Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3283 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di PA - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3283/2023 R.G. riservata in decisione in data 30.1.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI SIMONA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in ANLO LO (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10.
RICORRENTE
E (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TAVEGGIA LUCIANA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in PA, via del Carmine 12
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, contrariis rejectis, confermata la competenza territoriale del Tribunale di PA e la regolarità della procura alle liti in atti:
Nel merito:
pagina 1 di 6
NZ (Pv), Via Garibaldi n.15;
2) Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio:
a) due giorni infrasettimanali, individuati nel martedì (con pernottamento) e venerdì (con pernottamento) da sostituirsi con il giovedì (con pernottamento) nelle settimane con il weekend di spettanza della madre e due weekend alternati al mese, dal venerdì ore 16.00 a lunedì dopo la scuola, quando lo stesso verrà riaccompagnato presso l'abitazione della madre in NZ (Pv), Via Garibaldi n.15;
b) Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, metà del relativo periodo, secondo il calendario scolastico ed in base al criterio dell'alternanza, ripartendosi, quanto ai giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, fra i genitori il pranzo e la cena;
c) Quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
Per 3) Porre a carico del IG. , a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio , Controparte_1
l'ammontare mensile pari ad € 300,00, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, oltre ad una compartecipazione pari al 50% a tutte le spese straordinarie debitamente documentate, da sostenersi nell'interesse del minore. L'importo come sopra determinato dovrà essere corrisposto per dodici mesi direttamente all'odierna ricorrente, IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario da eseguirsi alle seguenti coordinate IBAN [...]. Detto importo sarà rivalutato annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
4) Autorizzare in via esclusiva la madre a percepire l'assegno unico ed universale per il minore;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In via istruttoria:
- Ove occorrendo, si insiste sin da ora nell'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: Per 1) Vero che il minore vive con la madre nell'abitazione sita in NZ (Pv), Via Garibaldi n.15;
2) Vero che il bimbo è prevalentemente collocato presso la casa materna;
Per
3) Vero che frequenta la terza elementare presso la Scuola Primaria di NZ (Pv) e viene aiutato e seguito nello svolgimento dei compiti dalla IGnora;
Parte_1
3) Vero che il minore viene accompagnato agli allenamenti di calcio dal compagno della madre, IGnor T_
;
[...]
Per 4) Vero che alcuna somma mai veniva versata dal padre a titolo di mantenimento del figlio;
pagina 2 di 6 5) Vero che alcuna somma viene percepita dalla IGnora a titolo di assegno unico;
Parte_1
6) Vero che il IGnor si astiene dal partecipare alle spese straordinarie sostenute dalla ex Controparte_1 compagna nell'interesse del minore.
Si indicano a testi:
IGnor di NZ (Pv), Via Garibaldi n.15; IGnor di ANLO LO (Lo), Parte_2 Testimone_1
Via Marconi n.18; IGnora di NZ (Pv), Via Buonarroti n.
4. Testimone_2
-In caso di ammissione della prova orale avversa, si chiede sin da ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova di controparte con i relativi testi ammessi.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte resistente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare e pregiudiziale:
- 1. dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lodi, per le argomentazioni esposte in narrativa sub punto 1);
- 2. Accertare e dichiarare, per le argomentazioni in narrativa svolte sub punto 2), la nullità ovvero l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla IG.ra e la conseguente nullità ovvero inesistenza del ricorso Parte_1 introduttivo il presente giudizio, in quanto redatto in assenza di apposita procura alle liti, conferita per un procedimento diverso rispetto a quello che ci occupa;
nel merito
-3. Accertare e dichiarare che, dalla separazione dei genitori a tutt'oggi, si è instaurata una collocazione paritaria del figlio presso i genitori e pertanto nulla è dovuto dal padre alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore:
-4. Affidare il minore ad entrambi i genitori. Regolamentare i rapporti tra il minore ed i genitori in un Persona_2 ambito di bigenitorialità, secondo il calendario di frequentazione che, negli anni e su accordo dei genitori, si è instaurato, nulla prevendendo a titolo di assegno alimentare attesa la collocazione paritaria. Per quanto riguarda le spese extra assegno, disciplinarle secondo il vigente Protocollo di intesa ed in uso presso codesto Tribunale;
-5 rigettare tutte le domande spiegate dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le argomentazioni svolte in narrativa.
In via istruttoria:
Si richiede sin da ora:
-L'ammissione dell'interrogatorio formale della sig.ra , sui capitoli di prova che verranno Parte_1 formulati nelle concedende memorie istruttorie, sulle circostanze in narrativa esposte;
pagina 3 di 6 -con riserva di integrare, nelle memorie successive, ove ritenuto necessario, le proprie attività istruttorie, si richiede l'ammissione della prova per testimoni dei seguenti soggetti indicati, con riserva di articolare capitoli di prova sulle circostanze in narrativa esposte:
o IG.ra Testimone_3
o IG.ra Testimone_4
o IG.ra Testimone_5
o IG. Testimone_6
o IG.ra Testimone_7
In ogni caso:
- Con la vittoria dei compensi e spese per il presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di parte resistente, già formulata nel corso del giudizio e riproposta nelle conclusioni definitive rassegnate, di nullità della procura formulata dalla difesa di parte resistente considerato il disposto del novellato art. 182 cpc che prevede espressamente la possibilità di sanatoria del vizio, nel caso specifico avvenuta con il deposito della procura allegata alla memoria di parte ricorrente in data 19.12.2023; va, del pari, ribadita la competenza di codesto Tribunale considerata la pacifica e stabile residenza abituale del minore nel Comune di NZ, dovendosi peraltro presumere che l'eccezione riproposta dalla difesa del resistente nelle conclusioni definitive sia il frutto di una mera svista, considerata l'espressa rinuncia formulata all'udienza del 9.1.2024 (v. verbale di udienza).
Non vanno, infine, ammesse le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni definitive rassegnate, peraltro già rigettate dal Giudice delegato con ordinanza del 15.3.2024, con motivazione che si condivide. Per Sull'affidamento e sul collocamento del minore
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido Per condiviso tra i genitori del figlio minore (nato il [...]), non risultando lo stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Invero, i servizi sociali incaricati, a seguito degli interventi svolti con le parti, hanno dato atto dell'atteggiamento collaborativo e responsabile assunto dai genitori e rispondente ai bisogni primari del figlio, valutando positivamente la conferma del regime di affido condiviso e rilevando l'assenza di una situazione di potenziale pregiudizio per lui (v. relazioni del 9.12.2024).
Va, pertanto, prevista la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali, come dagli stessi richiesto, per un periodo di 12 mesi, a cadenza semestrale, in funzione di supporto al nucleo e di vigilanza, prescrivendo agli operatori di segnalare alle Autorità competenti eventuali eventi pregiudizievoli per il minore.
pagina 4 di 6 Per Va, del pari, visto l'accordo sul punto, confermato il collocamento prevalente di presso la madre così come il regime di frequentazione già in atto e concordato tra le parti all'udienza davanti al Giudice delegato del 9.1.2024, prevedendosi, pertanto, che il padre tenga con sé il figlio, nelle settimane i cui weekend sono di competenza paterna, nella giornata del martedì dall'uscita di scuola con pernottamento presso di lui e, nelle settimane i cui weekend sono di competenza materna, nei giorni del martedì e del giovedì, sempre dall'uscita di scuola e con pernottamento presso di lui, oltre che a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola (nei giorni di vacanza e chiusura scolastica il minore starà nei medesimi giorni dal padre sin dalla mattina a partire dalle ore 12:00); il minore trascorrerà, altresì, con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni, oltre che 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Sul mantenimento del figlio
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, pertanto, la madre, convivendo in via prevalente con lo stesso, provvederà direttamente al mantenimento del minore mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in suo favore, non potendosi accogliere la domanda del padre di prevedere la corresponsione diretta anche da parte sua di quanto necessario al minore in occasione dei tempi di permanenza dello stesso con lui, tenuto conto che il regime adottato non è del tutto paritario e che, in ogni caso, la madre si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane del minore.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento del figlio, rilevano i seguenti elementi.
La sig.ra lavora part time con retribuzione mensile di 1.100,00 euro (v. CU 2024 in cui si evidenzia un Parte_1 reddito netto per l'anno 2023 di euro12.110,85 e estratti conto doc. n. 12); la stessa, del resto, pur essendo gravata dal pagamento di un canone mensile di locazione dell'immobile in cui vive, pari a 650,00 euro mensili, ripartisce certamente i relativi costi e le spese quotidiane con il compagno e il figlio maggiore, con la stessa conviventi.
Il resistente, di contro, è del tutto privo di redditi da lavoro, in quanto invalido e percettore del solo assegno di invalidità, di 780,00 euro mensili, oltre all'accompagnamento di circa 500,00 euro mensili ed ha dedotto, ma non porvato, di essere gravato dal pagamento di una rata mensile di mutuo relativo all'immobile ove abita da solo e di sua proprietà esclusiva, pari a 380,00 euro (v. verbale di udienza del 9.1.2024, Cu 2024 e doc. n. 1 e 3).
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto della condizione delle parti e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del IG. quale contributo mensile per il mantenimento del figlio, l'importo di 100,00 €, oltre CP_1
pagina 5 di 6 all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per lo stesso, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Infine, considerato il collocamento prevalente del figlio presso la madre e le conseguenti maggiori spese quotidiane a suo carico, valutata l'esiguità del contributo economico paterno al mantenimento del figlio, questo
Collegio ritiene corretto confermare che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accordo in merito alle condizioni di affido del figlio e della soccombenza reciproca in relazione alla misura del contributo per il mantenimento ordinario dello stesso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: Per
- conferma l'affido condiviso del minore (nato il [...]) tra i genitori e il suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- conferma il calendario di incontri padre-figlio così come indicato in parte motiva, cui si rimanda;
- conferma l'incarico ai servizi sociali del comune di NO disponendo che gli stessi proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, per il periodo di un anno;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di 100,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in usi presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di NO
PA, così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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