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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2458/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 4/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2458/2020 pendente tra:
( , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RG), via Curtanone n. 106, con il patrocinio dell'avv. Mauro Guglielmino ( ), C.F._2 con elezione di domicilio in Vittoria (RG), via P.pe Umberto n. 79, presso il di lui studio
ATTORE/CONVENUTO RICONVENZIONALE contro
), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Vittoria (RG), via Montebello n. 131, con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Iapichella
) e GI IN , con elezione di domicilio C.F._4 C.F._5 in Comiso (RG), via Arch. Mancini n. 28, presso il di loro studio e
), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._6
Vittoria (RG), via Montebello n. 131, con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Iapichella
) e GI IN , con elezione di domicilio C.F._4 C.F._5 in Comiso (RG), via Arch. Mancini n. 28, presso il di loro studio
CONVENUTI/ATTORI RICONVENZIONALI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio i sigg. Parte_2
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[voglia l'on. Controparte_1 Controparte_2 tribunale] respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la domanda formulata con il
pagina 1 di 23 presente atto e, per l'effetto, dichiarare che l'immobile di proprietà dei coniugi e Controparte_1
sito in Scoglitti, Via delle Seppie, in catasto al foglio 165, particelle 1758/2, 1758/3 e Controparte_2
1758/4, in esecuzione del progetto approvato dalla Commissione Edilizia Comunale il 15 novembre
2007, verb. N. 411, è stato edificato a distanza non legale dal fabbricato di proprietà e Pt_2 precisamente a piano terra limitatamente ai pilastri, ingrossati nel corso della sopraelevazione sì da trovarsi a cm 137 dalla costruzione posta sul confine, ed in tutta la sua sopraelevazione Pt_2 realizzata a metri 1,50, ed a metri 1,37 limitatamente ai pilastri, dal fabbricato Pt_2 contravvenendo alle norme di legge, urbanistiche e edilizie. Dichiarare altresì che il vano ripostiglio è stato realizzato a distanza non legale. Condannare, pertanto, i coniugi ed Controparte_1 CP_2
ad arretrare, entro un termine assegnando, il predetto immobile sì da rispettare a piano terra
[...] la distanza di metri uno vergola cinquanta dalla porzione del fabbricato edificato sul confine Pt_2
e nei piani elevati la distanza di legge di metri tre dalla costruzione posta sul confine. Pt_2
Condannare inoltre i predetti coniugi ad abbattere il vano ripostiglio o, in via subordinata, a ridurre la sua altezza al di sotto del muro di confine. Condannarli, inoltre, al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. Col favore delle spese e salvo ogni altro diritto”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierna attrice era proprietaria dell'immobile distinto al “N.C.E.U. del Comune di Vittoria, C/da
Macconi sn al foglio 165, mappale 333 p.t. z.c.2, Cat. A/2, Cl.4., vani 6,5, R.C. Euro 419,62”;
- il predetto fabbricato confinava, sul lato parallelo alla via dei Delfini, “con altro fabbricato, distinto in catasto al foglio 165, particelle 1758/2, 1758/3 e 1758/4 di proprietà di [...] e Controparte_2 [...] in ragione di ½ indiviso ciascuno”; CP_1
- il fabbricato di proprietà dei sigg. e era edificato successivamente a quello di proprietà CP_2 CP_1
della sig.ra ed era originariamente costituito “dal garage a piano seminterrato (part. 1758/2) Pt_2
e dal solo piano terra (part. 1758/3) con lastrico solare (part. 1758/4) e lungo il confine con il fabbricato di proprietà era staccato di cm. 150, anche in corrispondenza della parte del fabbricato di Pt_2 che era stata costruita sul confine”; Pt_2
- nell'anno 2014, i sigg. e eseguivano lavori di sopraelevazione del loro immobile, CP_2 CP_1
eseguita “mantenendo la distanza di c, 150 dal confine anche là dove la costruzione era Pt_2 edificato sul confine”;
- i sigg. e realizzavano, altresì, lavori di ingrossamento dei pilastri esistenti, CP_2 CP_1
determinando così la riduzione della “distanza dal confine, in corrispondenza dei pilastri, a cm. 137”;
pagina 2 di 23 - i sigg. e procedevano, inoltre, a lavori rialzo di un vano ripostiglio, “coprendo una CP_2 CP_1
parte dell'area di distacco di cm. 150, la cui altezza originaria non superava il muro di cinta tra i fabbricati”;
- il predetto ripostiglio era stato realizzato successivamente al 19/10/1997;
- con lettera raccomandata, spedita il 07/08/2017, la sig.ra per tramite del proprio difensore, Pt_2
contestava “la distanza della nuova edificazione della costruzione di proprietà ” e Persona_1
“invitava i predetti coniugi a regolarizzare le parti della costruzione poste a distanza non legale con inizio dei lavori entro e non oltre quindici giorni”;
- infruttuosi risultavano gli ulteriori tentativi di risoluzione bonaria della controversia, per cui, in data
30/01/2017, le sigg.re (allora usufruttuaria dell'immobile descritto in premessa) e Controparte_3
(allora nuda proprietaria del predetto immobile) depositavano domanda di mediazione;
Parte_2
- in data 28/02/2017 il tentativo di mediazione si concludeva con esito negativo, per cui l'odierna attrice promuoveva l'intestato giudizio.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituivano in giudizio i sigg. e Controparte_1 CP_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[voglia l'ill.mo tribunale di Ragusa] Respinta
[...] ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, per tutte le ragioni di cui in narrativa
; quindi, in subordine, qualora fosse riconosciuta che la costruzione dei convenuti sia posta a distanza inferiore a quella legale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per le causali di cui in premessa, ritenere e dichiarare che, per intervenuta usucapione, i Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
hanno acquisito il diritto di servitù di mantenere la loro costruzione posta a piano terra e piano
[...] seminterrato, composta da locale garage, intero piano terra e attiguo locale ripostiglio, sito in Scoglitti,
Via Delle Seppie n.5, come meglio sopra individuata, a distanza inferiore a quella legale, con tutti i connessi diritti, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice, con ogni consequenziale statuizione . Con la condanna alle spese e compensi del giudizio”.
Deducevano, a tal fine, che:
- gli odierni convenuti erano proprietari dell'immobile sito in Scoglitti, via delle Seppie, distinto al
“catasto al Foglio 165, part. 1758, sub.2, sub. 3, e sub. 4”;
- l'immobile era stato realizzato nel corso degli anni settanta e urbanisticamente regolarizzato, giusto provvedimento del comune di Vittoria n. 41 del 25/01/2007;
- l'immobile era stato realizzato ad una distanza di 1,50 metri dal confine e solo successivamente l'odierna attrice realizzava il proprio immobile, in parte costruito sul confine, come poteva evincersi pagina 3 di 23 chiaramente dall'atto di donazione del 16/01/1979 in cui veniva riportata la donazione di un appezzamento di terreno;
- contestualmente all'immobile principale veniva, altresì, realizzato un vano ripostiglio, “posto esattamente al confine con la proprietà dell'attrice e, all'origine, con copertura in eternit, di altezza sempre superiore al muro di cinta tra i fabbricati”;
- nel corso del 2014, gli odierni esponenti avviavano lavori di sopraelevazione del piano terra dell'immobile predetto, giusto provvedimento del comune di Vittoria n. 177 del 20/12/2013, “rispettando le linee verticali preesistenti su tutti i lati del fabbricato, compreso quello a confine con la proprietà dell'attrice medesima”;
- il vano ripostiglio era oggetto di una mera ristrutturazione che ha comportato la sostituzione della copertura in eternit con una copertura in tegole, senza che ciò comportasse alcuna modifica della sagoma, anche verticale, del ripostiglio;
- in virtù del principio della prevenzione, il fabbricato degli odierni esponenti, in quanto realizzato per primo, era sempre stato posto a distanza legale e, anche se così non fosse, gli odierni esponenti avrebbero comunque acquisito il diritto di mantenere l'immobile ad una distanza inferiore per decorso del termine utile ai fini di una valida usucapione;
- l'ingrossamento dell'unico pilastro era stato realizzato “in ottemperanza ad interventi urgenti e di consolidamento, resisi necessari dall'usura del tempo, atti a ripristinare la resistenza meccanica del pilastro de quo, unicamente per garantire la stabilità dell'edificio, rispettando per il resto le linee verticali della struttura originaria”;
- il principio di prevenzione ben poteva applicarsi al caso della sopraelevazione dell'immobile originario qualora la nuova costruzione prosegua in altezza allineata, in verticale, a quella pre-esistente;
- sul vano ripostiglio, esistente da più di venti anni, non veniva realizzato alcun innalzamento rispetto al muro di cinta ivi esistente, atteso che gli odierni esponenti procedevano ad una sostituzione della precedente copertura;
- il vano ripostiglio era sempre stato più alto del muro di cinta, di altezza inferiore ai 3 metri, non potendo dunque considerarsi per il computo delle distanze legali a norma dell'art. 878 c.c.;
- la domanda risarcitoria di parte attrice era palesemente infondata non solo perché intimamente connessa alla domanda principale, ma anche perché parte attrice non evidenziava alcuna tipologia di danno;
- gli odierni esponenti avevano acquistato il diritto di servitù “avente ad oggetto il mantenimento della loro costruzione, costituita dall'intero piano seminterrato, piano terra e vano ripostiglio, a distanza inferiore a quella fissata dalla legge e dai regolamenti, per essere stati edificati da oltre venti anni”; pagina 4 di 23 - la stessa attrice, pur affermando di aver edificato per prima, non negava che le costruzione dei convenuti, “posta a piano terra e piano seminterrato, compreso il vano ripostiglio”, esisteva da oltre i venti anni;
- del resto, la stessa concessione in sanatoria n. 41 del 25/01/2007 era stata rilasciata a seguito di istanza presentata in data 30/09/1986 e comunque dagli atti “vi è prova che la costruzione de qua è stata ultimata nel 1979”. Analogo discorso per il vano ripostiglio, atteso che la stessa attrice affermava che il ripostiglio
“sarebbe stato costruito, con ogni evidenza, dopo il 19.10.1997”.
Concludevano, dunque, come in premessa.
All'udienza del 09/11/2021, il giudice, esaminati gli atti dell'intestato giudizio e le memorie depositate, procedeva alla nomina di c.t.u. volta all'accertamento di quanto lamentato e dedotto dalle parti.
Esaminate la relazione finale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, infine, dal nuovo assegnatario del fascicolo, udienza ex art. 281-sexies
c.p.c., a seguito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Motivi della decisione
La presente controversia origina dalla pretesa violazione della disciplina delle distanze legali fra gli immobili di proprietà delle odierne parti in lite.
Appare, dunque, necessario effettuare una breve ricognizione dello stato dei luoghi di causa, evidenziando, in particolare, le modifiche intervenute sul fabbricato di parte convenuta nel corso dell'anno 2014. Effettuata tale ricognizione, sarà possibile esaminare le domande e le eccezioni proposte dalle odierni parti in lite.
Giova, infatti, rammentare che nelle controversie tra privati (proprietari di fondi vicini) circa l'osservanza delle norme disciplinanti l'attività edilizia, ivi incluse quelle dettate dal codice civile in tema di distanze tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto tra amministrazione e privato richiedente (o costruttore), senza estendersi ai rapporti tra privati.
Il conflitto fra privati dovrà, dunque, essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che la disciplinano, tra le quali non possono contemplarsi quelle relative alle modalità ed ai presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio.
Nell'ambito strettamente civilistico, invero, è irrilevante la mancanza di una concessione edilizia, quando la costruzione risponda oggettivamente alle caratteristiche e prescrizioni del codice civile senza ledere il diritto proprietario del vicino. In altri termini, l'aver eseguito un'opera in conformità ad un provvedimento amministrativo autorizzatorio non esclude di per sé la violazione delle prescrizioni in tema di distanze legali, cosicché la violazione di dette norme non esclude, ricorrendone i presupposti, il pagina 5 di 23 diritto del vicino proprietario a chiedere ed ottenere la riduzione in pristino e/o il risarcimento dei danni patiti.
Tale principio è stato recentemente chiarito e precisato dai giudici della suprema corte: “[è] noto che, in tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati
e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (tra le tante, Cass. n. 4833 del 2019). Il contrasto della costruzione eseguita rispetto alle norme in tema di distanze fra costruzioni dà luogo ad un requisito inerente alla fondatezza della relativa domanda di riduzione in pristino, ed è quindi, qualificabile come condizione dell'azione, da porre, perciò, in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia e non della proposizione della domanda. Né rileva che l'attività edificatoria denunziata con la domanda originaria, rivelatasi lesiva dei diritti del vicino nella sua consistenza attuale al momento della decisione, non sia stata ancora ultimata, sicché la violazione delle distanze potrebbe essere nel proseguo delle opere regolarizzata o soppressa dal costruttore. Soltanto qualora il proprietario convenuto per aver costruzione a distanza illegale faccia venir meno l'illegittimità e riconosca in modo espresso o implicito la integrale fondatezza della domanda avversa, si determina una cessazione della materia del contendere, che rende inutile la pronuncia giurisdizionale di riduzione in pristino (Cass. n.
4127 del 2002; n. 26907 del 2019)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 04/01/2024, n. 239).
Premesso l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione, occorre, anzitutto, procedere alla descrizione dello stato del fabbricato di parte attrice.
Con atto a rogito del notaio dott. (trascritto a Ragusa il 09/02/1979 – rep. n. 34356 Persona_2
e racc. n. 8750), il sig. ha donato alla sorella (dante causa Controparte_4 Controparte_3 dell'attrice) la metà indivisa di un appezzamento di terreno da lui ricevuto in “virtù dell'atto del 28 luglio
1967 ricevuto dal Notaio di Vittoria, reg.to al n. 1205” (cfr. all. 4 citazione). Persona_3
Con il successivo atto a rogito del notaio dott. (registrato a Ragusa il 31/07/2000 – Persona_4 rep. n. 101070 e fasc. n. 15332), il giorno 21/07/2000 veniva pubblicato il testamento olografo del sig.
il quale istituiva la già citata sig.ra (dante causa dell'attrice) Persona_5 Controparte_3 sua erede universale (cfr. all. 6 citazione). pagina 6 di 23 Con atto a rogito del notaio dott.ssa (registrato in Vittoria il 08/10/2014 – rep. n. 74493 Persona_6
e fasc. n. 20135), la sig.ra , previa riserva del diritto di usufrutto, trasferiva alla Controparte_3 sig.ra la nuda proprietà di una “casa di civile abitazione a piano terra e ad area libera, Parte_2 in Scoglitti, contrada Macconi, composta da sei vani e mezzo catastali [...]. Nel N.C.E.U. del comune di
Vittoria, contrada Macconi sn al foglio 165 Mappale: 333 P.T. z.c. 2 Cat. A/2 Cl. 4 vani 6,5 R.C. Euro
419,62” pervenuto alla stessa “per la quota di 1/2 (un mezzo) in virtù dell'atto di donazione a rogito notaio , già di Vittoria, del 16 gennaio 1979, Repertorio n. 34.356, trascritto presso Per_2
l'Agenzia del Territorio di Ragusa il 9 febbraio 1979 ai nn.ri 2316/2106 e successiva edificazione e per la quota di 1/2 (un mezzo) in virtù della successione a apertasi in Vittoria il 7 luglio Persona_5
2000 denuncia n.14 – vol.215, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Ragusa il 21 maggio 2002 ai nn.ri 7669/6246, il quale aveva disposto con testamento olografo del 22 agosto 1982, pubblicato con verbale a rogito notaio di Ragusa del 21 luglio 2000, Repertorio n. 101.070, reg.to al Persona_7
n.1210” (cfr. all. 1 citazione).
L'odierna attrice acquistava la piena proprietà del predetto fabbricato in seguito al decesso dell'usufruttuaria sig.ra (cfr. all. 3 citazione), avvenuto il giorno 12/09/2019 (cfr. Controparte_3 all. 2 citazione).
Richiamati i diversi atti di disposizione, appare condivisibile la tesi per la quale il fabbricato di proprietà dell'attrice sia stato realizzato in epoca non antecedente al 1979, anno in cui la dante causa CP_3 acquistava la proprietà della metà indivisa di un appezzamento di terreno.
[...]
Di contro, non appare condivisibile la tesi prospettata da parte attrice, secondo la quale il fabbricato sarebbe stato realizzato nel 1975: affermazione, questa, che trova riscontro unicamente nella dichiarazione sostituiva (posteriore) di atto notorio del 13/09/1986 e sulla consequenziale istanza di sanatoria edilizia (cfr. all. memoria di parte attrice ex art. 186 c.p.c.).
Alla medesima conclusione addiveniva anche il consulente nominato: “[d]all'atto di donazione a rogito notaio del 16/01/1979 rep. 34356, si evince che la sig.na Persona_2 Controparte_5
(dante causa della parte attrice) ha ricevuto in donazione dal sig. la metà indivisa di Controparte_6 un 'appezzamento di terreno [...] in catasto alla pagina 34223, foglio 165, particella 337 [...]'. La costruzione dell'attuale immobile non può quindi essere stata avviata prima del 1979, e sicuramente
l'immobile risultava completato alla data del 28/02/1986, data di presentazione del tipo mappale depositato per la domanda di Concessione Edilizia in sanatoria” (cfr. relazione c.t.u.).
Considerato che il fabbricato di parte attrice risulta essere stato realizzato in epoca non antecedente al
1979 (o comunque ai primi mesi dello stesso anno), è ora possibile procedere alla descrizione dell'immobile di parte convenuta. pagina 7 di 23 Con atto del 29/11/1988 a rogito del notaio dott. (trascritto a Ragusa – rep. n. 30864 Persona_8
e fasc. n. 84814), la donante cedeva in donazione ai coniugi e Controparte_7 Controparte_2
il “fabbricato in contrada Anguilla, località Baia Del Solo III° Traversa, con spazio Controparte_1 scoverto a due lati, composto da garage e ripostiglio a piano seminterrato, da un appartamenti di quattro vani, accessori e veranda al piano rialzato con sovrastante terrazza a primo piano, ai confini con strada privata di accesso, coniugi e coniugi e e CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
” (cfr. all. 8 comparsa). Controparte_4
Nello stesso atto di donazione si rinviene la seguente dichiarazione della donante: “- che gli immobili di cui alle presenti convenzioni sono stati costruiti sull'area ad essa pervenuta in virtù dell'atto di donazione rogato il 25 novembre 1972 dal notaio già di Vittoria, ivi registrato al n. 2399 e del Per_9 successivo atto di ratifica-donazioni e divisione rogato il 23 marzo 1979 dal notaio di Per_2
Vittoria, Repertorio n. 34811, ivi registrato al n. 1212; - che le costruzioni sono state eseguite in assenza di concessioni edilizia e sono state ultimate, quanto alle strutture, nell'anno 1979” (cfr. all. 6 comparsa).
Sulla base del predetto atto pubblico, il consulente nominato ha condivisibilmente inquadrato l'edificazione del citato fabbricato in un periodo compreso “tra il 1973 e il 1979” (cfr. relazione c.t.u.).
Da tale conclusione discende, altresì, che “pur ammettendo che la costruzione sia stata avviata CP_5 proprio nel corso del 1979, anno in cui la costruzione Avarino-Vitale risultava completa nelle strutture,
è ragionevolmente ipotizzabile collocare il completamento della costruzione in data successiva CP_5
a quella Avarino-Vitale” (cfr. relazione c.t.u.).
In ogni caso, trattasi di immobili ultra-ventennali, per cui, anche prescindendo dall'individuazione del fabbricato eretto per primo, si sarebbe ormai pacificamente consolidata per usucapione la servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile: “[c]ome ricorda Cass. ord. N. 343/2023, seppur non è mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario (come Cass. n. 20769 del 2007), ormai da tempo, questa Corte costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore
a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite [...]). Pertanto, non vi è ormai nessun contrasto in giurisprudenza, come del resto ribadito dal Primo Presidente della Corte con il provvedimento del 13.07.2022 emesso nel giudizio definito con la citata ordinanza n. 343/2023.
L'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza pagina 8 di 23 di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 05/09/2023, n. 25843).
Ciò chiarito preliminarmente, il fabbricato di parte convenuta è stato oggetto, nel corso del 2014, di alcuni interventi di sopraelevazione, giusta concessione edilizia n. 177 del 20/12/2013, rilasciata dal comune di Vittoria.
In particolare, il consulente nominato chiariva che “[l]a costruzione è stata realizzata in allineamento con il piano rialzato preesistente. La sezione di uno dei pilastri è stato aumentata per motivi strutturali legati alla sopraelevazione e di conseguenza, in corrispondenza di esso, la distanza tra le costruzioni si
è ulteriormente ridotta” (cfr. relazione c.t.u.).
Si può, dunque, affermare che, in occasione dei lavori di sopraelevazione, gli odierni convenuti procedevano, altresì, ad interventi di consolidamento del pilastro oggetto del contendere per garantire la stabilità dell'intera struttura. Tali interventi comportavano, tuttavia, un aumento della volumetria originaria con contestuale diminuzione delle distanze legale tra i fabbricati: “[l]e distanze tra le costruzioni nella parte interessata dalla sopraelevazione è pari nel primo tratto a m 1,47 che si riducono
a m 1,33 in corrispondenza del suddetto pilastro” (cfr. relazione c.t.u.).
Contestualmente ai predetti di lavori, gli odierni convenuti procedevano alla sostituzione della copertura in eternit di un vano ripostiglio.
Come correttamente rilevato dal consulente nominato, il soprarichiamato vano ripostiglio non poteva essere stato edificato prima del 29/11/1988, data dell'atto di donazione – a rogito del notaio dott.
[...]
– in favore degli odierni convenuti: “[nell'atto di donazione] non viene fatta menzione del Per_8 ripostiglio oggi esistente e non viene rappresentato nelle allegate planimetrie catastali” (cfr. relazione c.t.u.).
Da ciò deve desumersi che il vano ripostiglio sia stato realizzato successivamente a tale data e comunque entro il 03/07/1998, “data riportata sull'elaborato grafico a firma dell'ing. allegato Persona_10 alla Concessione Edilizia in sanatoria n. 41 rilasciata il 25/07/2007 dal Comune di Vittoria in cui il ripostiglio viene rappresentato” (cfr. relazione c.t.u.).
Il predetto intervallo temporale, stando alle valutazioni effettuate dal consulente nominato (anche in considerazione degli stralci del piano regolatore generali e dell'aerofotogrammetrica con cartografia restituita da voli aerofotogrammetrici del 09/12/1997 di cui all'all. 6 della memoria di parte attrice ex art. 183 c.p.c.), può essere ragionevolmente ridotto “al periodo compreso tra il 09/12/1997 e il 03/07/1998.
Sebbene ridotto a circa sei mesi, l'intervallo appare certamente congruo per la realizzazione del manufatto in questione” (cfr. relazione c.t.u.).
In occasione dei lavori di sopraelevazione del 2014, gli odierni convenuti, come già detto, procedevano pagina 9 di 23 alla ristrutturazione del vano ripostiglio e, in particolare, alla rimozione della copertura in eternit e la realizzazione di una copertura con tegole.
Così chiarita l'epoca di costruzione dei fabbricati e descritto lo stato dei luoghi oggetto del contendere,
è ora possibile procedere all'esame delle domande formulate da parte attrice, volte anzitutto all'accertamento della pretesa violazione del regime di distanze legali fra gli immobili, con consequenziale condanna di parte convenuta al ripristino della loro distanza nei termini di cui all'art. 873
c.c.
In particolare, parte attrice si duole che, in occasione dei lavori del 2014, gli odierni convenuti avrebbero realizzato una sopraelevazione del proprio fabbricato a distanza non legale da quello di proprietà dell'attrice.
La doglianza è fondata.
Al fine di procedere ad una valutazione relativa alle distanze legali dei fabbricati, giova rammentare la distinzione relativa ad interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, così come chiaramente illustrata dalla giurisprudenza amministrativa: “[p]er giurisprudenza costante, la ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguenze creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, etc.), l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione (Cons.
Stato Sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 432). Ne discende che la realizzazione di una mansarda a quota di piano primo di un fabbricato preesistente di 500 mq non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia perché comporta la creazione di nuovi volume (Cons. Stato sez. VII 1° agosto 2023, n. 7453)” (cfr. Cons.
St., sez. VII, sent., 15/01/2024, n. 488).
Stante il citato canone ermeneutico, gli interventi che comportano una modificazione del disegno sagomale rispetto a quello della struttura originaria e/o un aumento volumetrico non costituiscono attività di mera ristrutturazione, ma comportano la realizzazione di una nuova costruzione che, in quanto tale, è sottoposta alla disciplina delle distanze legali fra fabbricati.
In senso conforme si era, tra l'altro, già espressa la giurisprudenza di legittimità: “[l']art. 31, comma primo, lettera d), L. I. 457/1978 qualificava come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere idonee a condurre ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con formula idonea ad includere non soltanto le opere che riguardassero un fabbricato ancora esistente (e, cioè, un'entità dotata quanto meno di murature pagina 10 di 23 perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura), ma anche la ricostruzione con la fedele demolizione di un precedente fabbricato nel rispetto della sagoma, del volume e delle superfici preesistenti (cfr., in motivazione, Cass. 14786/2017; Cass. s.u. 21578/2011; Cass. 22688/2009; Cass. 2009/3391). La ricostruzione previa demolizione è stata, di seguito, espressamente contemplata dal successivo l'art. 3, comma primo, lett. d) del D.P.R. 380/2001, ma lasciando inalterato, con previsione 5 in parte qua non innovativa, l'obbligo di conservare la medesima sagoma e volumetria dell'edificio demolito (cfr., art. 1,
D.LGS. 301/2002, in vigore dal 5.2.2003), conformemente a quanto già disposto dall'art. 31, L.
457/1978. In assenza di una definizione normativa, la nozione di sagoma è stata costantemente identificata con la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero con il contorno che viene ad assumere l'edificio con ogni punto esterno e non solamente le superfici verticali con particolari requisiti di continuità, quali le pareti chiuse, cosicché non rilevano le sole aperture che non prevedano sporgenze, mentre il prospetto si riferisce alla superficie e alla facciata della costruzione e quindi al suo profilo estetico-architettonico (Corte cost.
309/2011; Cass. pen. 3849/1998; Cass. 8081/1994; Cass. pen. 25.11.1987; Cass. pen. 20846/2015)”
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 10/01/2019, n. 473).
Gli interventi che comportano una modificazione delle volumetrie, come una sopraelevazione, costituiscono, in definitiva, delle nuove costruzioni che, in quanto tali, sono sottoposte al regime del rispetto delle distanze legali: “la ricostruzione con sopraelevazione rispetto all'edificio preesistente costituisce una nuova costruzione, poiché implica un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, ancorché di ridotte dimensioni, ed è soggetta quindi all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine;
pertanto, in caso di inosservanza di tali distanze, la demolizione non deve essere limitata alle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, ma riguarda la nuova costruzione nella sua interezza (Cass., Sez. 2, n. 16804 del 13/06/2023; conf., ex multis, Cass. Sez. 2, n. 20428/2022;
Cass., Sez. 2, n. 4009/2022; Cass., Sez. 2, n. 38354/2021; Cass., Sez. 2, n. 14273/2019; Cass., Sez. 3, n.
15732/2018; Cass., Sez. 2, n. 74/2011; Cass., Sez. 3, n. 21059/2009; Cass., Sez. 2, n. 15527/2008; Cass.,
Sez. 2, n. 400/2005). Ed ancora, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass., Sez. 2, n. 23843 del 2/10/2018; conf., ex multis, Cass. n. 144/2016 e Cass. n.
19530/2005)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 28/03/2025, n. 8249). pagina 11 di 23 Nel caso che qui occupa, il consulente nominato – coerentemente ai citati canoni ermeneutici – è addivenuto alla seguente conclusione: “[l]a sopraelevazione di un piano, comportando incremento di volumetrie e superficie, non può essere qualificato come intervento di risanamento conservativo e pertanto va considerato a tutti gli effetti una nuova costruzione. In quanto tale, doveva essere realizzata nel rispetto delle norme relative alle distanze legali e cioè ad almeno m. 3,00 dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante, indipendentemente dall'allineamento con il piano sottostante” (cfr. relazione c.t.u.).
Poiché i predetti lavori hanno determinato un aumento della volumetria e della superficie dell'intero stabile, la sopraelevazione del piano del fabbricato di parte convenuta può qualificarsi come nuova costruzione e, pertanto, è sottoposta al regime delle distanze legali dei fabbricati di cui all'art. 873 c.c.:
“[l]e costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di parte attrice finalizzata all'accertamento, in relazione alla sopraelevazione del fabbricato di parte convenuta, della violazione delle distanze legali rispetto al proprio fabbricato. Ne consegue la condanna di parte convenuta ad arretrare il piano sopraelevato sino a garantire una distanza dall'immobile di parte attrice pari almeno a metri tre (3 mt.).
L'odierna attrice ha, altresì, domandato all'intestato tribunale di condannare gli odierni convenuti al ripristino della distanze legali fra i fabbricati oggetto del contendere anche in relazione ad uno dei pilastri su cui si sorregge l'immobile dei convenuti.
Il riferimento è all'aumento di volume di uno dei pilastri su cui si sorregge il fabbricato di parte convenuta, oggetto di un processo di potenziamento strutturale, il cd. “rinforzo”: “[l]a sezione di uno dei pilastri è stato aumentata per motivi strutturali legati alla sopraelevazione e di conseguenza, in corrispondenza di esso, la distanza tra le costruzioni si è ulteriormente ridotta. Le distanze tra le costruzioni nella parte interessata dalla sopraelevazione è pari nel primo tratto a m 1,47 che si riducono
a m 1,33 in corrispondenza del suddetto pilastro;
resta invariata la distanza di m 3,22 relativa al secondo tratto” (cfr. relazione c.t.u.).
Si desume, dunque, che l'aumento della sezione del citato pilastro ha determinato – in corrispondenza del tratto che interessa lo stesso pilastro – ad una diminuzione della distanza tra i due fabbricati di circa quattordici centimetri (0,14 mt.).
In particolare, l'aumento della sezione del pilastro, come rilevato dal consulente tecnico, risultava funzionale a garantire la stabilità del fabbricato in conseguenza della sopraelevazione (in violazione delle distanze legali) dello stesso immobile.
Non vi è, dunque, dubbio che l'aumento del volume del pilastro, sebbene esiguo, ha determinato una pagina 12 di 23 nuova costruzione, sottoposta al regime di cui all'art. 873 c.c.
Giova, in ogni caso, rammentare che il pilastro di cui si discute non può essere considerato alla stregua di una mera pertinenza, atteso che “non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costrizione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord., 05/04/2025, n. 9036).
È di tutta evidenza che anche un pilastro costituisca una struttura che presenta il requisito della stabilità
e della attitudine ad incidere sulla sagoma di ingombro di un fabbricato e, in definitiva, il predetto pilastro, non essendo un manufatto meramente ornamentale, è sottoposto al regime di cui all'art. 873 c.c.:
“[v]ale, quindi, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile (da accertare in fatto in base ad apprezzamento dei giudici del merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto), costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall'art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative. La eccezionale non computabilità, ai fini delle distanze, di elementi della costruzione può quindi riguardare solo quegli sporti o aggetti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose
o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione complementare di decoro o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze, implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti), o i pianerottoli di prolungamento dei setti in cemento armato, di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza, stabilmente incorporati nell'immobile, e ciò a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 12614 del 2022; n.
859 del 2016; n. 13001 del 2000; n. 5719 del 1998; n. 578 del 1979;
n. 3933 del 1975)” (cfr. Cass. civ., n. 239/2024, cit.).
Nel caso che qui occupa, la sopraelevazione del fabbricato di parte attrice ha comportato, come accertato dal consulente tecnico (senza alcuna replica sul punto da parte del consulente dei convenuti), la necessità di provvedere ad interventi di rinforzo di uno dei pilastri. Ciò ha comportato un modesto aumento del volume della sezione del pilastro e, quindi, ad una diminuzione, nel tratto interessato, delle distanze legali fra i fabbricati. pagina 13 di 23 Attesa la violazione dell'art. 873 c.c., parte convenuta deve essere condannata a ripristinare una distanza pari almeno a un metro e quarantasette centimetri (1,47 mt.) fra il proprio fabbricato, in corrispondenza del tratto su cui insiste il pilastro oggetto del contendere, e quello di parte attrice.
L'odierna attrice ha, altresì, domandato all'intestato tribunale di condannare gli odierni convenuti alla demolizione del vano ripostiglio posto al confine con la proprietà della stessa attrice ovvero, in subordine, alla riduzione dell'altezza del predetto vano al di sotto del muro di confine.
In particolare, parte attrice lamenta l'innalzamento della copertura di un vano ripostiglio posto in aderenza del muro di confine che separa le due proprietà.
Il vano ripostiglio di cui trattasi, come rilevato dal consulente nominato, sarebbe stato realizzato dai convenuti in un periodo compreso tra il 09/12/1997 e il 03/07/1998, “in aderenza al muro di confine, in prosecuzione verticale del piano seminterrato dove è collocato il garage” (cfr. relazione c.t.u.).
Come è noto, l'art. 878 c.c. prevede che “[i]l muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo
873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza non inferiore ai tre metri”.
Stando al tenore letterale della norma, il muro realizzato allo scopo di demarcare due fondi si considera come non esistente ai fini del computo della distanza legale indicata dall'art. 873 c.c.: “è sufficiente il richiamo al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla distanza alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Cass.
Sez. 2, 24/11/2020, n. 26713, Rv. 659725 - 01)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 23/04/2025, n. 10600).
Nel caso che qui occupa, l'accertamento operato in loco dal consulente nominato consente di verificare che detto manufatto costituiva un muro di cinta, che in quanto tale non è considerato costruzione ai fini del computo della distanza di cui all'art. 873 c.c. in applicazione dell'art. 878 c.c.
Trattandosi di muro di confine a norma dell'art. 878 c.c., su di esso è possibile costruire in appoggio (art. 878, co. 2, c.c.) ovvero in aderenza.
Sul punto, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 877 c.c.: “[i]l vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”.
Poiché, nella specie, il consulente ha chiaramente affermato che il ripostiglio è stato costruito in aderenza pagina 14 di 23 al muro di confine e non già in appoggio, allora non può trovare applicazione il regime delle distanze legali fra costruzioni. Infatti, l'art. 873 c.c. – si ribadisce – precisa che le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, fatta salva la distanza maggiore che può essere stabilita nei regolamenti locali solo se non sono unite o aderenti: il vano ripostiglio è stato realizzato dai convenuti in aderenza al muro di confine, e quindi, nel rispetto della citata disposizione.
È, invero, legittima e rientrante nei poteri inerenti al diritto di proprietà la scelta di costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine. In questa ultima ipotesi, tuttavia, si realizza una solidarietà costruttiva- strutturale tra il manufatto ed il muro, per cui, come chiarito dall'art. 878, co. 2, c.c. (e, d'altro canto, dall'art. 873 c.c.), occorre mantenere una distanza di almeno tre metri rispetto all'edificio che si trovi al di là del confine.
Atteso che il fabbricato di proprietà di parte attrice si pone, lungo il tratto interessato dal vano ripostiglio, ad una distanza di almeno due metri e quaranta centimetri (2,40 mt.) dal muro di confine, la scelta operata dai convenuti non poteva che essere quella di costruire in aderenza al predetto muro ovvero di distanziarsene in modo da mantenere una distanza complessiva tra i manufatti di almeno tre metri (3 mt.).
Trattasi, questa, di scelta rimessa alla discrezionalità dei convenuti.
Premesso, dunque, la legittimità di una costruzione in aderenza al muro di confine in deroga alla disciplina delle distanze legali, occorre ora verificare la doglianza relativa alla sopraelevazione di tale costruzione.
In particolare, il consulente nominato ha ritenuto che “[i]n corrispondenza del ripostiglio, che in seguito alla ristrutturazione è stato rialzato, le distanze tra le costruzioni rimangono pari a m 2,57 e m 3,77”
(cfr. relazione c.t.u.).
Senza entrare nel merito delle contestazioni formulate dai proprietari convenuti (secondo i quali non vi sarebbe alcuna sopraelevazione del ripostiglio), è sufficiente notare che “in tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38033 del 02/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10467 del 03/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 11320 del 10/05/2018;
Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 09/06/2014; Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 10/05/2012; Sez. 2, Sentenza n.
1673 del 16/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 9726 del 27/09/1993; Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 27/08/1990).
Infatti, l'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente. Solo quando, all'epoca della sopraelevazione, subentri uno pagina 15 di 23 strumento urbanistico che prescriva inderogabilmente una determinata distanza dal confine, senza prevedere la facoltà di costruzione in aderenza, opera il principio secondo cui, in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Con la conseguenza che in tale evenienza si applica la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del
29/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9646 del 11/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2011; Sez. 2,
Sentenza n. 15527 del 11/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 400 del 12/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 200 del
08/01/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3737 del 20/04/1994). A tale facoltà può altresì derogarsi nel caso in cui la sopraelevazione da edificare in aderenza non goda di piena autonomia sotto l'aspetto statico (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17388 del 30/08/2004; Sez. 2, Sentenza n. 12419 del 15/12/1993; Sez. 2, Sentenza n.
4549 del 11/08/1982). La sopraelevazione in aderenza trova ostacolo, inoltre, nel caso in cui il vicino abbia acquisito il diritto di esercitare delle vedute dal muro posto sul confine, poiché, a mente dell'art.
907, terzo comma, c.c., se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, norma, questa, applicabile, senza alcuna distinzione, alle costruzioni in appoggio come a quelle in aderenza (Cass. Sez.
6-2, Ordinanza n. 36122 del 23/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 20/04/2004; Sez. 2, Sentenza n.
12430 del 12/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 4976 del 18/04/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1832 del
18/02/2000)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 09/06/2023, n. 16371).
Sul punto, occorre precisare che parte attrice non ha dedotto alcuna violazione degli strumenti urbanistici locali e, pertanto, deve trovare applicazione il regime derogatorio di cui all'art. 877 c.c. anche con riguardo agli interventi di sopraelevazione dei manufatti posti in aderenza al muro di confine.
Le doglianze di parte attrice aventi ad oggetto le costruzioni realizzate sul muro di cinta risultano, quindi, infondate.
La domanda di condanna alla riduzione in pristino delle nuove costruzioni di proprietà dei convenuti può essere, in definitiva, accolta limitatamente al piano rialzato e al pilastro rinforzato.
Ritenuto che i lavori di arretramento del piano rialzato e del pilastro rinforzato – sì da garantire il rispetto delle distanze legali tra fabbricati – costituiscono attività comunque delicate anche per la stabilità del fabbricato degli odierni convenuti, si ritiene congruo assegnare agli stessi un termine di 300 giorni per completare i detti lavori.
Di contro, deve essere rigettata la domanda di condanna alla demolizione del vano ripostiglio, nonché quella subordinata di riduzione della quota dello stesso vano ripostiglio di proprietà dei convenuti. pagina 16 di 23 Atteso l'accoglimento parziale della domanda di condanna, può essere ora esaminata l'ulteriore domanda di parte attrice di risarcimento del danno patito.
La domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Come è noto, il regime di responsabilità civile richiede, anzitutto, la necessaria dimostrazione di un danno rispetto ad un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento e, di conseguenza, la dimostrazione che tale danno sia causalmente connesso alla condotta in concreto tenuta dal danneggiante con dolo o colpa.
Da ciò discende che, affinché vi sia un danno risarcibile per lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà, non è sufficiente dimostrare che l'evento lesivo abbia determinato una “lesione del diritto di proprietà, ma affinchè un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 15/11/2022, n. 33645).
In effetti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che non vi possa essere danno ingiusto senza il danno conseguenza: “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (cfr. Cass. civ., s.u., sent.,
11/01/2008, n. 576; conf. in Cass. civ., n. 33645/2022, cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di specificare che “[l]e sezioni unite, infatti, con sentenza del 15.11.2022 n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III sezione Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria, è stata risolta dalle sezioni unite in senso positivo, ed è stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. 27.6.2024 n.
17758; Cass. 18.7.2013 n. 17635). Le sezioni unite hanno poi confermato la linea evolutiva della giurisprudenza di questa sezione, nel senso che la locuzione 'danno in re ipsa' va sostituita con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le sezioni unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è pagina 17 di 23 rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. 27.6.2024 n. 17758). Ulteriormente questa sezione, sulla base della composizione del contrasto compiuta dalle sezioni unite, ha affermato che 'Allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio' (Cass. 19.3.2025 n. 7290; Cass.
22.11.2023 n.32459)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 18/04/2025, n. 10329).
Il predetto canone ermeneutico ribadito dalla seconda sezione della Corte di Cassazione è stato, altresì, confermato anche dalla sua terza sezione che ha utilmente precisato i presupposti applicativi desumibili dalle pronuncia a sezioni unite: “[t]utti i suddetti princìpi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite di questa
Corte, con specifico riferimento al danno da abusiva occupazione d'un immobile (Cass. Sez. U.,
15/11/2022, n. 33645). La sentenza appena ricordata ha stabilito che: -) il 'danno' in senso giuridico non consiste solo nella lesione d'un diritto (come vollero i fautori della c.d. 'teoria normativa del danno'), ma esige che da quella lesione sia derivato un concreto pregiudizio (secondo la c.d. 'teoria causale del danno'); -) la lesione del diritto di proprietà, quando sia consistita non in una lesione diretta del bene, ma nella perduta possibilità di goderne, può costituire un danno risarcibile soltanto ove il proprietario alleghi e dimostri che la perdita del frutto del godimento sia stata 'specifica' e 'concreta' [...]; -) se così non fosse, 'il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria' (secondo la c.d. 'teoria del danno irrefutabile')” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord.,
28/07/2025, n. 21607). pagina 18 di 23 In altri termini, in caso di violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario che presenti un'istanza di risarcimento del danno è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione di detta distanza e, in caso di contestazione specifica, è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Nel giudizio che qui occupa, l'odierna attrice non ha allegato alcuna particolare compromissione del godimento del proprio immobile ovvero della diminuzione del valore dello stesso a causa della violazione delle distanze legali e delle costruzioni effettuate da parte convenuta. Parte attrice si è, dunque, sottratta dall'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa e, in particolare, non ha provato gli elementi di fatto da cui desumersi l'esistenza e l'entità del danno subito.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e dell'onere probatorio non può, d'altronde, essere superato in forza del potere di liquidazione del danno in via equitativa, atteso che detto potere, “conferito al giudice dall'art. 1226 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(ex multis Cass. 29 aprile 2022, n. 13515; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass. 12 ottobre 2011, n.
20990)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 06/07/2023, n. 19111. Sul punto si richiama, altresì, Cass., n.
21607/2025, cit.: “[è]dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile,
d'un effettivo pregiudizio. È l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d0un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art.
1226 c.c. Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a parte da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui 'la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica'; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza. n. 838 del 03/04/1963;
Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; [...]). Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento. Ciò vuol dire che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, e non meramente ipotetico o d'affezione”). pagina 19 di 23 Tutto ciò premesso e considerato, parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione e all'onere probatorio su di lei gravante, per cui la domanda di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento.
L'esito del presente giudizio porta, da ultimo, ad escludere l'accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale i coniugi convenuti hanno domandato all'intestato tribunale di dichiarare l'usucapione del diritto di mantenere i propri immobili a distanza inferiore rispetto quella legale.
Stante l'accertamento svolto dal consulente nominato, si può concludere che il fabbricato dei coniugi convenuti, nella sua conformazione originaria precedente agli interventi del 2014, sia stato edificato in epoca antecedente alla costruzione di parte attrice.
Deve, dunque, desumersi che, in forza del principio della prevenzione, è il proprietario del fabbricato eretto successivamente a dover rispettare le distanze tra fabbricati previsti per legge e dagli strumenti urbanistici locali: “[l]a prima costruzione, edificata dalla dante causa di parte convenuta, è stata realizzata in parte in aderenza al muro di confine (in corrispondenza del piano seminterrato) e in parte
a m 1,47 dal muro di confine;
quindi considerando la tolleranza costruttiva e il fatto che il confine fosse materializzato all'interasse del muro, si può concludere che questa parte di costruzione si trovasse m
1,55 dal confine. Di conseguenza, la seconda edificazione, realizzata dalla dante causa di parte attrice, avrebbe dovuto adeguarsi alla costruzione preesistente e collocarsi in aderenza al fabbricato di parte convenuta o in posizione tale che la distanza tra le costruzioni fosse di almeno m 3,00 per quanto previsto dall'art. 873 c.c.” (cfr. relazione c.t.u.).
L'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non può evidentemente essere domandata dal proprietario che per primo ha eretto il proprio fabbricato, incombendo la limitazione del diritto di proprietà su chi erige per secondo.
Per quanto riguarda le nuove costruzioni erette in conseguenza dei citati lavori eseguiti nel 2014 e, più precisamente, il piano rialzato e il pilastro rinforzato, non è decorso il tempo utile per l'usucapione del diritto a mantenere queste costruzioni a distanza inferiore da quella legale.
Non può essere, inoltre, riconosciuta alcuna usucapione del predetto diritto anche con riferimento al vano ripostiglio.
Come già evidenziato, il vano ripostiglio è stato eretto dagli odierni convenuti in aderenza al muro di confine e, dunque, come espressione del proprio diritto di proprietà di chi costruisce, quanto a tale corpo di fabbrica, successivamente, senza la necessità di postulare l'acquisto, per usucapione, di tale facoltà.
Anche trovasse applicazione la disciplina di cui all'art. 873 c.c., parte attrice ha correttamente rilevato che la domanda di mediazione ha interrotto il termine utile per l'usucapione.
Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 1165 c.c. estende all'usucapione “[l]e disposizioni generali sulla pagina 20 di 23 prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini [...], in quanto applicabili”.
Tra le cause di interruzione per il decorso della prescrizione (e, dunque, anche dell'usucapione) si rinviene certamente il procedimento di mediazione, come rammentato dalla suprema corte: “[t]ale ultimo comma [il riferimento all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 28/2010] parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla 'domanda giudiziale' di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi degli artt. 2943, primo e secondo comma, e 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso (su tale interruzione cfr., di recente, Cass. 10 aprile 2013 n. 8686 e 14 dicembre 2012 n.
23017)” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 22/07/2013 n. 17781, di cui si riporta anche un ulteriore passaggio:
“la mediazione, pur essendo facoltativa, si collega ormai ad una attività che, se non è più indispensabile alla proponibilità della domanda, comporta l'affermazione da chi la chiede del suo diritto ad agire a tutela di diritti sui quali tenta la conciliazione, per cui resta ferma la disciplina del sesto comma dell'art.
5 del D. Lgs. n. 28 del 2012, anche circa la mancata decadenza dal diritto di agire 'per una sola volta',
a causa dell'istanza di mediazione per ottenere l'equa riparazione, che ha effetto interruttivo della durata della prescrizione nei sensi già indicati, come se si trattasse dell'esercizio del diritto prescrivibile”).
Nel caso che qui occupa, è di tutta evidenza il mancato decorso del termine utile ai fini della pretesa usucapione del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale, atteso che:
- i coniugi hanno eretto, stante la relazione depositata dal consulente nominato, in epoca non precedente al 09/12/1997;
- la domanda di mediazione è stata depositata in data 30/01/2017 (cfr. all. 17 citazione);
- la procedura di mediazione, svoltasi alla presenza di parte attrice e dei convenuti, si concludeva negativamente in data 28/02/2017 (cfr. all. 18 citazione).
La domanda riconvenzionale deve essere, in definitiva, rigettata.
All'esito del presente giudizio, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite, atteso che “la 'valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente' (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 20 dicembre
2017, n. 20592, Rv. 646611-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2021,
n. 14459 Rv. 661569-01)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 16/02/2024, n. 4286. Sul punto si veda anche pagina 21 di 23 Cass. civ., sez. I, ord., 26/02/2024, n. 5054: “[l']unitarietà del criterio sotteso all'art. 91 cod. proc. civ. comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice sia tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio di soccombenza. Questo principio, per quanto applicato all'esito globale del giudizio, non consente mai di porre le spese a carico della parte che sia comunque risultata parzialmente vincitrice.
In base al principio di causalità la parte soccombente è quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo [...] a una pretesa comunque fondata, seppure in parte, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione”).
Nel caso che qui occupa, deve, infatti, rilevarsi la soccombenza reciproca delle parti:
- la domanda di condanna ad arretrare il piano sopraelevato e il pilastro rinforzato deve essere accolta;
- la domanda di condanna alla demolizione del vano ripostiglio o, in subordine, alla riduzione della quota del vano ripostiglio deve essere rigettata;
- la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata (anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che si è formato solo successivamente all'instaurazione del giudizio);
- la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Considerato, dunque, l'esito complessivo del presente giudizio, visto l'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- dichiara che l'immobile di proprietà di ( ) e di Controparte_1 C.F._3
( ), sito in Scoglitti, Via delle Seppie, in catasto al foglio Controparte_2 C.F._6
165, particelle 1758/2, 1758/3 e 1758/4, è stato edificato in violazione dell'art. 873 c.c. limitatamente alle nuove costruzioni, costituite dal piano rialzato e dal pilastro rinforzato, meglio identificati nella c.t.u. dell'ing. e, per l'effetto: Controparte_12
1) condanna ( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) ad arretrare, entro 300 giorni, la nuova costruzione, costituita dal piano C.F._6 rialzato, sino ad una distanza non inferiore a metri tre dal fabbricato di proprietà di Parte_1
( , al catasto del comune di Vittoria, contrada Macconi, al foglio 165, mappale C.F._1
333;
2) condanna ( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) ad arretrare, entro 300 giorni, la nuova costruzione, costituita dal pilastro C.F._6 rinforzato, sino ad una distanza non inferire a metri uno e quarantasette centimetri dal fabbricato di pagina 22 di 23 proprietà di , al catasto del comune di Vittoria, contrada Parte_1 C.F._1
Macconi, al foglio 165, mappale 333;
- rigetta la domanda di condanna alla demolizione del vano ripostiglio di proprietà di CP_1
( ) e di ( ) proposta da
[...] C.F._3 Controparte_2 C.F._6
; Parte_1 C.F._1
- rigetta la domanda subordinata di condanna alla riduzione dell'altezza del vano ripostiglio di proprietà di ( ) e di Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) proposta da;
C.F._6 Parte_1 C.F._1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
( ; C.F._1
- rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Controparte_1
( ) e da ( ); C.F._3 Controparte_2 C.F._6
- compensa, per intero, le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 2/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 4/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2458/2020 pendente tra:
( , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RG), via Curtanone n. 106, con il patrocinio dell'avv. Mauro Guglielmino ( ), C.F._2 con elezione di domicilio in Vittoria (RG), via P.pe Umberto n. 79, presso il di lui studio
ATTORE/CONVENUTO RICONVENZIONALE contro
), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Vittoria (RG), via Montebello n. 131, con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Iapichella
) e GI IN , con elezione di domicilio C.F._4 C.F._5 in Comiso (RG), via Arch. Mancini n. 28, presso il di loro studio e
), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2 C.F._6
Vittoria (RG), via Montebello n. 131, con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Iapichella
) e GI IN , con elezione di domicilio C.F._4 C.F._5 in Comiso (RG), via Arch. Mancini n. 28, presso il di loro studio
CONVENUTI/ATTORI RICONVENZIONALI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio i sigg. Parte_2
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[voglia l'on. Controparte_1 Controparte_2 tribunale] respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la domanda formulata con il
pagina 1 di 23 presente atto e, per l'effetto, dichiarare che l'immobile di proprietà dei coniugi e Controparte_1
sito in Scoglitti, Via delle Seppie, in catasto al foglio 165, particelle 1758/2, 1758/3 e Controparte_2
1758/4, in esecuzione del progetto approvato dalla Commissione Edilizia Comunale il 15 novembre
2007, verb. N. 411, è stato edificato a distanza non legale dal fabbricato di proprietà e Pt_2 precisamente a piano terra limitatamente ai pilastri, ingrossati nel corso della sopraelevazione sì da trovarsi a cm 137 dalla costruzione posta sul confine, ed in tutta la sua sopraelevazione Pt_2 realizzata a metri 1,50, ed a metri 1,37 limitatamente ai pilastri, dal fabbricato Pt_2 contravvenendo alle norme di legge, urbanistiche e edilizie. Dichiarare altresì che il vano ripostiglio è stato realizzato a distanza non legale. Condannare, pertanto, i coniugi ed Controparte_1 CP_2
ad arretrare, entro un termine assegnando, il predetto immobile sì da rispettare a piano terra
[...] la distanza di metri uno vergola cinquanta dalla porzione del fabbricato edificato sul confine Pt_2
e nei piani elevati la distanza di legge di metri tre dalla costruzione posta sul confine. Pt_2
Condannare inoltre i predetti coniugi ad abbattere il vano ripostiglio o, in via subordinata, a ridurre la sua altezza al di sotto del muro di confine. Condannarli, inoltre, al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. Col favore delle spese e salvo ogni altro diritto”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierna attrice era proprietaria dell'immobile distinto al “N.C.E.U. del Comune di Vittoria, C/da
Macconi sn al foglio 165, mappale 333 p.t. z.c.2, Cat. A/2, Cl.4., vani 6,5, R.C. Euro 419,62”;
- il predetto fabbricato confinava, sul lato parallelo alla via dei Delfini, “con altro fabbricato, distinto in catasto al foglio 165, particelle 1758/2, 1758/3 e 1758/4 di proprietà di [...] e Controparte_2 [...] in ragione di ½ indiviso ciascuno”; CP_1
- il fabbricato di proprietà dei sigg. e era edificato successivamente a quello di proprietà CP_2 CP_1
della sig.ra ed era originariamente costituito “dal garage a piano seminterrato (part. 1758/2) Pt_2
e dal solo piano terra (part. 1758/3) con lastrico solare (part. 1758/4) e lungo il confine con il fabbricato di proprietà era staccato di cm. 150, anche in corrispondenza della parte del fabbricato di Pt_2 che era stata costruita sul confine”; Pt_2
- nell'anno 2014, i sigg. e eseguivano lavori di sopraelevazione del loro immobile, CP_2 CP_1
eseguita “mantenendo la distanza di c, 150 dal confine anche là dove la costruzione era Pt_2 edificato sul confine”;
- i sigg. e realizzavano, altresì, lavori di ingrossamento dei pilastri esistenti, CP_2 CP_1
determinando così la riduzione della “distanza dal confine, in corrispondenza dei pilastri, a cm. 137”;
pagina 2 di 23 - i sigg. e procedevano, inoltre, a lavori rialzo di un vano ripostiglio, “coprendo una CP_2 CP_1
parte dell'area di distacco di cm. 150, la cui altezza originaria non superava il muro di cinta tra i fabbricati”;
- il predetto ripostiglio era stato realizzato successivamente al 19/10/1997;
- con lettera raccomandata, spedita il 07/08/2017, la sig.ra per tramite del proprio difensore, Pt_2
contestava “la distanza della nuova edificazione della costruzione di proprietà ” e Persona_1
“invitava i predetti coniugi a regolarizzare le parti della costruzione poste a distanza non legale con inizio dei lavori entro e non oltre quindici giorni”;
- infruttuosi risultavano gli ulteriori tentativi di risoluzione bonaria della controversia, per cui, in data
30/01/2017, le sigg.re (allora usufruttuaria dell'immobile descritto in premessa) e Controparte_3
(allora nuda proprietaria del predetto immobile) depositavano domanda di mediazione;
Parte_2
- in data 28/02/2017 il tentativo di mediazione si concludeva con esito negativo, per cui l'odierna attrice promuoveva l'intestato giudizio.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituivano in giudizio i sigg. e Controparte_1 CP_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[voglia l'ill.mo tribunale di Ragusa] Respinta
[...] ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, per tutte le ragioni di cui in narrativa
; quindi, in subordine, qualora fosse riconosciuta che la costruzione dei convenuti sia posta a distanza inferiore a quella legale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per le causali di cui in premessa, ritenere e dichiarare che, per intervenuta usucapione, i Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
hanno acquisito il diritto di servitù di mantenere la loro costruzione posta a piano terra e piano
[...] seminterrato, composta da locale garage, intero piano terra e attiguo locale ripostiglio, sito in Scoglitti,
Via Delle Seppie n.5, come meglio sopra individuata, a distanza inferiore a quella legale, con tutti i connessi diritti, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice, con ogni consequenziale statuizione . Con la condanna alle spese e compensi del giudizio”.
Deducevano, a tal fine, che:
- gli odierni convenuti erano proprietari dell'immobile sito in Scoglitti, via delle Seppie, distinto al
“catasto al Foglio 165, part. 1758, sub.2, sub. 3, e sub. 4”;
- l'immobile era stato realizzato nel corso degli anni settanta e urbanisticamente regolarizzato, giusto provvedimento del comune di Vittoria n. 41 del 25/01/2007;
- l'immobile era stato realizzato ad una distanza di 1,50 metri dal confine e solo successivamente l'odierna attrice realizzava il proprio immobile, in parte costruito sul confine, come poteva evincersi pagina 3 di 23 chiaramente dall'atto di donazione del 16/01/1979 in cui veniva riportata la donazione di un appezzamento di terreno;
- contestualmente all'immobile principale veniva, altresì, realizzato un vano ripostiglio, “posto esattamente al confine con la proprietà dell'attrice e, all'origine, con copertura in eternit, di altezza sempre superiore al muro di cinta tra i fabbricati”;
- nel corso del 2014, gli odierni esponenti avviavano lavori di sopraelevazione del piano terra dell'immobile predetto, giusto provvedimento del comune di Vittoria n. 177 del 20/12/2013, “rispettando le linee verticali preesistenti su tutti i lati del fabbricato, compreso quello a confine con la proprietà dell'attrice medesima”;
- il vano ripostiglio era oggetto di una mera ristrutturazione che ha comportato la sostituzione della copertura in eternit con una copertura in tegole, senza che ciò comportasse alcuna modifica della sagoma, anche verticale, del ripostiglio;
- in virtù del principio della prevenzione, il fabbricato degli odierni esponenti, in quanto realizzato per primo, era sempre stato posto a distanza legale e, anche se così non fosse, gli odierni esponenti avrebbero comunque acquisito il diritto di mantenere l'immobile ad una distanza inferiore per decorso del termine utile ai fini di una valida usucapione;
- l'ingrossamento dell'unico pilastro era stato realizzato “in ottemperanza ad interventi urgenti e di consolidamento, resisi necessari dall'usura del tempo, atti a ripristinare la resistenza meccanica del pilastro de quo, unicamente per garantire la stabilità dell'edificio, rispettando per il resto le linee verticali della struttura originaria”;
- il principio di prevenzione ben poteva applicarsi al caso della sopraelevazione dell'immobile originario qualora la nuova costruzione prosegua in altezza allineata, in verticale, a quella pre-esistente;
- sul vano ripostiglio, esistente da più di venti anni, non veniva realizzato alcun innalzamento rispetto al muro di cinta ivi esistente, atteso che gli odierni esponenti procedevano ad una sostituzione della precedente copertura;
- il vano ripostiglio era sempre stato più alto del muro di cinta, di altezza inferiore ai 3 metri, non potendo dunque considerarsi per il computo delle distanze legali a norma dell'art. 878 c.c.;
- la domanda risarcitoria di parte attrice era palesemente infondata non solo perché intimamente connessa alla domanda principale, ma anche perché parte attrice non evidenziava alcuna tipologia di danno;
- gli odierni esponenti avevano acquistato il diritto di servitù “avente ad oggetto il mantenimento della loro costruzione, costituita dall'intero piano seminterrato, piano terra e vano ripostiglio, a distanza inferiore a quella fissata dalla legge e dai regolamenti, per essere stati edificati da oltre venti anni”; pagina 4 di 23 - la stessa attrice, pur affermando di aver edificato per prima, non negava che le costruzione dei convenuti, “posta a piano terra e piano seminterrato, compreso il vano ripostiglio”, esisteva da oltre i venti anni;
- del resto, la stessa concessione in sanatoria n. 41 del 25/01/2007 era stata rilasciata a seguito di istanza presentata in data 30/09/1986 e comunque dagli atti “vi è prova che la costruzione de qua è stata ultimata nel 1979”. Analogo discorso per il vano ripostiglio, atteso che la stessa attrice affermava che il ripostiglio
“sarebbe stato costruito, con ogni evidenza, dopo il 19.10.1997”.
Concludevano, dunque, come in premessa.
All'udienza del 09/11/2021, il giudice, esaminati gli atti dell'intestato giudizio e le memorie depositate, procedeva alla nomina di c.t.u. volta all'accertamento di quanto lamentato e dedotto dalle parti.
Esaminate la relazione finale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, infine, dal nuovo assegnatario del fascicolo, udienza ex art. 281-sexies
c.p.c., a seguito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Motivi della decisione
La presente controversia origina dalla pretesa violazione della disciplina delle distanze legali fra gli immobili di proprietà delle odierne parti in lite.
Appare, dunque, necessario effettuare una breve ricognizione dello stato dei luoghi di causa, evidenziando, in particolare, le modifiche intervenute sul fabbricato di parte convenuta nel corso dell'anno 2014. Effettuata tale ricognizione, sarà possibile esaminare le domande e le eccezioni proposte dalle odierni parti in lite.
Giova, infatti, rammentare che nelle controversie tra privati (proprietari di fondi vicini) circa l'osservanza delle norme disciplinanti l'attività edilizia, ivi incluse quelle dettate dal codice civile in tema di distanze tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto tra amministrazione e privato richiedente (o costruttore), senza estendersi ai rapporti tra privati.
Il conflitto fra privati dovrà, dunque, essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che la disciplinano, tra le quali non possono contemplarsi quelle relative alle modalità ed ai presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio.
Nell'ambito strettamente civilistico, invero, è irrilevante la mancanza di una concessione edilizia, quando la costruzione risponda oggettivamente alle caratteristiche e prescrizioni del codice civile senza ledere il diritto proprietario del vicino. In altri termini, l'aver eseguito un'opera in conformità ad un provvedimento amministrativo autorizzatorio non esclude di per sé la violazione delle prescrizioni in tema di distanze legali, cosicché la violazione di dette norme non esclude, ricorrendone i presupposti, il pagina 5 di 23 diritto del vicino proprietario a chiedere ed ottenere la riduzione in pristino e/o il risarcimento dei danni patiti.
Tale principio è stato recentemente chiarito e precisato dai giudici della suprema corte: “[è] noto che, in tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati
e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (tra le tante, Cass. n. 4833 del 2019). Il contrasto della costruzione eseguita rispetto alle norme in tema di distanze fra costruzioni dà luogo ad un requisito inerente alla fondatezza della relativa domanda di riduzione in pristino, ed è quindi, qualificabile come condizione dell'azione, da porre, perciò, in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia e non della proposizione della domanda. Né rileva che l'attività edificatoria denunziata con la domanda originaria, rivelatasi lesiva dei diritti del vicino nella sua consistenza attuale al momento della decisione, non sia stata ancora ultimata, sicché la violazione delle distanze potrebbe essere nel proseguo delle opere regolarizzata o soppressa dal costruttore. Soltanto qualora il proprietario convenuto per aver costruzione a distanza illegale faccia venir meno l'illegittimità e riconosca in modo espresso o implicito la integrale fondatezza della domanda avversa, si determina una cessazione della materia del contendere, che rende inutile la pronuncia giurisdizionale di riduzione in pristino (Cass. n.
4127 del 2002; n. 26907 del 2019)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 04/01/2024, n. 239).
Premesso l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione, occorre, anzitutto, procedere alla descrizione dello stato del fabbricato di parte attrice.
Con atto a rogito del notaio dott. (trascritto a Ragusa il 09/02/1979 – rep. n. 34356 Persona_2
e racc. n. 8750), il sig. ha donato alla sorella (dante causa Controparte_4 Controparte_3 dell'attrice) la metà indivisa di un appezzamento di terreno da lui ricevuto in “virtù dell'atto del 28 luglio
1967 ricevuto dal Notaio di Vittoria, reg.to al n. 1205” (cfr. all. 4 citazione). Persona_3
Con il successivo atto a rogito del notaio dott. (registrato a Ragusa il 31/07/2000 – Persona_4 rep. n. 101070 e fasc. n. 15332), il giorno 21/07/2000 veniva pubblicato il testamento olografo del sig.
il quale istituiva la già citata sig.ra (dante causa dell'attrice) Persona_5 Controparte_3 sua erede universale (cfr. all. 6 citazione). pagina 6 di 23 Con atto a rogito del notaio dott.ssa (registrato in Vittoria il 08/10/2014 – rep. n. 74493 Persona_6
e fasc. n. 20135), la sig.ra , previa riserva del diritto di usufrutto, trasferiva alla Controparte_3 sig.ra la nuda proprietà di una “casa di civile abitazione a piano terra e ad area libera, Parte_2 in Scoglitti, contrada Macconi, composta da sei vani e mezzo catastali [...]. Nel N.C.E.U. del comune di
Vittoria, contrada Macconi sn al foglio 165 Mappale: 333 P.T. z.c. 2 Cat. A/2 Cl. 4 vani 6,5 R.C. Euro
419,62” pervenuto alla stessa “per la quota di 1/2 (un mezzo) in virtù dell'atto di donazione a rogito notaio , già di Vittoria, del 16 gennaio 1979, Repertorio n. 34.356, trascritto presso Per_2
l'Agenzia del Territorio di Ragusa il 9 febbraio 1979 ai nn.ri 2316/2106 e successiva edificazione e per la quota di 1/2 (un mezzo) in virtù della successione a apertasi in Vittoria il 7 luglio Persona_5
2000 denuncia n.14 – vol.215, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Ragusa il 21 maggio 2002 ai nn.ri 7669/6246, il quale aveva disposto con testamento olografo del 22 agosto 1982, pubblicato con verbale a rogito notaio di Ragusa del 21 luglio 2000, Repertorio n. 101.070, reg.to al Persona_7
n.1210” (cfr. all. 1 citazione).
L'odierna attrice acquistava la piena proprietà del predetto fabbricato in seguito al decesso dell'usufruttuaria sig.ra (cfr. all. 3 citazione), avvenuto il giorno 12/09/2019 (cfr. Controparte_3 all. 2 citazione).
Richiamati i diversi atti di disposizione, appare condivisibile la tesi per la quale il fabbricato di proprietà dell'attrice sia stato realizzato in epoca non antecedente al 1979, anno in cui la dante causa CP_3 acquistava la proprietà della metà indivisa di un appezzamento di terreno.
[...]
Di contro, non appare condivisibile la tesi prospettata da parte attrice, secondo la quale il fabbricato sarebbe stato realizzato nel 1975: affermazione, questa, che trova riscontro unicamente nella dichiarazione sostituiva (posteriore) di atto notorio del 13/09/1986 e sulla consequenziale istanza di sanatoria edilizia (cfr. all. memoria di parte attrice ex art. 186 c.p.c.).
Alla medesima conclusione addiveniva anche il consulente nominato: “[d]all'atto di donazione a rogito notaio del 16/01/1979 rep. 34356, si evince che la sig.na Persona_2 Controparte_5
(dante causa della parte attrice) ha ricevuto in donazione dal sig. la metà indivisa di Controparte_6 un 'appezzamento di terreno [...] in catasto alla pagina 34223, foglio 165, particella 337 [...]'. La costruzione dell'attuale immobile non può quindi essere stata avviata prima del 1979, e sicuramente
l'immobile risultava completato alla data del 28/02/1986, data di presentazione del tipo mappale depositato per la domanda di Concessione Edilizia in sanatoria” (cfr. relazione c.t.u.).
Considerato che il fabbricato di parte attrice risulta essere stato realizzato in epoca non antecedente al
1979 (o comunque ai primi mesi dello stesso anno), è ora possibile procedere alla descrizione dell'immobile di parte convenuta. pagina 7 di 23 Con atto del 29/11/1988 a rogito del notaio dott. (trascritto a Ragusa – rep. n. 30864 Persona_8
e fasc. n. 84814), la donante cedeva in donazione ai coniugi e Controparte_7 Controparte_2
il “fabbricato in contrada Anguilla, località Baia Del Solo III° Traversa, con spazio Controparte_1 scoverto a due lati, composto da garage e ripostiglio a piano seminterrato, da un appartamenti di quattro vani, accessori e veranda al piano rialzato con sovrastante terrazza a primo piano, ai confini con strada privata di accesso, coniugi e coniugi e e CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
” (cfr. all. 8 comparsa). Controparte_4
Nello stesso atto di donazione si rinviene la seguente dichiarazione della donante: “- che gli immobili di cui alle presenti convenzioni sono stati costruiti sull'area ad essa pervenuta in virtù dell'atto di donazione rogato il 25 novembre 1972 dal notaio già di Vittoria, ivi registrato al n. 2399 e del Per_9 successivo atto di ratifica-donazioni e divisione rogato il 23 marzo 1979 dal notaio di Per_2
Vittoria, Repertorio n. 34811, ivi registrato al n. 1212; - che le costruzioni sono state eseguite in assenza di concessioni edilizia e sono state ultimate, quanto alle strutture, nell'anno 1979” (cfr. all. 6 comparsa).
Sulla base del predetto atto pubblico, il consulente nominato ha condivisibilmente inquadrato l'edificazione del citato fabbricato in un periodo compreso “tra il 1973 e il 1979” (cfr. relazione c.t.u.).
Da tale conclusione discende, altresì, che “pur ammettendo che la costruzione sia stata avviata CP_5 proprio nel corso del 1979, anno in cui la costruzione Avarino-Vitale risultava completa nelle strutture,
è ragionevolmente ipotizzabile collocare il completamento della costruzione in data successiva CP_5
a quella Avarino-Vitale” (cfr. relazione c.t.u.).
In ogni caso, trattasi di immobili ultra-ventennali, per cui, anche prescindendo dall'individuazione del fabbricato eretto per primo, si sarebbe ormai pacificamente consolidata per usucapione la servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile: “[c]ome ricorda Cass. ord. N. 343/2023, seppur non è mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario (come Cass. n. 20769 del 2007), ormai da tempo, questa Corte costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore
a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite [...]). Pertanto, non vi è ormai nessun contrasto in giurisprudenza, come del resto ribadito dal Primo Presidente della Corte con il provvedimento del 13.07.2022 emesso nel giudizio definito con la citata ordinanza n. 343/2023.
L'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza pagina 8 di 23 di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 05/09/2023, n. 25843).
Ciò chiarito preliminarmente, il fabbricato di parte convenuta è stato oggetto, nel corso del 2014, di alcuni interventi di sopraelevazione, giusta concessione edilizia n. 177 del 20/12/2013, rilasciata dal comune di Vittoria.
In particolare, il consulente nominato chiariva che “[l]a costruzione è stata realizzata in allineamento con il piano rialzato preesistente. La sezione di uno dei pilastri è stato aumentata per motivi strutturali legati alla sopraelevazione e di conseguenza, in corrispondenza di esso, la distanza tra le costruzioni si
è ulteriormente ridotta” (cfr. relazione c.t.u.).
Si può, dunque, affermare che, in occasione dei lavori di sopraelevazione, gli odierni convenuti procedevano, altresì, ad interventi di consolidamento del pilastro oggetto del contendere per garantire la stabilità dell'intera struttura. Tali interventi comportavano, tuttavia, un aumento della volumetria originaria con contestuale diminuzione delle distanze legale tra i fabbricati: “[l]e distanze tra le costruzioni nella parte interessata dalla sopraelevazione è pari nel primo tratto a m 1,47 che si riducono
a m 1,33 in corrispondenza del suddetto pilastro” (cfr. relazione c.t.u.).
Contestualmente ai predetti di lavori, gli odierni convenuti procedevano alla sostituzione della copertura in eternit di un vano ripostiglio.
Come correttamente rilevato dal consulente nominato, il soprarichiamato vano ripostiglio non poteva essere stato edificato prima del 29/11/1988, data dell'atto di donazione – a rogito del notaio dott.
[...]
– in favore degli odierni convenuti: “[nell'atto di donazione] non viene fatta menzione del Per_8 ripostiglio oggi esistente e non viene rappresentato nelle allegate planimetrie catastali” (cfr. relazione c.t.u.).
Da ciò deve desumersi che il vano ripostiglio sia stato realizzato successivamente a tale data e comunque entro il 03/07/1998, “data riportata sull'elaborato grafico a firma dell'ing. allegato Persona_10 alla Concessione Edilizia in sanatoria n. 41 rilasciata il 25/07/2007 dal Comune di Vittoria in cui il ripostiglio viene rappresentato” (cfr. relazione c.t.u.).
Il predetto intervallo temporale, stando alle valutazioni effettuate dal consulente nominato (anche in considerazione degli stralci del piano regolatore generali e dell'aerofotogrammetrica con cartografia restituita da voli aerofotogrammetrici del 09/12/1997 di cui all'all. 6 della memoria di parte attrice ex art. 183 c.p.c.), può essere ragionevolmente ridotto “al periodo compreso tra il 09/12/1997 e il 03/07/1998.
Sebbene ridotto a circa sei mesi, l'intervallo appare certamente congruo per la realizzazione del manufatto in questione” (cfr. relazione c.t.u.).
In occasione dei lavori di sopraelevazione del 2014, gli odierni convenuti, come già detto, procedevano pagina 9 di 23 alla ristrutturazione del vano ripostiglio e, in particolare, alla rimozione della copertura in eternit e la realizzazione di una copertura con tegole.
Così chiarita l'epoca di costruzione dei fabbricati e descritto lo stato dei luoghi oggetto del contendere,
è ora possibile procedere all'esame delle domande formulate da parte attrice, volte anzitutto all'accertamento della pretesa violazione del regime di distanze legali fra gli immobili, con consequenziale condanna di parte convenuta al ripristino della loro distanza nei termini di cui all'art. 873
c.c.
In particolare, parte attrice si duole che, in occasione dei lavori del 2014, gli odierni convenuti avrebbero realizzato una sopraelevazione del proprio fabbricato a distanza non legale da quello di proprietà dell'attrice.
La doglianza è fondata.
Al fine di procedere ad una valutazione relativa alle distanze legali dei fabbricati, giova rammentare la distinzione relativa ad interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, così come chiaramente illustrata dalla giurisprudenza amministrativa: “[p]er giurisprudenza costante, la ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguenze creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, etc.), l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione (Cons.
Stato Sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 432). Ne discende che la realizzazione di una mansarda a quota di piano primo di un fabbricato preesistente di 500 mq non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia perché comporta la creazione di nuovi volume (Cons. Stato sez. VII 1° agosto 2023, n. 7453)” (cfr. Cons.
St., sez. VII, sent., 15/01/2024, n. 488).
Stante il citato canone ermeneutico, gli interventi che comportano una modificazione del disegno sagomale rispetto a quello della struttura originaria e/o un aumento volumetrico non costituiscono attività di mera ristrutturazione, ma comportano la realizzazione di una nuova costruzione che, in quanto tale, è sottoposta alla disciplina delle distanze legali fra fabbricati.
In senso conforme si era, tra l'altro, già espressa la giurisprudenza di legittimità: “[l']art. 31, comma primo, lettera d), L. I. 457/1978 qualificava come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere idonee a condurre ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con formula idonea ad includere non soltanto le opere che riguardassero un fabbricato ancora esistente (e, cioè, un'entità dotata quanto meno di murature pagina 10 di 23 perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura), ma anche la ricostruzione con la fedele demolizione di un precedente fabbricato nel rispetto della sagoma, del volume e delle superfici preesistenti (cfr., in motivazione, Cass. 14786/2017; Cass. s.u. 21578/2011; Cass. 22688/2009; Cass. 2009/3391). La ricostruzione previa demolizione è stata, di seguito, espressamente contemplata dal successivo l'art. 3, comma primo, lett. d) del D.P.R. 380/2001, ma lasciando inalterato, con previsione 5 in parte qua non innovativa, l'obbligo di conservare la medesima sagoma e volumetria dell'edificio demolito (cfr., art. 1,
D.LGS. 301/2002, in vigore dal 5.2.2003), conformemente a quanto già disposto dall'art. 31, L.
457/1978. In assenza di una definizione normativa, la nozione di sagoma è stata costantemente identificata con la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero con il contorno che viene ad assumere l'edificio con ogni punto esterno e non solamente le superfici verticali con particolari requisiti di continuità, quali le pareti chiuse, cosicché non rilevano le sole aperture che non prevedano sporgenze, mentre il prospetto si riferisce alla superficie e alla facciata della costruzione e quindi al suo profilo estetico-architettonico (Corte cost.
309/2011; Cass. pen. 3849/1998; Cass. 8081/1994; Cass. pen. 25.11.1987; Cass. pen. 20846/2015)”
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 10/01/2019, n. 473).
Gli interventi che comportano una modificazione delle volumetrie, come una sopraelevazione, costituiscono, in definitiva, delle nuove costruzioni che, in quanto tali, sono sottoposte al regime del rispetto delle distanze legali: “la ricostruzione con sopraelevazione rispetto all'edificio preesistente costituisce una nuova costruzione, poiché implica un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, ancorché di ridotte dimensioni, ed è soggetta quindi all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine;
pertanto, in caso di inosservanza di tali distanze, la demolizione non deve essere limitata alle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, ma riguarda la nuova costruzione nella sua interezza (Cass., Sez. 2, n. 16804 del 13/06/2023; conf., ex multis, Cass. Sez. 2, n. 20428/2022;
Cass., Sez. 2, n. 4009/2022; Cass., Sez. 2, n. 38354/2021; Cass., Sez. 2, n. 14273/2019; Cass., Sez. 3, n.
15732/2018; Cass., Sez. 2, n. 74/2011; Cass., Sez. 3, n. 21059/2009; Cass., Sez. 2, n. 15527/2008; Cass.,
Sez. 2, n. 400/2005). Ed ancora, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass., Sez. 2, n. 23843 del 2/10/2018; conf., ex multis, Cass. n. 144/2016 e Cass. n.
19530/2005)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 28/03/2025, n. 8249). pagina 11 di 23 Nel caso che qui occupa, il consulente nominato – coerentemente ai citati canoni ermeneutici – è addivenuto alla seguente conclusione: “[l]a sopraelevazione di un piano, comportando incremento di volumetrie e superficie, non può essere qualificato come intervento di risanamento conservativo e pertanto va considerato a tutti gli effetti una nuova costruzione. In quanto tale, doveva essere realizzata nel rispetto delle norme relative alle distanze legali e cioè ad almeno m. 3,00 dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante, indipendentemente dall'allineamento con il piano sottostante” (cfr. relazione c.t.u.).
Poiché i predetti lavori hanno determinato un aumento della volumetria e della superficie dell'intero stabile, la sopraelevazione del piano del fabbricato di parte convenuta può qualificarsi come nuova costruzione e, pertanto, è sottoposta al regime delle distanze legali dei fabbricati di cui all'art. 873 c.c.:
“[l]e costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di parte attrice finalizzata all'accertamento, in relazione alla sopraelevazione del fabbricato di parte convenuta, della violazione delle distanze legali rispetto al proprio fabbricato. Ne consegue la condanna di parte convenuta ad arretrare il piano sopraelevato sino a garantire una distanza dall'immobile di parte attrice pari almeno a metri tre (3 mt.).
L'odierna attrice ha, altresì, domandato all'intestato tribunale di condannare gli odierni convenuti al ripristino della distanze legali fra i fabbricati oggetto del contendere anche in relazione ad uno dei pilastri su cui si sorregge l'immobile dei convenuti.
Il riferimento è all'aumento di volume di uno dei pilastri su cui si sorregge il fabbricato di parte convenuta, oggetto di un processo di potenziamento strutturale, il cd. “rinforzo”: “[l]a sezione di uno dei pilastri è stato aumentata per motivi strutturali legati alla sopraelevazione e di conseguenza, in corrispondenza di esso, la distanza tra le costruzioni si è ulteriormente ridotta. Le distanze tra le costruzioni nella parte interessata dalla sopraelevazione è pari nel primo tratto a m 1,47 che si riducono
a m 1,33 in corrispondenza del suddetto pilastro;
resta invariata la distanza di m 3,22 relativa al secondo tratto” (cfr. relazione c.t.u.).
Si desume, dunque, che l'aumento della sezione del citato pilastro ha determinato – in corrispondenza del tratto che interessa lo stesso pilastro – ad una diminuzione della distanza tra i due fabbricati di circa quattordici centimetri (0,14 mt.).
In particolare, l'aumento della sezione del pilastro, come rilevato dal consulente tecnico, risultava funzionale a garantire la stabilità del fabbricato in conseguenza della sopraelevazione (in violazione delle distanze legali) dello stesso immobile.
Non vi è, dunque, dubbio che l'aumento del volume del pilastro, sebbene esiguo, ha determinato una pagina 12 di 23 nuova costruzione, sottoposta al regime di cui all'art. 873 c.c.
Giova, in ogni caso, rammentare che il pilastro di cui si discute non può essere considerato alla stregua di una mera pertinenza, atteso che “non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costrizione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord., 05/04/2025, n. 9036).
È di tutta evidenza che anche un pilastro costituisca una struttura che presenta il requisito della stabilità
e della attitudine ad incidere sulla sagoma di ingombro di un fabbricato e, in definitiva, il predetto pilastro, non essendo un manufatto meramente ornamentale, è sottoposto al regime di cui all'art. 873 c.c.:
“[v]ale, quindi, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile (da accertare in fatto in base ad apprezzamento dei giudici del merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto), costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall'art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative. La eccezionale non computabilità, ai fini delle distanze, di elementi della costruzione può quindi riguardare solo quegli sporti o aggetti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose
o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione complementare di decoro o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze, implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti), o i pianerottoli di prolungamento dei setti in cemento armato, di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza, stabilmente incorporati nell'immobile, e ciò a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 12614 del 2022; n.
859 del 2016; n. 13001 del 2000; n. 5719 del 1998; n. 578 del 1979;
n. 3933 del 1975)” (cfr. Cass. civ., n. 239/2024, cit.).
Nel caso che qui occupa, la sopraelevazione del fabbricato di parte attrice ha comportato, come accertato dal consulente tecnico (senza alcuna replica sul punto da parte del consulente dei convenuti), la necessità di provvedere ad interventi di rinforzo di uno dei pilastri. Ciò ha comportato un modesto aumento del volume della sezione del pilastro e, quindi, ad una diminuzione, nel tratto interessato, delle distanze legali fra i fabbricati. pagina 13 di 23 Attesa la violazione dell'art. 873 c.c., parte convenuta deve essere condannata a ripristinare una distanza pari almeno a un metro e quarantasette centimetri (1,47 mt.) fra il proprio fabbricato, in corrispondenza del tratto su cui insiste il pilastro oggetto del contendere, e quello di parte attrice.
L'odierna attrice ha, altresì, domandato all'intestato tribunale di condannare gli odierni convenuti alla demolizione del vano ripostiglio posto al confine con la proprietà della stessa attrice ovvero, in subordine, alla riduzione dell'altezza del predetto vano al di sotto del muro di confine.
In particolare, parte attrice lamenta l'innalzamento della copertura di un vano ripostiglio posto in aderenza del muro di confine che separa le due proprietà.
Il vano ripostiglio di cui trattasi, come rilevato dal consulente nominato, sarebbe stato realizzato dai convenuti in un periodo compreso tra il 09/12/1997 e il 03/07/1998, “in aderenza al muro di confine, in prosecuzione verticale del piano seminterrato dove è collocato il garage” (cfr. relazione c.t.u.).
Come è noto, l'art. 878 c.c. prevede che “[i]l muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo
873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza non inferiore ai tre metri”.
Stando al tenore letterale della norma, il muro realizzato allo scopo di demarcare due fondi si considera come non esistente ai fini del computo della distanza legale indicata dall'art. 873 c.c.: “è sufficiente il richiamo al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla distanza alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Cass.
Sez. 2, 24/11/2020, n. 26713, Rv. 659725 - 01)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 23/04/2025, n. 10600).
Nel caso che qui occupa, l'accertamento operato in loco dal consulente nominato consente di verificare che detto manufatto costituiva un muro di cinta, che in quanto tale non è considerato costruzione ai fini del computo della distanza di cui all'art. 873 c.c. in applicazione dell'art. 878 c.c.
Trattandosi di muro di confine a norma dell'art. 878 c.c., su di esso è possibile costruire in appoggio (art. 878, co. 2, c.c.) ovvero in aderenza.
Sul punto, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 877 c.c.: “[i]l vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”.
Poiché, nella specie, il consulente ha chiaramente affermato che il ripostiglio è stato costruito in aderenza pagina 14 di 23 al muro di confine e non già in appoggio, allora non può trovare applicazione il regime delle distanze legali fra costruzioni. Infatti, l'art. 873 c.c. – si ribadisce – precisa che le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, fatta salva la distanza maggiore che può essere stabilita nei regolamenti locali solo se non sono unite o aderenti: il vano ripostiglio è stato realizzato dai convenuti in aderenza al muro di confine, e quindi, nel rispetto della citata disposizione.
È, invero, legittima e rientrante nei poteri inerenti al diritto di proprietà la scelta di costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine. In questa ultima ipotesi, tuttavia, si realizza una solidarietà costruttiva- strutturale tra il manufatto ed il muro, per cui, come chiarito dall'art. 878, co. 2, c.c. (e, d'altro canto, dall'art. 873 c.c.), occorre mantenere una distanza di almeno tre metri rispetto all'edificio che si trovi al di là del confine.
Atteso che il fabbricato di proprietà di parte attrice si pone, lungo il tratto interessato dal vano ripostiglio, ad una distanza di almeno due metri e quaranta centimetri (2,40 mt.) dal muro di confine, la scelta operata dai convenuti non poteva che essere quella di costruire in aderenza al predetto muro ovvero di distanziarsene in modo da mantenere una distanza complessiva tra i manufatti di almeno tre metri (3 mt.).
Trattasi, questa, di scelta rimessa alla discrezionalità dei convenuti.
Premesso, dunque, la legittimità di una costruzione in aderenza al muro di confine in deroga alla disciplina delle distanze legali, occorre ora verificare la doglianza relativa alla sopraelevazione di tale costruzione.
In particolare, il consulente nominato ha ritenuto che “[i]n corrispondenza del ripostiglio, che in seguito alla ristrutturazione è stato rialzato, le distanze tra le costruzioni rimangono pari a m 2,57 e m 3,77”
(cfr. relazione c.t.u.).
Senza entrare nel merito delle contestazioni formulate dai proprietari convenuti (secondo i quali non vi sarebbe alcuna sopraelevazione del ripostiglio), è sufficiente notare che “in tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38033 del 02/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10467 del 03/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 11320 del 10/05/2018;
Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 09/06/2014; Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 10/05/2012; Sez. 2, Sentenza n.
1673 del 16/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 9726 del 27/09/1993; Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 27/08/1990).
Infatti, l'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente. Solo quando, all'epoca della sopraelevazione, subentri uno pagina 15 di 23 strumento urbanistico che prescriva inderogabilmente una determinata distanza dal confine, senza prevedere la facoltà di costruzione in aderenza, opera il principio secondo cui, in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Con la conseguenza che in tale evenienza si applica la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del
29/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9646 del 11/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2011; Sez. 2,
Sentenza n. 15527 del 11/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 400 del 12/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 200 del
08/01/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3737 del 20/04/1994). A tale facoltà può altresì derogarsi nel caso in cui la sopraelevazione da edificare in aderenza non goda di piena autonomia sotto l'aspetto statico (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17388 del 30/08/2004; Sez. 2, Sentenza n. 12419 del 15/12/1993; Sez. 2, Sentenza n.
4549 del 11/08/1982). La sopraelevazione in aderenza trova ostacolo, inoltre, nel caso in cui il vicino abbia acquisito il diritto di esercitare delle vedute dal muro posto sul confine, poiché, a mente dell'art.
907, terzo comma, c.c., se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, norma, questa, applicabile, senza alcuna distinzione, alle costruzioni in appoggio come a quelle in aderenza (Cass. Sez.
6-2, Ordinanza n. 36122 del 23/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 20/04/2004; Sez. 2, Sentenza n.
12430 del 12/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 4976 del 18/04/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1832 del
18/02/2000)” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 09/06/2023, n. 16371).
Sul punto, occorre precisare che parte attrice non ha dedotto alcuna violazione degli strumenti urbanistici locali e, pertanto, deve trovare applicazione il regime derogatorio di cui all'art. 877 c.c. anche con riguardo agli interventi di sopraelevazione dei manufatti posti in aderenza al muro di confine.
Le doglianze di parte attrice aventi ad oggetto le costruzioni realizzate sul muro di cinta risultano, quindi, infondate.
La domanda di condanna alla riduzione in pristino delle nuove costruzioni di proprietà dei convenuti può essere, in definitiva, accolta limitatamente al piano rialzato e al pilastro rinforzato.
Ritenuto che i lavori di arretramento del piano rialzato e del pilastro rinforzato – sì da garantire il rispetto delle distanze legali tra fabbricati – costituiscono attività comunque delicate anche per la stabilità del fabbricato degli odierni convenuti, si ritiene congruo assegnare agli stessi un termine di 300 giorni per completare i detti lavori.
Di contro, deve essere rigettata la domanda di condanna alla demolizione del vano ripostiglio, nonché quella subordinata di riduzione della quota dello stesso vano ripostiglio di proprietà dei convenuti. pagina 16 di 23 Atteso l'accoglimento parziale della domanda di condanna, può essere ora esaminata l'ulteriore domanda di parte attrice di risarcimento del danno patito.
La domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Come è noto, il regime di responsabilità civile richiede, anzitutto, la necessaria dimostrazione di un danno rispetto ad un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento e, di conseguenza, la dimostrazione che tale danno sia causalmente connesso alla condotta in concreto tenuta dal danneggiante con dolo o colpa.
Da ciò discende che, affinché vi sia un danno risarcibile per lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà, non è sufficiente dimostrare che l'evento lesivo abbia determinato una “lesione del diritto di proprietà, ma affinchè un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 15/11/2022, n. 33645).
In effetti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che non vi possa essere danno ingiusto senza il danno conseguenza: “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (cfr. Cass. civ., s.u., sent.,
11/01/2008, n. 576; conf. in Cass. civ., n. 33645/2022, cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di specificare che “[l]e sezioni unite, infatti, con sentenza del 15.11.2022 n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III sezione Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria, è stata risolta dalle sezioni unite in senso positivo, ed è stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. 27.6.2024 n.
17758; Cass. 18.7.2013 n. 17635). Le sezioni unite hanno poi confermato la linea evolutiva della giurisprudenza di questa sezione, nel senso che la locuzione 'danno in re ipsa' va sostituita con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le sezioni unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è pagina 17 di 23 rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. 27.6.2024 n. 17758). Ulteriormente questa sezione, sulla base della composizione del contrasto compiuta dalle sezioni unite, ha affermato che 'Allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio' (Cass. 19.3.2025 n. 7290; Cass.
22.11.2023 n.32459)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 18/04/2025, n. 10329).
Il predetto canone ermeneutico ribadito dalla seconda sezione della Corte di Cassazione è stato, altresì, confermato anche dalla sua terza sezione che ha utilmente precisato i presupposti applicativi desumibili dalle pronuncia a sezioni unite: “[t]utti i suddetti princìpi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite di questa
Corte, con specifico riferimento al danno da abusiva occupazione d'un immobile (Cass. Sez. U.,
15/11/2022, n. 33645). La sentenza appena ricordata ha stabilito che: -) il 'danno' in senso giuridico non consiste solo nella lesione d'un diritto (come vollero i fautori della c.d. 'teoria normativa del danno'), ma esige che da quella lesione sia derivato un concreto pregiudizio (secondo la c.d. 'teoria causale del danno'); -) la lesione del diritto di proprietà, quando sia consistita non in una lesione diretta del bene, ma nella perduta possibilità di goderne, può costituire un danno risarcibile soltanto ove il proprietario alleghi e dimostri che la perdita del frutto del godimento sia stata 'specifica' e 'concreta' [...]; -) se così non fosse, 'il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria' (secondo la c.d. 'teoria del danno irrefutabile')” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord.,
28/07/2025, n. 21607). pagina 18 di 23 In altri termini, in caso di violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario che presenti un'istanza di risarcimento del danno è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione di detta distanza e, in caso di contestazione specifica, è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Nel giudizio che qui occupa, l'odierna attrice non ha allegato alcuna particolare compromissione del godimento del proprio immobile ovvero della diminuzione del valore dello stesso a causa della violazione delle distanze legali e delle costruzioni effettuate da parte convenuta. Parte attrice si è, dunque, sottratta dall'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa e, in particolare, non ha provato gli elementi di fatto da cui desumersi l'esistenza e l'entità del danno subito.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e dell'onere probatorio non può, d'altronde, essere superato in forza del potere di liquidazione del danno in via equitativa, atteso che detto potere, “conferito al giudice dall'art. 1226 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(ex multis Cass. 29 aprile 2022, n. 13515; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass. 12 ottobre 2011, n.
20990)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 06/07/2023, n. 19111. Sul punto si richiama, altresì, Cass., n.
21607/2025, cit.: “[è]dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile,
d'un effettivo pregiudizio. È l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d0un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art.
1226 c.c. Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a parte da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui 'la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica'; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza. n. 838 del 03/04/1963;
Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; [...]). Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento. Ciò vuol dire che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, e non meramente ipotetico o d'affezione”). pagina 19 di 23 Tutto ciò premesso e considerato, parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione e all'onere probatorio su di lei gravante, per cui la domanda di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento.
L'esito del presente giudizio porta, da ultimo, ad escludere l'accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale i coniugi convenuti hanno domandato all'intestato tribunale di dichiarare l'usucapione del diritto di mantenere i propri immobili a distanza inferiore rispetto quella legale.
Stante l'accertamento svolto dal consulente nominato, si può concludere che il fabbricato dei coniugi convenuti, nella sua conformazione originaria precedente agli interventi del 2014, sia stato edificato in epoca antecedente alla costruzione di parte attrice.
Deve, dunque, desumersi che, in forza del principio della prevenzione, è il proprietario del fabbricato eretto successivamente a dover rispettare le distanze tra fabbricati previsti per legge e dagli strumenti urbanistici locali: “[l]a prima costruzione, edificata dalla dante causa di parte convenuta, è stata realizzata in parte in aderenza al muro di confine (in corrispondenza del piano seminterrato) e in parte
a m 1,47 dal muro di confine;
quindi considerando la tolleranza costruttiva e il fatto che il confine fosse materializzato all'interasse del muro, si può concludere che questa parte di costruzione si trovasse m
1,55 dal confine. Di conseguenza, la seconda edificazione, realizzata dalla dante causa di parte attrice, avrebbe dovuto adeguarsi alla costruzione preesistente e collocarsi in aderenza al fabbricato di parte convenuta o in posizione tale che la distanza tra le costruzioni fosse di almeno m 3,00 per quanto previsto dall'art. 873 c.c.” (cfr. relazione c.t.u.).
L'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non può evidentemente essere domandata dal proprietario che per primo ha eretto il proprio fabbricato, incombendo la limitazione del diritto di proprietà su chi erige per secondo.
Per quanto riguarda le nuove costruzioni erette in conseguenza dei citati lavori eseguiti nel 2014 e, più precisamente, il piano rialzato e il pilastro rinforzato, non è decorso il tempo utile per l'usucapione del diritto a mantenere queste costruzioni a distanza inferiore da quella legale.
Non può essere, inoltre, riconosciuta alcuna usucapione del predetto diritto anche con riferimento al vano ripostiglio.
Come già evidenziato, il vano ripostiglio è stato eretto dagli odierni convenuti in aderenza al muro di confine e, dunque, come espressione del proprio diritto di proprietà di chi costruisce, quanto a tale corpo di fabbrica, successivamente, senza la necessità di postulare l'acquisto, per usucapione, di tale facoltà.
Anche trovasse applicazione la disciplina di cui all'art. 873 c.c., parte attrice ha correttamente rilevato che la domanda di mediazione ha interrotto il termine utile per l'usucapione.
Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 1165 c.c. estende all'usucapione “[l]e disposizioni generali sulla pagina 20 di 23 prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini [...], in quanto applicabili”.
Tra le cause di interruzione per il decorso della prescrizione (e, dunque, anche dell'usucapione) si rinviene certamente il procedimento di mediazione, come rammentato dalla suprema corte: “[t]ale ultimo comma [il riferimento all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 28/2010] parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla 'domanda giudiziale' di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi degli artt. 2943, primo e secondo comma, e 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso (su tale interruzione cfr., di recente, Cass. 10 aprile 2013 n. 8686 e 14 dicembre 2012 n.
23017)” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 22/07/2013 n. 17781, di cui si riporta anche un ulteriore passaggio:
“la mediazione, pur essendo facoltativa, si collega ormai ad una attività che, se non è più indispensabile alla proponibilità della domanda, comporta l'affermazione da chi la chiede del suo diritto ad agire a tutela di diritti sui quali tenta la conciliazione, per cui resta ferma la disciplina del sesto comma dell'art.
5 del D. Lgs. n. 28 del 2012, anche circa la mancata decadenza dal diritto di agire 'per una sola volta',
a causa dell'istanza di mediazione per ottenere l'equa riparazione, che ha effetto interruttivo della durata della prescrizione nei sensi già indicati, come se si trattasse dell'esercizio del diritto prescrivibile”).
Nel caso che qui occupa, è di tutta evidenza il mancato decorso del termine utile ai fini della pretesa usucapione del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale, atteso che:
- i coniugi hanno eretto, stante la relazione depositata dal consulente nominato, in epoca non precedente al 09/12/1997;
- la domanda di mediazione è stata depositata in data 30/01/2017 (cfr. all. 17 citazione);
- la procedura di mediazione, svoltasi alla presenza di parte attrice e dei convenuti, si concludeva negativamente in data 28/02/2017 (cfr. all. 18 citazione).
La domanda riconvenzionale deve essere, in definitiva, rigettata.
All'esito del presente giudizio, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite, atteso che “la 'valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente' (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 20 dicembre
2017, n. 20592, Rv. 646611-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2021,
n. 14459 Rv. 661569-01)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 16/02/2024, n. 4286. Sul punto si veda anche pagina 21 di 23 Cass. civ., sez. I, ord., 26/02/2024, n. 5054: “[l']unitarietà del criterio sotteso all'art. 91 cod. proc. civ. comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice sia tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio di soccombenza. Questo principio, per quanto applicato all'esito globale del giudizio, non consente mai di porre le spese a carico della parte che sia comunque risultata parzialmente vincitrice.
In base al principio di causalità la parte soccombente è quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo [...] a una pretesa comunque fondata, seppure in parte, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione”).
Nel caso che qui occupa, deve, infatti, rilevarsi la soccombenza reciproca delle parti:
- la domanda di condanna ad arretrare il piano sopraelevato e il pilastro rinforzato deve essere accolta;
- la domanda di condanna alla demolizione del vano ripostiglio o, in subordine, alla riduzione della quota del vano ripostiglio deve essere rigettata;
- la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata (anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che si è formato solo successivamente all'instaurazione del giudizio);
- la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Considerato, dunque, l'esito complessivo del presente giudizio, visto l'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- dichiara che l'immobile di proprietà di ( ) e di Controparte_1 C.F._3
( ), sito in Scoglitti, Via delle Seppie, in catasto al foglio Controparte_2 C.F._6
165, particelle 1758/2, 1758/3 e 1758/4, è stato edificato in violazione dell'art. 873 c.c. limitatamente alle nuove costruzioni, costituite dal piano rialzato e dal pilastro rinforzato, meglio identificati nella c.t.u. dell'ing. e, per l'effetto: Controparte_12
1) condanna ( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) ad arretrare, entro 300 giorni, la nuova costruzione, costituita dal piano C.F._6 rialzato, sino ad una distanza non inferiore a metri tre dal fabbricato di proprietà di Parte_1
( , al catasto del comune di Vittoria, contrada Macconi, al foglio 165, mappale C.F._1
333;
2) condanna ( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) ad arretrare, entro 300 giorni, la nuova costruzione, costituita dal pilastro C.F._6 rinforzato, sino ad una distanza non inferire a metri uno e quarantasette centimetri dal fabbricato di pagina 22 di 23 proprietà di , al catasto del comune di Vittoria, contrada Parte_1 C.F._1
Macconi, al foglio 165, mappale 333;
- rigetta la domanda di condanna alla demolizione del vano ripostiglio di proprietà di CP_1
( ) e di ( ) proposta da
[...] C.F._3 Controparte_2 C.F._6
; Parte_1 C.F._1
- rigetta la domanda subordinata di condanna alla riduzione dell'altezza del vano ripostiglio di proprietà di ( ) e di Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) proposta da;
C.F._6 Parte_1 C.F._1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
( ; C.F._1
- rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Controparte_1
( ) e da ( ); C.F._3 Controparte_2 C.F._6
- compensa, per intero, le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 2/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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