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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2162/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE AMICIS TAMARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3625/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530358 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1223/2026 depositato il 04/02/2026
1
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401530358 avente ad oggetto la TARI per il periodo 2018-2023, emesso da Roma capitale e notificato in data 12.11.2024, dell'importo complessivo di €.
1.950. A fondamento del ricorso ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo tributario in quanto il ricorrente risiede, da tempo ben anteriore all'accertamento, in un immobile diverso (sito in Indirizzo_1, dove gli è stato notificato l'atto impugnato), mentre l'immobile de quo risulta locato a terzi con contratti regolarmente registrati. In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo per l'anno 2018. Ha perciò concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Roma rilevando che per l'anno 2018 non risulta maturata la prescrizione, mentre nulla ha dedotto in merito alla questione relativa all'intervenuta locazione dell'immobile.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Osserva il giudicante che parte ricorrente ha fornito prova, mediante la produzione dei relativi contratti registrati, dell'intervenuta locazione dell'immobile cui è riferito l'accertamento. Poiché presupposto di imposta è il possesso dell'immobile, che nel periodo in considerazione non era ascrivibile al ricorrente, l'atto impugnato deve essere annullato. Si ritiene equa la compensazione delle spese di lite avendo il ricorrente concorso nell'errore dell'ente impositore in quanto non risultano le comunicazioni relative alla cessione del possesso dell'immobile, o l'eventuale pagamento dell'imposta da parte del conduttore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Roma, 12 gennaio 2026
Il giudice Tamara De Amicis
2
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE AMICIS TAMARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3625/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530358 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1223/2026 depositato il 04/02/2026
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Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401530358 avente ad oggetto la TARI per il periodo 2018-2023, emesso da Roma capitale e notificato in data 12.11.2024, dell'importo complessivo di €.
1.950. A fondamento del ricorso ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo tributario in quanto il ricorrente risiede, da tempo ben anteriore all'accertamento, in un immobile diverso (sito in Indirizzo_1, dove gli è stato notificato l'atto impugnato), mentre l'immobile de quo risulta locato a terzi con contratti regolarmente registrati. In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo per l'anno 2018. Ha perciò concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Roma rilevando che per l'anno 2018 non risulta maturata la prescrizione, mentre nulla ha dedotto in merito alla questione relativa all'intervenuta locazione dell'immobile.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Osserva il giudicante che parte ricorrente ha fornito prova, mediante la produzione dei relativi contratti registrati, dell'intervenuta locazione dell'immobile cui è riferito l'accertamento. Poiché presupposto di imposta è il possesso dell'immobile, che nel periodo in considerazione non era ascrivibile al ricorrente, l'atto impugnato deve essere annullato. Si ritiene equa la compensazione delle spese di lite avendo il ricorrente concorso nell'errore dell'ente impositore in quanto non risultano le comunicazioni relative alla cessione del possesso dell'immobile, o l'eventuale pagamento dell'imposta da parte del conduttore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Roma, 12 gennaio 2026
Il giudice Tamara De Amicis
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