statuito dalla giurisprudenza, l'indennità ex art. 24 R.D. cit. assolve “la finalità di assicurare al concessionario il ristoro delle spese sostenute nello svolgimento del servizio” (cfr. Cass. Civ. n. 11517/2020).
La norma parametra detta equa indennità a tre fattori da esaminare congiuntamente:
a) il valore industriale dell'impianto “tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio”; b) anticipi o sussidi dati dai Comuni “sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente”; c) eventuale mancato profitto in capo al concessionario da calcolarsi “al valore attuale […] quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione”.
In sede di A.T.P. il perito incaricato, IN. ha dato conto di un'incongruenza Per_1
tra i criteri sub a e b “in quanto per il primo è richiesta una valutazione al costo di ricostituzione degli impianti, e quindi in base a listini in vigore al momento del riscatto, mentre per il secondo non viene data alcuna indicazione né se e né come rivalutare le anticipazioni dei Comuni” (pagg. 4-5). Il risultato è che i due valori non sono tra loro confrontabili (e ciò in quanto il cosiddetto VRI è stato determinato in base al “listino del Genio Civile del 2010 redatto dalla DEI, scontato del 30%” – pag.
8 – mentre “la rivalutazione dei contributi monetari può essere fatta solo mediante coefficienti di attualizzazione ISTAT” – pag. 5 –).
Per questo motivo il CTU ha adottato due diverse metodologie di calcolo: la prima che prevede la quantificazione del contributo comunale “come percentuale del Valore
Residuo Industriale stesso […] ricavata dall'analisi delle delibere dal 1962 fino alla restituzione degli impianti”; la seconda procedendo a attualizzare sia i contributi sia il
VRI “secondo i coefficienti ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo (tabacchi esclusi)” così da ottenere due grandezze omogenee (pagg. 16-17).
Parte convenuta ha contestato tale metodologia di calcolo rilevando che, sulla base di un'interpretazione letterale del dato normativo, al valore della ricostruzione a nuovo determinato secondo il primo metodo di computo e detratto il coefficiente di degrado pag. 3/6 del 36,05% (così per un totale di € 225.770,36), andrebbero dedotti i sussidi erogati dal (così per complessivi € 258.490,44 – pag. 12), giungendo ad un credito CP_1
verso l'Amministrazione di € 32.720,08.
Tale argomentazione, per quanto suggestiva, non convince per due ordini di ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
In primo luogo, esclusa la correttezza del secondo metodo di computo che prevede di applicare la rivalutazione Istat al valore industriale residuo, si osserva che lo stato di consistenza va ritenuto pacifico essendo stato accettato dalle parti in contraddittorio
(doc. 5 e 13, nonché CTU pag. 7 verbale incontro 26/8/2018).
Quanto al coefficiente di degrado, stimato dal CTU in percentuale pari al 36,05%, si rinvia all'allegato n. 2 all'elaborato peritale e alle risposte alle osservazioni del CTP di parte convenuta sub 8-9, da ritenersi esaustive ed immuni da vizi logici (cfr. Cass.
Civ. n. 15218/2024 - § 3).
Oggetto di discussione rimane, quindi, solo la corretta determinazione dei contributi erogati dal che, secondo la prospettazione della parte convenuta, dovrebbero CP_1
essere decurtati al valore storico documentato pari ad € 258.490,44, anziché in misura percentuale al VRI.
Ebbene, al riguardo si osserva che seguendo il ragionamento del si finirebbe CP_1
effettivamente per confrontare due grandezze non omogenee in quanto, come detto, la determinazione del valore industriale avviene in base ai criteri individuati dall'art. 13
DPR 902/1986, mentre i contributi comunali (in conto capitale) vanno assoggettati al diverso parametro della rivalutazione monetaria.
Corretto appare, quindi, il metodo di computo utilizzato dal perito e ciò anche perché la percentuale è stata individuata attraverso “l'analisi delle delibere dal 1962 fino alla restituzione degli impianti. In questo modo si è assicurata la coerenza tra il metodo di attualizzazione degli impianti e quello dei contributi versati al CP_1
(pag. 16), come del resto imposto dalla stessa normativa (art. 24 R.D. 2578/1925) che alla lett. b) prescrive appunto di tenere conto “degli elementi indicati nella lettera precedente”. pag. 4/6 Questo stesso Tribunale ha, peraltro, già avuto modo di affermare in una fattispecie analoga che: “i contributi corrisposti dal sono serviti alla realizzazione degli CP_1
impianti di illuminazione pubblica, per cui non è errato applicare a questi lo stesso coefficiente di degrado degli impianti” (cfr. Trib, Brescia n. 1726/2024 in atti).
Da ultimo, non appare superfluo sottolineare come, ai fini della determinazione della equa indennità spettante ad lo stesso con nota n. Parte_1 Controparte_1
17023 del 19/11/2009 (cfr. doc. 7 attrice) aveva determinato in misura percentuale il contributo erogato dal (“In virtù di quanto sopra e dell'art. 24 del R.D. CP_1
15.10.1925, n. 2578 la presente valutazione parte dal dato oggettivo che il
[...]
ha già finanziato l'80% (ottanta per cento) degli impianti oggetto di CP_1
valutazione” – pag. 4), avallando così la metodologia utilizzata dal CTU.
In secondo luogo, la tesi propugnata dell'Ente convenuto appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte attrice, secondo cui la determinazione dell'indennità di cui all'art. 24, R.D. 2578/1925 può tuttalpiù esaurirsi nel mancato riconoscimento dell'indennizzo e giammai in un credito per l'Amministrazione posto che: “l'interpretazione letterale e sistematica della normativa preclude di poter attribuire in via riconvenzionale in favore del Comune riscattante un credito;
ed, infatti, i beni per cui si è proceduto al riscatto ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 902/1986 erano di proprietà di in forza del subentro nella posizione Parte_1
dell'originaria concessionaria Enel S.p.a., e dunque al più – in ragione dei criteri di calcolo indicati nell'art. 24 r.d. 2578/1925 – si potrà non riconoscere in favore di
l'equa indennità normativamente prevista” (cfr. Tribunale Bergamo Parte_1
n. 1447/2020).
In conclusione, la domanda attorea appare fondata, sicché il va condannato a CP_1
corrispondere ad a titolo di indennità ex art. art. 24 R.D. 2578/1925, la Parte_1
somma di € 46.057,15, così come determinata in sede di CTU (primo metodo – pag.
17), oltre interessi legali dalla data di restituzione dell'impianto (14/9/2010) alla domanda, e interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda al saldo effettivo. pag. 5/6 Le spese relative alla procedura di A.T.P. e al presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base dei parametri ex D.M. 55/2014 per una causa di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, oltre alle spese di
CTU liquidate come da decreto in data 2/12/2014 (doc. 21-25), al netto di Iva la quale
è detraibile per la parte attrice, così per € 8.087,46.
Quanto ai costi di CTP, si osserva che le fatture in atti (cfr. doc. 23-24), si riferiscono unitariamente a plurime posizioni con diversi Comuni, sicché non è possibile ricavare l'importo riconducibile alla controversia in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
condanna il (BS) a pagare, a titolo di indennità di riscatto ex Controparte_1
art. 24 R.D. 2578/1925 e art. 13 DPR 902/1986, la somma di € 46.057,15, oltre interessi legali dalla data di restituzione dell'impianto (14/9/2010) alla domanda, e interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal CP_1
condanna il al rimborso delle spese processuali del presente Controparte_1
giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 4719/2014 R.G. in favore di liquidate in complessivi € 10.672,00 per onorari (di Parte_1
cui € 3.056,00 per la fase di A.T.P. ed € 7.616,00 per la fase di merito), oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se e in quanto dovuti;
condanna il a rifondere le spese di CTU pari Controparte_1 Parte_1
ad € 8.087,46, come da decreto di liquidazione del 2/12/2014.
Si comunichi.
Brescia, lì 9/5/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 6/6