TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 653
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione principio di stretta pertinenza e analiticità dei costi

    La delibera è illegittima in concreto per difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai criteri di quantificazione e imputazione dei costi delle strutture trasversali. L'Autorità ha mancato di predisporre un meccanismo di imputazione pro quota trasparente e verificabile, che permetta di apprezzare in che misura le funzioni trasversali siano effettivamente riferibili alle specifiche attività finanziabili. Il meccanismo forfettario non risulta conforme al diritto euro-unitario.

  • Rigettato
    Violazione norme in materia di rendicontazione dei costi

    La censura relativa alla presunta intempestività o alla mancanza di un rendiconto preventivo rispetto alla richiesta del contributo non trova riscontro nel quadro normativo. L'art. 16 della Direttiva (UE) 2018/1972 impone un obbligo di trasparenza e di rendicontazione ex post, ma non prescrive una rigida sequenza temporale idonea ad invalidare la richiesta contributiva qualora il rendiconto sia pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario o in un momento diverso dalla riscossione.

  • Accolto
    Violazione principio di stretta pertinenza e analiticità dei costi

    La delibera è illegittima in concreto per difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai criteri di quantificazione e imputazione dei costi delle strutture trasversali. L'Autorità ha mancato di predisporre un meccanismo di imputazione pro quota trasparente e verificabile, che permetta di apprezzare in che misura le funzioni trasversali siano effettivamente riferibili alle specifiche attività finanziabili. Il meccanismo forfettario non risulta conforme al diritto euro-unitario.

  • Rigettato
    Violazione norme in materia di rendicontazione dei costi

    La censura relativa alla presunta intempestività o alla mancanza di un rendiconto preventivo rispetto alla richiesta del contributo non trova riscontro nel quadro normativo. L'art. 16 della Direttiva (UE) 2018/1972 impone un obbligo di trasparenza e di rendicontazione ex post, ma non prescrive una rigida sequenza temporale idonea ad invalidare la richiesta contributiva qualora il rendiconto sia pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario o in un momento diverso dalla riscossione.

  • Accolto
    Violazione principio di stretta pertinenza e analiticità dei costi

    La delibera è illegittima in concreto per difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai criteri di quantificazione e imputazione dei costi delle strutture trasversali. L'Autorità ha mancato di predisporre un meccanismo di imputazione pro quota trasparente e verificabile, che permetta di apprezzare in che misura le funzioni trasversali siano effettivamente riferibili alle specifiche attività finanziabili. Il meccanismo forfettario non risulta conforme al diritto euro-unitario.

  • Rigettato
    Violazione norme in materia di rendicontazione dei costi

    La censura relativa alla presunta intempestività o alla mancanza di un rendiconto preventivo rispetto alla richiesta del contributo non trova riscontro nel quadro normativo. L'art. 16 della Direttiva (UE) 2018/1972 impone un obbligo di trasparenza e di rendicontazione ex post, ma non prescrive una rigida sequenza temporale idonea ad invalidare la richiesta contributiva qualora il rendiconto sia pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario o in un momento diverso dalla riscossione.

  • Accolto
    Violazione principio di stretta pertinenza e analiticità dei costi

    La delibera è illegittima in concreto per difetto di motivazione e istruttoria in ordine ai criteri di quantificazione e imputazione dei costi delle strutture trasversali. L'Autorità ha mancato di predisporre un meccanismo di imputazione pro quota trasparente e verificabile, che permetta di apprezzare in che misura le funzioni trasversali siano effettivamente riferibili alle specifiche attività finanziabili. Il meccanismo forfettario non risulta conforme al diritto euro-unitario.

  • Rigettato
    Violazione norme in materia di rendicontazione dei costi

    La censura relativa alla presunta intempestività o alla mancanza di un rendiconto preventivo rispetto alla richiesta del contributo non trova riscontro nel quadro normativo. L'art. 16 della Direttiva (UE) 2018/1972 impone un obbligo di trasparenza e di rendicontazione ex post, ma non prescrive una rigida sequenza temporale idonea ad invalidare la richiesta contributiva qualora il rendiconto sia pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario o in un momento diverso dalla riscossione.

  • Rigettato
    Violazione principio di proporzionalità e ragionevolezza; divieto di doppia imposizione

    Il motivo è infondato. Il divieto di doppia imposizione opera solo quando la medesima imposta colpisce il medesimo presupposto in capo al medesimo soggetto. Nel caso di specie, vi è diversità dei soggetti passivi e diversità del titolo. I ricavi riversati costituiscono costi per l'acquisto di fattori produttivi necessari all'esercizio dell'impresa, e la loro espunzione dalla base imponibile trasformerebbe il prelievo da sui ricavi a prelievo sui profitti.

  • Rigettato
    Inclusione ricavi da vendita hardware e servizi IT

    Il motivo è infondato. Il criterio basato sulla voce A1 del conto economico risponde a una logica di onnicomprensività dei ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa autorizzata. La commercializzazione di hardware in bundle è componente essenziale dell'offerta e genera costi di regolazione. I ricavi da VAS e servizi IT ineriscono all'offerta complessiva e l'operatore funge da piattaforma abilitante e intermediario per la fatturazione.

  • Rigettato
    Inclusione ricavi da attività svolte all'estero

    Il profilo va respinto. Non sussiste alcuna indeducibilità assoluta di tali voci di costo. Le istruzioni prevedono la possibilità di escludere ricavi relativi ad attività non riconducibili all'ambito di competenza dell'Autorità, ma pongono un onere documentale per vincere la presunzione di pertinenza dei ricavi iscritti nel bilancio italiano.

  • Rigettato
    Oneri documentali gravosi

    Il motivo è infondato. Il sistema si basa sul principio dell'autoliquidazione. La possibilità di operare deduzioni costituisce una facoltà riconosciuta all'operatore, fermo restando l'onere della prova circa i fatti necessari per vincere la presunzione di imponibilità.

  • Rigettato
    Insufficiente riduzione del surplus accumulato

    Il motivo è infondato. Il meccanismo di rettifica non impone un automatismo aritmetico. L'art. 16, comma 2, della Direttiva (UE) 2018/1972 implica un margine di discrezionalità tecnica circa i tempi e le modalità di riassorbimento del surplus. La pretesa di scomputare l'intero avanzo in un'unica soluzione violerebbe il principio contabile di prudenza e stabilità finanziaria. La scelta dell'Autorità di utilizzare una quota parte dell'avanzo per calmierare l'aliquota appare misura proporzionata e ragionevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 653
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 653
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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