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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2175/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2175/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Berni del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Parma, il 22 dicembre 2012, e, implicitamente, che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti prettamente questioni di natura economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 18 giugno 2025, hanno concluso congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione rende infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili delle parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma, il 22 dicembre 2012, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 279, P. 1, anno 2012.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dai coniugi, così come ultimamente riformulate nelle note scritte datate 5 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2175/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Berni del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Parma, il 22 dicembre 2012, e, implicitamente, che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti prettamente questioni di natura economica), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 18 giugno 2025, hanno concluso congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione rende infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili delle parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma, il 22 dicembre 2012, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 279, P. 1, anno 2012.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dai coniugi, così come ultimamente riformulate nelle note scritte datate 5 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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