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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4659 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 CP_1
rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Vitaterna il primo e dall'Avv.to Emiliano Caperna e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 26.09.2025 ricorso congiunto per Parte_1 CP_1 ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in Kukur (Albania) il
25.08.2008 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Castro dei Volsci (FR) al n. 7 parte II –
Serie C- anno 2008 Ufficio 1) e che dalla loro unione è nata una figlia, in Frosinone il 03.03.2010 Per_1
(15 anni), e di aver fissato la dimora coniugale in Castro dei Volsci alla via dei Ciclamini n. 2 presso abitazione di proprietà del marito;
che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, tanto che la moglie si è già allontanata dalla casa coniugale per svolgere attività lavorativa in altra provincia, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 16.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Sussiste certamente la giurisdizione del giudice italiano a delibare la domanda, posto che l'art. 32 della legge n. 218/1995 stabilisce che “in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.
La domanda ha riguardo a coniugi con cittadinanza diversa, italiana per il marito e albanese per la moglie e deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 32 l.
n. 218/1995, se un matrimonio è celebrato all'estero, essendo uno dei coniugi cittadino italiano, così come, quanto al diritto sostanziale applicabile, non vi è dubbio trattarsi di quello italiano, a norma dell'art. 31 della legge citata, poiché la vita matrimoniale risulta essere esclusivamente localizzata nel territorio dello Stato. Inoltre la legge n. 218 del 31 maggio 1995 all'art. 3 stabilisce che, in caso di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, si applica “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio” o, se questo non fosse possibile, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta “prevalentemente localizzata”. A ciò deve aggiungersi che lo stesso art. 3, al punto n. 2, stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
A ciò si aggiunga che anche le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno sottolineato come il concetto di residenza abituale debba essere inteso quale luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi. La residenza, dunque, non deve essere intesa in senso meramente formale quale luogo anagrafico, quanto piuttosto quale residenza effettiva, da individuare nel luogo ove si svolge concretamente e continuamente la vita personale e lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale (conf. Cassazione civile sez. un., 08/06/2023, n.16288).
Orbene, è comprovato dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti che il nucleo familiare ha localizzato in Castro dei Volsci la propria vita affettiva, il proprio centro di interessi e di interazione sociale, sicchè certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda.
In merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la prole minore nata a Persona_2
Frosinone il 03.03.2010 risiede in Castro dei Volsci, Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
ritenuto che gli accordi raggiunti tra i coniugi non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume con riferimento alle questioni personali e patrimoniali, né risultino contrari all'interesse della prole minore, atteso che in punto di affidamento essi non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non minano dunque il fondamentale principio di bigenitorialità; d'altra parte, non emergono profili o indizi di inidoneità genitoriale a carico di alcuno dei ricorrenti. Quanto al profilo del collocamento della prole, la previsione di convivenza della minore con il padre risulta corrispondente al primario interesse della ragazza di conservare il legame con il proprio habitat domestico e con le relazioni familiari, soprattutto considerando che il nucleo familiare si compone anche del fratello , figlio Per_3 della madre;
dal momento che la sig.ra ha allegato di essersi allontanata dalla casa coniugale per esigenze CP_1 lavorative, è certamente sconsigliabile tanto destabilizzare la minore asportandola dalla propria dimensione sociale e domestica, quanto allontanandola dai legami parentali;
d'altra parte, la previsione di un diritto materno alla libera frequentazione consente, almeno potenzialmente, al genitore non convivente di conservare rapporti significativi con la ragazza;
quanto infine al profilo del mantenimento, la scelta delle parti di lasciare che sia il genitore convivente a provvedere alle esigenze della figlia non costituisce in sé una pattuizione censurabile né contraria alla legge.
Osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4659/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 CP_1 avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
CI (FR) e nata il [...] in [...], i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in KU (ALBANIA) il 25/08/2008 trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di CASTRO DEI CI (FR) al n. 7 parte II – Serie C- anno 2008 Ufficio 1 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 26.09.2025;
- MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTRO DEI CI (FR) (atto n. 7 parte II – Serie C- anno 2008 Ufficio 1);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4659 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 CP_1
rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Vitaterna il primo e dall'Avv.to Emiliano Caperna e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 26.09.2025 ricorso congiunto per Parte_1 CP_1 ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in Kukur (Albania) il
25.08.2008 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Castro dei Volsci (FR) al n. 7 parte II –
Serie C- anno 2008 Ufficio 1) e che dalla loro unione è nata una figlia, in Frosinone il 03.03.2010 Per_1
(15 anni), e di aver fissato la dimora coniugale in Castro dei Volsci alla via dei Ciclamini n. 2 presso abitazione di proprietà del marito;
che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, tanto che la moglie si è già allontanata dalla casa coniugale per svolgere attività lavorativa in altra provincia, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 16.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Sussiste certamente la giurisdizione del giudice italiano a delibare la domanda, posto che l'art. 32 della legge n. 218/1995 stabilisce che “in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.
La domanda ha riguardo a coniugi con cittadinanza diversa, italiana per il marito e albanese per la moglie e deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 32 l.
n. 218/1995, se un matrimonio è celebrato all'estero, essendo uno dei coniugi cittadino italiano, così come, quanto al diritto sostanziale applicabile, non vi è dubbio trattarsi di quello italiano, a norma dell'art. 31 della legge citata, poiché la vita matrimoniale risulta essere esclusivamente localizzata nel territorio dello Stato. Inoltre la legge n. 218 del 31 maggio 1995 all'art. 3 stabilisce che, in caso di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, si applica “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio” o, se questo non fosse possibile, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta “prevalentemente localizzata”. A ciò deve aggiungersi che lo stesso art. 3, al punto n. 2, stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
A ciò si aggiunga che anche le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno sottolineato come il concetto di residenza abituale debba essere inteso quale luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi. La residenza, dunque, non deve essere intesa in senso meramente formale quale luogo anagrafico, quanto piuttosto quale residenza effettiva, da individuare nel luogo ove si svolge concretamente e continuamente la vita personale e lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale (conf. Cassazione civile sez. un., 08/06/2023, n.16288).
Orbene, è comprovato dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti che il nucleo familiare ha localizzato in Castro dei Volsci la propria vita affettiva, il proprio centro di interessi e di interazione sociale, sicchè certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda.
In merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la prole minore nata a Persona_2
Frosinone il 03.03.2010 risiede in Castro dei Volsci, Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
ritenuto che gli accordi raggiunti tra i coniugi non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume con riferimento alle questioni personali e patrimoniali, né risultino contrari all'interesse della prole minore, atteso che in punto di affidamento essi non derogano alla regola generale dell'affidamento condiviso e non minano dunque il fondamentale principio di bigenitorialità; d'altra parte, non emergono profili o indizi di inidoneità genitoriale a carico di alcuno dei ricorrenti. Quanto al profilo del collocamento della prole, la previsione di convivenza della minore con il padre risulta corrispondente al primario interesse della ragazza di conservare il legame con il proprio habitat domestico e con le relazioni familiari, soprattutto considerando che il nucleo familiare si compone anche del fratello , figlio Per_3 della madre;
dal momento che la sig.ra ha allegato di essersi allontanata dalla casa coniugale per esigenze CP_1 lavorative, è certamente sconsigliabile tanto destabilizzare la minore asportandola dalla propria dimensione sociale e domestica, quanto allontanandola dai legami parentali;
d'altra parte, la previsione di un diritto materno alla libera frequentazione consente, almeno potenzialmente, al genitore non convivente di conservare rapporti significativi con la ragazza;
quanto infine al profilo del mantenimento, la scelta delle parti di lasciare che sia il genitore convivente a provvedere alle esigenze della figlia non costituisce in sé una pattuizione censurabile né contraria alla legge.
Osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4659/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 CP_1 avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
CI (FR) e nata il [...] in [...], i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in KU (ALBANIA) il 25/08/2008 trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di CASTRO DEI CI (FR) al n. 7 parte II – Serie C- anno 2008 Ufficio 1 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 26.09.2025;
- MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTRO DEI CI (FR) (atto n. 7 parte II – Serie C- anno 2008 Ufficio 1);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola