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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5354/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5354/2017
PROMOSSA DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Carpinteri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Spadaro,
[...] C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti Vittorio e Francesco Balestrazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Chiappa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Electrica S.r.l. e hanno evocato nel presente giudizio la Parte_2 [...]
Contr (d'ora innanzi, per brevità, solo ) chiedendo Controparte_1
accertarsi la nullità del contratto di conto corrente affidato n. 1895, in quanto non stipulato per iscritto, o, comunque, la nullità delle clausole dello stesso relative agli interessi pattuiti in misura ultralegale, alle commissioni in genere, alle commissioni di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi;
per l'effetto, hanno chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma indebitamente percetta di €
200.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o, in subordine, compensarsi le somme dovute alla banca convenuta con quelle che la stessa è tenuta a restituire alla correntista;
ha chiesto, infine, Parte_2
dichiararsi priva di effetti la fideiussione prestata in favore della Electrica S.r.l.
1.1. - A supporto della domanda, gli attori hanno dedotto che il contratto di conto corrente affidato n. 1895, stipulato con l'odierna convenuta nel lontano 1978, sarebbe nullo poiché mai validamente stipulato per iscritto.
In ogni caso, sarebbero affette da nullità le clausole di tale contratto determinative degli interessi a debito per la correntista in misura superiore a quella legale, per difetto di forma scritta e per violazione delle soglie antiusura.
Parimenti nulle sarebbero le clausole di tale contratto con le quali è stato consentito alla di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, nonché di capitalizzare CP_1
trimestralmente gli interessi passivi e di applicare le commissioni di massimo scoperto.
Tutte le clausole suddette, infine, sarebbero nulle anche in quanto conformi alle Norme
Bancarie Uniformi, costituenti applicazione di intese restrittive della concorrenza e del mercato, nonché espressive di sfruttamento abusivo di una posizione dominante.
Contr 2. - La si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, e, comunque, in parte prescritte.
3. - Dichiarato il si è costituita in prosecuzione la Controparte_3
Curatela fallimentare.
Pag. 2 di 9 4. - Esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria ratione materiae ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo c.t.u.; quindi, è stata assunta in decisione all'udienza del 26.06.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. - Ciò posto, va anzitutto osservato che, per concorde allegazione delle parti, il contratto di conto corrente oggetto di lite è stato stipulato negli anni settanta del secolo scorso e che il relativo rapporto si è esaurito nel 2017.
5.1. - Contrariamente a quanto assunto in citazione, dunque, non viene in questione la nullità del contratto per vizio di forma.
Com'è noto, infatti, la previsione della forma scritta dei contratti bancari è stata introdotta dall'art. 3 della L. n. 154/1992, con una previsione che è stata poi trasfusa nell'art. 117, co. 1, del D.lgs. n. 385/1993.
Essa, quindi, non si applica ai contratti - come quello in esame - stipulati prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 154/1992.
6. - Tanto chiarito, va ora dato conto delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
6.1. - Il nominato c.t.u. ha, anzitutto, verificato la mancanza di continuità degli estratti conto prodotti dalla società correntista e, di conseguenza, ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto tra le parti a partire dal 01.07.2009 e sino al 30.06.2017.
6.1.1. - Sul punto, giova ricordare che, in ossequio alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nelle cause promosse dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Sicché, colui il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi, spese, commissioni o altre “voci” non pattuiti o invalidamente pattuiti - ha lo specifico onere di produrre il titolo del rapporto dedotto in lite e la serie competa degli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Pag. 3 di 9 L'eventuale incompletezza degli estratti conto ridonda ai danni del correntista, su cui grava l'onere della prova degli addebiti illegittimi, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., sul tema, Cass. n. 30822/2018), salvo che: a) lo stesso correntista fornisca precisi elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti conto;
b) al periodo in questione possa comunque assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che, ad esempio, può verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito maturato in detto arco di tempo o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo) (cfr., in questi termini, Cass. n. 11543/2019).
Dunque, laddove il correntista assuma la veste di attore, è costui a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo dovrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, ossia sul dato più sfavorevole all'attore (cfr. Cass. n.
11543/2019, in motivazione).
6.1.2. - Per quanto in questa sede rileva, occorre tener conto del fatto che, a fronte della mancata produzione in giudizio della serie completa degli estratti conto relativi al c/c in contestazione, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova (ad es.: estratti scalari, contabili di singole operazioni, schermate dell'applicativo di c.d. “home banking”, etc.) idoneo a ricostruire il periodo non documentato, né tantomeno può dirsi che la banca convenuta abbia posto in essere condotte processuali apprezzabili (neppure ai sensi dell'art. 116 c.p.c.) in senso più favorevole per il correntista.
6.1.3. - Del resto, nel caso in esame sarebbe del tutto incongruo accedere a soluzioni alternative del tipo di quelle prospettate dall'attrice (ad es., demandando al c.t.u. di elaborare una scrittura di ricongiunzione), laddove quest'ultima ben poteva colmare la Contr propria lacuna probatoria attraverso una mera richiesta stragiudiziale alla (ex art. 119 TUB), e, in caso di inottemperanza da parte di quest'ultima, mediante una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Pag. 4 di 9 6.1.4. - Ne consegue la correttezza dell'operazione di ricalcolo effettuata dal nominato c.t.u. limitatamente al periodo del rapporto documentato in atti senza soluzione di continuità.
6.2. - Per quanto concerne il computo degli interessi attivi e passivi, il nominato c.t.u. ha applicato i tassi indicati nel documento di sintesi del 30.09.2008 prodotto dall'attrice.
6.2.1. - Sul punto, va osservato che la pattuizione di interessi ultralegali soggiaceva all'obbligo della forma scritta anche al tempo della conclusione del contratto per cui è causa, stante la previsione dell'art. 1284, co. 3, c.c.
Sicché, a fronte dell'evidenza, negli estratti conto versati in atti, di interessi superiori al tasso legale, si è in presenza di addebiti illegittimi sino al 27.04.2000, data in cui, come documentato in atti, le parti hanno pattuito per iscritto la misura degli interessi debitori.
6.2.2. - Considerato, tuttavia, che il ricalcolo è stato limitato al periodo successivo al
27.04.2000 (ossia a partire dal 01.07.2009 e sino al 30.06.2017), attesa la mancanza di continuità degli estratti conto, non assume concreta rilevanza il fatto che, per il periodo antecedente (non oggetto di ricalcolo), gli interessi fossero dovuti nella misura legale.
6.3. - L'attrice ha, poi, contestato l'applicazione, da parte del nominato c.t.u., dei tassi d'interesse indicati nel documento di sintesi del 30.09.2008, assumendo che tale Contr documento non comprovi il valido esercizio dello ius variandi da parte della
6.3.1. - La doglianza non coglie l'essenza dell'operazione di ricalcolo effettuata dal consulente il quale ha, nella sostanza, applicato le condizioni economiche complessivamente più favorevoli per la società correntista risultanti dal documento di sintesi del 30.09.2008, anziché quelle concretamente più onerose di cui alla lettera contratto del 27.04.2000 (cfr. art. 118, co. 3, TUB).
6.3.2. - Come, infatti, risultante dalla tabella 4/bis allegata all'elaborato integrativo del
15.04.2024, emerge come il 1° tasso a debito utilizzato dal c.t.u. sia risultato compreso tra un minimo del 4,391% a un massimo del 6,127%, laddove, in applicazione delle condizioni indicate dalla lettera contratto del 27.04.2000, il tasso in questione sarebbe
Pag. 5 di 9 stato quello (fisso) del 6,75% per tutto il periodo oggetto di ricalcolo, dunque con un notevole incremento dell'ammontare complessivo degli interessi debitori.
6.3.2.1. - Allo stesso modo, risultano di maggior favore per la società correntista gli interessi creditori calcolati dal nominato c.t.u. al tasso dello 0,250% (documento di sintesi 2008), anziché al tasso dello 0,125% (contratto 2000).
6.3.2.2. - Sebbene, infine, il 2° tasso a debito utilizzato dal c.t.u. (10%) sia risultato effettivamente superiore rispetto a quello indicato nel contratto del 2000 (8,75%), va considerato che tale tasso è stato applicato per soli 9 trimestri e ha generato interessi a debito per la società correntista pari a soli € 170,75, con una differenza - rispetto al risultato ottenibile applicando il minor tasso dell'8,75% - pari a € 21,35 in più
( ).
6.3.3. - Ad ogni modo, al fine di prevenire ulteriore contenzioso tra le parti e di evitare l'ennesimo richiamo del c.t.u. per effettuare il suddetto (modestissimo) ricalcolo, basterà scomputare la somma di € 21,35 dal saldo finale risultato a debito per la correntista (€ 17.671,81 - € 21,35 = € 17.650,46), con l'ovvia precisazione che la suddetta operazione non attinge l'esattezza del ricalcolo progressivo del saldo operato dal c.t.u., tenuto conto che, espunta la capitalizzazione periodica degli interessi, il calcolo delle competenze a debito/credito è stato effettuato separatamente rispetto a quello del saldo di conto corrente.
6.4. - Conformemente al mandato integrativo del 24.10.2023, il nominato c.t.u. ha ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa escludendo la capitalizzazione degli interessi.
6.4.1. - Sul punto, va considerato che, per il periodo anteriore alla vigenza della delibera
CICR del 09.02.2000 (cioè fino al 22.04.2000), la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi illegittima tout court per violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n.
35605/2023; Cass. n. 26867/2024), non ricorrendo, peraltro, nella fattispecie a mani, alcuna delle condizioni di liceità ivi previste (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi).
Pag. 6 di 9 Contr 6.4.2. - Per il periodo successivo al 22.04.2000, va dato atto che la ha prodotto la lettera contratto del 27.04.2000 (cfr. doc. 4, fasc. convenuta), in seno alla quale, tuttavia, la capitalizzazione degli interessi non risulta validamente pattuita ex artt. 120, co 2,
TUB (comma aggiunto dal D.lgs. n. 342/1999), e 2, co. 2, della delibera CICR del
09.02.2000, stante la previsione, all'art. 7, co. 1 e 2, del contratto in esame, della capitalizzazione diacronica degli interessi debitori (capitalizzazione trimestrale) e creditori (capitalizzazione annuale).
6.4.2.1. - Né a tale invalidità potrebbe ovviarsi in considerazione dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2000 (doc. 3, fasc. convenuta), della comunicazione di adeguamento ex art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000, tenuto conto che il suddetto meccanismo di adeguamento si applicava testualmente ai soli contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima (22.04.2000), e non anche a quelli - come quello in esame - stipulati in data successiva (27.04.2000).
6.4.3. - Ne consegue che, nel caso in esame, appare corretta l'esclusione della capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di ricalcolo;
esclusione, del resto, nemmeno contestata dalla convenuta la quale, tanto in sede di operazioni peritali, tanto nei propri scritti conclusivi, non ha sollevato obiezioni al riguardo.
6.5. - Quanto alla commissione di massimo scoperto, va rilevata la grave genericità della doglianza attorea, secondo cui la “previsione contrattuale” relativa alla c.m.s. sarebbe “nulla” in quanto “basata su un uso negoziale e non su un uso normativo” (cfr. pag. 4, atto di citazione), con ciò non comprendendosi se l'attrice abbia inteso denunciare la mancata stipula per iscritto della clausola determinativa della c.m.s. (e allora non vi sarebbe alcuna nullità, considerato che, all'epoca della conclusione del contratto per cui è causa, nessuna disposizione normativa imponeva la forma scritta ad substantiam per la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto), oppure
Contr l'applicazione, da parte della di una c.m.s. difforme rispetto a quella pattuita (e allora l'attrice avrebbe dovuto provare il preciso contenuto dell'intercorso contratto).
6.6. - Parimenti generiche e indeterminate appaiono le censure di usurarietà sollevate dall'attrice, non avendo la stessa spiegato in che modo si sarebbe concretamente
Pag. 7 di 9 atteggiata, nel caso in esame, la lamentata applicazione di interessi usurari (siano essi corrispettivi o moratori), non avendo nemmeno specificato i tassi asseritamente usurari in relazione al contratto dedotto in lite, né i T.E.G. e i T.E.G.M. applicabili ratione temporis sulla scorta del conferente decreto ministeriale, in tal modo contravvenendo ad un preciso onere probatorio su sé incombente (sugli oneri di allegazione e prova in tema di usurarietà degli interessi moratori, ma con principio estensibile anche all'ipotesi di usura dei corrispettivi, cfr. Sez. U., n. 19597/2020, secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
6.7. - Ancora, manifestamente infondate appaiono le doglianze dell'attrice concernenti l'asserita nullità delle clausole del contratto dedotto in lite in quanto le stesse costituirebbero applicazione delle Norme Bancarie Uniformi, a loro volta costituenti applicazione di intese restrittive della concorrenza e del mercato, nonché espressione di sfruttamento abusivo di una posizione dominante, non risultando, in particolare, provato che tali clausole corrispondano a quelle previste dal modello censurato (avendo, in particolare, l'attrice omesso di depositare le suddette N.B.U.), né, a monte, chiarito in che modo dall'applicazione generalizzata di tali norme sarebbe derivata una compressione della concorrenza o un pregiudizio al commercio tra Stati membri o, infine, un abuso di posizione dominante (contrariamente, peraltro, a quanto statuito dalla Corte di Giustizia CE, Sez. VI, con sentenza del 21.01.1999, in cause riunite C-
215/96 e C-216/96).
6.8. - Manifestamente generica appare, infine, la doglianza sollevata da Parte_2 con riguardo all'asserita nullità della fideiussione prestata in favore della debitrice principale, non comprendendosi in che cosa sia consistita una tale nullità e considerato, ad ogni modo, che la suddetta fideiussione non è stata nemmeno versata in atti, il che elide in radice ogni possibilità di procedere ad un più approfondito vaglio officioso delle doglianze attoree.
6.9. - In conclusione, sulla scorta delle condivisibili analisi svolte dal nominato c.t.u. e di quanto precisato al § 6.3.3 della presente sentenza, il saldo finale del rapporto in
Pag. 8 di 9 considerazione si determina in complessivi € 17.650,46 a debito della società correntista, con rigetto di ogni ulteriore domanda.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli attori in solido e in favore della convenuta, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
7.1. - Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli attori, in solido, nella misura liquidata con separati provvedimenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5354/2017 r.g., così dispone:
1) Accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa è di €
17.650,46 a debito della società correntista.
2) Rigetta ogni ulteriore domanda.
3) Condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di c.t.u., liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso a Siracusa, in data 5 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5354/2017
PROMOSSA DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Carpinteri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Spadaro,
[...] C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti Vittorio e Francesco Balestrazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Chiappa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Electrica S.r.l. e hanno evocato nel presente giudizio la Parte_2 [...]
Contr (d'ora innanzi, per brevità, solo ) chiedendo Controparte_1
accertarsi la nullità del contratto di conto corrente affidato n. 1895, in quanto non stipulato per iscritto, o, comunque, la nullità delle clausole dello stesso relative agli interessi pattuiti in misura ultralegale, alle commissioni in genere, alle commissioni di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi;
per l'effetto, hanno chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma indebitamente percetta di €
200.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o, in subordine, compensarsi le somme dovute alla banca convenuta con quelle che la stessa è tenuta a restituire alla correntista;
ha chiesto, infine, Parte_2
dichiararsi priva di effetti la fideiussione prestata in favore della Electrica S.r.l.
1.1. - A supporto della domanda, gli attori hanno dedotto che il contratto di conto corrente affidato n. 1895, stipulato con l'odierna convenuta nel lontano 1978, sarebbe nullo poiché mai validamente stipulato per iscritto.
In ogni caso, sarebbero affette da nullità le clausole di tale contratto determinative degli interessi a debito per la correntista in misura superiore a quella legale, per difetto di forma scritta e per violazione delle soglie antiusura.
Parimenti nulle sarebbero le clausole di tale contratto con le quali è stato consentito alla di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, nonché di capitalizzare CP_1
trimestralmente gli interessi passivi e di applicare le commissioni di massimo scoperto.
Tutte le clausole suddette, infine, sarebbero nulle anche in quanto conformi alle Norme
Bancarie Uniformi, costituenti applicazione di intese restrittive della concorrenza e del mercato, nonché espressive di sfruttamento abusivo di una posizione dominante.
Contr 2. - La si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, e, comunque, in parte prescritte.
3. - Dichiarato il si è costituita in prosecuzione la Controparte_3
Curatela fallimentare.
Pag. 2 di 9 4. - Esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria ratione materiae ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo c.t.u.; quindi, è stata assunta in decisione all'udienza del 26.06.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. - Ciò posto, va anzitutto osservato che, per concorde allegazione delle parti, il contratto di conto corrente oggetto di lite è stato stipulato negli anni settanta del secolo scorso e che il relativo rapporto si è esaurito nel 2017.
5.1. - Contrariamente a quanto assunto in citazione, dunque, non viene in questione la nullità del contratto per vizio di forma.
Com'è noto, infatti, la previsione della forma scritta dei contratti bancari è stata introdotta dall'art. 3 della L. n. 154/1992, con una previsione che è stata poi trasfusa nell'art. 117, co. 1, del D.lgs. n. 385/1993.
Essa, quindi, non si applica ai contratti - come quello in esame - stipulati prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 154/1992.
6. - Tanto chiarito, va ora dato conto delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
6.1. - Il nominato c.t.u. ha, anzitutto, verificato la mancanza di continuità degli estratti conto prodotti dalla società correntista e, di conseguenza, ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto tra le parti a partire dal 01.07.2009 e sino al 30.06.2017.
6.1.1. - Sul punto, giova ricordare che, in ossequio alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nelle cause promosse dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Sicché, colui il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi, spese, commissioni o altre “voci” non pattuiti o invalidamente pattuiti - ha lo specifico onere di produrre il titolo del rapporto dedotto in lite e la serie competa degli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Pag. 3 di 9 L'eventuale incompletezza degli estratti conto ridonda ai danni del correntista, su cui grava l'onere della prova degli addebiti illegittimi, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., sul tema, Cass. n. 30822/2018), salvo che: a) lo stesso correntista fornisca precisi elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti conto;
b) al periodo in questione possa comunque assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che, ad esempio, può verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito maturato in detto arco di tempo o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo) (cfr., in questi termini, Cass. n. 11543/2019).
Dunque, laddove il correntista assuma la veste di attore, è costui a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo dovrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, ossia sul dato più sfavorevole all'attore (cfr. Cass. n.
11543/2019, in motivazione).
6.1.2. - Per quanto in questa sede rileva, occorre tener conto del fatto che, a fronte della mancata produzione in giudizio della serie completa degli estratti conto relativi al c/c in contestazione, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova (ad es.: estratti scalari, contabili di singole operazioni, schermate dell'applicativo di c.d. “home banking”, etc.) idoneo a ricostruire il periodo non documentato, né tantomeno può dirsi che la banca convenuta abbia posto in essere condotte processuali apprezzabili (neppure ai sensi dell'art. 116 c.p.c.) in senso più favorevole per il correntista.
6.1.3. - Del resto, nel caso in esame sarebbe del tutto incongruo accedere a soluzioni alternative del tipo di quelle prospettate dall'attrice (ad es., demandando al c.t.u. di elaborare una scrittura di ricongiunzione), laddove quest'ultima ben poteva colmare la Contr propria lacuna probatoria attraverso una mera richiesta stragiudiziale alla (ex art. 119 TUB), e, in caso di inottemperanza da parte di quest'ultima, mediante una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Pag. 4 di 9 6.1.4. - Ne consegue la correttezza dell'operazione di ricalcolo effettuata dal nominato c.t.u. limitatamente al periodo del rapporto documentato in atti senza soluzione di continuità.
6.2. - Per quanto concerne il computo degli interessi attivi e passivi, il nominato c.t.u. ha applicato i tassi indicati nel documento di sintesi del 30.09.2008 prodotto dall'attrice.
6.2.1. - Sul punto, va osservato che la pattuizione di interessi ultralegali soggiaceva all'obbligo della forma scritta anche al tempo della conclusione del contratto per cui è causa, stante la previsione dell'art. 1284, co. 3, c.c.
Sicché, a fronte dell'evidenza, negli estratti conto versati in atti, di interessi superiori al tasso legale, si è in presenza di addebiti illegittimi sino al 27.04.2000, data in cui, come documentato in atti, le parti hanno pattuito per iscritto la misura degli interessi debitori.
6.2.2. - Considerato, tuttavia, che il ricalcolo è stato limitato al periodo successivo al
27.04.2000 (ossia a partire dal 01.07.2009 e sino al 30.06.2017), attesa la mancanza di continuità degli estratti conto, non assume concreta rilevanza il fatto che, per il periodo antecedente (non oggetto di ricalcolo), gli interessi fossero dovuti nella misura legale.
6.3. - L'attrice ha, poi, contestato l'applicazione, da parte del nominato c.t.u., dei tassi d'interesse indicati nel documento di sintesi del 30.09.2008, assumendo che tale Contr documento non comprovi il valido esercizio dello ius variandi da parte della
6.3.1. - La doglianza non coglie l'essenza dell'operazione di ricalcolo effettuata dal consulente il quale ha, nella sostanza, applicato le condizioni economiche complessivamente più favorevoli per la società correntista risultanti dal documento di sintesi del 30.09.2008, anziché quelle concretamente più onerose di cui alla lettera contratto del 27.04.2000 (cfr. art. 118, co. 3, TUB).
6.3.2. - Come, infatti, risultante dalla tabella 4/bis allegata all'elaborato integrativo del
15.04.2024, emerge come il 1° tasso a debito utilizzato dal c.t.u. sia risultato compreso tra un minimo del 4,391% a un massimo del 6,127%, laddove, in applicazione delle condizioni indicate dalla lettera contratto del 27.04.2000, il tasso in questione sarebbe
Pag. 5 di 9 stato quello (fisso) del 6,75% per tutto il periodo oggetto di ricalcolo, dunque con un notevole incremento dell'ammontare complessivo degli interessi debitori.
6.3.2.1. - Allo stesso modo, risultano di maggior favore per la società correntista gli interessi creditori calcolati dal nominato c.t.u. al tasso dello 0,250% (documento di sintesi 2008), anziché al tasso dello 0,125% (contratto 2000).
6.3.2.2. - Sebbene, infine, il 2° tasso a debito utilizzato dal c.t.u. (10%) sia risultato effettivamente superiore rispetto a quello indicato nel contratto del 2000 (8,75%), va considerato che tale tasso è stato applicato per soli 9 trimestri e ha generato interessi a debito per la società correntista pari a soli € 170,75, con una differenza - rispetto al risultato ottenibile applicando il minor tasso dell'8,75% - pari a € 21,35 in più
( ).
6.3.3. - Ad ogni modo, al fine di prevenire ulteriore contenzioso tra le parti e di evitare l'ennesimo richiamo del c.t.u. per effettuare il suddetto (modestissimo) ricalcolo, basterà scomputare la somma di € 21,35 dal saldo finale risultato a debito per la correntista (€ 17.671,81 - € 21,35 = € 17.650,46), con l'ovvia precisazione che la suddetta operazione non attinge l'esattezza del ricalcolo progressivo del saldo operato dal c.t.u., tenuto conto che, espunta la capitalizzazione periodica degli interessi, il calcolo delle competenze a debito/credito è stato effettuato separatamente rispetto a quello del saldo di conto corrente.
6.4. - Conformemente al mandato integrativo del 24.10.2023, il nominato c.t.u. ha ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa escludendo la capitalizzazione degli interessi.
6.4.1. - Sul punto, va considerato che, per il periodo anteriore alla vigenza della delibera
CICR del 09.02.2000 (cioè fino al 22.04.2000), la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi illegittima tout court per violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n.
35605/2023; Cass. n. 26867/2024), non ricorrendo, peraltro, nella fattispecie a mani, alcuna delle condizioni di liceità ivi previste (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi).
Pag. 6 di 9 Contr 6.4.2. - Per il periodo successivo al 22.04.2000, va dato atto che la ha prodotto la lettera contratto del 27.04.2000 (cfr. doc. 4, fasc. convenuta), in seno alla quale, tuttavia, la capitalizzazione degli interessi non risulta validamente pattuita ex artt. 120, co 2,
TUB (comma aggiunto dal D.lgs. n. 342/1999), e 2, co. 2, della delibera CICR del
09.02.2000, stante la previsione, all'art. 7, co. 1 e 2, del contratto in esame, della capitalizzazione diacronica degli interessi debitori (capitalizzazione trimestrale) e creditori (capitalizzazione annuale).
6.4.2.1. - Né a tale invalidità potrebbe ovviarsi in considerazione dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2000 (doc. 3, fasc. convenuta), della comunicazione di adeguamento ex art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000, tenuto conto che il suddetto meccanismo di adeguamento si applicava testualmente ai soli contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima (22.04.2000), e non anche a quelli - come quello in esame - stipulati in data successiva (27.04.2000).
6.4.3. - Ne consegue che, nel caso in esame, appare corretta l'esclusione della capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di ricalcolo;
esclusione, del resto, nemmeno contestata dalla convenuta la quale, tanto in sede di operazioni peritali, tanto nei propri scritti conclusivi, non ha sollevato obiezioni al riguardo.
6.5. - Quanto alla commissione di massimo scoperto, va rilevata la grave genericità della doglianza attorea, secondo cui la “previsione contrattuale” relativa alla c.m.s. sarebbe “nulla” in quanto “basata su un uso negoziale e non su un uso normativo” (cfr. pag. 4, atto di citazione), con ciò non comprendendosi se l'attrice abbia inteso denunciare la mancata stipula per iscritto della clausola determinativa della c.m.s. (e allora non vi sarebbe alcuna nullità, considerato che, all'epoca della conclusione del contratto per cui è causa, nessuna disposizione normativa imponeva la forma scritta ad substantiam per la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto), oppure
Contr l'applicazione, da parte della di una c.m.s. difforme rispetto a quella pattuita (e allora l'attrice avrebbe dovuto provare il preciso contenuto dell'intercorso contratto).
6.6. - Parimenti generiche e indeterminate appaiono le censure di usurarietà sollevate dall'attrice, non avendo la stessa spiegato in che modo si sarebbe concretamente
Pag. 7 di 9 atteggiata, nel caso in esame, la lamentata applicazione di interessi usurari (siano essi corrispettivi o moratori), non avendo nemmeno specificato i tassi asseritamente usurari in relazione al contratto dedotto in lite, né i T.E.G. e i T.E.G.M. applicabili ratione temporis sulla scorta del conferente decreto ministeriale, in tal modo contravvenendo ad un preciso onere probatorio su sé incombente (sugli oneri di allegazione e prova in tema di usurarietà degli interessi moratori, ma con principio estensibile anche all'ipotesi di usura dei corrispettivi, cfr. Sez. U., n. 19597/2020, secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
6.7. - Ancora, manifestamente infondate appaiono le doglianze dell'attrice concernenti l'asserita nullità delle clausole del contratto dedotto in lite in quanto le stesse costituirebbero applicazione delle Norme Bancarie Uniformi, a loro volta costituenti applicazione di intese restrittive della concorrenza e del mercato, nonché espressione di sfruttamento abusivo di una posizione dominante, non risultando, in particolare, provato che tali clausole corrispondano a quelle previste dal modello censurato (avendo, in particolare, l'attrice omesso di depositare le suddette N.B.U.), né, a monte, chiarito in che modo dall'applicazione generalizzata di tali norme sarebbe derivata una compressione della concorrenza o un pregiudizio al commercio tra Stati membri o, infine, un abuso di posizione dominante (contrariamente, peraltro, a quanto statuito dalla Corte di Giustizia CE, Sez. VI, con sentenza del 21.01.1999, in cause riunite C-
215/96 e C-216/96).
6.8. - Manifestamente generica appare, infine, la doglianza sollevata da Parte_2 con riguardo all'asserita nullità della fideiussione prestata in favore della debitrice principale, non comprendendosi in che cosa sia consistita una tale nullità e considerato, ad ogni modo, che la suddetta fideiussione non è stata nemmeno versata in atti, il che elide in radice ogni possibilità di procedere ad un più approfondito vaglio officioso delle doglianze attoree.
6.9. - In conclusione, sulla scorta delle condivisibili analisi svolte dal nominato c.t.u. e di quanto precisato al § 6.3.3 della presente sentenza, il saldo finale del rapporto in
Pag. 8 di 9 considerazione si determina in complessivi € 17.650,46 a debito della società correntista, con rigetto di ogni ulteriore domanda.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli attori in solido e in favore della convenuta, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
7.1. - Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli attori, in solido, nella misura liquidata con separati provvedimenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5354/2017 r.g., così dispone:
1) Accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa è di €
17.650,46 a debito della società correntista.
2) Rigetta ogni ulteriore domanda.
3) Condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di c.t.u., liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso a Siracusa, in data 5 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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