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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2128/2020 R.G., promossa da
( c.f. ) nato in Parte_1 C.F._1
Svizzera il 30.06.1971 ed ivi residente in [...]( SR) nella via Torino
n. 2/A, elettivamente domiciliato in Siracusa viale Tunisi n. 53/A presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bongiovanni che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
Contro
(c.f. , ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone , giusta CP_1 procura in atti;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 11.11.2020, ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' di CP_1
Siracusa, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Annullare CP_ l'indebito comunicato in data 27/03/2019 dalla sede di Siracusa n.
14913140 per tutte le motivazioni esposte. CP_
2) per l'effetto condannare l' alla cancellazione delle somme poste a debito in caso di intervenuto recupero, alla restituzione di tutte le somme eventualmente trattenute;
CP_
3) condannare l' in persona del presidente pro tempore al pagamento delle spese
e compensi difensivi del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che- ex art 93 c.p.c.- dichiara di non averne riscossi.
A fondamento della sua domanda deduceva che “ In seguito a regolare domanda presentata in data 03/03/2017 l' concedeva in CP_1 accoglimento della stessa, l'indennità di disoccupazione NASpI n.
2017/ 775322, con decorrenza a far data del 08/03/2017 e corrisposta per complessivi giorni 377. In data 27/03/2019 la sede di CP_1
Siracusa comunicava provvedimento di indebito n. 14913140 con la quale informava il ricorrente che, nel periodo che andava da
03/04/2017 al 31/08/2017 erano stati pagati € 5,079,00 in più sulla prestazione di indennità di disoccupazione NASpI adducendo quale motivazione “assunzione con contratto superiore a sei mesi”. In data
14/05/2019 veniva inoltrata opposizione a rimborso notificato dall'istituto chiedendo il riesame del provvedimento in quanto il ricorrente aveva fatto tutte le comunicazioni di rito, in applicazione della normativa di riferimento e della circolare n 94/2015 punto CP_1
2.10.a.2 , e considerando quanto comunicato dal sig. con Pt_1
NASpI - com e PEC, si chiedeva l'annullamento dell'indebito e subordinatamente il ricalcolo dell'indennità con la riduzione dell'80% del reddito previsto. L'esito del riesame veniva comunicato in data
2 11/10/2019 confermando la richiesta di indebito, considerando che il
Sig. aveva presentato comunicazione del solo Parte_1 rapporto di lavoro con la per il periodo che andava dal Parte_2
03/04/2017 al 31/08/2017 mentre tale rapporto lavorativo sarebbe cessato il 31/10/2017. Inoltre l'inps adduceva persino che dalle verifiche effettuate il sig. avrebbe avuto un Parte_1 ulteriore rapporto di lavoro con la Ditta NE Appalti riguardante il periodo che andava dal 11/09/2017 al 20/10/2017, senza darne comunicazione all' entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa. CP_1
Il Sig. inoltrava ricorso al Comitato Provinciale in 29/10/2019 Pt_1 in cui si chiedeva l'annullamento dell'indebito e l'eventuale ricalcolo della prestazione. Il medesimo Comitato, esprimeva alcun parere nei termini di legge.
Cosi stando i fatti, deduceva altresì la nullità dell'indebito posto che il ricorrente aveva adempiuto a tutte le comunicazioni di rito nei confronti dell' . CP_2
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva rigettarsi il ricorso CP_1 asserendo che “l'utente si era limitato a comunicare il reddito presunto da lavoro dipendente per il periodo dal 3.4.2017 al 31.8.2020, e cioè per la durata contrattuale iniziale. Ma tale contratto è stato successivamente prorogato fino al 31.10.2017. Quindi l'utente aveva nuovamente l'obbligo di comunicare il reddito presunto dal lavoro dipendente presentando una nuova dichiarazione "a montante" cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione subite per proroga del contratto. Nessuna dichiarazione del reddito presunto aggiornato è stata però comunicata nei termini previsti, entro un mese dal 31.08.2017, comportando la decadenza della prestazione naspi.” Dichiarava altresì che- in ogni caso- avrebbe riesaminato il ricorso amministrativo sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio e ciò al fine di valutarne un eventuale accoglimento
3 in autotutela. Dopo numerosi rinvii per bonario componimento, in data
07.11.2022 l' depositava nel fascicolo telematico provvedimento di CP_1 storno e abbandono dell'indebito per cui è causa. All'udienza di discussione e decisione il ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere posto che l' resistente, aveva annullato CP_2 in autotutela la richiesta di indebito con condanna alle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_ L' associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedeva invece la compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva posta in decisione all'esito della Camera di Consiglio.
Assorbente su ogni prospettazione , stante l'annullamento dell'indebito da parte dell' deve essere dichiarata cessata la materia del CP_1 contendere.
In ordine invece alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente, atteso che il provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito è stato posto successivamente al presente giudizio, è ciò in presenza delle comunicazioni nei confronti dell' CP_1 nei modi e nella forme di legge della sussistenza di contratto di lavoro subordinato per il periodo di riferimento, si ritiene doversi condannare l' alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali nella CP_1
misura di euro 1200,00 oltre Iva, spese generali e c.p.a come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Bongiovanni, procuratore antistatario.
4 3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 02.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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