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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/09/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1856 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Rockfeller n. 2/A, ed elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Sassari, Via IV
Novembre n. 2, presso e nello studio dell'Avvocato Daniele Ladu, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Giovanna Marras giusta delega in atti;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1 CP_2
in Villacidro (SU) Strada Provinciale 61, P.I. – C.F. rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dagli Avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma del Foro di Milano – ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo Studio dell'Avv. Antonella Loddo con studio in Cagliari alla via
Degioannis n. 25, giusta procura in atti;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 15.07.2020; nell'interesse della convenuta,
come da comparsa di costituzione del 10.11.2020 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , esponeva: Parte_1
- di aver effettuato rifornimento di carburante in data 04.05.2019 alle ore 16,55 circa, nella
Stazione di Servizio Nonna Isa Station sita in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda c/o
Centro Comm.le la Piazzetta, per l'importo di €. 53,03;
- che in data 06.05.2019 ricoverava il proprio veicolo presso la Concessionaria
n quanto il motore girava in maniera irregolare;
Controparte_3
- che dagli accertamenti effettuati emergeva la presenza di carburante non idoneo con la necessità di eseguire la sostituzione dell'impianto di alimentazione, lavori per i quali veniva preventivato l'esborso di €. 6024,16;
- che l'attore comunicava il sinistro alla convenuta, mettendo a disposizione provetta del carburante e il veicolo, non ancora riparato, affinché il venditore potesse effettuare eventuale perizia;
- che l'assicurazione della convenuta, , respingeva ogni addebito. CP_4
Ciò premesso l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità della convenuta, questa venisse condannata alla restituzione dell'importo di €. 53,03 indicato in scontrino, nonché al risarcimento del danno cagionato pari a €. 6024,16 ovvero della diversa somma accertata.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione Controparte_1
dell'attore. Deduceva:
- che non vi sarebbe prova del nesso causale tra rifornimento e danno, attesa che non si pagina 2 di 5 poteva escludere che l'attore avesse medio tempore effettuato altro rifornimento o altre operazioni al motore altrove;
- che non ha ricevuto altre doglianze da utenti che hanno rifornito nella stessa CP_1
data;
- che non varrebbe come prova la perizia di parte o le affermazioni dell'officina dovendosi considerare anche i tempi e le modalità di ricovero del mezzo e degli accertamenti effettuati.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in via subordinata, contenere l'eventuale condanna tenuto conto dell'eventuale colpa dell'attore. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale, audizione di testimoni e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
È necessario premettere che l'intestato Tribunale si è già pronunciato su casi analoghi (da ultimo con sentenza n. 869/2023), esprimendo un orientamento cui si ritiene di aderire.
Ora, la domanda proposta dall'attore, con la quale chiede il risarcimento del danno patito in seguito all'acquisto di carburante presso il rifornitore gestito dalla convenuta, è regolata dall'art. 1494 c.c., secondo cui il venditore è responsabile del danno cagionato all'acquirente dal prodotto viziato, se non fornisce la prova liberatoria secondo il principio enunciato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova: “in tema di garanzia per vizi
della cosa venduta, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della
tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose
lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria”. (Cass. Sez. 2, Sentenza del
12/06/2007 n 13695).
Nel caso in esame l'attore ha provato di aver acquistato il carburante presso la stazione in proprietà della e di aver denunciato tempestivamente i vizi lamentati Controparte_1
(circostanze di fatto, peraltro, non contestate). Oltre alla condotta, ha prodotto anche pagina 3 di 5 documentazione tesa a dimostrare l'esistenza del vizio, ossia l'esito degli esami eseguiti da officina autorizzata . CP_3
Il convenuto, tuttavia, ha contestato la rilevanza probatoria degli accertamenti, in quanto eseguiti da un terzo in assenza di contraddittorio. Orbene, è pacifico che le verifiche non si sono svolte nel contraddittorio ed inoltre non vi è prova che i campioni esaminati siano proprio quelli del rifornimento effettuato presso la stazione di servizio della convenuta, né
che siano corrispondenti a quelli prelevati dall'autovettura del Inoltre, lo scarto di Pt_2
tempo tra il rifornimento e il prelievo, non consentono di provare l'esistenza del vizio, prima ancora del nesso causale con il danno asseritamente lamentato come subito dalla vettura.
Nulla hanno apportato in termini di prova l'interrogatorio formale e l'audizione di testimoni che, anzi hanno smentito la ricostruzione dell'attore.
Dalle precedenti considerazioni discende che l'attore non ha provato la presenza dei vizi lamentati, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, parametri minimi, con riduzione del
10% su € 2.540,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4,
comma 4).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese legali che liquida in complessivi €. 2.286,00, oltre rimborso c.u. e spese, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa,
oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 28.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1856 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Rockfeller n. 2/A, ed elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Sassari, Via IV
Novembre n. 2, presso e nello studio dell'Avvocato Daniele Ladu, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Giovanna Marras giusta delega in atti;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1 CP_2
in Villacidro (SU) Strada Provinciale 61, P.I. – C.F. rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dagli Avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma del Foro di Milano – ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo Studio dell'Avv. Antonella Loddo con studio in Cagliari alla via
Degioannis n. 25, giusta procura in atti;
convenuta la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 15.07.2020; nell'interesse della convenuta,
come da comparsa di costituzione del 10.11.2020 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , esponeva: Parte_1
- di aver effettuato rifornimento di carburante in data 04.05.2019 alle ore 16,55 circa, nella
Stazione di Servizio Nonna Isa Station sita in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda c/o
Centro Comm.le la Piazzetta, per l'importo di €. 53,03;
- che in data 06.05.2019 ricoverava il proprio veicolo presso la Concessionaria
n quanto il motore girava in maniera irregolare;
Controparte_3
- che dagli accertamenti effettuati emergeva la presenza di carburante non idoneo con la necessità di eseguire la sostituzione dell'impianto di alimentazione, lavori per i quali veniva preventivato l'esborso di €. 6024,16;
- che l'attore comunicava il sinistro alla convenuta, mettendo a disposizione provetta del carburante e il veicolo, non ancora riparato, affinché il venditore potesse effettuare eventuale perizia;
- che l'assicurazione della convenuta, , respingeva ogni addebito. CP_4
Ciò premesso l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità della convenuta, questa venisse condannata alla restituzione dell'importo di €. 53,03 indicato in scontrino, nonché al risarcimento del danno cagionato pari a €. 6024,16 ovvero della diversa somma accertata.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione Controparte_1
dell'attore. Deduceva:
- che non vi sarebbe prova del nesso causale tra rifornimento e danno, attesa che non si pagina 2 di 5 poteva escludere che l'attore avesse medio tempore effettuato altro rifornimento o altre operazioni al motore altrove;
- che non ha ricevuto altre doglianze da utenti che hanno rifornito nella stessa CP_1
data;
- che non varrebbe come prova la perizia di parte o le affermazioni dell'officina dovendosi considerare anche i tempi e le modalità di ricovero del mezzo e degli accertamenti effettuati.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda e, in via subordinata, contenere l'eventuale condanna tenuto conto dell'eventuale colpa dell'attore. Con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale, audizione di testimoni e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
È necessario premettere che l'intestato Tribunale si è già pronunciato su casi analoghi (da ultimo con sentenza n. 869/2023), esprimendo un orientamento cui si ritiene di aderire.
Ora, la domanda proposta dall'attore, con la quale chiede il risarcimento del danno patito in seguito all'acquisto di carburante presso il rifornitore gestito dalla convenuta, è regolata dall'art. 1494 c.c., secondo cui il venditore è responsabile del danno cagionato all'acquirente dal prodotto viziato, se non fornisce la prova liberatoria secondo il principio enunciato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova: “in tema di garanzia per vizi
della cosa venduta, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della
tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose
lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria”. (Cass. Sez. 2, Sentenza del
12/06/2007 n 13695).
Nel caso in esame l'attore ha provato di aver acquistato il carburante presso la stazione in proprietà della e di aver denunciato tempestivamente i vizi lamentati Controparte_1
(circostanze di fatto, peraltro, non contestate). Oltre alla condotta, ha prodotto anche pagina 3 di 5 documentazione tesa a dimostrare l'esistenza del vizio, ossia l'esito degli esami eseguiti da officina autorizzata . CP_3
Il convenuto, tuttavia, ha contestato la rilevanza probatoria degli accertamenti, in quanto eseguiti da un terzo in assenza di contraddittorio. Orbene, è pacifico che le verifiche non si sono svolte nel contraddittorio ed inoltre non vi è prova che i campioni esaminati siano proprio quelli del rifornimento effettuato presso la stazione di servizio della convenuta, né
che siano corrispondenti a quelli prelevati dall'autovettura del Inoltre, lo scarto di Pt_2
tempo tra il rifornimento e il prelievo, non consentono di provare l'esistenza del vizio, prima ancora del nesso causale con il danno asseritamente lamentato come subito dalla vettura.
Nulla hanno apportato in termini di prova l'interrogatorio formale e l'audizione di testimoni che, anzi hanno smentito la ricostruzione dell'attore.
Dalle precedenti considerazioni discende che l'attore non ha provato la presenza dei vizi lamentati, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, parametri minimi, con riduzione del
10% su € 2.540,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4,
comma 4).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- rigetta la domanda proposta dall'attore;
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese legali che liquida in complessivi €. 2.286,00, oltre rimborso c.u. e spese, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa,
oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 28.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5