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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5474/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta il 26.04.2025, tutti rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv.to Simonetti Giuseppina, presso il cui studio elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2023, la de cuius aveva introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 5264/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituivano gli eredi Parte_1
e depositando comparsa di intervento volontario, Parte_2 Parte_3 in data 21.05.2025, con la quale chiedevano l'accoglimento del ricorso introduttivo. Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi “
➢Esiti di ictus cerebrale con incontinenza urinaria con uso di presidi per assorbenza ed emiparesi destra
➢ Artrosi polidistrettuale in soggetto con protesi anca omolaterale per esiti di pregressa frattura femorale, con deficit funzionale in riferita neuropatia periferica con riferito deficit dell'equilibrio ➢ Vasculopatia cerebrale cronica con incipiente declino prevalentemente mnesico
➢ Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA
➢ Esiti di pregresso (2015) carcinoma della mammella destra trattato con mastectomia, chemioradioterapia ed ormonoterapia in attuale solo follow up clinico
➢ Diabete mellito in trattamento farmacologico misto, orale ed iniettivo, con retinopatia diabetica e riferito deficit visivo corretto con sudo di lenti idonee
➢ Broncopatia cronica asmatiforme con acuzie recidivanti in assenza di segni e/o sintomi clinici e/o strumentali documentati di distress ventilatorio
➢ Ipoacusia bilaterale di grado lieve, deflessione del tono dell'umore”.
Nonostante la complessa diagnosi formulata e pur ritenendo la Sig. invalida Persona_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave 100%, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Di qui, l'interesse giuridico dei ricorrenti n.q. alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame della nuova documentazione medica allegata, attestante un peggioramento del quadro clinico, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio
2024 e fino al momento del decesso della Sig. . Persona_1
Nello specifico, nelle sue conclusioni l'ausiliario del giudice ha precisato che: “Orbene, dall'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli Atti, la sig.ra Per_1
risultava affetta da:
[...]
▪ Lesioni ripetitive (trattate con terapia antalgica e chemioterapia) da Carcinoma Duttale
Infiltrante della Mammella dx già trattato con intervento chirurgico di Mastectomia dx
e Linfoadenectomia ascellare omolaterale (Maggio 2015) seguito da:
• polichemioterapia
• trattamento radioterapico di tipo Adiuvante
• trattamento farmacologico (Terapia Ormonale).
▪ Lievi paresi degli Arti Inferiori da Esiti di Ictus Cerebrale in soggetto con:
- Vasculopatia Cerebrale Cronica con decadimento mnesico - Depressione Senile
▪ Artrosi Polidistrettuale (in soggetto con protesi anca dx da esiti di frattura femore) con deficit algo-funzionale
▪ Cardiopatia Ipertensiva (II Classe N.Y.H.A.)
▪ Diabete Mellito in trattamento farmacologico misto (Insulina + IPO)
▪ Ipoacusia percettiva bilaterale”.
Pertanto, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della Sig. certificato dalla nuova Persona_1
documentazione medica allegata agli atti, riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2024 e sino alla data del decesso della stessa avvenuto in data 26.04.2025.
Nel dettaglio, per quanto concerne la decorrenza del requisito sanitario, il perito, dopo aver ritenuto non sussistenti, all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti medico legali previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha poi chiarito che: “Constatato il successivo riscontro strumentale di lesioni ripetitive, secondarie
a Ca Duttale Infiltrante Mammella dx, (Referto Esame Scintigrafia Ossea o Articolare – c/o centro Medicina Futura in Acerra (NA) del 13/05/2024: “ L'esame scintigrafico… ha evidenziato multiple aree di iperfissazione del radiocomposto di immediato significato ripetitivo che interessano differenti segmenti ossei (cranio, 1/3 prossimale e distale dell'omero dx, 1/3 prossimale del sinistro, diverse coste, rachide in toto, bacino, 1/3 medio dei femori); e - il Referto Esame PET – c/o Medicina Futura in Acerra (NA), del
04/07/2024: L'indagine PET indica patologia ad elevato metabolismo di glucosio a livello delle sedi di iperaccumulo segnalate: tec cranica, clavicole, sterno, scapole, omeri, numerose coste d'ambo i lati, numerosi metameri dell'intero rachide, bacino in tutte le componenti dei femori, i piu significativi alla clavicola, ali iliache, sacro, ilo polmonare, ilo-perilare inferiore sx ”)
- con necessità di terapia antalgica di supporto: Visita Palliativista / Dr. Persona_2 del 26/04/2025: “K Duttale Infiltrante mammella dx (2015) sottoposto a
[...] mastectomia dx + linfoadenectomia . MTX multiple interessanti più segmenti ossei.
Nelle ultime settimane peggioramento clinico complicato da dispnea secondaria a scompenso cardiaco che ha reso necessario l'ospedalizzazione. Versamento ascitico e pleurico… Dolore polidistrettuale non controllato, incapace di assumere terapia orale, Si prescrive terapia antalgica e - terapia domiciliare (- Verbale U.V.M.D. – Unità Operativa Assistenza
ANZIANI c/o Distretto 48 Marigliano (NA) del 24/01/2025: “ …risulta che l'utente è affetta da: K Mammella cui necessita di cure domiciliari, indifferibili ed inderogabili, di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza…la Commissione riconosce la necessità di Assistenza
Domiciliare in ADO 3° Livello, a MEDIA intensità assistenziale e formalizza il P.A.I. della durata di 180 giorni……”) si ritiene: la sig.ra , in tale epoca era da ritenere: Persona_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i Per_3 compiti propri della sua età (L509/88 - Dl.gs124/98) grave 100%” e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/80 - Legge
508/88 - DLgs124/98) Considerato: il severo corredo sintomatologico correlate alle lesioni ripetitive era sicuramente preesistente alla data del riscontro strumentale delle stesse
(Aprile 2024). il CTU, ritiene ragionevole decorrenza del beneficio dell'Indennità di
Accompagnamento: Gennaio 2024 - fino alla data del decesso: 26/04/2025”.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2024 e sino al
26.04.2025 (data del decesso). Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e della decorrenza del beneficio da data successiva al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ctu di entrambe le procedure sono poste a carico dell' e liquidate con CP_1 separati decreti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la de cuius invalida con necessità di assistenza continua da gennaio 2024 al 26.04.2025 (data decesso);
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 16.9.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma