Articolo 5 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 maggio 1975
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneita' a vice direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianita' di laurea di almeno sei anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanita' per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975