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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1907 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 tutti nella qualità di eredi del sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
EF il 22.12.2019 (CF. rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni C.F._4
Puntarello e Sabrina Causa per mandato in atti;
–parte appellante – contro
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...] (C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_6 entrambi in nome proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il [...] Persona_2
(C.F. ) ed ivi deceduta il 18/12/2017 e di , nato a CodiceFiscale_7 ON
OL (PA) il 14/06/2024 (C.F. ) e deceduto in CE (PA) il CodiceFiscale_8
21/08/2009, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Calabrese per mandato in atti;
– parte appellata e appellante incidentale-
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro CE e RO SE per C.F._9 mandato in atti;
- Parte appellata e appellante incidentale- ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 763/2022, pubblicata in data 03.10.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 3103/2017, ha condannato , Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...] Controparte_4 CP_3
e creditori in solido, della somma di € 118.800,00 oltre
[...] Parte_2 interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo. Ha, altresì, condannato le parti soccombenti al pagamento, nella misura dei 2/3, delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 8.463,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello , Controparte_1 Controparte_2
contestandone l'erroneità sotto diversi profili. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e contestando Controparte_3 Parte_2
l'appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale.
Si è costituito, altresì, proponendo a sua volta appello incidentale. Controparte_4
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 12.02.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha qualificato la domanda formulata dagli attori riconducendola alla fattispecie astratta di cui all'art. 1440 c.c. Secondo la prospettazione degli appellanti, poiché gli attori avevano fondato la propria pretesa risarcitoria sulla responsabilità extracontrattuale dei convenuti derivante da condotte costituenti fattispecie di reato, la sentenza di primo grado sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione. Ad ogni modo, avrebbe errato il primo Giudice a ritenere applicabile l'art. 1440
c.c. nei confronti di che non era parte contrattuale, né aveva preso parte alle Persona_1 trattative precontrattuali. Infine, sarebbe altresì errata la riconducibilità della responsabilità ex art. 1440 c.c. al genus della responsabilità contrattuale.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva di sul presupposto che lo stesso avesse Persona_1 preso parte alle trattative precontrattuali. Ad ogni modo, eccepiscono la nullità della sentenza per mancata integrazione del contradditorio con la società parte acquirente del lotto di CP_5 terreno oggetto di causa, in quanto litisconsorte necessario.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli appellati sul presupposto che la costituzione degli stessi quale parte civile nel processo penale costituisse valida interruzione del decorso della stessa. Secondo la prospettazione degli appellanti, poiché tale atto di costituzione non è stato depositato in giudizio non vi è prova che la prescrizione del diritto fatto valere in questo giudizio sia stata effettivamente interrotta.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato l'accordo avente ad oggetto il doppio prezzo di vendita in relazione all'edificabilità o meno del terreno oggetto di compravendita. Contestano, in particolare, che il primo giudice abbia posto a fondamento del proprio convincimento gli atti relativi al procedimento penale a carico di e in assenza di allegazioni Persona_1 Controparte_4 specifiche degli attori circa i documenti utili alla decisione.
Con il quinto ed il sesto motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato la condotta fraudolenta posta in essere da . Persona_1
Con il settimo motivo di appello, viene contestata l'erronea applicazione dei precedenti giurisprudenziali da parte del primo Giudice.
Con l'ottavo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha esaminato l'eccezione ex art. 1227 c.c. pure formulata dai convenuti.
Con il nono motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il danno consequenziale e li ha condannati al suo risarcimento. Secondo la prospettazione degli appellanti, in particolare, oltre a non potersi ritenere provato l'intervenuto accordo tra le parti circa la previsione di due prezzi differenti in base all'edificabilità o meno del terreno oggetto di causa, vi sarebbe prova che il terreno è stato in realtà venduto ad un prezzo superiore rispetto al suo reale valore di mercato poiché sullo stesso insistevano altri pesi e vincoli, ulteriori rispetto alla pretesa inedificabilità dello stesso. Reiterano, sul punto, la richiesta di CTU diretta a stimare il valore del bene.
Con il decimo motivo di appello, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda diretta a limitare la condanna di nella misura del 50% Persona_1 del danno subito dagli appellati. Secondo la prospettazione degli appellanti, in particolare, tale domanda era diretta ad ottenere una gradazione delle colpe ai fini di un'eventuale azione di regresso ed è stata illegittimamente rigettata dal primo giudice sul presupposto che avesse, invece, ad oggetto la disapplicazione dell'art. 2055 c.c.
Con l'undicesimo motivo di appello, viene impugnato il capo relativo alle spese.
Sull'appello incidentale proposto da . Controparte_4
Costituendosi in giudizio ha aderito integralmente all'appello incidentale Controparte_4 formulato da e ed ha a sua volta Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità a titolo extracontrattuale.
Sull'appello incidentale proposto da e . Controparte_3 Parte_2
Con un unico motivo di appello incidentale, gli appellati contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato patito dal padre per essere stato vittima della truffa attuata da e ON Persona_1
Controparte_4
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello principale e l'appello incidentale formulato da sono Controparte_4 infondati.
I fatti di causa traggono origine dai rapporti intercorsi tra le parti tra il 2003 ed il 2004, quando
(dante causa degli odierni appellanti) mostrava interesse per l'acquisto di un Persona_1 terreno sito a EF, c.da Piacenza, identificato in catasto al fg. 6 p.lla 464, di proprietà di
(dante causa degli odierni appellati). ON Secondo la prospettazione degli eredi di , come risultante dall'atto di ON citazione introduttivo del primo grado di giudizio, durante lo svolgimento delle trattative dirette alla conclusione del contratto di compravendita, e Persona_1 Controparte_4
(dipendente dell'UTC del Comune di EF), avrebbero indotto con ON artifici e raggiri alla conclusione del contratto di compravendita del predetto terreno al prezzo di
€ 90.000,00, piuttosto che al prezzo di € 180.000,00. Per i fatti di causa si è, in particolare, svolto un procedimento penale che ha visto imputato per il reato di cui all'art. 480 Controparte_4
c.p. in quanto nella sua qualità di responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del
Comune di EF, nei certificati di destinazione urbanistica n. 306 del 23 Dicembre 2004 e n.
245 del 16 Novembre 2005 attestava falsamente che la particella n. 464 del foglio di mappa n. 6 del catasto terreni del Comune di EF, a seguito della scadenza dei termini per l'attuazione del
P.E.E.P. nella locale c.da Piacenza, assumeva la destinazione di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/2001, con un indice fondiario di 0,03 mc/mq. Inoltre, lo stesso veniva anche imputato, in CP_4 concorso morale e materiale con , del reato di cui all'art. 640 c.p. perché, nel Persona_1 corso delle trattative intercorse tra (per conto del padre Controparte_3 [...]
) e (per conto della ditta , mediante artifici e raggiri Per_3 Persona_1 CP_5 inducevano la parte venditrice a credere che il terreno fosse inedificabile, così procurando alla l'ingiusto profitto consistente nel corrispondere il prezzo di € 90.000,00 (concordato CP_5 per l'ipotesi in cui il terreno fosse risultato inedificabile) a fronte del giusto prezzo di € 180.000,00
(concordato per l'ipotesi in cui il terreno fosse invece edificabile), con pari danno per ON
.
[...]
Sulla base della prospettazione che precede, gli aventi causa di (nelle more ON deceduto), adivano il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, allegando il particolare dispiacere patito da nell'aver ON appreso che sul terreno da lui venduto come inedificabile in data 26/07/2007 era stato rilasciato il permesso di costruire un palazzo di sei piani.
Ebbene, tale essendo la prospettazione della parte attrice nel primo grado di giudizio, può ritenersi che la qualificazione giuridica effettuata dal primo giudice è fuorviante e ultronea, ben potendo i fatti di causa essere più agevolmente inquadrati nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. stante l'evidente violazione, da parte dei convenuti, della regola generale del neminem laedere per aver posto in essere fatti astrattamente riconducibili ad una fattispecie di reato. Ciò premesso, la domanda risarcitoria degli attori in primo grado è comunque fondata, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre precisare che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass.
n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n.
1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n.
12091/1990, Cass. n. 5792/1990). Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (v. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9957).
Tutto ciò premesso, dalle risultanze dell'attività istruttoria posta in essere nell'ambito del procedimento penale (tutte acquisite al fascicolo di primo grado), emergono gli estremi della condotta posta in essere tanto da , quanto da Persona_1 Controparte_4 astrattamente riconducibili alla fattispecie del reato di truffa ai danni di , e ON dunque legittimanti la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da quest'ultimo subito. A questo proposito, stante quanto già dedotto in ordine all'astratta configurabilità della responsabilità extracontrattuale di ex art. 2043 c.c., Persona_1 dev'essere rigettato il secondo motivo di appello a mezzo del quale quest'ultimo ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, ha chiesto integrarsi il contraddittorio con la società soggetto in verità estraneo ai fatti di causa per come già ampiamente CP_5 descritti e prospettati dagli attori in primo grado. Quanto al terzo motivo di appello e, dunque, all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, vi è prova che già alla data del 5/01/2011 e Controparte_3 erano costituiti parte civile nel procedimento penale n.r.g. 181/2011 Parte_2 che vedeva imputati e per i fatti di reato di cui sopra (cfr. Persona_1 Controparte_4 sentenza penale n. 501/2014 pag. 7). Ebbene, poiché solo a decorrere dalla data del 7.2.2007
può avere avuto conoscenza dell'illecito subito, poiché a quella data ON [...] in spregio dei precedenti certificati di destinazione urbanistica emessi in Controparte_4 pendenza delle trattative, attestava che nel terreno oggetto di causa poteva avvenire l'edificazione, così da rilasciare il successivo 26.2.2007 il permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un edificio per civile abitazione, deve ritenersi che alla data del Gennaio 2011 la prescrizione fosse stata utilmente interrotta sino alla conclusione del procedimento penale con l'emissione della sentenza n. 501/2014 in data 9 Aprile 2014 e che, ripresa a decorrere la prescrizione quinquennale dal 10 Aprile 2014 la stessa è stata utilmente interrotta con la notificazione della citazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio in data 5 Ottobre 2017.
Esaminando il merito delle doglianze formulate dagli appellanti nei restanti motivi di appello i quali, in quanto diretti a contestare nella sua interezza la motivazione della sentenza impugnata, possono essere trattati congiuntamente, le stesse devono essere rigettate.
Ed infatti, le risultanze delle prove testimoniali acquisite nel corso del procedimento penale e la documentazione depositata a corredo della domanda, inducono a ritenere provato che _1
e avessero concorso nell'indurre in errore
[...] Controparte_4 ON sull'edificabilità o meno del terreno oggetto di trattative e, dunque, nel pattuire il minore prezzo di acquisto di € 90.000,00, piuttosto che il prezzo di € 180.000,00 concordato per l'ipotesi in cui il terreno fosse stato ritenuto edificabile. Sul punto giova precisare che, sebbene la sentenza n.
501/2014 abbia dichiarato estinto il reato di truffa per intervenuta prescrizione, stante la richiesta di assoluzione con ampia formula liberatoria degli imputati e Controparte_4 _1
, il Tribunale è comunque entrato nel merito degli addebiti mossi e si è determinato per
[...]
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. Tale conclusione dev'essere condivisa da questo Collegio ai fini del riconoscimento dell'astratta configurabilità della fattispecie di reato contestato e, dunque, della responsabilità extracontrattuale dei convenuti, oggi appellanti.
Quanto alla posizione di è sufficiente evidenziare la palese contraddittorietà delle sue CP_4 determinazioni in ordine alla destinazione urbanistica del terreno oggetto di causa, laddove con i due certificati oggetto di falso ideologico redatti nel 2004 e nel 2005 ha attestato che, una volta decaduti i vincoli del piano di edilizia economica e popolare (c.d. PEEP), lo stesso fosse regredito a c.d. zona bianca con un indice di edificabilità pari a 0,03 mc/mq, e con il successivo permesso di costruire rilasciato sul medesimo terreno nel 2007 ha dichiarato che lo stesso avesse un indice di edificabilità di 3,25 mc/mq. Tutte le difese dello stesso, volte a dimostrare di essersi adeguato ad una giurisprudenza amministrativa dallo stesso applicata, si sono rivelate infondate e contrarie alle stesse determinazioni già assunte dall' con riferimento a terreni ricadenti Controparte_6 nella stessa zona e sottoposti al medesimo regime urbanistico del terreno oggetto di causa.
Peraltro, è stata anche acquisita al procedimento penale la nota prot. 31885 del 27.5.2002 con cui l'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente (ARTA) fornendo specifiche istruzioni sul punto citava la giurisprudenza amministrativa applicabile al caso di specie, ben nota al CP_4 tant'è che lo stesso ebbe poi a citarla nel permesso di costruire rilasciato nel 2007, così dimostrando di conoscere il regime urbanistico del terreno di c.da Piacenza.
Può, pertanto, escludersi, così come accertato dai giudici penali, la buona fede del CP_4 così come quella di che decideva di avvalersi nello svolgimento delle trattative Persona_1 di quei due certificati ideologicamente falsi. In sede dibattimentale è, infatti, emerso che _1
conosceva bene a sua volta l'effettivo indice di edificabilità del terreno di proprietà di
[...]
. In particolare, lo stesso era a conoscenza del rilascio di un permesso di ON costruire su un terreno adiacente al suo di proprietà c.d. Per_4
Vi è, inoltre, prova che i due certificati falsi rilasciati da furono decisivi nel determinare CP_4 il a cedere il terreno ad un prezzo dimezzato. Ancora, la circostanza che poi l'affare Per_3 veniva concluso da (società di costruzione immobiliare) sebbene a fondamento del CP_5 contratto fossero stati posti i due certificati falsi di destinazione urbanistica, è un altro indizio grave, preciso e concordante in ordine alla circostanza che la reale intenzione del era _1 quella di acquistare un terreno a scodo edificatorio. A fondamento di tale ricostruzione va anche rilevato che il era in possesso di un più risalente certificato di destinazione Persona_1 urbanistica e precisamente il certificato n. 264 del 19/11/2003 rilasciato su richiesta del geom.
(tecnico incaricato da e dai di simili incombenze), nel quale Controparte_7 CP_5 _1 si dava atto della nota ARTA prot. 31885 del 27.5.2002 e si chiariva che il terreno, una volta decaduto il vincolo P.E.E.P., ricadeva nuovamente nella sottozona E1 con densità edilizia 3,25 mc/mq. Tutte queste circostanze, unitariamente considerate, inducono a presumere con sufficiente grado di precisione e concordanza, che , in concorso con Persona_1 CP_4 avesse inteso indurre in errore la sua controparte contrattuale, al fine di ottenere la
[...] vendita del bene ad un prezzo dimezzato rispetto a quello concordato per l'ipotesi in cui il terreno fosse edificabile. Che vi fosse un accordo sul punto può ritenersi provato in ragione delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal teste (soggetto terzo nello svolgimento delle Tes_1 trattative precontrattuali definitosi “amico di entrambe le parti”), il quale ha chiarito che tutte le trattative furono incentrate sulla qualifica di edificabile o meno del terreno, circostanza che incideva sulla valutazione del terreno stesso. “Si disse che se il terreno è edificabile avrà un prezzo, se il terreno invece non è edificabile avrà la metà del prezzo che se non ricordo male doveva essere sui novanta mila euro o cento ottanta mila euro”.
Tali essendo i fatti di causa, deve altresì essere rigettata l'eccezione ex art. 1227 c.c. formulata dall'appellante, dovendosi ritenere assorbente l'astratta riconducibilità della condotta di _1
e ad una fattispecie di reato che, per la sua particolare insidiosità,
[...] Controparte_4 porta ad escludere che avrebbe potuto rendersi conto dell'inganno usando Controparte_8
l'ordinaria diligenza, nonché a rigettare l'ipotesi che la sua condotta colposa abbia concorso a cagionare il danno.
Occorre, infine, esaminare il decimo motivo di appello. La domanda di regresso nei confronti di on è stata, infatti, ritualmente formulata in primo grado di giudizio laddove Controparte_4
si è limitato a chiedere che “per l'ipotesi, non temuta, di accoglimento delle infondate Persona_1 domande avversarie, il giudice determini la responsabilità del sig. in una misura non superiore Persona_1 al 50%. In considerazione di ciò, l'odierno convenuto non potrebbe mai essere condannato in una misura superiore ad € 67.500,00.” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado). Come noto, il soggetto danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo di solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale loro diseguale efficienza causale, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili. Di conseguenza, una ripartizione di responsabilità diversamente graduata è possibile solo dopo che uno dei predetti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che, solo nel giudizio di regresso, può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, n.5475). Pertanto, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/03/2025, n.7332). Ebbene, nel caso che ci occupa, il chiaro tenore letterale delle conclusioni degli appellanti circa la condanna degli stessi al pagamento della somma di € 67.500,00 non si presta ad alcuna diversa interpretazione che a quella fatta propria dal Giudice di prime cure, con la conseguenza che anche il decimo motivo dev'essere rigettato.
L'appello incidentale di e è fondato e Controparte_3 Parte_2 dev'essere accolto.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, gli aventi causa di hanno Controparte_8 allegato il dispiacere patito dal padre nell'apprendere di essere stato vittima di un inganno da parte di e Tale dispiacere può, peraltro, ragionevolmente Persona_1 Controparte_4 presumersi stante l'andamento dei rapporti intercorsi tra le parti e il dispendio di tempo e risorse investiti nel dirimere la questione dell'edificabilità o meno del terreno oggetto di causa.
Può, pertanto, riconoscersi agli appellati il danno non patrimoniale patito dal padre che equitativamente può essere determinato nella misura di € 10.000,00. Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma devalutata al 26 Febbraio 2007 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sulle Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, co me inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Controparte_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale di Controparte_4
in parziale riforma della sentenza n. 763/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
3/10/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 3103/2017:
b) condanna e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_4 in solido tra loro, al pagamento in favore di e
[...] Controparte_3 [...] della somma di € 10.000,00 oltre interessi come in parte motiva, a titolo Parte_2 di risarcimento del danno non patrimoniale patito da;
ON
c) condanna e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di e
[...] Controparte_3 [...] delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo Parte_2 grado di giudizio in € 10.500,00 oltre accessori di legge e per il secondo grado di giudizio in € 8.500,00 oltre accessori di legge. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_4
a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 24.07.2025.
Palermo, 31/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1907 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 tutti nella qualità di eredi del sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
EF il 22.12.2019 (CF. rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni C.F._4
Puntarello e Sabrina Causa per mandato in atti;
–parte appellante – contro
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...] (C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_6 entrambi in nome proprio e nella qualità di eredi di nata a [...] il [...] Persona_2
(C.F. ) ed ivi deceduta il 18/12/2017 e di , nato a CodiceFiscale_7 ON
OL (PA) il 14/06/2024 (C.F. ) e deceduto in CE (PA) il CodiceFiscale_8
21/08/2009, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Calabrese per mandato in atti;
– parte appellata e appellante incidentale-
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro CE e RO SE per C.F._9 mandato in atti;
- Parte appellata e appellante incidentale- ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 763/2022, pubblicata in data 03.10.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 3103/2017, ha condannato , Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...] Controparte_4 CP_3
e creditori in solido, della somma di € 118.800,00 oltre
[...] Parte_2 interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo. Ha, altresì, condannato le parti soccombenti al pagamento, nella misura dei 2/3, delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 8.463,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello , Controparte_1 Controparte_2
contestandone l'erroneità sotto diversi profili. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e contestando Controparte_3 Parte_2
l'appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale.
Si è costituito, altresì, proponendo a sua volta appello incidentale. Controparte_4
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 12.02.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha qualificato la domanda formulata dagli attori riconducendola alla fattispecie astratta di cui all'art. 1440 c.c. Secondo la prospettazione degli appellanti, poiché gli attori avevano fondato la propria pretesa risarcitoria sulla responsabilità extracontrattuale dei convenuti derivante da condotte costituenti fattispecie di reato, la sentenza di primo grado sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione. Ad ogni modo, avrebbe errato il primo Giudice a ritenere applicabile l'art. 1440
c.c. nei confronti di che non era parte contrattuale, né aveva preso parte alle Persona_1 trattative precontrattuali. Infine, sarebbe altresì errata la riconducibilità della responsabilità ex art. 1440 c.c. al genus della responsabilità contrattuale.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva di sul presupposto che lo stesso avesse Persona_1 preso parte alle trattative precontrattuali. Ad ogni modo, eccepiscono la nullità della sentenza per mancata integrazione del contradditorio con la società parte acquirente del lotto di CP_5 terreno oggetto di causa, in quanto litisconsorte necessario.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli appellati sul presupposto che la costituzione degli stessi quale parte civile nel processo penale costituisse valida interruzione del decorso della stessa. Secondo la prospettazione degli appellanti, poiché tale atto di costituzione non è stato depositato in giudizio non vi è prova che la prescrizione del diritto fatto valere in questo giudizio sia stata effettivamente interrotta.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato l'accordo avente ad oggetto il doppio prezzo di vendita in relazione all'edificabilità o meno del terreno oggetto di compravendita. Contestano, in particolare, che il primo giudice abbia posto a fondamento del proprio convincimento gli atti relativi al procedimento penale a carico di e in assenza di allegazioni Persona_1 Controparte_4 specifiche degli attori circa i documenti utili alla decisione.
Con il quinto ed il sesto motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato la condotta fraudolenta posta in essere da . Persona_1
Con il settimo motivo di appello, viene contestata l'erronea applicazione dei precedenti giurisprudenziali da parte del primo Giudice.
Con l'ottavo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha esaminato l'eccezione ex art. 1227 c.c. pure formulata dai convenuti.
Con il nono motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il danno consequenziale e li ha condannati al suo risarcimento. Secondo la prospettazione degli appellanti, in particolare, oltre a non potersi ritenere provato l'intervenuto accordo tra le parti circa la previsione di due prezzi differenti in base all'edificabilità o meno del terreno oggetto di causa, vi sarebbe prova che il terreno è stato in realtà venduto ad un prezzo superiore rispetto al suo reale valore di mercato poiché sullo stesso insistevano altri pesi e vincoli, ulteriori rispetto alla pretesa inedificabilità dello stesso. Reiterano, sul punto, la richiesta di CTU diretta a stimare il valore del bene.
Con il decimo motivo di appello, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda diretta a limitare la condanna di nella misura del 50% Persona_1 del danno subito dagli appellati. Secondo la prospettazione degli appellanti, in particolare, tale domanda era diretta ad ottenere una gradazione delle colpe ai fini di un'eventuale azione di regresso ed è stata illegittimamente rigettata dal primo giudice sul presupposto che avesse, invece, ad oggetto la disapplicazione dell'art. 2055 c.c.
Con l'undicesimo motivo di appello, viene impugnato il capo relativo alle spese.
Sull'appello incidentale proposto da . Controparte_4
Costituendosi in giudizio ha aderito integralmente all'appello incidentale Controparte_4 formulato da e ed ha a sua volta Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità a titolo extracontrattuale.
Sull'appello incidentale proposto da e . Controparte_3 Parte_2
Con un unico motivo di appello incidentale, gli appellati contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato patito dal padre per essere stato vittima della truffa attuata da e ON Persona_1
Controparte_4
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello principale e l'appello incidentale formulato da sono Controparte_4 infondati.
I fatti di causa traggono origine dai rapporti intercorsi tra le parti tra il 2003 ed il 2004, quando
(dante causa degli odierni appellanti) mostrava interesse per l'acquisto di un Persona_1 terreno sito a EF, c.da Piacenza, identificato in catasto al fg. 6 p.lla 464, di proprietà di
(dante causa degli odierni appellati). ON Secondo la prospettazione degli eredi di , come risultante dall'atto di ON citazione introduttivo del primo grado di giudizio, durante lo svolgimento delle trattative dirette alla conclusione del contratto di compravendita, e Persona_1 Controparte_4
(dipendente dell'UTC del Comune di EF), avrebbero indotto con ON artifici e raggiri alla conclusione del contratto di compravendita del predetto terreno al prezzo di
€ 90.000,00, piuttosto che al prezzo di € 180.000,00. Per i fatti di causa si è, in particolare, svolto un procedimento penale che ha visto imputato per il reato di cui all'art. 480 Controparte_4
c.p. in quanto nella sua qualità di responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del
Comune di EF, nei certificati di destinazione urbanistica n. 306 del 23 Dicembre 2004 e n.
245 del 16 Novembre 2005 attestava falsamente che la particella n. 464 del foglio di mappa n. 6 del catasto terreni del Comune di EF, a seguito della scadenza dei termini per l'attuazione del
P.E.E.P. nella locale c.da Piacenza, assumeva la destinazione di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/2001, con un indice fondiario di 0,03 mc/mq. Inoltre, lo stesso veniva anche imputato, in CP_4 concorso morale e materiale con , del reato di cui all'art. 640 c.p. perché, nel Persona_1 corso delle trattative intercorse tra (per conto del padre Controparte_3 [...]
) e (per conto della ditta , mediante artifici e raggiri Per_3 Persona_1 CP_5 inducevano la parte venditrice a credere che il terreno fosse inedificabile, così procurando alla l'ingiusto profitto consistente nel corrispondere il prezzo di € 90.000,00 (concordato CP_5 per l'ipotesi in cui il terreno fosse risultato inedificabile) a fronte del giusto prezzo di € 180.000,00
(concordato per l'ipotesi in cui il terreno fosse invece edificabile), con pari danno per ON
.
[...]
Sulla base della prospettazione che precede, gli aventi causa di (nelle more ON deceduto), adivano il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, allegando il particolare dispiacere patito da nell'aver ON appreso che sul terreno da lui venduto come inedificabile in data 26/07/2007 era stato rilasciato il permesso di costruire un palazzo di sei piani.
Ebbene, tale essendo la prospettazione della parte attrice nel primo grado di giudizio, può ritenersi che la qualificazione giuridica effettuata dal primo giudice è fuorviante e ultronea, ben potendo i fatti di causa essere più agevolmente inquadrati nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. stante l'evidente violazione, da parte dei convenuti, della regola generale del neminem laedere per aver posto in essere fatti astrattamente riconducibili ad una fattispecie di reato. Ciò premesso, la domanda risarcitoria degli attori in primo grado è comunque fondata, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre precisare che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass.
n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n.
1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n.
12091/1990, Cass. n. 5792/1990). Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (v. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9957).
Tutto ciò premesso, dalle risultanze dell'attività istruttoria posta in essere nell'ambito del procedimento penale (tutte acquisite al fascicolo di primo grado), emergono gli estremi della condotta posta in essere tanto da , quanto da Persona_1 Controparte_4 astrattamente riconducibili alla fattispecie del reato di truffa ai danni di , e ON dunque legittimanti la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da quest'ultimo subito. A questo proposito, stante quanto già dedotto in ordine all'astratta configurabilità della responsabilità extracontrattuale di ex art. 2043 c.c., Persona_1 dev'essere rigettato il secondo motivo di appello a mezzo del quale quest'ultimo ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, ha chiesto integrarsi il contraddittorio con la società soggetto in verità estraneo ai fatti di causa per come già ampiamente CP_5 descritti e prospettati dagli attori in primo grado. Quanto al terzo motivo di appello e, dunque, all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, vi è prova che già alla data del 5/01/2011 e Controparte_3 erano costituiti parte civile nel procedimento penale n.r.g. 181/2011 Parte_2 che vedeva imputati e per i fatti di reato di cui sopra (cfr. Persona_1 Controparte_4 sentenza penale n. 501/2014 pag. 7). Ebbene, poiché solo a decorrere dalla data del 7.2.2007
può avere avuto conoscenza dell'illecito subito, poiché a quella data ON [...] in spregio dei precedenti certificati di destinazione urbanistica emessi in Controparte_4 pendenza delle trattative, attestava che nel terreno oggetto di causa poteva avvenire l'edificazione, così da rilasciare il successivo 26.2.2007 il permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un edificio per civile abitazione, deve ritenersi che alla data del Gennaio 2011 la prescrizione fosse stata utilmente interrotta sino alla conclusione del procedimento penale con l'emissione della sentenza n. 501/2014 in data 9 Aprile 2014 e che, ripresa a decorrere la prescrizione quinquennale dal 10 Aprile 2014 la stessa è stata utilmente interrotta con la notificazione della citazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio in data 5 Ottobre 2017.
Esaminando il merito delle doglianze formulate dagli appellanti nei restanti motivi di appello i quali, in quanto diretti a contestare nella sua interezza la motivazione della sentenza impugnata, possono essere trattati congiuntamente, le stesse devono essere rigettate.
Ed infatti, le risultanze delle prove testimoniali acquisite nel corso del procedimento penale e la documentazione depositata a corredo della domanda, inducono a ritenere provato che _1
e avessero concorso nell'indurre in errore
[...] Controparte_4 ON sull'edificabilità o meno del terreno oggetto di trattative e, dunque, nel pattuire il minore prezzo di acquisto di € 90.000,00, piuttosto che il prezzo di € 180.000,00 concordato per l'ipotesi in cui il terreno fosse stato ritenuto edificabile. Sul punto giova precisare che, sebbene la sentenza n.
501/2014 abbia dichiarato estinto il reato di truffa per intervenuta prescrizione, stante la richiesta di assoluzione con ampia formula liberatoria degli imputati e Controparte_4 _1
, il Tribunale è comunque entrato nel merito degli addebiti mossi e si è determinato per
[...]
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. Tale conclusione dev'essere condivisa da questo Collegio ai fini del riconoscimento dell'astratta configurabilità della fattispecie di reato contestato e, dunque, della responsabilità extracontrattuale dei convenuti, oggi appellanti.
Quanto alla posizione di è sufficiente evidenziare la palese contraddittorietà delle sue CP_4 determinazioni in ordine alla destinazione urbanistica del terreno oggetto di causa, laddove con i due certificati oggetto di falso ideologico redatti nel 2004 e nel 2005 ha attestato che, una volta decaduti i vincoli del piano di edilizia economica e popolare (c.d. PEEP), lo stesso fosse regredito a c.d. zona bianca con un indice di edificabilità pari a 0,03 mc/mq, e con il successivo permesso di costruire rilasciato sul medesimo terreno nel 2007 ha dichiarato che lo stesso avesse un indice di edificabilità di 3,25 mc/mq. Tutte le difese dello stesso, volte a dimostrare di essersi adeguato ad una giurisprudenza amministrativa dallo stesso applicata, si sono rivelate infondate e contrarie alle stesse determinazioni già assunte dall' con riferimento a terreni ricadenti Controparte_6 nella stessa zona e sottoposti al medesimo regime urbanistico del terreno oggetto di causa.
Peraltro, è stata anche acquisita al procedimento penale la nota prot. 31885 del 27.5.2002 con cui l'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente (ARTA) fornendo specifiche istruzioni sul punto citava la giurisprudenza amministrativa applicabile al caso di specie, ben nota al CP_4 tant'è che lo stesso ebbe poi a citarla nel permesso di costruire rilasciato nel 2007, così dimostrando di conoscere il regime urbanistico del terreno di c.da Piacenza.
Può, pertanto, escludersi, così come accertato dai giudici penali, la buona fede del CP_4 così come quella di che decideva di avvalersi nello svolgimento delle trattative Persona_1 di quei due certificati ideologicamente falsi. In sede dibattimentale è, infatti, emerso che _1
conosceva bene a sua volta l'effettivo indice di edificabilità del terreno di proprietà di
[...]
. In particolare, lo stesso era a conoscenza del rilascio di un permesso di ON costruire su un terreno adiacente al suo di proprietà c.d. Per_4
Vi è, inoltre, prova che i due certificati falsi rilasciati da furono decisivi nel determinare CP_4 il a cedere il terreno ad un prezzo dimezzato. Ancora, la circostanza che poi l'affare Per_3 veniva concluso da (società di costruzione immobiliare) sebbene a fondamento del CP_5 contratto fossero stati posti i due certificati falsi di destinazione urbanistica, è un altro indizio grave, preciso e concordante in ordine alla circostanza che la reale intenzione del era _1 quella di acquistare un terreno a scodo edificatorio. A fondamento di tale ricostruzione va anche rilevato che il era in possesso di un più risalente certificato di destinazione Persona_1 urbanistica e precisamente il certificato n. 264 del 19/11/2003 rilasciato su richiesta del geom.
(tecnico incaricato da e dai di simili incombenze), nel quale Controparte_7 CP_5 _1 si dava atto della nota ARTA prot. 31885 del 27.5.2002 e si chiariva che il terreno, una volta decaduto il vincolo P.E.E.P., ricadeva nuovamente nella sottozona E1 con densità edilizia 3,25 mc/mq. Tutte queste circostanze, unitariamente considerate, inducono a presumere con sufficiente grado di precisione e concordanza, che , in concorso con Persona_1 CP_4 avesse inteso indurre in errore la sua controparte contrattuale, al fine di ottenere la
[...] vendita del bene ad un prezzo dimezzato rispetto a quello concordato per l'ipotesi in cui il terreno fosse edificabile. Che vi fosse un accordo sul punto può ritenersi provato in ragione delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal teste (soggetto terzo nello svolgimento delle Tes_1 trattative precontrattuali definitosi “amico di entrambe le parti”), il quale ha chiarito che tutte le trattative furono incentrate sulla qualifica di edificabile o meno del terreno, circostanza che incideva sulla valutazione del terreno stesso. “Si disse che se il terreno è edificabile avrà un prezzo, se il terreno invece non è edificabile avrà la metà del prezzo che se non ricordo male doveva essere sui novanta mila euro o cento ottanta mila euro”.
Tali essendo i fatti di causa, deve altresì essere rigettata l'eccezione ex art. 1227 c.c. formulata dall'appellante, dovendosi ritenere assorbente l'astratta riconducibilità della condotta di _1
e ad una fattispecie di reato che, per la sua particolare insidiosità,
[...] Controparte_4 porta ad escludere che avrebbe potuto rendersi conto dell'inganno usando Controparte_8
l'ordinaria diligenza, nonché a rigettare l'ipotesi che la sua condotta colposa abbia concorso a cagionare il danno.
Occorre, infine, esaminare il decimo motivo di appello. La domanda di regresso nei confronti di on è stata, infatti, ritualmente formulata in primo grado di giudizio laddove Controparte_4
si è limitato a chiedere che “per l'ipotesi, non temuta, di accoglimento delle infondate Persona_1 domande avversarie, il giudice determini la responsabilità del sig. in una misura non superiore Persona_1 al 50%. In considerazione di ciò, l'odierno convenuto non potrebbe mai essere condannato in una misura superiore ad € 67.500,00.” (cfr. comparsa di costituzione in primo grado). Come noto, il soggetto danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo di solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale loro diseguale efficienza causale, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili. Di conseguenza, una ripartizione di responsabilità diversamente graduata è possibile solo dopo che uno dei predetti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che, solo nel giudizio di regresso, può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, n.5475). Pertanto, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/03/2025, n.7332). Ebbene, nel caso che ci occupa, il chiaro tenore letterale delle conclusioni degli appellanti circa la condanna degli stessi al pagamento della somma di € 67.500,00 non si presta ad alcuna diversa interpretazione che a quella fatta propria dal Giudice di prime cure, con la conseguenza che anche il decimo motivo dev'essere rigettato.
L'appello incidentale di e è fondato e Controparte_3 Parte_2 dev'essere accolto.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, gli aventi causa di hanno Controparte_8 allegato il dispiacere patito dal padre nell'apprendere di essere stato vittima di un inganno da parte di e Tale dispiacere può, peraltro, ragionevolmente Persona_1 Controparte_4 presumersi stante l'andamento dei rapporti intercorsi tra le parti e il dispendio di tempo e risorse investiti nel dirimere la questione dell'edificabilità o meno del terreno oggetto di causa.
Può, pertanto, riconoscersi agli appellati il danno non patrimoniale patito dal padre che equitativamente può essere determinato nella misura di € 10.000,00. Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma devalutata al 26 Febbraio 2007 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sulle Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, co me inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Controparte_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale di Controparte_4
in parziale riforma della sentenza n. 763/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
3/10/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 3103/2017:
b) condanna e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_4 in solido tra loro, al pagamento in favore di e
[...] Controparte_3 [...] della somma di € 10.000,00 oltre interessi come in parte motiva, a titolo Parte_2 di risarcimento del danno non patrimoniale patito da;
ON
c) condanna e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di e
[...] Controparte_3 [...] delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo Parte_2 grado di giudizio in € 10.500,00 oltre accessori di legge e per il secondo grado di giudizio in € 8.500,00 oltre accessori di legge. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_4
a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 24.07.2025.
Palermo, 31/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo