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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8355 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 24090/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 24090/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in qualità di procuratore di se stesso, elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 presso lo Studio Legale Lucarelli.
- Appellante
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, in Napoli alla Via Diaz n. 1.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 13.11.2024, l'Avv. , Parte_1
in qualità di procuratore di se stesso, ha impugnato la sentenza n. 45738/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Nicola Alonzo, nel giudizio recante n. r.g. 40404/2022, redatta il 21.09.2023 e pubblicata il 18.04.2024, con cui veniva accolta la domanda dell'attore con compensazione delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione
[...]
00182661 Area III, emessa in data 27.4.2022 e notificata il 22.6.2022., che traeva Pt_2
origine dal verbale n. A21111936917, elevato in data 27.9.2021 dalla Polizia Municipale di
1
Napoli, avente ad oggetto la violazione dell'art. 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento in Napoli alla via F. Caracciolo il giorno 29.9.2021 alle ore 10,28 con il veicolo targato FV023VW, con cui veniva comminata una sanzione pecuniaria, oltre le spese di procedimento e di notifica.
In diritto, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza che ha disposto quanto se- gue: “La ha scelto di tenere un comportamento di totale inerzia Controparte_2
processuale, non costituendosi e non avendo depositato alcuna documentazione relativa alla fondatezza del verbale impugnato, con la conseguenza che si ritiene di accogliere il ricorso con
l'annullamento dell'ordinanza impugnata e delle sanzioni ivi impugnate. Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della contumacia della resistente”.
L'appellante ha lamentato dunque la violazione dell'art. 92 c.p.c..
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata rinviata alla data del 25 settembre 2025 per la discussione e decisione, con contestuale sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al motivo di doglianza, il ricorrente evidenzia l'assenza di motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure;
il giudice, infatti, utilizza lo scarno riferimento alla contumacia di parte resistente.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia da condividersi la censura relativa alla erroneità e lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo giustificarsi la compensazione in ragione della mera contumacia della controparte), l'impugnata sentenza ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno ad evidenziare e che valgono ad integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
L'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le
2
parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tali ragioni devono essere indicate e qualora tale indicazione manchi, secondo il preva- lente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Quest'ultima, a parere di questo Giudice, ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, alla luce delle argomentazioni addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo preme evidenziare come l'accoglimento dell'opposizione sia stato fondato unicamente sulla mancata costituzione di parte resistente ( ; in particolare Controparte_1
si legge che “la ha scelto di tenere un comportamento di totale Controparte_2
inerzia processuale, non costituendosi e non avendo depositato alcuna documentazione relativa alla fondatezza del verbale impugnato, con la conseguenza che si ritiene di accogliere il ricorso con l'annullamento dell'ordinanza impugnata e delle sanzioni ivi impugnate”.
Tale statuizione, tuttavia, integra un palese mutamento dei consolidati orientamenti giu- risprudenziali volti a riaffermare principi opposti a quelli enunciati dal Giudice di Pace.
Invero appare evidente come l'onere probatorio gravante sulla PA possa dirsi assolto proprio in virtù del verbale impugnato, che è espressamente destinato ad accertare un'infrazione al codice della strada;
invero in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e dallo stesso accertati, purché privi di margini di apprezzamento.
Nella specie la violazione espressamente accertata nel verbale impugnato è quella di cui all'art. 7 c. 1 f) e c. 15. (“Sostava senza esporre il titolo di pagamento”) sicchè il medesimo verbale, per le ragioni appena evidenziate, era assolutamente idoneo ad integrare piena prova
3
della commissione dell'illecito amministrativo.
Orbene il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione delle spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c. nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia della CP_2
appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con-traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 45738/2023 Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellan- te , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per il presente appello.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 24090/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in qualità di procuratore di se stesso, elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 presso lo Studio Legale Lucarelli.
- Appellante
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, in Napoli alla Via Diaz n. 1.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 13.11.2024, l'Avv. , Parte_1
in qualità di procuratore di se stesso, ha impugnato la sentenza n. 45738/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Nicola Alonzo, nel giudizio recante n. r.g. 40404/2022, redatta il 21.09.2023 e pubblicata il 18.04.2024, con cui veniva accolta la domanda dell'attore con compensazione delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione
[...]
00182661 Area III, emessa in data 27.4.2022 e notificata il 22.6.2022., che traeva Pt_2
origine dal verbale n. A21111936917, elevato in data 27.9.2021 dalla Polizia Municipale di
1
Napoli, avente ad oggetto la violazione dell'art. 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento in Napoli alla via F. Caracciolo il giorno 29.9.2021 alle ore 10,28 con il veicolo targato FV023VW, con cui veniva comminata una sanzione pecuniaria, oltre le spese di procedimento e di notifica.
In diritto, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza che ha disposto quanto se- gue: “La ha scelto di tenere un comportamento di totale inerzia Controparte_2
processuale, non costituendosi e non avendo depositato alcuna documentazione relativa alla fondatezza del verbale impugnato, con la conseguenza che si ritiene di accogliere il ricorso con
l'annullamento dell'ordinanza impugnata e delle sanzioni ivi impugnate. Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della contumacia della resistente”.
L'appellante ha lamentato dunque la violazione dell'art. 92 c.p.c..
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata rinviata alla data del 25 settembre 2025 per la discussione e decisione, con contestuale sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al motivo di doglianza, il ricorrente evidenzia l'assenza di motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure;
il giudice, infatti, utilizza lo scarno riferimento alla contumacia di parte resistente.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia da condividersi la censura relativa alla erroneità e lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo giustificarsi la compensazione in ragione della mera contumacia della controparte), l'impugnata sentenza ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno ad evidenziare e che valgono ad integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
L'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le
2
parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tali ragioni devono essere indicate e qualora tale indicazione manchi, secondo il preva- lente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Quest'ultima, a parere di questo Giudice, ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, alla luce delle argomentazioni addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo preme evidenziare come l'accoglimento dell'opposizione sia stato fondato unicamente sulla mancata costituzione di parte resistente ( ; in particolare Controparte_1
si legge che “la ha scelto di tenere un comportamento di totale Controparte_2
inerzia processuale, non costituendosi e non avendo depositato alcuna documentazione relativa alla fondatezza del verbale impugnato, con la conseguenza che si ritiene di accogliere il ricorso con l'annullamento dell'ordinanza impugnata e delle sanzioni ivi impugnate”.
Tale statuizione, tuttavia, integra un palese mutamento dei consolidati orientamenti giu- risprudenziali volti a riaffermare principi opposti a quelli enunciati dal Giudice di Pace.
Invero appare evidente come l'onere probatorio gravante sulla PA possa dirsi assolto proprio in virtù del verbale impugnato, che è espressamente destinato ad accertare un'infrazione al codice della strada;
invero in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e dallo stesso accertati, purché privi di margini di apprezzamento.
Nella specie la violazione espressamente accertata nel verbale impugnato è quella di cui all'art. 7 c. 1 f) e c. 15. (“Sostava senza esporre il titolo di pagamento”) sicchè il medesimo verbale, per le ragioni appena evidenziate, era assolutamente idoneo ad integrare piena prova
3
della commissione dell'illecito amministrativo.
Orbene il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione delle spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c. nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia della CP_2
appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con-traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 45738/2023 Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellan- te , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per il presente appello.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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