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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2024
Oggi, 05/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ROSARIA RAFFAELLA LANZARA, per , la quale chiede Parte_1 disporsi l'espletamento dell'invocata CTU;
in subordine, chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to ALFONSO SENATORE, per delega dell'avv. GIUSEPPE BISOGNO, per la compagnia il quale chiede il rigetto dell'appello, riportandosi alle già Controparte_1 rassegnate conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 755/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 6094/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Rosaria Raffaella Lanzara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via A. Barbarulo, n. 62;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giuseppe Bisogno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via B. Avallone, n. 103;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; CP_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Il sig. aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la sig.ra Parte_1
proprietaria dell'automobile “Fiat Panda” tg. CL875XZ, nonché la compagnia CP_2
quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, onde sentirle Controparte_3 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 10.067,81 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in Bracigliano, in data 27.9.20, alle ore 2:00. Segnatamente, la difesa del sig. aveva Pt_1 sostenuto: che il conducente della vettura di proprietà della sig.ra nel testé indicato CP_2 frangente intenta a percorrere via Cesare Battista, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'automobile finendo per impattare contro la vettura di proprietà del sig. una “Renault Pt_1
Talisman” tg. FD182ZS, nell'occasione “in sosta sulla strada”; che, in conseguenza del testé descritto sinistro, l'automobile vettura attorea avrebbe subito “ingenti danni al lato anteriore destro”, stimati nella somma di euro 10.067,81; che, con p.e.c. del 30.9.20, il sig. aveva avanzato “formale Pt_1 richiesta di risarcimento dei danni subiti”; che l'impresa avrebbe offerto, a Controparte_3 titolo di risarcimento dei pregiudizi lamentati, all'allora attore la somma di euro 1.900,00, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà della sig.ra CP_2
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento Controparte_3 dell'invocata reiezione, la predetta impresa aveva in limine sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierno istante non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
quanto al merito, aveva contestato il coinvolgimento nel sinistro della vettura attorea, nonché la quantificazione del danno operata nell'atto di citazione, assumendo che la stessa sarebbe stata “del tutto esorbitante, ingiustificata
e non corroborata da alcun nesso di causalità e da valida documentazione”: in particolare, aveva evidenziato che dai due preventivi di spesa prodotti dallo stesso sig. i danni subiti dalla vettura Pt_1 di quest'ultimo sarebbero stati stimati – non già in euro 10.067,81, bensì – in euro 4.200,00,
Ad onta della rituale notifica dell'atto di citazione, la sig.ra non aveva provveduto a CP_2 costituirsi nel giudizio di prime cure.
Escusso l'unico teste indicato, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata pagina 3 di 6 per la discussione.
Con la sentenza n. 6094/23, il Giudice di Pace, affermata la proponibilità della proposta domanda risarcitoria, ha rigettato la pretesa attorea sulla scorta dell'argomentazione per la quale dal raccolto compendio probatorio non fosse emersa sufficiente prova dell'effettivo coinvolgimento nell'incidente per cui è disputa della vettura dell'istante, tenuto conto che la “lacunosa ed inattendibile prova testimoniale” non avesse confermato “la versione dei fatti di causa così come dedotta nel libello introduttivo del giudizio”.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo in un'unica Parte_1 doglianza, con la quale ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio: segnatamente, ha dedotto che dalla deposizione resa dall'unico teste escusso s'inferirebbe l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel corpo dell'atto di citazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.7.24, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
chiedendo il rigetto del proposto appello. A suffragio della pretesa reiezione, la difesa CP_3 della predetta società ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, evidenziando che le dichiarazioni dell'unico teste escusso sarebbero state “contraddittorie e lacunose”.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, è necessario in limine dichiarare la contumacia della sig.ra la quale, ancorché ritualmente evocata in CP_2 giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17). pagina 4 di 6 Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, deve scrutinarsi il proposto gravame. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'unico elemento di prova fornito dall'odierno istante a sostegno dell'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure è rappresentato dalla deposizione testimoniale resa dal sig. , indifferente rispetto alle parti in causa, il Testimone_1 quale, premesso che “verso le 4 del mattino” si trovasse “fuori al balcone” della propria abitazione, sita in Bracigliano alla via Cesare Battista, ha riferito di aver udito “un rumore” e di aver scorto una Fiat
Panda di colore giallo intenta a percorrere via Cesare Battista, “in direzione via del Convento”, aggiungendo di essersi “affacciato” e di aver visto che la predetta vettura si fosse “girata su sé stessa”, finendo per urtare “le auto in sosta sulle strisce, tra cui l'autoveicolo Talisman”; inoltre, ha dichiarato che il veicolo del sig. fosse stato urtato in corrispondenza della “fiancata laterale destra”. Pt_1
Orbene, tale deposizione, di là da non apparire del tutto coerente intrinsecamente, non è stata riscontrata da alcun altro elemento probatorio e, in ogni caso, ha offerto una dinamica dell'evento dannoso non pienamente sovrapponibile a quella prospettata dal sig. Pt_1
Con specifico riguardo al primo profilo, il teste ha riferito che “verso le 4 del mattino” si trovasse
“fuori al balcone” della propria abitazione, salvo aver poi dichiarato di essersi “affacciato”, senza aver chiarito se ad una finestra o al balcone stesso, probabilmente in conseguenza del “rumore” che ha affermato di aver udito. Peraltro, non si comprende quale “rumore” potrebbe aver prodotto la vettura della sig.ra prima di impattare contro le automobili colà ferme in sosta tale da aver indotto il CP_2 teste ad “affacciarsi” ed a volgere lo sguardo in direzione della stessa in tempo utile a percepire visivamente la collisione con i veicoli parcheggiati.
Per quanto concerne le incongruenze rispetto alla – laconica – ricostruzione dell'incidente tratteggiata dall'originario attore, il teste escusso non soltanto ha riferito che il sinistro sarebbe occorso “verso le 4 del mattino”, oltre due ore dopo l'orario di verificazione indicato nel libello introduttivo del giudizio di prime cure, ma ha anche dichiarato che nell'incidente sarebbe stata coinvolta una terza vettura, di cui, invece, l'appellante mai ha fatto menzione, almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, si ritiene che l'appellante non abbia assolto l'onere – incombente sul medesimo – di provare l'effettiva verificazione del fatto illecito. pagina 5 di 6 Il proposto gravame, pertanto, non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione alla posizione dell'appellata contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 5.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6
Oggi, 05/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ROSARIA RAFFAELLA LANZARA, per , la quale chiede Parte_1 disporsi l'espletamento dell'invocata CTU;
in subordine, chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to ALFONSO SENATORE, per delega dell'avv. GIUSEPPE BISOGNO, per la compagnia il quale chiede il rigetto dell'appello, riportandosi alle già Controparte_1 rassegnate conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 755/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 6094/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Rosaria Raffaella Lanzara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via A. Barbarulo, n. 62;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giuseppe Bisogno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via B. Avallone, n. 103;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; CP_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Il sig. aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la sig.ra Parte_1
proprietaria dell'automobile “Fiat Panda” tg. CL875XZ, nonché la compagnia CP_2
quale impresa assicuratrice per la RCA del predetto veicolo, onde sentirle Controparte_3 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 10.067,81 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro stradale asseritamente verificatosi in Bracigliano, in data 27.9.20, alle ore 2:00. Segnatamente, la difesa del sig. aveva Pt_1 sostenuto: che il conducente della vettura di proprietà della sig.ra nel testé indicato CP_2 frangente intenta a percorrere via Cesare Battista, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'automobile finendo per impattare contro la vettura di proprietà del sig. una “Renault Pt_1
Talisman” tg. FD182ZS, nell'occasione “in sosta sulla strada”; che, in conseguenza del testé descritto sinistro, l'automobile vettura attorea avrebbe subito “ingenti danni al lato anteriore destro”, stimati nella somma di euro 10.067,81; che, con p.e.c. del 30.9.20, il sig. aveva avanzato “formale Pt_1 richiesta di risarcimento dei danni subiti”; che l'impresa avrebbe offerto, a Controparte_3 titolo di risarcimento dei pregiudizi lamentati, all'allora attore la somma di euro 1.900,00, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile di proprietà della sig.ra CP_2
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento Controparte_3 dell'invocata reiezione, la predetta impresa aveva in limine sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierno istante non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
quanto al merito, aveva contestato il coinvolgimento nel sinistro della vettura attorea, nonché la quantificazione del danno operata nell'atto di citazione, assumendo che la stessa sarebbe stata “del tutto esorbitante, ingiustificata
e non corroborata da alcun nesso di causalità e da valida documentazione”: in particolare, aveva evidenziato che dai due preventivi di spesa prodotti dallo stesso sig. i danni subiti dalla vettura Pt_1 di quest'ultimo sarebbero stati stimati – non già in euro 10.067,81, bensì – in euro 4.200,00,
Ad onta della rituale notifica dell'atto di citazione, la sig.ra non aveva provveduto a CP_2 costituirsi nel giudizio di prime cure.
Escusso l'unico teste indicato, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata pagina 3 di 6 per la discussione.
Con la sentenza n. 6094/23, il Giudice di Pace, affermata la proponibilità della proposta domanda risarcitoria, ha rigettato la pretesa attorea sulla scorta dell'argomentazione per la quale dal raccolto compendio probatorio non fosse emersa sufficiente prova dell'effettivo coinvolgimento nell'incidente per cui è disputa della vettura dell'istante, tenuto conto che la “lacunosa ed inattendibile prova testimoniale” non avesse confermato “la versione dei fatti di causa così come dedotta nel libello introduttivo del giudizio”.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo in un'unica Parte_1 doglianza, con la quale ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio: segnatamente, ha dedotto che dalla deposizione resa dall'unico teste escusso s'inferirebbe l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel corpo dell'atto di citazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.7.24, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
chiedendo il rigetto del proposto appello. A suffragio della pretesa reiezione, la difesa CP_3 della predetta società ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'irreprensibilità del percorso motivazionale posto alla base dell'impugnata pronuncia, evidenziando che le dichiarazioni dell'unico teste escusso sarebbero state “contraddittorie e lacunose”.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, è necessario in limine dichiarare la contumacia della sig.ra la quale, ancorché ritualmente evocata in CP_2 giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'impresa assicuratrice, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17). pagina 4 di 6 Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Tanto atteso, deve scrutinarsi il proposto gravame. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'unico elemento di prova fornito dall'odierno istante a sostegno dell'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure è rappresentato dalla deposizione testimoniale resa dal sig. , indifferente rispetto alle parti in causa, il Testimone_1 quale, premesso che “verso le 4 del mattino” si trovasse “fuori al balcone” della propria abitazione, sita in Bracigliano alla via Cesare Battista, ha riferito di aver udito “un rumore” e di aver scorto una Fiat
Panda di colore giallo intenta a percorrere via Cesare Battista, “in direzione via del Convento”, aggiungendo di essersi “affacciato” e di aver visto che la predetta vettura si fosse “girata su sé stessa”, finendo per urtare “le auto in sosta sulle strisce, tra cui l'autoveicolo Talisman”; inoltre, ha dichiarato che il veicolo del sig. fosse stato urtato in corrispondenza della “fiancata laterale destra”. Pt_1
Orbene, tale deposizione, di là da non apparire del tutto coerente intrinsecamente, non è stata riscontrata da alcun altro elemento probatorio e, in ogni caso, ha offerto una dinamica dell'evento dannoso non pienamente sovrapponibile a quella prospettata dal sig. Pt_1
Con specifico riguardo al primo profilo, il teste ha riferito che “verso le 4 del mattino” si trovasse
“fuori al balcone” della propria abitazione, salvo aver poi dichiarato di essersi “affacciato”, senza aver chiarito se ad una finestra o al balcone stesso, probabilmente in conseguenza del “rumore” che ha affermato di aver udito. Peraltro, non si comprende quale “rumore” potrebbe aver prodotto la vettura della sig.ra prima di impattare contro le automobili colà ferme in sosta tale da aver indotto il CP_2 teste ad “affacciarsi” ed a volgere lo sguardo in direzione della stessa in tempo utile a percepire visivamente la collisione con i veicoli parcheggiati.
Per quanto concerne le incongruenze rispetto alla – laconica – ricostruzione dell'incidente tratteggiata dall'originario attore, il teste escusso non soltanto ha riferito che il sinistro sarebbe occorso “verso le 4 del mattino”, oltre due ore dopo l'orario di verificazione indicato nel libello introduttivo del giudizio di prime cure, ma ha anche dichiarato che nell'incidente sarebbe stata coinvolta una terza vettura, di cui, invece, l'appellante mai ha fatto menzione, almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, si ritiene che l'appellante non abbia assolto l'onere – incombente sul medesimo – di provare l'effettiva verificazione del fatto illecito. pagina 5 di 6 Il proposto gravame, pertanto, non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata compagnia, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla per le spese in relazione alla posizione dell'appellata contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 5.11.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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