Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2025
Decreto collegiale 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2025REG.PROV.COLL.
N. 08581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., sul ricorso in appello numero di registro generale 8581 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Betula Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Sportello Unico dell’Immigrazione di Torino, in persona del Ministro pro tempore , non costituto in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, n. 948 del 17 settembre 2024, resa tra le parti, concernente il diniego di una istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Betula Toto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di diniego adottato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Torino -OMISSIS- in esito alla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020.
1.1. Il diniego è stato adottato a causa dell’insufficienza dei redditi del datore di lavoro dopo il preavviso di rigetto notificato in data -OMISSIS- agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nella domanda (-OMISSIS- per il datore di lavoro e -OMISSIS- per il lavoratore).
2. Il Tar di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 948 del 2024), ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto lo stesso è stato notificato dopo circa due anni dalla comunicazione, avvenuta -OMISSIS-, ai predetti indirizzi pec del provvedimento di diniego.
2.1. In particolare, nella sentenza, resa in forma semplificata, il Tar ha rilevato che : “Nella domanda indicati “Recapiti del dichiarante” e “Recapiti del lavoratore” sezioni che hanno identico contenuto e riportano due distinti indirizzi, uno fisico e uno di posta elettronica certificata. L’Amministrazione ha documentato di aver notificato la determinazione gravata ad entrambi i recapiti e, in particolare, ha versato nel fascicolo la RAC (Ricevuta di Avvenuta Consegna) generata in data -OMISSIS- dall’indirizzo PEC indicato nell’istanza. In tale data si è formata una presunzione di legale conoscenza del provvedimento - il ricorrente non ha fornito né offerto prova del fatto che gli fosse obiettivamente impossibile avere notizia del documento trasmesso, né ha preso posizione sull’eccezione di tardività sollevata dalla parte resistente”.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS- lamentando che la notifica del diniego non risultava fatta al suo indirizzo fisico, peraltro variato nel tempo rispetto alla data di presentazione della domanda e della notifica del preavviso di rigetto.
3.1. L’indirizzo pec indicato nella domanda era invece un indirizzo di un CAF e pertanto la notifica a tale indirizzo non avrebbe garantito che l’interessato potesse prendere conoscenza del provvedimento adottato dall’Amministrazione.
4. La causa è stata chiamata nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 per la discussione della istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
4.1. Nel corso della stessa camera di consiglio, il Collegio ha avvisato le parti presenti, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., della possibile decisione del ricorso in forma semplificata.
5. L’appello non è fondato.
6. Secondo parte appellante il ricorso di primo grado non poteva considerarsi tardivo in quanto i due recapiti indicati nella domanda di emersione erano rispettivamente quelli del CAF e del datore di lavoro. Quest’ultimo era residente in -OMISSIS- all’atto della presentazione della domanda, ma si era poi trasferito in -OMISSIS-. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto accertarsi del nuovo indirizzo mediante l’ufficio dell’anagrafe.
6.1. D’altra parte, evidenzia il ricorrente, anche la notifica della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 (il preavviso di rigetto) era stata eseguita nel luogo di prima residenza senza che venissero attivate le ricerche anagrafiche al fine di perfezionare la stessa presso il luogo dell’effettiva residenza ove il datore di lavoro era reperibile unitamente al lavoratore assunto in qualità di collaboratore domestico.
6.2. Per questa ragione il lavoratore e il datore non erano a conoscenza dei motivi ostativi preannunciati con il preavviso di rigetto fondato sull’insufficienza dei redditi, né del provvedimento finale di diniego.
7. Quanto prospettato dall’appellante non può essere condiviso. Va, innanzitutto, rilevato che le comunicazioni dell’Amministrazione sono pervenute agli indirizzi pec indicati nella domanda, come attestano le ricevute di accettazione depositate in primo grado. In secondo luogo, non si è trattato di comunicazione a un indirizzo e-mail semplice, ma ad un indirizzo pec, che dà certezza legale dell’arrivo a buon fine una volta che si siano formate, come nella specie, le prescritte ricevute. Inoltre, non è circostanza trascurabile il fatto che, per poter accedere alla procedura on-line di richiesta dei moduli da compilare, era comunque necessario che l’utente effettuasse una registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande previa indicazione di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante (tutto ciò per indicazione contenuta nel manuale di utilizzo del sistema, pubblicato dal Ministero degli Interni, richiamato espressamente dall’art. 1, comma 4, del D.M. attuativo del 20 maggio 2020).
7.1. L’invio agli indirizzi pec indicati nella domanda deve pertanto ritenersi idoneo a determinare la presunzione di conoscenza degli stessi, non potendo essere d’ostacolo che questi fossero del CAF, struttura di riferimento comunque scelta dagli interessati.
7.2. Relativamente alle intervenute modificazioni dell’indirizzo fisico del datore di lavoro e del lavoratore, le stesse avrebbero dovuto, in un contesto di grande complessità quale quello derivante dall’apertura alla regolarizzazione del lavoro sommerso, essere comunicate dagli interessati, non potendosi addossare all’Amministrazione anche l’onere delle ricerche dell’esattezza dei dati indicati. In ogni caso, è dirimente che fossero stati indicati due indirizzi, uno digitale e uno fisico, e che nessuna disposizione onerava l’Amministrazione di effettuare una duplice comunicazione, a entrambi gli indirizzi.
8. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
9. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
10. Quanto alla richiesta del ricorrente di gratuito patrocinio, con decreto -OMISSIS- la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile la relativa domanda, pur sussistendone i requisiti, in quanto il Collegio ha trattenuto in decisione la causa ai fini dell’adozione di una sentenza in forma semplificata “ pertanto, l’intera res controversa – ivi compresa l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio – è ora nella disponibilità del Collegio e non di questa Commissione ”.
10.1. La domanda va quindi accolta, sussistendone le condizioni, e le somme relative all’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidate con separato decreto, ai sensi dell’art. 82 del TU Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 8581 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Accoglie la domanda per il gratuito patrocinio e rinvia ad un separato decreto la liquidazione delle relative spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.