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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4994/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1196/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005871811 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090025500735000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100036509082000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160063871491 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170045302917 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001786273004 CATASTO-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180009096881 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'A.E. insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'ing. Ricorrente_1, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del Direttore e legale rappr.te pro tempore, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premetteva che la controversia aveva ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 1811 relativa alle cartelle n. 500735000, asseritamente notificata in data 28.04.2009, per un totale di
82.898,27 per IRPEF/ IVA anno 2005, n. 9082 asseritamente notificata in data 1.07.2010 per un totale di
€ 24.615,40 per IRPEF/IVA anno 2006, n. 1491 asseritamente notificata il 15.06.2017 per un totale di
€ 16.948,77 per IRPEF/IVA 2013, n. 2917 asseritamente notificata il 31/12/2018 per un totale di € 219,90 per IRAP anno 2014, n. 3004 asseritamente notificata il 23.05.2010 per un totale di € 435,92 per imposta locazione fabbricati anno 2012, nonché n. 6881 asseritamente notificata il 13.08.2018 per un totale di
€ 20.149,86 per IRPEF/IVA anno 2014. Riferiva che il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso introduttivo con condanna alle spese, perciò presentava quattro motivi di impugnazione, deducendo vizio di ultrapetizione, violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, omessa pronuncia ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Col primo motivo, deduceva inesistenza e nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche sottese all'intimazione impugnata, perché non sarebbe stata fornita alcuna adeguata prova della detta notifica da parte dell'ADER ed eventuali documenti, quali relazioni di notifica, intimazioni di pagamento, e via dicendo, che sarebbero stati prodotti a seguito di costituzione tardiva di ADER non avrebbero potuto, in ogni caso, essere tenuti in considerazione ai fini della decisione e qualora prodotti avrebbero dovuto essere estromessi dagli atti di causa in quanto avrebbero fatto ingresso illecitamente nel processo. Col secondo motivo, lamentava l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure perché a fronte di specifiche contestazioni in sede di ricorso introduttivo sulla regolarità delle notifiche delle cartelle,
e sulla documentazione prodotta non dall'ADER ma dall'Agenzia delle Entrate, il giudice di prime cure avrebbe adottato una motivazione alquanto generica senza scendere nel dettaglio dell'esame delle contestazioni mosse. In relazione alla cartella n. 500735, non si sarebbe perfezionata la notifica in quanto la raccomandata informativa sarebbe tornata indietro perché il destinatario era sconosciuto. Relativamente alla cartella n. 9082, la relativa notifica sarebbe nulla in quanto la consegna della cartella sarebbe stata eseguita a mani di soggetto diverso dal destinatario, cioè a tale Nominativo_1, qualificata “addetta alla casa”, senza la spedizione della prescritta raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. Anche la cartella n. 3004 sarebbe stata notificata in modo irregolare, posto che l'Ufficio asserisce essere stata notificata in data 30.04.2018 per compiuta giacenza, ma la cartolina versata in atti non reca alcun numero di riferimento ad alcuna cartella di pagamento. Per quanto riguarda, infine, la cartella n. 6881, apparentemente notificata in data 30.07.2018 ex art. 140 c.p.c. va rilevato che anche in questo caso la prova della notifica non è stata fornita dalla controparte stante che in primo luogo la relazione della notifica è del tutto priva delle generalità del destinatario dell'atto, il che comporta di per se la nullità insanabile dell'atto in quanto privo di uno degli elementi imprescindibili dello steso, ossia le generalità del destinatario, ed in secondo luogo perché la cartolina di ritorno che completerebbe e perfezionerebbe l'iter notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c., anche in questo caso, tornava al mittente con la dicitura sconosciuto. Col terzo motivo, erroneamente rubricato come
II, deduceva la maturazione della prescrizione, segnatamente per quanto riguarda interessi e sanzioni, chiaramente sottoposte alla prescrizione breve quinquennale e specificamente la carenza di motivazione sul punto da parte del giudice di prime cure a fronte delle numerose contestazioni mosse dalla parte appellante. Col quarto motivo, erroneamente rubricato come III, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata dal momento che le due istanze di rateizzazione, non documentate da ADER e dunque non presenti agli atti, delle cartelle contraddistinte ai nr. 1) e 2) del ricorso introduttivo di giudizio non poteva avere effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., in quanto dal momento del presunto deposito delle predette istanze (anni 2009 e 2010) al momento della ricezione dell'intimazione da cui è scaturito il presente giudizio, in data 14.03.2023, era già interamente decorso il termine di prescrizione proprio del tributo in questione, per come riportato in ricorso. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di intimazione con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Precisava che l'Agenzia, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), aveva chiesto e ottenuto da quest'ultima i referti di notifica delle cartelle contenute nell'impugnata intimazione e li aveva prodotti nel giudizio di primo grado. Per quanto riguarda la cartella n. 500735, precisava che la notifica era valida, poiché la cartella reca il numero identificativo, la data, l'indirizzo, il nome del destinatario e la sua firma per consegna “a mani proprie”. Anche l'eccezione concernente la successiva intimazione di pagamento nr. 4487 è pretestuosa poiché detta intimazione è stata notificata presso la residenza della parte appellante, come risulta dal certificato allegato.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, non è spirato il termine decennale poiché la cartella
è stata notificata il 28.04.2009 e l'intimazione è stata depositata presso l'Albo comunale di Misterbianco il
10.04.2019. Per quanto concerne la cartella di pagamento 9082, come si evince dal referto di notifica, in assenza del destinatario, risulta notificata dall'agente della riscossione, a persona addetta alla casa, qualità che si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni ricevute dall'addetto al recapito, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria. Sulla cartella n. 3004 rilevava che l'ADER ha allegato al referto di notifica un prospetto informatico dal quale si evince senza alcun dubbio che la ricevuta attiene alla cartella indicata. Stante la corretta notificazione delle impugnate cartelle, nonché dei successivi atti interruttivi, nessuna prescrizione decennale dei crediti contenuti in dette cartelle
è intervenuta. Peraltro, deduceva che il termine di prescrizione è stato sospeso dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618-624, (c.d. Legge di stabilità 2014) ed è stata emanata la successiva proroga introdotta con decreto Legge n. 16 del 2014, art. 2 comma 1, convertito nella L. n. 68 del 2014, che ha introdotto la possibilità di pagamento agevolato dei carichi iscritti a ruolo affidati fino alla data del 31 ottobre 2013, e ha espressamente previsto che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. I termini di prescrizione non sono altresì maturati tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono infatti stati emanati diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n.
125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione di tutte le attività di riscossione, a partire dall'8 marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 agosto 2021.
Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti qui di seguito indicati.
Si deve dare atto preliminarmente che le relate di notifica di interesse furono depositate a cura dell'Agenzia resistente già in prime cure, al momento in cui si costituiva peraltro tempestivamente. E' ammissibile la produzione della parte appellata in quanto eseguita prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 58 c.
2 d.lgs. n. 546 del 1992, con efficacia dal 4.01.2024, mediante il disposto di cui all'art. 1 lett. bb) l. n. 220 del 2023 che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Mentre alla data della produzione, era in vigore il vecchio testo della norma che consentiva la produzione di documenti e di atti anche se formati precedentemente.
Peraltro è intervenuta da recente la sentenza della corte costituzionale n. 36/25 del 28.01.2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58 c. 3 novellato limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti”, non ché dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, nella parte in cui prescrive che le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. bb) dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Parte appellante non ha dedotto nulla di specifico sulle cartelle n. 1491 e 2917. Si tratta comunque di cartelle per le quali risultano compiute le operazioni di notifica, la prima risulta regolarmente notificata con tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c. compresa la ricezione della raccomandata informativa, in data
21.12.2018. La seconda risulta notificata il 5.06.2017, sempre mediante la procedura ex art. 139 c.p.c. e deposito presso la Casa comunale e compreso l'invio della raccomandata informativa e la ricezione in data
3.08.2017. La cartella n. 735 risulta notificata il 28.04.2009 a mani dello stesso. La cartella n. 9082 risulta notificata all'addetta alla casa, sul punto va osservato che l'art. 139, secondo comma, c.p.c., istituisce una presunzione iuris tantum circa la veridicità delle dichiarazioni riportate dall'ufficiale giudiziario nell'atto di notifica, ivi comprese le qualità del consegnatario dello stesso, incombendo in capo al destinatario l'onere di fornire la prova contraria circa l'inesistenza, in capo a tale soggetto, delle qualità richieste ex lege. Ma va applicata la regola che prevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa in applicazione della lettera b-bis) dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600 del
1973. L'invio della raccomandata informativa risulta dalla distinta postale prodotta in prime cure. Tuttavia, non risulta la ricezione che è rilevante ai fini del perfezionamento della procedura (su cui cfr. Cass., Sez.
VI, ord. n. 3141 del 2.02.2022). Quindi questa notifica è nulla perché manca la prova che il contribuente ne sia venuta a conoscenza. Per quanto riguarda la cartolina n. 3004, la stessa risulta notificata il 30.04.2018, per compiuta giacenza, ma l'Agenzia non ha prodotta la relata di notifica limitandosi a esibire e depositare solo un tabulato interno che non ha valore di prova, con la conseguenza che la notifica è da ritenersi nulla.
Per la cartella n. 6881, risulta la notifica in data 30.07.2018, con la raccomandata tornata indietro non recapitata perché nominativo sconosciuto, anche se il tentativo di notifica risultava eseguito nel domicilio del contribuente al quale risultavano notificate tutte le altre cartelle. Comunque, andavano eseguite nuove ricerche nell'anagrafe, che non furono eseguite e quindi la notifica non può considerarsi valida. Sintetizzando, risultano nulle le notifiche delle cartelle n. 9082, 3004 e 6881, mentre sono da ritenersi valide le notifiche delle cartelle n. 735, 1491 e 2917.
Non si è maturata la prescrizione decennale relativamente a queste tre cartelle, mentre risultano prescritte le pretese relative agli interessi e alle sanzioni relative a tutte le cartelle, pretese che si prescrivono in cinque anni. La giurisprudenza (Cass., Sez. T., ord. n. 20955 del 2020; Cass., Sez. T., sent. n. 1 del 2025), ha confermato che le sanzioni si prescrivono entro il termine di 5 anni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/97
e che la stessa prescrizione quinquennale vale per gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Va precisato che sussiste una lieve modifica del dispositivo in questa sede rispetto a quello comunicato alle parti e ciò perché viene corretto un mero errore materiale consistito nell'omissione del riferimento alla prescrizione di sanzioni e interessi di tutte le cartelle. Infatti, come ha precisato la giurisprudenza di merito
(CGT II grado Lombardia, Ord. 3.11.2025, n. 888), "la comunicazione alle parti del dispositivo del giudizio tributario, prima della pubblicazione della sentenza, riveste, essenzialmente, valore informativo senza alcuna valenza esecutiva, a differenza di quanto avviene in sede penale e nel processo del lavoro". Con la conseguenza che è possibile la modifica dovuta ad errore materiale in sede di pubblicazione della sentenza rispetto a quello, previamente, comunicato alle parti.
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate integralmente per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e annulla l'ingiunzione impugnata limitatamente alle cartelle n. 9082, 3004 e 6881, nonché agli interessi e alle sanzioni relativamente a tutte le cartelle, conferma nel resto. Spese compensate. Catania, 16.01.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4994/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1196/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005871811 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090025500735000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100036509082000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160063871491 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170045302917 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001786273004 CATASTO-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180009096881 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'A.E. insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'ing. Ricorrente_1, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del Direttore e legale rappr.te pro tempore, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premetteva che la controversia aveva ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 1811 relativa alle cartelle n. 500735000, asseritamente notificata in data 28.04.2009, per un totale di
82.898,27 per IRPEF/ IVA anno 2005, n. 9082 asseritamente notificata in data 1.07.2010 per un totale di
€ 24.615,40 per IRPEF/IVA anno 2006, n. 1491 asseritamente notificata il 15.06.2017 per un totale di
€ 16.948,77 per IRPEF/IVA 2013, n. 2917 asseritamente notificata il 31/12/2018 per un totale di € 219,90 per IRAP anno 2014, n. 3004 asseritamente notificata il 23.05.2010 per un totale di € 435,92 per imposta locazione fabbricati anno 2012, nonché n. 6881 asseritamente notificata il 13.08.2018 per un totale di
€ 20.149,86 per IRPEF/IVA anno 2014. Riferiva che il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso introduttivo con condanna alle spese, perciò presentava quattro motivi di impugnazione, deducendo vizio di ultrapetizione, violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, omessa pronuncia ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Col primo motivo, deduceva inesistenza e nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche sottese all'intimazione impugnata, perché non sarebbe stata fornita alcuna adeguata prova della detta notifica da parte dell'ADER ed eventuali documenti, quali relazioni di notifica, intimazioni di pagamento, e via dicendo, che sarebbero stati prodotti a seguito di costituzione tardiva di ADER non avrebbero potuto, in ogni caso, essere tenuti in considerazione ai fini della decisione e qualora prodotti avrebbero dovuto essere estromessi dagli atti di causa in quanto avrebbero fatto ingresso illecitamente nel processo. Col secondo motivo, lamentava l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure perché a fronte di specifiche contestazioni in sede di ricorso introduttivo sulla regolarità delle notifiche delle cartelle,
e sulla documentazione prodotta non dall'ADER ma dall'Agenzia delle Entrate, il giudice di prime cure avrebbe adottato una motivazione alquanto generica senza scendere nel dettaglio dell'esame delle contestazioni mosse. In relazione alla cartella n. 500735, non si sarebbe perfezionata la notifica in quanto la raccomandata informativa sarebbe tornata indietro perché il destinatario era sconosciuto. Relativamente alla cartella n. 9082, la relativa notifica sarebbe nulla in quanto la consegna della cartella sarebbe stata eseguita a mani di soggetto diverso dal destinatario, cioè a tale Nominativo_1, qualificata “addetta alla casa”, senza la spedizione della prescritta raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. Anche la cartella n. 3004 sarebbe stata notificata in modo irregolare, posto che l'Ufficio asserisce essere stata notificata in data 30.04.2018 per compiuta giacenza, ma la cartolina versata in atti non reca alcun numero di riferimento ad alcuna cartella di pagamento. Per quanto riguarda, infine, la cartella n. 6881, apparentemente notificata in data 30.07.2018 ex art. 140 c.p.c. va rilevato che anche in questo caso la prova della notifica non è stata fornita dalla controparte stante che in primo luogo la relazione della notifica è del tutto priva delle generalità del destinatario dell'atto, il che comporta di per se la nullità insanabile dell'atto in quanto privo di uno degli elementi imprescindibili dello steso, ossia le generalità del destinatario, ed in secondo luogo perché la cartolina di ritorno che completerebbe e perfezionerebbe l'iter notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c., anche in questo caso, tornava al mittente con la dicitura sconosciuto. Col terzo motivo, erroneamente rubricato come
II, deduceva la maturazione della prescrizione, segnatamente per quanto riguarda interessi e sanzioni, chiaramente sottoposte alla prescrizione breve quinquennale e specificamente la carenza di motivazione sul punto da parte del giudice di prime cure a fronte delle numerose contestazioni mosse dalla parte appellante. Col quarto motivo, erroneamente rubricato come III, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata dal momento che le due istanze di rateizzazione, non documentate da ADER e dunque non presenti agli atti, delle cartelle contraddistinte ai nr. 1) e 2) del ricorso introduttivo di giudizio non poteva avere effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., in quanto dal momento del presunto deposito delle predette istanze (anni 2009 e 2010) al momento della ricezione dell'intimazione da cui è scaturito il presente giudizio, in data 14.03.2023, era già interamente decorso il termine di prescrizione proprio del tributo in questione, per come riportato in ricorso. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di intimazione con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Precisava che l'Agenzia, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), aveva chiesto e ottenuto da quest'ultima i referti di notifica delle cartelle contenute nell'impugnata intimazione e li aveva prodotti nel giudizio di primo grado. Per quanto riguarda la cartella n. 500735, precisava che la notifica era valida, poiché la cartella reca il numero identificativo, la data, l'indirizzo, il nome del destinatario e la sua firma per consegna “a mani proprie”. Anche l'eccezione concernente la successiva intimazione di pagamento nr. 4487 è pretestuosa poiché detta intimazione è stata notificata presso la residenza della parte appellante, come risulta dal certificato allegato.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, non è spirato il termine decennale poiché la cartella
è stata notificata il 28.04.2009 e l'intimazione è stata depositata presso l'Albo comunale di Misterbianco il
10.04.2019. Per quanto concerne la cartella di pagamento 9082, come si evince dal referto di notifica, in assenza del destinatario, risulta notificata dall'agente della riscossione, a persona addetta alla casa, qualità che si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni ricevute dall'addetto al recapito, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria. Sulla cartella n. 3004 rilevava che l'ADER ha allegato al referto di notifica un prospetto informatico dal quale si evince senza alcun dubbio che la ricevuta attiene alla cartella indicata. Stante la corretta notificazione delle impugnate cartelle, nonché dei successivi atti interruttivi, nessuna prescrizione decennale dei crediti contenuti in dette cartelle
è intervenuta. Peraltro, deduceva che il termine di prescrizione è stato sospeso dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618-624, (c.d. Legge di stabilità 2014) ed è stata emanata la successiva proroga introdotta con decreto Legge n. 16 del 2014, art. 2 comma 1, convertito nella L. n. 68 del 2014, che ha introdotto la possibilità di pagamento agevolato dei carichi iscritti a ruolo affidati fino alla data del 31 ottobre 2013, e ha espressamente previsto che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. I termini di prescrizione non sono altresì maturati tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono infatti stati emanati diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n.
125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione di tutte le attività di riscossione, a partire dall'8 marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 agosto 2021.
Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti qui di seguito indicati.
Si deve dare atto preliminarmente che le relate di notifica di interesse furono depositate a cura dell'Agenzia resistente già in prime cure, al momento in cui si costituiva peraltro tempestivamente. E' ammissibile la produzione della parte appellata in quanto eseguita prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 58 c.
2 d.lgs. n. 546 del 1992, con efficacia dal 4.01.2024, mediante il disposto di cui all'art. 1 lett. bb) l. n. 220 del 2023 che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Mentre alla data della produzione, era in vigore il vecchio testo della norma che consentiva la produzione di documenti e di atti anche se formati precedentemente.
Peraltro è intervenuta da recente la sentenza della corte costituzionale n. 36/25 del 28.01.2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58 c. 3 novellato limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti”, non ché dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, nella parte in cui prescrive che le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. bb) dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Parte appellante non ha dedotto nulla di specifico sulle cartelle n. 1491 e 2917. Si tratta comunque di cartelle per le quali risultano compiute le operazioni di notifica, la prima risulta regolarmente notificata con tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c. compresa la ricezione della raccomandata informativa, in data
21.12.2018. La seconda risulta notificata il 5.06.2017, sempre mediante la procedura ex art. 139 c.p.c. e deposito presso la Casa comunale e compreso l'invio della raccomandata informativa e la ricezione in data
3.08.2017. La cartella n. 735 risulta notificata il 28.04.2009 a mani dello stesso. La cartella n. 9082 risulta notificata all'addetta alla casa, sul punto va osservato che l'art. 139, secondo comma, c.p.c., istituisce una presunzione iuris tantum circa la veridicità delle dichiarazioni riportate dall'ufficiale giudiziario nell'atto di notifica, ivi comprese le qualità del consegnatario dello stesso, incombendo in capo al destinatario l'onere di fornire la prova contraria circa l'inesistenza, in capo a tale soggetto, delle qualità richieste ex lege. Ma va applicata la regola che prevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa in applicazione della lettera b-bis) dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600 del
1973. L'invio della raccomandata informativa risulta dalla distinta postale prodotta in prime cure. Tuttavia, non risulta la ricezione che è rilevante ai fini del perfezionamento della procedura (su cui cfr. Cass., Sez.
VI, ord. n. 3141 del 2.02.2022). Quindi questa notifica è nulla perché manca la prova che il contribuente ne sia venuta a conoscenza. Per quanto riguarda la cartolina n. 3004, la stessa risulta notificata il 30.04.2018, per compiuta giacenza, ma l'Agenzia non ha prodotta la relata di notifica limitandosi a esibire e depositare solo un tabulato interno che non ha valore di prova, con la conseguenza che la notifica è da ritenersi nulla.
Per la cartella n. 6881, risulta la notifica in data 30.07.2018, con la raccomandata tornata indietro non recapitata perché nominativo sconosciuto, anche se il tentativo di notifica risultava eseguito nel domicilio del contribuente al quale risultavano notificate tutte le altre cartelle. Comunque, andavano eseguite nuove ricerche nell'anagrafe, che non furono eseguite e quindi la notifica non può considerarsi valida. Sintetizzando, risultano nulle le notifiche delle cartelle n. 9082, 3004 e 6881, mentre sono da ritenersi valide le notifiche delle cartelle n. 735, 1491 e 2917.
Non si è maturata la prescrizione decennale relativamente a queste tre cartelle, mentre risultano prescritte le pretese relative agli interessi e alle sanzioni relative a tutte le cartelle, pretese che si prescrivono in cinque anni. La giurisprudenza (Cass., Sez. T., ord. n. 20955 del 2020; Cass., Sez. T., sent. n. 1 del 2025), ha confermato che le sanzioni si prescrivono entro il termine di 5 anni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/97
e che la stessa prescrizione quinquennale vale per gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Va precisato che sussiste una lieve modifica del dispositivo in questa sede rispetto a quello comunicato alle parti e ciò perché viene corretto un mero errore materiale consistito nell'omissione del riferimento alla prescrizione di sanzioni e interessi di tutte le cartelle. Infatti, come ha precisato la giurisprudenza di merito
(CGT II grado Lombardia, Ord. 3.11.2025, n. 888), "la comunicazione alle parti del dispositivo del giudizio tributario, prima della pubblicazione della sentenza, riveste, essenzialmente, valore informativo senza alcuna valenza esecutiva, a differenza di quanto avviene in sede penale e nel processo del lavoro". Con la conseguenza che è possibile la modifica dovuta ad errore materiale in sede di pubblicazione della sentenza rispetto a quello, previamente, comunicato alle parti.
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate integralmente per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e annulla l'ingiunzione impugnata limitatamente alle cartelle n. 9082, 3004 e 6881, nonché agli interessi e alle sanzioni relativamente a tutte le cartelle, conferma nel resto. Spese compensate. Catania, 16.01.2026 Il Presidente estensore