Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidentedott. Enrico Di Dedda
dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel.
dott.ssa Rossella Casillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41/20245 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
TRA
,rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
Tania Gaetana Gentile, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Scatolone n. 9;
-Ricorrente-
E
C.F. 2 , rappresentato e difeso Controparte_1 (C.F. dagli Avv.ti Patrizia Testa e Pasquale Testa, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Campobasso, via Gazzani n. 9;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: disciplina della famiglia di fatto
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
1 fine di disciplinare le condizioni economiche e non della cd. famiglia di fatto, chiedendo: l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare;
la disciplina del diritto di visita da parte del padre;
la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli, nonchè la disciplina delle spese straordinarie e della percezione dell'assegno unico.
Si è costituito Controparte_2 non opponendosi alla domanda di affido condiviso con collocazione prevalente dei minori presso la madre e alla disciplina del diritto di visita proposta dalla ricorrente, contestando tuttavia le avverse pretese economiche.
Prima della celebrazione della prima udienza, originariamente fissata al 6.5.2025, all'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio nel sub-procedimento
(RGC n. 41-1/25), relativo alla domanda di provvedimenti indifferibili, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 18.2.2025 sottoscritto da
-
entrambe personalmente e dai rispettivi difensori per autentica in ordine alla regolamentazione di tutti gli aspetti, patrimoniali e non della cd. famiglia di
-
fatto.
L'udienza è stata pertanto anticipata al 18.2.2025, su richiesta concorde delle parti, e rimessa in pari data al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte.
Si riporta, di seguito, il testo dell'accordo raggiunto, nei punti salienti: 1. "I figli UE e FA restano affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso e nel mutuo rispetto tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Campobasso alla Via
Baldassarre Labanca n. 177. La NO LA OS e il OR CO De
NE saranno tenuti, nel solo interesse dei minori, a rendere noto preventivamente all'altro genitore l'eventuale cambio di residenza di ciascuno.
2. Per effetto di quanto sopra, la casa familiare, sita in via Baldassarre Labanca è
assegnata alla signora GR e il signor De NE lascerà la predetta casa coniugale entro un mese dalla firma dell'odierno accordo.
3. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative alla loro educazione, formazione scolastica ed extrascolastica, nonché alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori.
4. Nel comune intento di educare e crescere i figli con equilibrio e senso di affetto familiare anche verso le rispettive famiglie d'origine, verrà garantito ai minori l'intensità del rapporto con il padre, il quale avrà ampio diritto di frequentazione, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli medesimi, fermo restando che il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti dei figli compatibilmente con i propri impegni di lavoro.
5. In ogni caso, i minori trascorreranno due fine settimana al mese con il padre, a settimane alterne, dal venerdì sera e sino alla domenica sera alle 20.00, nonchè
durante le settimane in cui i figli nel weekend restano con la madre due giorni a settimana (Martedì e Giovedìi) il padre preleverà i figli all'uscita di scuola e li riaccompagnerà dalla madre dopo cena, oltre ad eventuali altri giorni in cui il padre riterrà di poterli tenere presso di sé, compatibilmente con il suo orario di lavoro e garantendo tutte le esigenze didattiche e le attività sportive, mediche e religiose dei minori, di cui si occupa la madre, e di cui garantirà lạ continuità. Resta ferma la possibilità di entrambi i genitori di tenere con sé i minori in altre occasioni previo accordo tra di loro (anche tramite sms), il tutto anche in relazione alle attività extrascolastiche attualmente svolte e/o che verranno svolte in futuro dai figli.
6. Le modalità con le quali saranno trascorse le feste verranno concordate di volta in volta tra i genitori, tenendo conto di un criterio di alternanza, della volontà e degli impegni dei figli ed in modo da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con i figli, in mancanza si stabilisce quanto segue:
a) per le feste natalizie, i figli trascorreranno le festività dal 23 al 29 dicembre con uno dei genitori e quelle dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
b) le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
c) i minori trascorreranno la festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con il
OR DE SIMONE, mentre la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre con la NO OS.
7. I compleanni dei minori saranno festeggiati sempre con entrambi i genitori, fissando il pranzo con l'uno e la cena con l'altra e viceversa l'anno dopo, salvo diversi accordi tra i genitori anche alla luce della volontà dei figli.
8. Eventuali periodi di vacanza estivi (ad esempio giornate o settimane al mare), verranno preventivamente concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
9. Ogni altra festività (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 25 aprile, 1°
Maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), qualora coincidesse con il diritto di visita del padre o nel caso in cui i minori dovessero stare con la madre, i genitori stessi potranno definire di comune accordo scelte diverse.
10. Ulteriori periodi di visita, oltre quelli sopra indicati, potranno essere di volta in volta concordati tra le parti. 11. Ogni eventuale mutamento o necessità relativa al diritto di visita, agli incontri, ai weekend, alle festività e alle celebrazioni di rispettiva competenza, verrà concordato preventivamente tra i genitori, anche tramite sms.
12. Qualora entrambi i genitori, per sopraggiunti impegni di lavoro o altre circostanze eccezionali, fossero impossibilitati a tenere i figli nei giorni e nei periodi precedentemente stabiliti, provvederanno tempestivamente a comunicarlo all'altro genitore che li terrà con sé, fatto salvo l'esercizio del diritto di recupero nei primi successivi giorni o periodi utili.
13. Il padre provvederà al mantenimento dei figli nella misura e con le modalità seguenti: a) euro 250,00 mensili mediante accollo della quota di mutuo della NO
GR sino alla vendita dell'immobile; b) euro 233,00 (ovvero la quota di assegno che sarà determinata dall'Ente erogatore) mediante attribuzione diretta alla NO
GR della propria quota di assegno unico universale, per cui provvederà alla relativa pratica presso l'Inps entro la data del 12 marzo 2025; c) A partire dal giorno
12 marzo 2025 euro 100,00 rivalutabile ai fini dell'Istat mediante accredito mensile entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della NO GR: e dunque complessivi euro 583,00 a titolo di contributo di mantenimento per entrambi i figli. Per la relativa valutazione ex art 316 bis c.c., si rappresenta, quindi, che il OR De NE è dunque attualmente gravato dei seguenti oneri mensili;
rata di mutuo per euro
505,00; rata mensile di finanziamento per euro 300,00 relative a spese accessorie al mutuo (mediazione, spese notarili, assicurazione vita richiesta dall'Istituto
mutuante), rata mensile di 123,00 per un depuratore acqua installato nella casa coniugale;
a tali della oneri, con la cessazione della convivenza presupposta al presente ricorso, si aggiungeranno quelli per locazione e utenze di un nuovo alloggio sé e per ospitare i figli, allorquando in visita.per
14. Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra i Ricorrenti. Come noto il CNF ha elaborato le Linee guida per la gestione dei conflitti familiari in materia di mantenimento dei figli, distinguendo le spese ordinarie da quelle straordinarie e, in riferimento a quest'ultime, quelle che necessitano del preventivo consenso dell'altro coniuge, cui integralmente si rinvia come facente parte dell'accordo dei genitori su ciascuno e tutti i punti.
15. La signora GR è autorizzata al cambio della serratura ed alla modifica della intestazione delle forniture a far data dal trasferimento del signor DE SIMONE;
16. Successivamente alla data di liberazione della casa coniugale da parte del OR De
NE la Sig.ra GR sarà tenuta al pagamento di tutte le utenze domestiche che saranno, perciò, a suo totale carico, al pagamento di tutti i consumi fatturati e sarà tenuta senza ritardo alla voltura nominativa delle utenze.
17. Il garage della casa coniugale, dove sono tutt'ora presenti oggetti di proprietà del De
NE, potrà essere utilizzato anche dallo stesso per 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
18. Le parti si attiveranno al fine di evadere ogni pratica necessaria per ottenere la diminuzione/rimodulazione delle rate del mutuo e/o del finanziamento in corso.
19. I genitori si obbligano alla più proficua collaborazione nell'interesse dei minori di natura personale, affettivo, di salute ed economico.
20. Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti."
In ordine alle rassegnate conclusioni congiunte, il Collegio osserva che le stesse appaiono conformi alla legge e all'interesse delle parti, di tal che possono essere condivise e possono, così come concordate, regolare le condizioni economiche del divorzio.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
-dispone che la disciplina della famiglia di fatto tra Parte 1 e CP 2
[...] siano regolate come da accordo congiunto, depositato telematicamente in data 18.2.2025, che le parti sono tenute a rispettare;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 20 febbraio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
dott. Enrico Di Dedda