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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5910/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 5910/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23/05/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. LUCIANO FRANCOIS e per la parte resistente l'Avv. Travia.
Parte ricorrente insiste per la condanna di al pagamento del TFR CP_1 differenziale calcolato sulla scorta del livello riconosciuto con la sentenza della CdA di Reggio Calabria del 2017, chiedendo all'uopo l'espletamento di una ctu finalizzata al calcolo dell'emolumento richiesto.
Parte resistente ribadisce che la domanda sul punto risulta carente delle necessarie allegazioni che non consentono un'adeguata replica difensiva. La stessa, pertanto, è nulla o andrà rigettata nel merito per carenza di prova, essendo peraltro la ctu richiesta di natura esplorativa e come tale inammissibile.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 23/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5910/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: TFR differenziale;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_2 C.F._1 atti, dall'Avv. L. François;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Controparte_2
Travia e dall'Avv. D. A. Vuolo in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, il ricorrente in epigrafe ha formulato plurime domande aventi ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, la conseguente erogazione del trattamento pensionistico ricalcolato al rialzo nonché la corresponsione del TFR differenziale.
In particolare tali domande rinvengono la propria base giustificativa in un minimo comun denominatore costituito dalla sentenza n. 971/2017 (R.G. 467/2015) (divenuta giudicato in data
28.11.2021 a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione spiegato da , emessa dalla Controparte_2
Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, con cui, in riforma della sentenza del Tribunale
Lavoro impugnata, era stata accolta la domanda originaria del lavoratore avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di Quadro di livello “ A “ a partire dal primo giugno 2011 con contestuale condanna alla corresponsione delle differenze retributive.
Ha concluso chiedendo di:
1)Accertare, dichiarare e statuire che il signor in seguito al Parte_1
riconoscimento giudiziale della superiore qualifica, con efficacia dal primo giugno 2011 sino alla data del suo pensionamento avvenuto il 12.10.2017, ha diritto al versamento dei corrispondenti oneri contributivi;
2) Accertare, dichiarare e statuire che il signor in seguito al Parte_1
riconoscimento giudiziale della superiore qualifica, con efficacia dal primo giugno 2011 sino alla data del suo pensionamento avvenuto il 12.10.2011, ha diritto al recupero e ricongiungimento degli oneri contributivi non versati ed al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con corresponsione di tutti i ratei arretrati, aumentati degli oneri di legge che sarà cura del Tribunale adito specificare;
3) Conseguenzialmente condannare sia la sia l' nella persona dei Controparte_2 CP_3
rispettivi rappresentanti legali sia in solido sia ciascuno in proprio per quanto di rispettiva conseguenza, a quanto di cui al precedente punto;
4) Ancora, condannare la nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla corresponsione di quanto all'ex lavoratore spettante in seguito al ricalcolo del T.F.R.;
5) In via del tutto gradata, nel caso in cui l'ill.mo Tribunale adito, nella fattispecie sottoposta a giudizio, ritenga dover riscontrare una qualche intervenuta prescrizione con riferimento ai mancati versamenti contributivi, voglia condannare l' nella persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, alla corrispondente costituzione in favore del di pari rendita vitalizia e la società Pt_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ex Controparte_2
art. 2116 c.c. che lo stesso Tribunale determinerà anche in seguito ( qualora lo riterrà necessario ) ad espletanda C.T.U.
Si è costituita in giudizio che, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione, ha Controparte_2 sostenuto l'infondatezza degli assunti attorei sostenendo come, in forza della sentenza sopra richiamata, fossero state corrisposte tutte le differenze retributive maturate compreso il TFR. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta infondato.
Il thema decidendum attiene alla corresponsione del TFR differenziale, calcolato sulla scorta delle differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento di mansioni superiori.
In particolare la domanda esperita trova la propria genesi nell'accertamento, con sentenza passata in giudicato (v. CdA Reggio Calabria n. 971/2017 e Cass. ord., n. 30438/21), dello svolgimento di mansioni superiori da parte dell'attore, dipendente di tale da riverberarsi sul TFR, Controparte_2
dovuto in misura differenziale rispetto a quanto già erogato.
Orbene, posto che il ricorrente è un ex dipendente ora in quiescenza, la domanda Controparte_2
risente di un deficit probatorio, e ancor prima di allegazione, tale da renderla priva di fondamento.
Ferma restando la corresponsione del trattamento retributivo differenziale, dimostrato da attraverso la produzione del cedolino paga del Febbraio 2020, il ricorrente ha omesso ogni CP_1 riferimento alla specifica somma ricevuta e all'ammontare del tfr già corrisposto, non essendo stato specificato se nel quantum di differenze retributive versato dalla resistente sia stato calcolato anche l'eventuale TFR differenziale come sembrerebbe evincersi dalle apposite voci indicate nel prospetto e nel cedolino paga di Febbraio 2020 allegati da (all. 4 e 5 ). CP_1 CP_1
In altri termini, pur ricadendo l'onere di allegazione del mancato versamento di parte del TFR in capo al ricorrente, quest'ultimo si è limitato, in senso meramente assertivo, a riferire dell'esistenza di un credito per TFR differenziale senza fornire elementi o dati numerici certi sulle differenze retributive già ottenute, o che avrebbe dovuto ottenere, rispetto alle quali sarebbe dovuto essere elaborato il TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (calcolato sulla scorta della voce “competenze accessorie si TFR” indicata nel prospetto paga di pari ad € 7.278,39 e, CP_1 dunque, compreso nello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM
147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 5910/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 23/05/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. LUCIANO FRANCOIS e per la parte resistente l'Avv. Travia.
Parte ricorrente insiste per la condanna di al pagamento del TFR CP_1 differenziale calcolato sulla scorta del livello riconosciuto con la sentenza della CdA di Reggio Calabria del 2017, chiedendo all'uopo l'espletamento di una ctu finalizzata al calcolo dell'emolumento richiesto.
Parte resistente ribadisce che la domanda sul punto risulta carente delle necessarie allegazioni che non consentono un'adeguata replica difensiva. La stessa, pertanto, è nulla o andrà rigettata nel merito per carenza di prova, essendo peraltro la ctu richiesta di natura esplorativa e come tale inammissibile.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 23/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5910/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: TFR differenziale;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_2 C.F._1 atti, dall'Avv. L. François;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Controparte_2
Travia e dall'Avv. D. A. Vuolo in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, il ricorrente in epigrafe ha formulato plurime domande aventi ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, la conseguente erogazione del trattamento pensionistico ricalcolato al rialzo nonché la corresponsione del TFR differenziale.
In particolare tali domande rinvengono la propria base giustificativa in un minimo comun denominatore costituito dalla sentenza n. 971/2017 (R.G. 467/2015) (divenuta giudicato in data
28.11.2021 a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione spiegato da , emessa dalla Controparte_2
Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, con cui, in riforma della sentenza del Tribunale
Lavoro impugnata, era stata accolta la domanda originaria del lavoratore avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di Quadro di livello “ A “ a partire dal primo giugno 2011 con contestuale condanna alla corresponsione delle differenze retributive.
Ha concluso chiedendo di:
1)Accertare, dichiarare e statuire che il signor in seguito al Parte_1
riconoscimento giudiziale della superiore qualifica, con efficacia dal primo giugno 2011 sino alla data del suo pensionamento avvenuto il 12.10.2017, ha diritto al versamento dei corrispondenti oneri contributivi;
2) Accertare, dichiarare e statuire che il signor in seguito al Parte_1
riconoscimento giudiziale della superiore qualifica, con efficacia dal primo giugno 2011 sino alla data del suo pensionamento avvenuto il 12.10.2011, ha diritto al recupero e ricongiungimento degli oneri contributivi non versati ed al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con corresponsione di tutti i ratei arretrati, aumentati degli oneri di legge che sarà cura del Tribunale adito specificare;
3) Conseguenzialmente condannare sia la sia l' nella persona dei Controparte_2 CP_3
rispettivi rappresentanti legali sia in solido sia ciascuno in proprio per quanto di rispettiva conseguenza, a quanto di cui al precedente punto;
4) Ancora, condannare la nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla corresponsione di quanto all'ex lavoratore spettante in seguito al ricalcolo del T.F.R.;
5) In via del tutto gradata, nel caso in cui l'ill.mo Tribunale adito, nella fattispecie sottoposta a giudizio, ritenga dover riscontrare una qualche intervenuta prescrizione con riferimento ai mancati versamenti contributivi, voglia condannare l' nella persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, alla corrispondente costituzione in favore del di pari rendita vitalizia e la società Pt_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno ex Controparte_2
art. 2116 c.c. che lo stesso Tribunale determinerà anche in seguito ( qualora lo riterrà necessario ) ad espletanda C.T.U.
Si è costituita in giudizio che, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione, ha Controparte_2 sostenuto l'infondatezza degli assunti attorei sostenendo come, in forza della sentenza sopra richiamata, fossero state corrisposte tutte le differenze retributive maturate compreso il TFR. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta infondato.
Il thema decidendum attiene alla corresponsione del TFR differenziale, calcolato sulla scorta delle differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento di mansioni superiori.
In particolare la domanda esperita trova la propria genesi nell'accertamento, con sentenza passata in giudicato (v. CdA Reggio Calabria n. 971/2017 e Cass. ord., n. 30438/21), dello svolgimento di mansioni superiori da parte dell'attore, dipendente di tale da riverberarsi sul TFR, Controparte_2
dovuto in misura differenziale rispetto a quanto già erogato.
Orbene, posto che il ricorrente è un ex dipendente ora in quiescenza, la domanda Controparte_2
risente di un deficit probatorio, e ancor prima di allegazione, tale da renderla priva di fondamento.
Ferma restando la corresponsione del trattamento retributivo differenziale, dimostrato da attraverso la produzione del cedolino paga del Febbraio 2020, il ricorrente ha omesso ogni CP_1 riferimento alla specifica somma ricevuta e all'ammontare del tfr già corrisposto, non essendo stato specificato se nel quantum di differenze retributive versato dalla resistente sia stato calcolato anche l'eventuale TFR differenziale come sembrerebbe evincersi dalle apposite voci indicate nel prospetto e nel cedolino paga di Febbraio 2020 allegati da (all. 4 e 5 ). CP_1 CP_1
In altri termini, pur ricadendo l'onere di allegazione del mancato versamento di parte del TFR in capo al ricorrente, quest'ultimo si è limitato, in senso meramente assertivo, a riferire dell'esistenza di un credito per TFR differenziale senza fornire elementi o dati numerici certi sulle differenze retributive già ottenute, o che avrebbe dovuto ottenere, rispetto alle quali sarebbe dovuto essere elaborato il TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (calcolato sulla scorta della voce “competenze accessorie si TFR” indicata nel prospetto paga di pari ad € 7.278,39 e, CP_1 dunque, compreso nello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM
147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.695,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo