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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio a istanza congiunta, iscritto al n. 1080\2025 V.G., promosso da , nata a [...], il [...], Parte_1
, residente in [...]2, e CodiceFiscale_1
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], località Belvedere – Posara n. C.F._2
11, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Lottini, presso il cui studio in
Aulla (MS) Via Resistenza, 48, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, i sig.ri e hanno dedotto: i) di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Fivizzano (MS), l'11/02/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al numero 1, parte II, Serie A, dell'anno 2006; ii) che dalla suddetta unione sono nati i figli nata a [...], il [...], e nato a [...], il Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 17/01/20012; iii) che con decreto cron. 2956\2017 del Tribunale di Massa è stata omologata la separazione personale dei coniugi;
iv) che da allora le parti non hanno ripreso la convivenza e che non intendono riconciliarsi;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 voglia provvedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti si sono avvalse della facoltà di non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte nei termini di legge. Preso atto dell'intervenuto deposito, con ordinanza del 17.7.2025 il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze di causa devono ritenersi sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii. Le condizioni concordate, inoltre, non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico, e appaiono consone all'interesse della prole.
A fronte dell'accordo tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Fivizzano (MS) in data 11.2.2006, tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al numero 1, parte II, Serie A, dell'anno 2006, in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fivizzano (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 2 di 3 Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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