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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/09/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nata il [...], a [...], Parte_1
con avv. MAESTRELLO LINO, come da mandato CodiceFiscale_1
difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 5 nato il [...] a [...], Controparte_1
, con avv. BUSTI MARCO come da mandato CodiceFiscale_2
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 17.07.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“Le parti personalmente confermano la loro volontà ad ottenere una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, alle quali il resistente ha espressamente aderito nella comparsa di costituzione e risposta, con spese compensate”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 5 Con ricorso del 19.03.2025 la ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
Si costituiva il resistente dando atto di aver nelle more raggiunto un accordo per una soluzione condivisa della controversia.
All'udienza del 17.07.2025 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo,
chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso pagina 3 di 5 dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato pagina 4 di 5 congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili contratto tra le parti il 16.06.2012 a
Sant'Ambrogio di Valpolicella, e trascritto nei registri di stato civile del predetto comune alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
(trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
(VR), al n. 17, parte II, serie A, anno 2012)
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 11/09/2025
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nata il [...], a [...], Parte_1
con avv. MAESTRELLO LINO, come da mandato CodiceFiscale_1
difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 5 nato il [...] a [...], Controparte_1
, con avv. BUSTI MARCO come da mandato CodiceFiscale_2
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 17.07.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“Le parti personalmente confermano la loro volontà ad ottenere una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, alle quali il resistente ha espressamente aderito nella comparsa di costituzione e risposta, con spese compensate”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 5 Con ricorso del 19.03.2025 la ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
Si costituiva il resistente dando atto di aver nelle more raggiunto un accordo per una soluzione condivisa della controversia.
All'udienza del 17.07.2025 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo,
chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso pagina 3 di 5 dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato pagina 4 di 5 congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili contratto tra le parti il 16.06.2012 a
Sant'Ambrogio di Valpolicella, e trascritto nei registri di stato civile del predetto comune alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
(trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
(VR), al n. 17, parte II, serie A, anno 2012)
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 11/09/2025
Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5