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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3918/2024
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC LÀ, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate da parte convenuta (parte ricorrente non ha depositato le note e non è, quindi, comparsa all'udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VERTERAMO MARIA TERESA
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv. CATERINA Controparte_1 C.F._1
DARIO
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (617, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione ex art. 617, comma Parte_1
1, c.p.c. all'esecuzione (pignoramento mobiliare e presso terzi), fondata sul d.i. 214/2017 del Tribunale di Roma confermato dal medesimo Tribunale di Roma con sentenza n. 3491/2021, avviata da per l'importo di cui al precetto Controparte_1 di € 436.220.
Il deduce che, a seguito del decreto ingiuntivo n. 214/2017, con cui era stato Parte_1 condannato al pagamento dell'importo di € 308.148,23 oltre accessori, e della successiva sentenza, oggetto di appello, in data 2.5.2022 era stata conclusa una transazione non novativa con cui il si impegnava al pagamento della Parte_1
1 complessiva somma di € 380.000, di cui € 150.000 entro il 31.5.2022, € 115.000 entro il 30.6.2023 ed € 115.000 entro il 30.6.2024.
Il , quindi, pagava l'importo di € 265.000 e deduce l'illegittimità del precetto Parte_1 per i seguenti motivi:
“…Innanzitutto, include nei conteggi le spese legali di cui alla sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo, pari ad euro 18.498,73, ma in aperta violazione dell'art. 479 c.p.c. che dispone: '' se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”.
Non vi è menzione, infatti, nell'atto di precetto della notificazione del titolo esecutivo effettuata al a norma degli articoli 137 e seguenti. L'erroneità del precetto Parte_1 su tale punto risulta palese dalla semplice lettura dello stesso dal momento che nelle premesse riporta il decreto di esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva del decreto senza alcuna menzione alla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale o, pre-riforma, alla notificazione del titolo in forma esecutiva.
L'inclusione di tale somma nel presente atto di precetto risulta, inoltre, in aperta violazione all'art 3.2 dello stesso accordo transattivo sottoscritto tra le parti. Ad ogni modo non si comprende l'inclusione nel presente precetto dal momento dell'avvenuto pagamento da parte del della prima rata della transazione. Parte_1
Anche le spese legali di cui al decreto ingiuntivo vengono incluse nel precetto notificato ma pacificamente corrisposte in occasione della rata di maggio 2022.
Ma v'è di più!!!
I conteggi svolti, poi, dalla controparte sono del tutto errati nell'aggiornamento dell'IVA e CPA, quando, come sopra documentato, il compenso pattuito in sede di convenzione era già comprensivo di IVA e CPA ed il decreto ingiuntivo è stato ottenuto nel 2017 e, quindi, anni dopo dall'aumento di tali accessori di legge, era di euro € 308.148,23, già comprensivo di IVA e CPA.
Conseguente, il subtotale sorte decreto ingiuntivo di euro 320.305,63 è del tutto errato ed illegittimo con conseguente, errore dei conteggi effettuati sugli interessi di mora versati e di quelli ancora dovuti, pari, secondo alla controparte a ben 115.087,05 euro!!!
Altrettanto errata è l'imputazione delle somme di cui alle due rate pagate.”.
Si è costituito l'opposto, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta con ricorso innanzi al G.E, e contestando nel merito la domanda attorea, proponendo domanda ex art. 96 c.p.c.
2 Con decreto del 25.9.2025 è stata rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'attore.
L'opposizione è infondata.
È pacifico che l'esecuzione fondata sul precetto opposto sia già iniziata, poiché di ciò dà atto anche l'attore.
È altrettanto pacifico che l'attore abbia proposto l'opposizione con citazione direttamente innanzi al giudice del merito, mentre avrebbe dovuto proporla con ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione.
In proposito, la S.C. afferma, del tutto condivisibilmente, che “L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433 – 01; conf. Sez. 3 -
, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 (Rv. 651161 - 01) “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione
- non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.”).
Va, ancora, osservato che, nel caso di specie, la nullità della citazione non è stata in alcun modo sanata per raggiungimento dello scopo perché l'atto non è pervenuto nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 (Rv. 651161 - 02), la quale ha affermato che “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga
3 nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.”).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., dal momento che non è ravvisabile dolo o colpa grave nell'inziativa giudiziaria dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di riferimento in misura compresa tra i minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della controversia.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non comporta la compensazione delle spese per soccombenza reciproca, trattandosi di domanda meramente accessoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b)rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta;
c) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 15.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
UC LÀ
4
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC LÀ, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate da parte convenuta (parte ricorrente non ha depositato le note e non è, quindi, comparsa all'udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VERTERAMO MARIA TERESA
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv. CATERINA Controparte_1 C.F._1
DARIO
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (617, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione ex art. 617, comma Parte_1
1, c.p.c. all'esecuzione (pignoramento mobiliare e presso terzi), fondata sul d.i. 214/2017 del Tribunale di Roma confermato dal medesimo Tribunale di Roma con sentenza n. 3491/2021, avviata da per l'importo di cui al precetto Controparte_1 di € 436.220.
Il deduce che, a seguito del decreto ingiuntivo n. 214/2017, con cui era stato Parte_1 condannato al pagamento dell'importo di € 308.148,23 oltre accessori, e della successiva sentenza, oggetto di appello, in data 2.5.2022 era stata conclusa una transazione non novativa con cui il si impegnava al pagamento della Parte_1
1 complessiva somma di € 380.000, di cui € 150.000 entro il 31.5.2022, € 115.000 entro il 30.6.2023 ed € 115.000 entro il 30.6.2024.
Il , quindi, pagava l'importo di € 265.000 e deduce l'illegittimità del precetto Parte_1 per i seguenti motivi:
“…Innanzitutto, include nei conteggi le spese legali di cui alla sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo, pari ad euro 18.498,73, ma in aperta violazione dell'art. 479 c.p.c. che dispone: '' se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”.
Non vi è menzione, infatti, nell'atto di precetto della notificazione del titolo esecutivo effettuata al a norma degli articoli 137 e seguenti. L'erroneità del precetto Parte_1 su tale punto risulta palese dalla semplice lettura dello stesso dal momento che nelle premesse riporta il decreto di esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva del decreto senza alcuna menzione alla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale o, pre-riforma, alla notificazione del titolo in forma esecutiva.
L'inclusione di tale somma nel presente atto di precetto risulta, inoltre, in aperta violazione all'art 3.2 dello stesso accordo transattivo sottoscritto tra le parti. Ad ogni modo non si comprende l'inclusione nel presente precetto dal momento dell'avvenuto pagamento da parte del della prima rata della transazione. Parte_1
Anche le spese legali di cui al decreto ingiuntivo vengono incluse nel precetto notificato ma pacificamente corrisposte in occasione della rata di maggio 2022.
Ma v'è di più!!!
I conteggi svolti, poi, dalla controparte sono del tutto errati nell'aggiornamento dell'IVA e CPA, quando, come sopra documentato, il compenso pattuito in sede di convenzione era già comprensivo di IVA e CPA ed il decreto ingiuntivo è stato ottenuto nel 2017 e, quindi, anni dopo dall'aumento di tali accessori di legge, era di euro € 308.148,23, già comprensivo di IVA e CPA.
Conseguente, il subtotale sorte decreto ingiuntivo di euro 320.305,63 è del tutto errato ed illegittimo con conseguente, errore dei conteggi effettuati sugli interessi di mora versati e di quelli ancora dovuti, pari, secondo alla controparte a ben 115.087,05 euro!!!
Altrettanto errata è l'imputazione delle somme di cui alle due rate pagate.”.
Si è costituito l'opposto, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta con ricorso innanzi al G.E, e contestando nel merito la domanda attorea, proponendo domanda ex art. 96 c.p.c.
2 Con decreto del 25.9.2025 è stata rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'attore.
L'opposizione è infondata.
È pacifico che l'esecuzione fondata sul precetto opposto sia già iniziata, poiché di ciò dà atto anche l'attore.
È altrettanto pacifico che l'attore abbia proposto l'opposizione con citazione direttamente innanzi al giudice del merito, mentre avrebbe dovuto proporla con ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione.
In proposito, la S.C. afferma, del tutto condivisibilmente, che “L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433 – 01; conf. Sez. 3 -
, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 (Rv. 651161 - 01) “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione
- non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.”).
Va, ancora, osservato che, nel caso di specie, la nullità della citazione non è stata in alcun modo sanata per raggiungimento dello scopo perché l'atto non è pervenuto nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018 (Rv. 651161 - 02), la quale ha affermato che “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga
3 nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.”).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., dal momento che non è ravvisabile dolo o colpa grave nell'inziativa giudiziaria dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di riferimento in misura compresa tra i minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della controversia.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non comporta la compensazione delle spese per soccombenza reciproca, trattandosi di domanda meramente accessoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b)rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta;
c) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 15.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
UC LÀ
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