Articolo 4 della Legge 11 luglio 1952, n. 1005
Articolo 3
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20 agosto 1952
Art. 4.
Sara' versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50 milioni perche' provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria.
Il versamento e' fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'esercizio 1952-53, il contributo predetto gravera' sui fondi del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Entrata in vigore il 20 agosto 1952